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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/03/2025, n. 3593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3593 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
RGAC 17982 ANNO 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 17982 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 20212, trattenuta in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni del 19 novembre 2024 sulle conclusioni precisate come in atti, e vertente.
TRA
(cf ), elettivamente domiciliato in Roma, VIA Alcide De Parte_1 C.F._1
Gasperis n. 35, presso lo studio dell'avv. Lausa Paladini che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita su foglio allegato all'atto di citazione depositato telematicamente.
ATTORE
E
(p. IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Claudio Monteverdi n. 16 presso lo studio dell'avv. Francesco Rodilosso Consolo che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita da procuratore speciale della società, su foglio allegato alla comparsa CP_2
di costituzione di nuovo difensore
CONVENUTA
E
(cf ), (cf Controparte_3 C.F._2 Controparte_4
e (cf ) nella qualità di C.F._3 Controparte_5 C.F._4
eredi di deceduto Persona_1 TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: risarcimento danni da incidente in navigazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato l'attore ha convenuto innanzi al Tribunale La
società e e Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_6
nella qualità di eredi di deceduto il Roma, rispettivamente società che Persona_1
assicurava il natante ed eredi dal proprietario-capitano della imbarcazione CP_7
medesima al fine di veder accertare la responsabilità degli stessi nella causazione dell'incidente avvenuto nel corso della navigazione il 5 agosto 2019 nella Baia di Chiaia di
Luna in Ponza e per sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni subiti.
A sostegno della domanda di risarcimento ha dedotto che il giorno 5 agosto 2019 verso le ore 11,30, si trovava a bordo del natante , fermo nella Baia di Chiaia di Luna in Parte_2
Ponza, quando il motoscafo con al comando nell'effettuare CP_8 Persona_1
una manovra per accostarsi al natante sul quale si trovava aveva urtato con la prua con l'ancora che ivi si trovava allocata il natante colpendo il dito pollice della sua Parte_2
mano destra appoggiata sulla murata dl natante.
Per effetto dell'urto aveva subito lesioni per il risarcimento della quali aveva inviato richiesto alla Assicurazione che garantiva il motoscafo senza ricevere alcuna risposta.
Ha introdotto, di conseguenza, il presente giudizio per ottenere il risarcimento del danno subito. Ritenendo che la responsabilità dovesse essere attribuita alle errate manovre poste
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in essere dal capitano del motoscafo, nell'accostarsi al natante sul quale si Per_1
trovava.
Si è costituita la società eccependo la mancata integrazione del Controparte_1
contraddittorio nei confronti del proprietario della avendo citato dei Parte_3
soggetti del quali non era chiaro il rapporto con il natante.
Nel merito ha contestato la domanda dell'attore evidenziando come lo stesso, all'atto della visita presso il Pronto Soccorso avesse riferito un infortunio, senza alcuna menzione della responsabilità di terzi, dichiarazione da ritenere una confessione stragiudiziale.
Inoltre, presente sulla imbarcazione del padre, aveva riferito che mentre si Controparte_3
stavano avvicinando alla baca in cui si trovavano dei loro amici, tra i quali l'attore, ed aveva lanciato una cima per accostare i due natanti. Il aveva afferrato la cima vicino al Pt_1
bordo del natante sul quale si trovava, quando una ondata aveva impresso una accelerazione al motoscafo ed il pollice del era rimasto schiacciato tra il bordo del Pt_1
natante sul quale si trovava e l'ancora del motoscafo.
Ha dedotto che il in qualità di trasportato avrebbe potuto ottenere il risarcimento Pt_1
dalla Assicurazione del natante e che comunque sussistenza anche la responsabilità del comandante del natante sul quale si trovava il nelle fasi di avvicinamento dei due Pt_1
natanti ed il fatto che l'attore stesse partecipando alla manovra di accostamento dei natanti e quindi ha contestato la qualità di trasportato essendo l'incidente avvenuto ad un soggetto che sottostava alle direttiva del comandante del pesrchereccio sul quale si trovava e quindi rientrante nella responsabilità dello stesso.
Anche nel caso che, in qualità di trasportato avesse voluto autonomanente inserisi nella attività di accostamento dei veicoli, avrebbe dovuto rispettare le necessarie precauzione nello svolgere una attività non svolta professionalmente.
Ha contestato la misura del danno del quale era stato richiesto il risarcimento.
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Ha chiesto, quindi, la chiamata in causa del responsabile per la navigazione del peschereccio e la sua navigazione.
Essendo emerso che era deceduto due anni prima della introduzione del Persona_1
giudizio e che i citati erano gli eredi dello stesso, dichiarata la contumace degli eredi convenuti, respinta la richiesta di integrazione del contraddittorio, la causa è stata istruita con la escussione dei testi.
Espletata una consulenza tecnica medico legale sulla persona dell'attore la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti il 14 novembre
2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il fatto nella sua materialità lo stesso è stato confermato anche dalla convenuta nel senso che la lesione al pollice della mano desta è stata CP_1
riportata dall'attore a seguito dello schiacciamento del pollice tra l'ancora del motoscafo dei convenuto ed il bordo del peschereccio sul quale si trovava.
Sotto questo aspetto non assume rilievo il fatto che nella dichiarazione resa al Pronto
Soccorso l'attore si sia limitato a parlare di un incidente seza indicare che sritenenva sussistere la responsabilità di altri, dal momento che oggettivamente si è trattato di u incidente.
La Capitaneria di porto ha comunicato di non aver svolto una istrttoria sul fatto essendosi limitata a registrare con una annotazione di servizio della verificazione dell'incidente, e a provvedere perché venissero apprestati i soccorsi con il trasporto del ferito in Ospedale,
circostanza che comunque conferma ulteriormente il fatto che l'incidente si era verificato in mare nel corso della navigazione.
La posizione tra le parti diverge solo sulle ragioni dell'incidente, avendo l'attore dedotto che l'ancora aveva urtato il pollice mentre teneva la mano sul bordo del peschereccio sul quale
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si trovava mentre la Assicurazione ha dedotto che il fatto si era verificato mentre l'attore stava svolgendo attività nel corso delle operazioni di accostamento dei due natanti,
operazioni che dovevano svolgersi sotto la responsabilità del comandante del peschereccio.
Nel corso del giudizio è stato escusso il teste conoscente sia dell'attore sia Testimone_1
di il quale ha dichiarato ch si trovava a bordo della imbarcazione in cui si Persona_1
trovava l'attore e che era all'ancora. Era giunta la barca del a quale aveva iniziato Per_1
ad accostarsi ed aveva urtato con la prua la poppa del peschereccio ove si trovava l'attore,
senza che le due barche avessero riportato danni. Ha spiegato che il era seduto a Pt_1
poppa sui sedili con la mano posta sul bordo della poppa e stavano guardando la barca che si avvicinava alle loro spalle. Ha indicato che nell'urto il veva riportato la ferita Pt_1
al pollice.
