Sentenza 21 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/01/2004, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. LUPI Fernando - rel. Consigliere -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GE NA, elettivamente domiciliata in Roma a via Michele Mercati n. 51, presso l'avv. Antonio Telo, rappresentata e difesa giusta procura a margine dall'avv. Salvatore D'Agostini;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliato alla via dei Portoghesi 12 in Roma;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
avverso la sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. 567 del 15.12.1999, R.G. n. 839/96;
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 22.10.2003 dal Relatore Cons. Dott. Fernando Lupi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e per l'assorbimento di quello incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IL Tribunale di Caltanissetta, accogliendo l'appello del Ministero dell'Interno, ha escluso il diritto all'assegno di invalidità di AR AE, mancando la prova dell'incollocabilità e cioè, avendo la AR meno di 55 anni di età, la prova di essere iscritta o avere chiesto l'iscrizione nelle liste speciali del collocamento obbligatorio. Rilevava che tale requisito non può ritenersi implicito nel grado di inabilità ed escluso dalla consapevolezza di non potere essere iscritto.
Ha proposto ricorso per Cassazione affidato ad un motivo la AR;
è stato disposto il rinnovo della notificazione del ricorso, erroneamente notificato all'Avvocatura distrettuale. Si è costituito quindi il Ministero dell'Interno, resistendo con controricorso e proponendo ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi contro la medesima sentenza vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. Con l'unico motivo del ricorso principale, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e segg. della legge n. 118 del 1971 e 1729 c.c., la AR afferma che il principio - che sia necessario, a sensi dell'art. 13 della legge n. 118 del 1970, oltre alla prova della disoccupazione anche quella della incollocabilità con l'iscrizione nelle liste speciali o la richiesta di iscrizione - sarebbe eccessivamente rigido ed inapplicabile alla fattispecie nella quale, essendo stata accertata l'inabilità totale dal momento della domanda amministrativa, si doveva ritenere che in base ad essa il primo giudice aveva presunto l'incollocabilità.
La censura è infondata. Il primo giudice, pur avendo ritenuto in motivazione una inabilità totale, nel dispositivo ha riconosciuto alla AR il solo diritto all'assegno di invalidità e non quello alla pensione. Non avendo la AR impugnato la sentenza di primo grado ed attesa la prevalenza del dispositivo sulla motivazione nelle cause di lavoro, il Tribunale, decidendo sull'appello del Ministero, che con il primo motivo contestava il grado di inabilità, ha implicitamente ritenuto l'inammissibilità della censura, in quanto sul minor grado di invalidità corrispondente al diritto all'assegno si era formato un giudicato favorevole al Ministero, ed ha esaminato il secondo motivo concernente la mancanza di prova della incollocabilità. Chiarito che a seguito della sentenza di primo grado che aveva riconosciuto il diritto all'assegno e non alla pensione risultava accertata giudizialmente in fatto una inabilità non totale, perdono di fondamento le censure della ricorrente che si basano sul presupposto di una inabilità totale dalla quale presumere la incollocabilità.
Ritenuta invece accertata l'invalidità parziale, deve ritenersi che la questione è stata correttamente risolta dal Tribunale nel senso della necessità della prova della incollocabilità, cfr. Sezioni Unite n. 202 del 1992 e - tra le tante successive di questa sezione - n. 4 del 2001. Il rigetto del ricorso principale comporta l'assorbimento di quello incidentale proposto come condizionato.
La ricorrente non è tenuta al rimborso delle spese ex art. 52 disp. att. c.p.c., non essendo applicabile ratione temporis la modifica ad esso apportata l'undicesimo comma dell'art. 42 d.l. n. 269 del 2003.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale, nulla per le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2004