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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 02/02/2026, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 855/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CORDIO ROBERTO PAOLO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8442/2024 depositato il 29/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa E Gamma Tributi Srl - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202483122208842145536707 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso di cui in epigrafe Ricorrente_1 ha proposto opposizione avverso una comunicazione preventiva di iscrizione fermo amministrativo su autovetture, relativa ad un ruolo TARSU per l'anno 2016 per la complessiva somma di euro 350,23.
Deduce l'opponente, in sintesi, che i beni attinti dal preavviso hanno carattere strumentale per l'attività svolta, il che determina la non assoggettabilità al fermo amministrativo. Ha chiesto, pertanto, dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato. Vinte le spese.
La Resistente_1 S.p.A. (quale mandataria) e Gamma Tributi S.R.L. (quale mandante) concessionaria per la riscossione delle entrate del Comune di Catania, si è costituita in giudizio eccependo l'avvenuta notifica dell'atto presupposto, da parte dell'ente impositore, e l'infondatezza della doglianza, chiedendo il rigetto del ricorso. Vinte le spese.
All'udienza odierna la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il decidente che l'unica doglianza svolta dal ricorrente attiene alla non assoggettabilità a fermo dei beni strumentali all'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, secondo il disposto dell'art. 86 del DPR
602/73.
Risulta non contestata la debenza del tributo posto a fondamento dell'atto opposto, ruolo TARSU per l'anno
2016 formato dal Comune di Catania (cfr. l'avviso di accertamento n. 208755 del 01/12/2021, prodotto dall'agente dalla riscossione).
L'assunto del ricorrente - attinente alla legittimità della misura cautelare funzionale alla tutela delle ragioni di credito dell'agente della riscossione - è del tutto privo di qualsivoglia elemento di riscontro e si risolve in una mera allegazione, con cui non viene neppure prospettata la natura dell'attività svolta sicchè va rigettato.
Le spese del giudizio – liquidate come da dispositivo in favore dell'agente della riscossione - vanno poste a carico del ricorrente in quanto soccombente.
Con separato provvedimento va adottata – ove sussistano i presupposti di legge - la liquidazione delle spese in favore del ricorrente, che ha richiesto di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna
Ricorrente_1 al pagamento in favore della controparte, delle spese di lite, liquidate in euro 120,00, oltre IVA e cassa previdenza.
Cosi deciso in Catania, 29.1.2026
Il Giudice monocratico dott. Roberto Paolo Cordio
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CORDIO ROBERTO PAOLO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8442/2024 depositato il 29/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa E Gamma Tributi Srl - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202483122208842145536707 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso di cui in epigrafe Ricorrente_1 ha proposto opposizione avverso una comunicazione preventiva di iscrizione fermo amministrativo su autovetture, relativa ad un ruolo TARSU per l'anno 2016 per la complessiva somma di euro 350,23.
Deduce l'opponente, in sintesi, che i beni attinti dal preavviso hanno carattere strumentale per l'attività svolta, il che determina la non assoggettabilità al fermo amministrativo. Ha chiesto, pertanto, dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato. Vinte le spese.
La Resistente_1 S.p.A. (quale mandataria) e Gamma Tributi S.R.L. (quale mandante) concessionaria per la riscossione delle entrate del Comune di Catania, si è costituita in giudizio eccependo l'avvenuta notifica dell'atto presupposto, da parte dell'ente impositore, e l'infondatezza della doglianza, chiedendo il rigetto del ricorso. Vinte le spese.
All'udienza odierna la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il decidente che l'unica doglianza svolta dal ricorrente attiene alla non assoggettabilità a fermo dei beni strumentali all'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, secondo il disposto dell'art. 86 del DPR
602/73.
Risulta non contestata la debenza del tributo posto a fondamento dell'atto opposto, ruolo TARSU per l'anno
2016 formato dal Comune di Catania (cfr. l'avviso di accertamento n. 208755 del 01/12/2021, prodotto dall'agente dalla riscossione).
L'assunto del ricorrente - attinente alla legittimità della misura cautelare funzionale alla tutela delle ragioni di credito dell'agente della riscossione - è del tutto privo di qualsivoglia elemento di riscontro e si risolve in una mera allegazione, con cui non viene neppure prospettata la natura dell'attività svolta sicchè va rigettato.
Le spese del giudizio – liquidate come da dispositivo in favore dell'agente della riscossione - vanno poste a carico del ricorrente in quanto soccombente.
Con separato provvedimento va adottata – ove sussistano i presupposti di legge - la liquidazione delle spese in favore del ricorrente, che ha richiesto di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna
Ricorrente_1 al pagamento in favore della controparte, delle spese di lite, liquidate in euro 120,00, oltre IVA e cassa previdenza.
Cosi deciso in Catania, 29.1.2026
Il Giudice monocratico dott. Roberto Paolo Cordio