E' stato sentito il teste conoscente di ed amico dell'attore il Testimone_2 Persona_1
quale ha indicato di aver assistito all'incidente in quanto si trovava sulla barca ove si trovava il Ha indicato che si trovavano su di una barca in affitto e il con altri Pt_1 Per_1
amici, si stava avvicinando con un'altra barca ed improvvisamente vi era stato un urto tra la prua del motoscafo del e la poppa della barca dove erano seduti. IL era Per_1 Pt_1
seduto e stata parlando o salutando le persone sull'altra barca. Dopo l'urto avevano cercato di soccorrere il di fermare il sangue e non aveva fatto caso alla presenza Pt_1
di danni sulle imbarcazioni. Non è stato in grado di indicare dove fosse l'alloggiamento dell'ancora sul motoscafo dei convenuti.
E' stata sentita la teste , moglie del la quale ha indicato che era Testimone_3 Pt_1
seduta nella parte finale della fiancata mentre il marito era seduto dalla parte della poppa.
Ha riferito che si era avvicinata una barca che li aveva urtati. Aveva sentito urlare il marito ed aveva visto che lo stesso aveva una mano insanguinata. Anche se stava guardando
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l'arrivo della barca dei convenuti, non aveva visto il contatto perché dinanzi a lei vi erano delle persone in piedi ed altre sedute, però aveva sentito il rumore del contatto e poi le urla del marito che era seduto con il braccio appoggiato sul bordo della poppa e anche lui stava guardando la barca che stava arrivando.
Tutte le deposizioni hanno confermato il contatto tra i due natanti, non contestato tra le parti, ed hanno confermato che l'attore non stava svolgendo attività per consentire l'accostamento dei natanti, ma si trovava seduto a poppa con la mano sul bordo della stessa, rimanendo sul punto solo la dichiarazione del figlio del proprietario del motoscafo attualmente, dopo il decesso del padre, parte del giudizio.
Di conseguenza nessun riscontro è emerso enl corso del giudizio in ordine al fatto che l'incidente si fosse verificato nel corso della manovre di accostamento dei due natanti,
esseno irrilevante la presenza dei parabordi, destinati a prevenire urti sulla fiancate laterali delle barche, ma la cui presenza o meno risulta irrilevante nel caso di specie in cui il contratto è avvenuto tra la prua e la poppa, punto ove non è prevista la presenza di parabordi.
Deve, pertanpo essere affermata la responsabilità del all'epoca comandante del Per_1
motoscafo, per aver determinato il contatto tra le due imbarcazioni nella fase di accostamento, da effettuare di lato e non in posizione prua-poppa.
Per quanto riguarda la domanda proposta dall'attore deve essere riconosciuto il risarcimento del danno biologico conseguente ai postumi permanenti conseguiti alle lesioni subite per effetto dell'incidente, il danno da incapacità biologica temporanea, il danno morale ove provati.
Per quanto riguarda il danno biologico osserva il giudicante che la categoria unitaria del danno non patrimoniale comprende sia il danno biologico - inteso come lesione all'integrità
psico-fisica della persona che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli
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aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, direttamente conseguenza della lesione stessa, come lo stesso dolore transeunte per il periodo necessario per la guarigione e la stabilizzazione dei postumi, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito - sia il danno morale - inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione - come specificamente indicato dal legislatore negli articoli 138 e 139 del Codice delle assicurazioni e come espressamente ormai riconosciuto anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità,
che ribadisce la “costante, duplice essenza del danno alla persona: la sofferenza interiore;
le dinamiche relazionali di una vita che cambia (...) Restano così efficacemente scolpiti i due aspetti essenziali della sofferenza: il dolore interiore e/o la significativa alterazione della vita quotidiana (cfr. Cassazione 901/18, Cassazione n. 7513/2018, Cassazione n.
9196/18, Cassazione n. 10912/18, Cassazione n. 13770/18 e da ultimo Cassazione Sez.
III, 31 gennaio 2019, n. 2788; Cassazione Sez. VI-III, ord 19 febbraio 2019, n. 4878 – vedi anche Cass. Sez. III, 3 marzo 2023, n. 6444 secondo la quale in tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale
(trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può
rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale,
alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria)
tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale e Cass. Sez. III, 21 marzo 2022, n. 9006 secondo cui il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle
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vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è
insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico. (In
applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che,
nel liquidare il danno non patrimoniale subito dalla vittima di un incidente stradale sulla base delle Tabelle di Milano del 2018, aveva negato il riconoscimento del danno morale quale autonoma voce di pregiudizio, ritenendo che la considerazione della sofferenza interiore patita dal danneggiato potesse incidere unicamente sulla personalizzazione del risarcimento del danno biologico)..).
Ciò posto, va ulteriormente premesso che le tabelle romane sono applicate per la liquidazione dei danni conseguenti a lesioni da sinistro stradale, da esercizio della caccia e da responsabilità sanitaria limitatamente alle lesioni superiori al 9% (dovendosi per le c.d. micropermanenti adottare le tabelle legislative di cui all'art. 139 cod. ass. sino a quando non verranno adottate le tabelle previste dall'art. 138 cod. ass. anche per la macropermanenti), le medesime tabelle romane si applicano in ogni altro caso di lesioni a prescindere dalla entità percentuale delle stesse e quindi anche nel range dall'1 al 9%.
Per quanto riguarda il valore del c.d. punto base, sulla scorta di tutte le considerazioni sin qui svolte, si è ritenuto equo attribuire, in funzione risarcitoria, il valore di euro 1.369,23 ad una limitazione incidente nella misura dell'uno per cento sulla complessiva validità psico-
fisica di una persona nella fascia di età fino a 1 anno, apportando a detto parametro di partenza una serie di correzioni (in base a coefficienti predeterminati, frutto di un pluriennale lavoro di elaborazione giurisprudenziale) in modo da tenere conto della percentuale di invalidità e dell'età.
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Quanto alla metodologia, nelle Tabelle di Roma il valore del primo punto di I.P. costituisce il valore monetario della sola componente biologica- dinamico relazionale del danno non patrimoniale.
La tabella non comprende, invece, la componente morale soggettiva per la liquidazione della quale il Tribunale di Roma aveva introdotto «fasce di oscillazione» che attribuiscano un aumento dell'importo del 12,5% per il danno morale fino al 10% e del 20% per lo scaglione dall'11 al 20% ed un aumento pari al 5% per ogni fascia di dieci punti di danno biologico, a decorrere dal 21% maggiorabile o diminuibile fino al 50% in funzione delle condizioni del caso.
Nelle tabella adottata per l'anno 2023 si è ritenuto di dover dare piena applicazione al principio contenuto nell'articolo 138 del codice delle assicurazioni prevedendo la determinazione dell'importo tabellare del danno mortale soggettivo con un importo predeterminato per ciascun punto di danno biologico prevedendo un range di oscillazione in riduzione o in incremento in funzione della prova in concreto fornita in relazione a tale danno.
Si è, infatti, sempre ritenuto di dover rifuggire qualsiasi automatismo nel riconoscimento di una posta risarcitoria relativa al danno morale come se, provato il danno biologico, questo non necessitasse di accertamento. Occorre, invece, prima accertare, avvalendosi di ogni mezzo di prova, e dunque anche in via presuntiva, il pregiudizio morale subito, attraverso l'individuazione delle ripercussioni negative sul valore uomo, allegando i fatti dai quali emerge la sofferenza morale di chi ne chiede il ristoro, e, ove provato, procedere alla sua liquidazione eventualmente adottando un metodo percentuale rispetto al danno biologico come parametro equitativo.
Quanto alla liquidazione della componente “morale” del danno non patrimoniale si è consci del fatto che, come la corte di cassazione ha avuto modo di evidenziare, nella
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qualificazione del danno morale la valutazione di tale voce di danno, dotata di una logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona avverso alla integrità morale (quale massima espressione della dignità umana desumibile dall'articolo 2 della Costituzione in relazione all'articolo 1 della carta di Nizza contenuta nel trattato di Lisbona ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008
n. 190), deve tenere conto delle condizioni soggettive della persona umana e della concreta gravità del fatto, senza che possa quantificarsi il valore della integrità morale come una quota minore proporzionale al danno alla salute (Cass. Sez. III, 10 marzo 2010,
n. 570) principio presente nei criteri di cui all'articolo 138 del codice delle assicurazioni private.
Si è, tuttavia, ritenuto di dover individuare un parametro di riferimento generale al fine di consentire, nella determinazione dell'importo che meglio corrisponde alle specifiche caratteristiche del caso concreto, un adeguato esercizio del potere equitativo di determinazione dell'importo consentendo così di ricostruire l'iter logico attraverso il quale -
anche diversi giudici - sono giunti alla determinazione del relativo importo e di allontanare il rischio che ogni liquidazione segua criteri propri.
Tale soluzione, inoltre, risponde anche all'esigenza generalmente avvertita di rendere in qualche modo ragionevolmente prevedibile la decisione del giudice al fine di consentire il funzionamento dei sistemi di definizione precontenziosa dei conflitti.
Va, peraltro, tenuto conto che detto parametro è destinato a trovare applicazione unicamente laddove sia presente una lesione della integrità psicofisica, non invece negli altri casi di lesione di altri diritti inviolabili quale il pregiudizio all'onore - o in tutti quei casi in cui non essendovi un danno biologico non è neppure astrattamente ipotizzabile tale parametro.
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La liquidazione secondo il criterio del punto variabile è stata ritenuta dalla Corte di cassazione (v, Cassazione sez. III, 15 ottobre 2015, n. 20895) idonea quale parametro di riferimento per una liquidazione equa, purché tale valutazione standardizzata venga poi adeguata al caso concreto. Si è affermato, infatti, che il giudice di merito può adottare criteri predeterminati e standardizzati come quelli tabellari «purché ciò attui in modo flessibile, tenendo conto della specificità della concreta situazione, la quale richiama una esigenza di personalizzazione e di adeguamento del valore medio del punto al caso specifico, tale attività rappresentando la condizione per un effettivo, e perciò motivato,
esercizio del potere di valutazione equitativa in relazione al complesso di attitudini sviluppate o prevedibili, di cui la menomazione dell'integrità psico-fisica priverà in futuro la persona» (in tal senso Cassazione n. 6023 del 24/04/2001, ma ancor prima Cassazione n.
4852 del 19/05/1999).
Tale principio ha trovato ulteriore conferma nella giurisprudenza della corte di cassazione che ha ricordato, nel ritenere le tabelle per la valutazione del danno parentale adottate dall'Osservatorio di Milano errate perché non basate su di un sistema di valutazione basato sulla attribuzione di punteggi per la valutare la situazione al fine del risarcimento in quanto solo in questo modo è possibile rendere conoscibile quanto ciascun elemento considerato ha inciso nella valutazione economica contenuta nella decisione, favorendo, in questo modo, anche la prevedibilità della decisione in concreto adottata dal giudice.
La Corte di cassazione, infatti, ha affermato il principio che in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto,
l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle
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circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi,
con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità
della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (Cass. Sez. III, 29
settembre 2021, n. 26300), con ciò escludendo che le tabelle elaborate dall'Osservatorio di
Milano ed adottate dal Tribunale di Milano fossero strutturate in modo tale da consentire di conoscere i parametri ai quali il giudice si sarebbe attenuto nella liquidazione del danno in assenza di situazioni eccezionali.
È ormai principio consolidato, dunque, quello secondo il quale la liquidazione del danno alla salute deve soddisfare tre requisiti fondamentali, e cioè:
(a) deve essere integrale, cioè rappresentare una effettiva riparazione di tutte le utilità perdute dalla vittima in conseguenza dell'illecito;
(b) deve evitare duplicazioni, cioè liquidare più importi a titolo di risarcimento di pregiudizi nominalmente diversi, ma sostanzialmente identici;
(c) deve evitare sperequazioni, cioè trattare in modo analogo casi dissimili;
oppure liquidare in modo diverso danni simili.
Di questi tre requisiti, quando la legge non detti criteri specifici di liquidazione, il giudice deve necessariamente tenere conto nella scelta del metodo equitativo che intende adottare in concreto ex art. 1226 c.c..
Occorre, dunque che il criterio in concreto adottato combini una uniformità pecuniaria di base con una certa elasticità e flessibilità, tale da adeguare la liquidazione all'effettiva incidenza della menomazione sulle attività della vita quotidiana, quando la stessa abbia caratteristiche tali da far ritenere che ol pregiudizio sia in concreto diverso, e quindi maggiore o minore, rispetto al valore modale rappresentato da quello tabellare, difformità
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che, come pià volte ricordato dalla corte di cassazione, deve essere oggetto di specifica dimostrazione, essendo evidente che un utilizzo cd “diffuso” della personalizzazione determinerebbe, di conseguenza, la stessa marginalità della applicazione del sistema tabellare nella determinazione della entità del risarcimento.
Il Tribunale di Roma, come già detto, aveva provveduto sin dal 1990 ad elaborare le proprie Tabelle di liquidazione del danno alla persona che potessero rispondere alle suddette esigenze, procedendo alla rilevazione della misura dei risarcimenti oggetto delle proprie decisioni al fine di determinare il valore più frequente, cd valore modale, a quale ancorare il risarcimento tabellare per ciascun punto di incapacità biologica permanente o di danno parentale. Le sezioni civili del Tribunale di Roma, coinvolte come sempre nella discussione in materia, dopo approfondito e perdurante dibattito, hanno confermato la scelta di utilizzare il proprio sistema tabellare elaborato anche nel dopo il 2011, a seguito della decisione della Corte di cassazione sulla valenza delle tabelle realizzate dal
Tribunale di Milano (Cassazione n. 12408 del 7 giugno 2011), ritenendo di non poter dare ingresso al sistema tabellare realizzato dall'Osservatorio di Milano non condividendo alcuni dei presupposti e criteri applicativi posti a base delle Tabelle di Milano continuando così
nell'opera di redazione e aggiornamento delle Tabelle di liquidazione del danno biologico adottate e, ovviamente applicate dal Tribunale di Rima.
Il primo aspetto che deve essere osservato appare essere costituito dalla necessità di rivedere le tabelle adottate dal Tribunale di Milano alla luce delle leggi 24/2017 e 124/2017
che riguardano i risarcimenti del danno biologico e morale soggettivo relativi alla materia degli incidenti stradali e alle altre materie alle quali la legge ha ritenuto di applicare la medesima disciplina.
Tali questioni attengono dal 2018 non all'utilizzo del valore tabellare del punto, ma ai criteri di funzionamento della Tabella al fine dell'individuazione del risarcimento.
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Di conseguenza, non è in contestazione l'utilizzazione del punto tabellare base individuato dal Tribunale di Milano, che - come si dirà in seguito - il Tribunale di Roma ha deciso di adottare modificando una parte della propria Tabella, ma la modalità di costruzione della tabella relativamente: a) all'incremento del valore del punto in considerazione;
b) alla gravità dei postumi;
c) al parametro utilizzato per la determinazione del danno morale;
d)
al criterio utilizzato per la determinazione per la personalizzazione, oltre ai criteri utilizzati per il danno parentale o il danno da morte per altra causa che appaiono contrastare l'esigenza di prevedibilità della decisione a cui si era ispirata anche la sentenza della
Cassazione del 2011 n. 12408, dovendosi intendere tale “prevedibilità” sia quale principio di garanzia per l'utenza sia in chiave di strumento per il contenimento del contenzioso esistendo dei criteri che, al di là delle specifiche situazioni del caso concreto, facilitano la definizione stragiudiziale alla quale tendevano sia la legge 990/1969 sia il successivo
Codice delle assicurazioni sia, infine, la individuazione come condizione di procedibilità
costituita dall'espletamento di una consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi di cui all'articolo 696 bin introdotta dalla legge 24/2017 per la responsabilità sanitaria,
espletamento che trova il suo fondamento proprio nella esistenza di parametri ordinariamente applicabili al risarcimento, atti a consentire, una volta individuata la ragionevole misura del danno biologico, la entità del risarcimento spettante, evitando, in questo modo il ricorso alla giustizia, anche se le problematiche della responsabilità
sanitaria, che coinvolge anche altri aspetti, e rende difficile la operatività della riforma a fini deflattivi, anche in considerazione del mancato completamento della stessa a sei anni dalla sua adozione.
L'attuale formulazione dell'articolo 138 del Codice delle assicurazioni, modificato con la legge 124/2017, individua i criteri da applicare per la formazione della tabella per il calcolo del danno biologico e quelli per il calcolo del danno morale e per la personalizzazione,
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salvo rimettere al Governo la individuazione del punto base e il concreto incremento del punto in funzione della gravità dei postumi, precisando la norma che il valore di ciascun punto deve essere espressione di un incremento più che proporziona le rispetto al precedente, avendo comunque fissato la norma i criteri da utilizzare e previsto che anche la misura del danno morale dovesse essere riconosciuto in relazione a ciascun punto.
La giurisprudenza di legittimità, a partire dalla sentenza 901/2018, si è orientata nel ritenere che detti criteri siano già in vigore malgrado l'Esecutivo non abbia ancora ottemperato alla emanazione della tabella con la individuazione degli specifici valori di legge («In tema di risarcimento del danno non patrimoniale, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno esistenziale, mentre,
come confermato dall'art. 138, comma 2, lettera e) del d.lgs. n. 209 del 2005, nel testo modificato dalla l. n. 124 del 2017, una differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto, posto che la fenomenologia del pregiudizio non patrimoniale comprende tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (danno morale sub specie di dolore, vergogna, disistima di sé, paura,
disperazione), quanto quello dinamico-relazionale, coincidente con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto» (Cassazione sez. III, 17 gennaio
2018, n. 901; Cassazione sez. III, 20 agosto 2018, n. 20795; Cassazione sez. III, 28
settembre 2018, n. 23469), par chiaro che la mera applicazione del canone analogico –
specie in relazione ai casi per i quali trovi applicazione la norma per effetto di un espresso richiamo di legge - induca ad assegnare decisivo rilievo alla citata modifica dell'art.138 e che di tali criteri debba farsi applicazione nella costruzione delle specifiche tabelle di risarcimento dei danni.
Ritiene il Tribunale che la Tabella per la valutazione del danno biologico superiore al 9%
debba, pertanto, essere conformata ai criteri individuati dall'articolo 138 che, al momento,
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prevede che la tabella dei valori economici si fondi sul sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità. La stessa norma prevede che il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato e, quindi, cresce in modo più
che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi.
Di conseguenza il legislatore ha chiaramente indicato che ciascun punto deve essere di valore superiore a quello precedente e che l'incremento debba essere più che proporzionale alla crescita del valore percentuale assegnato ai postumi.
La Tabella approvata dall'Osservatorio di Milano ed utilizzata dal Tribunale di Milano
appare contrastare proprio con il criterio di legge sopra enunciato. Infatti, prendendo in esame i valori dei punti base senza l'incremento per il danno morale, eliminato dall'Osservatorio Milanese proprio a seguito di altre pronunce della cassazione che avevano indicato la erroneità di un simile inserimento che rendeva automatica la attribuzione del risarcimento di tale danno in relazione alla sola verificazione del danno biologico, è possibile verificare che la Tabella milanese determina un incremento in valore assoluto di ciascun punto crescente fino al punto 33, mentre da tale punto l'incremento assoluto previsto – pur in presenza di postumi sempre più gravi e devastanti per il danneggiato – diminuisce progressivamente fino a giungere ad importi difficilmente condivisibili con la importanza che il pregiudizio riveste per il singolo paziente, si pensi a titolo di esempio un soggetto al quale sia rimasta la funzionalità di un solo dito in assenza di facoltà vocali, funzionalità che tuttavia gli consente, sia pure attraverso strumenti, il contatto con la realtà circostante, che subisca un incidente che lo privi di tale funzionalità.
Una siffatta Tabella appare, inoltre, ingiustamente penalizzante nei confronti dei soggetti che hanno subito un danno biologico grave, molto grave e assoluto, mentre appare
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ingiustificatamente più generosa in relazione ai soggetti che hanno subito un pregiudizio inferiore.
Sotto questo aspetto non può trovare giustificazione la misura dell'incremento utilizzata dall'Osservatorio di Milano sul presupposto che la tabella utilizzata sia basata su considerazioni medico legali che ritengono che l'accrescimento della misura dei postumi in misura percentuale sia espressione di una valutazione che non attribuisce la medesima valenza ad ogni incremento percentuale. Se ciò poteva trovare un riscontro nella elaborazione medico legale che riteneva che la curva della gravità della menomazione trovasse una attenuazione nei postumi superiori all'80% in considerazione della valutazione complessiva già svolta per individuare il grado di compromissione rappresentato dall'80%, tuttavia si deve considerare che questo tipo di impostazione,
analogamente per la incapacità biologica temporanea, non risulta condivisa dalla legislazione vigente che ha, invece, indicato quale criterio un sistema di ripartizione tra i postumi minimi e quelli massimi sulla base di una scala centesimale prevedendo che in considerazione di ciascun punto debba essere riconosciuto un valore superiore a quello precedente con un rapporto incrementale più che proporzionale. Ragionevolmente dovrà
essere sottoposto a revisione il sistema di formazione del barème medico legale per renderlo conforme alla esigenza indicata dal legislatore con la novella del 2017 degli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni, come peraltro previsto dalla legge.
Per queste ragioni il Tribunale di Roma, pur modificando la propria Tabella di valutazione del danno biologico relativamente ai primi quaranta punti al fine di eliminare la differenza esistente con la Tabella milanese, ha ritenuto di conservare il proprio sviluppo della
Tabella stessa dai 40 punti di invalidità in poi al fine di conservare la corretta applicazione del criterio di legge che contrasta con un incremento del punto inferiore a quello assegnato al punto precedente anche da punto di vista percentuale.
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Per quanto riguarda il danno morale soggettivo (cosi specificamente qualificato negli articoli 138 e 139, con ciò superando l'orientamento espresso dalle Sezioni unite del 2008
dal punto di vista classificatorio/terminologico), l'articolo 138 prevede che - al fine di considerare la componente del danno morale da lesione all'integrità fisica - la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a)
a d) è incrementata in via percentuale e progressiva per singolo punto.
Di conseguenza l'incremento del danno biologico previsto a titolo di danno morale è
previsto dalla legge in relazione a ciascun punto e deve essere incrementato per ciascun punto.
Sotto questo aspetto la previsione della Tabella milanese di un incremento che parte del
25% e rimane costante per i primi 9 punti per poi crescere di un punto da 10 fino a 34 punti e rimanendo stabile da 34 punti fino a 100 nella misura del 50% appare insoddisfacente e non conforme alle prescrizioni di legge. Sembra evidente che il meccanismo elaborato nella Tabella di Milano confligga con il criterio ora enunciato, in quanto stabilisce che da 1
punto fino a 9 e poi da 34 punti fino a 100 non vi sia alcun incremento.
Inoltre, appare poco convincente attribuire un risarcimento percentuale fino al 25% in presenza di 1 punto di danno biologico;
situazione per la quale la giurisprudenza della
Corte di cassazione aveva ritenuto che non potesse essere ritenuto in re ipsa quel danno e in quella misura (cfr. Cassazione sez. III, 13 gennaio 2016, n. 339).
La disposizione normativa appare superare anche la giurisprudenza della Corte di legittimità che aveva sempre considerato che l'ulteriore danno non patrimoniale, ora danno morale soggettivo-oggettivo, non fosse in re ipsa, ma dovesse essere non solo allegato,
ma anche provato.
Sotto questo aspetto la elaborazione del tribunale di Roma, partendo del precedente criterio che individuata il risarcimento del danno morale sulla base di un range di
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oscillazione per fasce di danno, ha ritenuto di adeguarsi in queste tabelle al disposto legislativo ed ha predisposto una tabella che prevede un range di oscillazione del danno morale soggettivo sulla base di ciascun punto di danno biologico, sempre tenendo conto di quanto provato dal danneggiato, sia pure attraverso presunzioni, che pur sempre costituiscono prova nel sistema probatorio civile quando tratta da indizi univoci e concordanti, con la previsione di una range di oscillazione in più o in meno in relazione al valore modale costituito dal valore più frequentemente riconosciuto per tale punto di danno biologico, in considerazione del concreto atteggiarsi del pregiudizio in relazione alla prova fornita.
Per quanto riguarda la personalizzazione del danno biologico – che, come è noto, può
trovare applicazione solo in situazioni eccezionali che determinino un contesto diverso da quello medio preso in considerazione quale valore modale per la individuazione del punto
(cfr. già Cassazione sez. III, 28 novembre 2008, n. 28423, dove viene chiarito che la personalizzazione non deve essere sempre eseguita, essendo necessaria solo in presenza di situazioni di fatto che si discostano in modo apprezzabile da quelle ordinarie e le più recenti sentenza della Suprema Corte, più volte citate che ribadiscono l'eccezionalità
dell'operazione di personalizzazione) - la Tabella del Tribunale di Milano prevede un meccanismo di personalizzazione all'interno di un range compreso tra il 25 ed il 50%
dell'importo determinato a titolo di danno non patrimoniale e, dunque, comprensivo anche dell'aumento per il danno morale. Laddove il criterio indicato nell'articolo 138 citato indica che «qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di cui al comma 2, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30 per cento».
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Al di là del contrasto con la norma – visto che la Tabella milanese prevede anche la personalizzazione del danno morale che già dovrebbe essere oggetto di specifica valutazione e, quindi, già personalizzato sulla base della prova fornita per riconoscerlo - il criterio per la applicazione di tale personalizzazione appare non condivisibile contrastando con la parità di trattamento da assicurare a tutti i danneggiati. Parità di trattamento che,
trattandosi dell'adeguamento del risarcimento al caso concreto, al solo caso concreto.
La Tabella milanese, infatti, stabilisce una percentuale di aumento personalizzante fino al
50% per i danni dall'1 al 9%, mentre dal 10% fino al 34% la possibilità di personalizzazione non può eccedere una percentuale che diminuisce progressivamente in relazione a ciascun punto fino ad arrivare al 25% in corrispondenza di un danno del 34%. Dal 35% in poi, l'importo della possibile personalizzazione decresce al 25% pur in presenza di conseguenze molto più gravi.
Appare evidente che, se la personalizzazione tiene conto delle situazioni particolari che rendono il singolo fatto diverso dalla situazione ordinariamente considerata, non appare possibile trattare allo stesso modo situazioni particolari che possano riguardare danni biologici dal 34 al 100%, riservando una possibilità di personalizzazione pari al doppio per un danno biologico del solo 1%.
Tale soluzione appare contrastare con la necessità, più volte affermata dalla Corte di cassazione, di risarcire integralmente il danno, e costituisce una chiara disparità di trattamento in favore di soggetti che abbiano subito danni meno gravi di altri soggetti che abbiano, invece, subito una compromissione di tutte le facoltà e delle estrinsecazioni della vita quotidiana.
Per la liquidazione del danno da perdita parentale la tabella milanese prevedeva, fino alla modifica operata nel 2022 a seguito delle sentenze della corte di cassazione che ne hanno affermato la erroneità una posta risarcitoria compresa tra un minimo ed un massimo per la
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lesione di ogni specifico rapporto parentale (es. genitore-figlio, nonno-nipote, ecc.) senza indicare, tuttavia, i criteri alla luce, dei quali il giudice avrebbe proceduto alla individuazione dell'importo tabellare concretamente da riconoscere nell'ambito del range sopra evidenziate, non essendo stato ritenuto sufficiente la mera indicazione nella relazione di accompagnamento alla Tabella predisposta dall'Osservatorio milanese nella quale si indicava che il giudice avrebbe dovuto motivare la liquidazione concretamente effettuata tenendo conto di indici quali la sopravvivenza o meno di altri congiunti nel nucleo familiare,
la convivenza o meno dei congiunti, la qualità e intensità della relazione affettiva familiare residua, la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona deceduta ma, non essendo indicata la valenza attribuita a ciascuno dei suddetti criteri, la tabella non appare assolvere al compito di assicurare omogeneità e non discriminazione nel risarcimento e di consentire la prevedibilità, sia pure entro certi limiti, della entità del risarcimento che potrebbe essere riconosciuta al fine di consentire la definizione stragiudiziale delle richieste di risarcimento.
La nuova tabella adottata dall'Osservatorio milanese nel 2022 è stata predisposta a seguito di una ricognizione degli importi in concreto liquidati, segno che la elaborazione milanese precedente sul punto non aveva individuato la valenza dei singoli criteri nella liquidazione finale e tiene conto dei criteri individuati dalla corte di cassazione – dei quali la tabella del Tribunale di Roma faceva uso dalla predisposizione di tale tabella - ed essendo stata ritenuta idonea, come quella romana per la liquidazione del danno, lo stato attuale della giurisprudenza della corte di cassazione non ha attribuito una specifica prevalenza ad una tabella piuttosto che ad un'altra, ove si faccia applicazione dei criteri identificati dalla cassazione.
Quanto alla liquidazione della invalidità temporanea, si è ritenuto equo, in relazione a quanto indicato per il danno biologico, determinare in euro 128,07 giornalieri l'importo
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dell'invalidità temporanea assoluta per l'anno 2023, e in euro 64,03 quello della temporanea relativa al 50%.
Qualora, però, il danno biologico sia compreso tra l'1 ed il 9% verranno utilizzati i parametri di cui alla legge 57/2001, come sostituiti dall'articolo 139 del decreto legislativo 209/2005 e aggiornati da ultimo con il d.m. 16 luglio 2024 a condizione che si tratti di danni derivanti dall'esercizio di professioni sanitarie, da circolazione stradale, da navigazione e dall'esercizio di attività venatoria.
Per quanto riguarda il danno, la consulenza tecnica espletata ha individuato le lesioni subite dall'attore nell'urto ed in particolare era stata rilevata la presenza di una sin drome da schiacciamento del pollice con ferita lacero contusa, frattura esposta della falange ungueale e perdita di sostanza del polpastrello trattata con innesto cutaneo.
Quali postumi permanenti ha indicato la - della falange distale la perdita di sensibilità
cutanea nell'area dell'innesto cutaneo, presenza di cicatrice della estensione di dieci centimetri con andamento sinuoso fino alla parte dorsale della mano fino alla terza falange del secondo dito, ulteriore cicatrice di nove centimetri estesa fino alla regione volare del polso. Il movimento di rotazione del pollice si arresta a 2 cm del palmo, la manovra di pinza tra il primo e le altre dita è possibile ma ipostenica, il movimento di flessione è ridotto di un terzo, iperestensione del pollice non possibile, limitazione agli ultimi gradi della estensione del II dito.
Il CTU ha ritenuto sussistente un danno biologico nella misura dell'8% oltre ad una incapacità temporanea assoluta di giorni 5 una incapacità temporanea relativa di 20 giorni al 75% e di giorni 20 al 50% e di giorni 15 al 25%, valutazioni che il giudice condivide essendo stato fatto dal CTU corretto uso dei principi della medicina legale, n essendo rispettato il criterio di collegamento delle lesioni con quelle riscontrate in Ospedale dove l'attore venne trasportata subito dopo l'incidente.
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Per quanto riguarda la quantificazione dell'importo spettante a titolo di danno biologico tenuto conto delle tabelle elaborate sulla base de criteri indicati nell'articolo 139 del codice della assicurazioni aggiornati al decreto 16 luglio 2024, ritiene il giudicante di dover liquidare, tenuto conto dell'età dell'attore e della percentuale riconosciuta a titolo di danno biologico pari al 8%, l'importo di euro 12.492,99.
A titolo di incapacità biologica, sulla base di quanto indicato facendo corretto uso dei criteri individuati dalla legge, deve, invece essere riconosciuto l'importo di euro 22.092,07.
Sono state provate spese per euro 714,50 ritenute utili alla guarigione da parte del CTU
che devono essere riconosciute.
Per quanto riguarda il danno morale, considerati i principi formulati dalla corte di cassazione a partire dalla sentenza 901/2018 e di quanto previsto dall'articolo 139 del codice delle assicurazioni ritiene di dover liquidare l'importo di euro 1.721,10 facendo uso del coefficiente del 12%.
Di conseguenza, per i danni riconosciuti deve essere riconosciuto l'importo complessivo di euro 16.788,10. .
Maggior danno da ritardo.
La questione del risarcimento del maggior danno conseguente al ritardo con il quale sia stato liquidato il risarcimento del danno subito si pone in modo diverso tra le obbligazioni di valuta e quelle di valore.
Nel caso delle obbligazioni di valuta, infatti, in caso di inadempimento il maggior danno di cui all'articolo 1224, secondo comma, cc è stato ritenuto esistente in via presuntiva durante la mora, il tasso di inflazione sia stato superiore al saggio degli interessi legali1.
Nel caso delle obbligazioni di valore, come nel caso del risarcimento del danno da fatto illecito, posto che la conversione della obbligazione da valore in valuta è determinata TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
all'atto della sentenza.
Di conseguenza la somma che viene determinata quale risarcimento costituisce il valore aggiornato del credito alla data della decisione comprendente, ovviamente, la rivalutazione del credito stesso al fine di aggiornare l'importo al valore della moneta al momento della decisione. Tale necessità spiega anche la ragione per la quale la tabelle recanti i valori per il calcolo del risarcimento del danno sono aggiornati ogni anno del valore dell'aumento del costo della vita verificatosi nell'anno.
Una volta così determinato l'importo del risarcimento si pone il problema del riconoscimento del maggior danno da ritardo, questione che pone due diversi problemi: il primo costituito dal parametro da utilizzare per calcolare il maggior danno ed il secondo costituito dalla necessità di individuare la base di calcolo tenuto conto che la somma determinata per il risarcimento comprende la rivalutazione al momento della decisione.
La seconda questione è stata definitivamente risolta dalla Corte di Cassazione, a sezioni unite, con la sentenza n. 1712 del 1995. Tale sentenza, infatti, da un lato, riconosce la risarcibilità del lucro cessante derivato al danneggiato per la perdita dei frutti che avrebbe potuto trarre dalla somma dovuta se questa fosse stata tempestivamente corrisposta, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi, e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia. Quanto al danno da lucro cessante, la Suprema Corte ha affermato che tale danno deve essere provato (anche con il ricorso a criteri presuntivi) e può essere liquidato, in via equitativa,
anche mediante l'attribuzione di interessi, la cui misura va determinata secondo le circostanze obbiettive e soggettive inerenti al pregiudizio sofferto. Quanto poi agli effetti negativi della svalutazione monetaria, la Corte ha, altresì, affermato che, nell'ambito
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della valutazione equitativa compiuta ai fini del ristoro del danno da lucro cessante e nei casi in cui vi sia un intervallo di tempo consistente tra l'illecito e il suo risarcimento, "può
tenersi conto (...) del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta,
calcolando gli interessi (per esempio, anno per anno) sul valore della somma via via
rivalutata nell'arco del suddetto ritardo, oppure calcolando indici medi di svalutazione".
Di conseguenza secondo l'ormai consolidato orientamento della corte di cassazione la base sulla quale operare il calcolo può essere determinata seguendo due procedimenti.
Il primo procedimento postula la devalutazione della somma determinata in sede decisione al momento del fatto (operazione che si determina dividendo l'importo stabilito in sentenza per il coefficiente mensile elaborato mensilmente dall'Istat per la rivalutazione dei crediti, indice per il calcolo del costo della vita per operai ed impiegati al metto dei tabacchi cd FIOI) ottenendo così la somma che sarebbe spettata se il risarcimento fosse la conversione da obbligazione di valore a quella di valuta fosse avvenuta il giorno del fatto illecito.
Una volta determinato tale valore deve essere operato un calcolo anno per anno dovendosi calcolare gli interessi semplici (vale a dire che non si sommano sul capitale per produrre ulteriori interessi) sulla somma spettante anno per anno maggiorata, ogni anno dell'importo corrispondete alla rivalutazione monetaria relativa all'anno precedente.
L'altro metodo consente di operare sulla base di valori medi, assumendo a base del calcolo del maggior danno il capitale nel suo valore medio tra la data iniziale (quella del fatto) e quella finale (data della decisione), tenendo conto degli indici medi di svalutazione del periodo, pubblicati dall'ISTAT, vale a dire sommando il valore determinato in sentenza alla somma stessa devalutata al momento del fatto illecito,
dividendo il risultato per due.
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Quanto alla prova e alla liquidazione di tale danno, è stato ritenuto che si possa far riferimento, in via presuntiva, alle usuali modalità di impiego del risparmio da parte delle famiglie italiane, e cioè ai rendimenti medi derivanti da investimenti in titoli di Stato -
BOT, CCT, BTP (v. per riferimenti: SS.UU. 5/4/1986 n. 2368) o in alternativa al solo rendimento dei Buoni del Tesoro ad un anno. Tra il rendimento dei Titoli di Stato e gli interessi legale, deve essere utilizzato il tasso superiore (alla luce delle recenti indicazione delle Sezioni Unite della corte di Cassazione 16 luglio 2008 n. 19499) tra i due indicati (1,67% quale rendimento medio nel periodo dei titoli di Stato a fronte dello
0,37% della media dell'interesse legale) per calcolare il danno da lucro cessante sul capitale alla data del fatto, come devalutato, per la svalutazione medio tempore verificatasi, in base al relativo indice medio del periodo.
Nel caso di specie occorre procedere alla determinazione del maggior danno in relazione all'incidente avvenuto il 5 agosto 2019 e la decisione, che è pronunziata il giorno 25
febbraio 2025, che riconosce un risarcimento di euro 16.788,10.
Di conseguenza l'importo di euro 16.788,10 devalutato alla data del giorno 5 agosto
2019 equivale a € 14.115,77 facendo applicazione del coefficiente Istat per la trasformazione di una somma rilevato al novembre 2025, ultimo disponibile al momento della sentenza, pari a 1,172 (47.284 : 1,172 = 14.115,77) epoca del fatto, mentre l'importo del capitale medio da utilizzare quale base di calcolo è pari a € 15.546,93
determinata sommando la somma determinata in sentenza con quella devalutata al 5
febbraio 2019 e dividendo il totale per 2 [(16.788,10 + 14.115,77): 2] = 15.546,93. Su tale ultima somma vanno, quindi, corrisposti, per i giorni intercorsi tra il dì del sinistro fino alla data della presente sentenza (25 febbraio 2025), interessi al tasso annuo dello 1,67%,
determinato sulla media del rendimento dei titoli di Stato (BOT, CCT e BTP) per il
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medesimo periodo come rilevata dall'esame dei bollettini trimestrali del debito pubblico editi dal Ministero dell'economia e finanze e visibili attraverso il sito del Ministero
medesimo.
Di conseguenza devono essere liquidati, in via equitativa e con i criteri indicati, €
1.444,70=, così ricavati: capitale medio dovuto nel periodo rivalutato secondo gli indici medi del periodo (€ 15.546,93=) * numero di giorni intercorsi tra fatto e la sentenza (2.031)
* tasso di interesse giornaliero applicato (1,67%/365). In totale, l'importo da liquidare a titolo di maggior danno ammonterà ad euro 1.444,70.
In conclusione, a titolo di risarcimento è dovuta la somma complessiva di euro 18.232,80.
Le spese tra l'attore e i convenuti seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Le spese di CTU solo liquidate in euro 650 pari all'acconto.
P Q M
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti della società , e Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4
Controparte_5
Dichiara che l'incidente per cui è causa è stato causato dalla condotta di Persona_1
comandante e proprietario del motoscafo;
CP_9
Condanna la società , e Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4
eredi di in solido tra loro, a corrispondere a Controparte_5 Persona_1 Parte_1
la somma di euro 18.232,80 considerato il maggior danno determinato come in parte motiva;
Condanna la società , e Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4
eredi di in solido tra loro, a rimborsare a le Controparte_5 Persona_1 Parte_1
spese del presente giudizio, spese che liquida in euro complessivi 7.936, in essi compresa la somma di euro 650 per la CTU, di cui euro 6.500 per onorari della fasi processuali, euro
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786 per spese di giudizio, oltre ad accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, in data 28 febbraio 2025.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
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Roberto Parziale 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. Sez. II, 1 ottobre 2013, n. 22429.
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Roberto Parziale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 17982 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 20212, trattenuta in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni del 19 novembre 2024 sulle conclusioni precisate come in atti, e vertente.
TRA
(cf ), elettivamente domiciliato in Roma, VIA Alcide De Parte_1 C.F._1
Gasperis n. 35, presso lo studio dell'avv. Lausa Paladini che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita su foglio allegato all'atto di citazione depositato telematicamente.
ATTORE
E
(p. IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Claudio Monteverdi n. 16 presso lo studio dell'avv. Francesco Rodilosso Consolo che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita da procuratore speciale della società, su foglio allegato alla comparsa CP_2
di costituzione di nuovo difensore
CONVENUTA
E
(cf ), (cf Controparte_3 C.F._2 Controparte_4
e (cf ) nella qualità di C.F._3 Controparte_5 C.F._4
eredi di deceduto Persona_1 TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: risarcimento danni da incidente in navigazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato l'attore ha convenuto innanzi al Tribunale La
società e e Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_6
nella qualità di eredi di deceduto il Roma, rispettivamente società che Persona_1
assicurava il natante ed eredi dal proprietario-capitano della imbarcazione CP_7
medesima al fine di veder accertare la responsabilità degli stessi nella causazione dell'incidente avvenuto nel corso della navigazione il 5 agosto 2019 nella Baia di Chiaia di
Luna in Ponza e per sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni subiti.
A sostegno della domanda di risarcimento ha dedotto che il giorno 5 agosto 2019 verso le ore 11,30, si trovava a bordo del natante , fermo nella Baia di Chiaia di Luna in Parte_2
Ponza, quando il motoscafo con al comando nell'effettuare CP_8 Persona_1
una manovra per accostarsi al natante sul quale si trovava aveva urtato con la prua con l'ancora che ivi si trovava allocata il natante colpendo il dito pollice della sua Parte_2
mano destra appoggiata sulla murata dl natante.
Per effetto dell'urto aveva subito lesioni per il risarcimento della quali aveva inviato richiesto alla Assicurazione che garantiva il motoscafo senza ricevere alcuna risposta.
Ha introdotto, di conseguenza, il presente giudizio per ottenere il risarcimento del danno subito. Ritenendo che la responsabilità dovesse essere attribuita alle errate manovre poste
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in essere dal capitano del motoscafo, nell'accostarsi al natante sul quale si Per_1
trovava.
Si è costituita la società eccependo la mancata integrazione del Controparte_1
contraddittorio nei confronti del proprietario della avendo citato dei Parte_3
soggetti del quali non era chiaro il rapporto con il natante.
Nel merito ha contestato la domanda dell'attore evidenziando come lo stesso, all'atto della visita presso il Pronto Soccorso avesse riferito un infortunio, senza alcuna menzione della responsabilità di terzi, dichiarazione da ritenere una confessione stragiudiziale.
Inoltre, presente sulla imbarcazione del padre, aveva riferito che mentre si Controparte_3
stavano avvicinando alla baca in cui si trovavano dei loro amici, tra i quali l'attore, ed aveva lanciato una cima per accostare i due natanti. Il aveva afferrato la cima vicino al Pt_1
bordo del natante sul quale si trovava, quando una ondata aveva impresso una accelerazione al motoscafo ed il pollice del era rimasto schiacciato tra il bordo del Pt_1
natante sul quale si trovava e l'ancora del motoscafo.
Ha dedotto che il in qualità di trasportato avrebbe potuto ottenere il risarcimento Pt_1
dalla Assicurazione del natante e che comunque sussistenza anche la responsabilità del comandante del natante sul quale si trovava il nelle fasi di avvicinamento dei due Pt_1
natanti ed il fatto che l'attore stesse partecipando alla manovra di accostamento dei natanti e quindi ha contestato la qualità di trasportato essendo l'incidente avvenuto ad un soggetto che sottostava alle direttiva del comandante del pesrchereccio sul quale si trovava e quindi rientrante nella responsabilità dello stesso.
Anche nel caso che, in qualità di trasportato avesse voluto autonomanente inserisi nella attività di accostamento dei veicoli, avrebbe dovuto rispettare le necessarie precauzione nello svolgere una attività non svolta professionalmente.
Ha contestato la misura del danno del quale era stato richiesto il risarcimento.
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Ha chiesto, quindi, la chiamata in causa del responsabile per la navigazione del peschereccio e la sua navigazione.
Essendo emerso che era deceduto due anni prima della introduzione del Persona_1
giudizio e che i citati erano gli eredi dello stesso, dichiarata la contumace degli eredi convenuti, respinta la richiesta di integrazione del contraddittorio, la causa è stata istruita con la escussione dei testi.
Espletata una consulenza tecnica medico legale sulla persona dell'attore la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti il 14 novembre
2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il fatto nella sua materialità lo stesso è stato confermato anche dalla convenuta nel senso che la lesione al pollice della mano desta è stata CP_1
riportata dall'attore a seguito dello schiacciamento del pollice tra l'ancora del motoscafo dei convenuto ed il bordo del peschereccio sul quale si trovava.
Sotto questo aspetto non assume rilievo il fatto che nella dichiarazione resa al Pronto
Soccorso l'attore si sia limitato a parlare di un incidente seza indicare che sritenenva sussistere la responsabilità di altri, dal momento che oggettivamente si è trattato di u incidente.
La Capitaneria di porto ha comunicato di non aver svolto una istrttoria sul fatto essendosi limitata a registrare con una annotazione di servizio della verificazione dell'incidente, e a provvedere perché venissero apprestati i soccorsi con il trasporto del ferito in Ospedale,
circostanza che comunque conferma ulteriormente il fatto che l'incidente si era verificato in mare nel corso della navigazione.
La posizione tra le parti diverge solo sulle ragioni dell'incidente, avendo l'attore dedotto che l'ancora aveva urtato il pollice mentre teneva la mano sul bordo del peschereccio sul quale
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si trovava mentre la Assicurazione ha dedotto che il fatto si era verificato mentre l'attore stava svolgendo attività nel corso delle operazioni di accostamento dei due natanti,
operazioni che dovevano svolgersi sotto la responsabilità del comandante del peschereccio.
Nel corso del giudizio è stato escusso il teste conoscente sia dell'attore sia Testimone_1
di il quale ha dichiarato ch si trovava a bordo della imbarcazione in cui si Persona_1
trovava l'attore e che era all'ancora. Era giunta la barca del a quale aveva iniziato Per_1
ad accostarsi ed aveva urtato con la prua la poppa del peschereccio ove si trovava l'attore,
senza che le due barche avessero riportato danni. Ha spiegato che il era seduto a Pt_1
poppa sui sedili con la mano posta sul bordo della poppa e stavano guardando la barca che si avvicinava alle loro spalle. Ha indicato che nell'urto il veva riportato la ferita Pt_1
al pollice.
E' stato sentito il teste conoscente di ed amico dell'attore il Testimone_2 Persona_1
quale ha indicato di aver assistito all'incidente in quanto si trovava sulla barca ove si trovava il Ha indicato che si trovavano su di una barca in affitto e il con altri Pt_1 Per_1
amici, si stava avvicinando con un'altra barca ed improvvisamente vi era stato un urto tra la prua del motoscafo del e la poppa della barca dove erano seduti. IL era Per_1 Pt_1
seduto e stata parlando o salutando le persone sull'altra barca. Dopo l'urto avevano cercato di soccorrere il di fermare il sangue e non aveva fatto caso alla presenza Pt_1
di danni sulle imbarcazioni. Non è stato in grado di indicare dove fosse l'alloggiamento dell'ancora sul motoscafo dei convenuti.
E' stata sentita la teste , moglie del la quale ha indicato che era Testimone_3 Pt_1
seduta nella parte finale della fiancata mentre il marito era seduto dalla parte della poppa.
Ha riferito che si era avvicinata una barca che li aveva urtati. Aveva sentito urlare il marito ed aveva visto che lo stesso aveva una mano insanguinata. Anche se stava guardando
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l'arrivo della barca dei convenuti, non aveva visto il contatto perché dinanzi a lei vi erano delle persone in piedi ed altre sedute, però aveva sentito il rumore del contatto e poi le urla del marito che era seduto con il braccio appoggiato sul bordo della poppa e anche lui stava guardando la barca che stava arrivando.
Tutte le deposizioni hanno confermato il contatto tra i due natanti, non contestato tra le parti, ed hanno confermato che l'attore non stava svolgendo attività per consentire l'accostamento dei natanti, ma si trovava seduto a poppa con la mano sul bordo della stessa, rimanendo sul punto solo la dichiarazione del figlio del proprietario del motoscafo attualmente, dopo il decesso del padre, parte del giudizio.
Di conseguenza nessun riscontro è emerso enl corso del giudizio in ordine al fatto che l'incidente si fosse verificato nel corso della manovre di accostamento dei due natanti,
esseno irrilevante la presenza dei parabordi, destinati a prevenire urti sulla fiancate laterali delle barche, ma la cui presenza o meno risulta irrilevante nel caso di specie in cui il contratto è avvenuto tra la prua e la poppa, punto ove non è prevista la presenza di parabordi.
Deve, pertanpo essere affermata la responsabilità del all'epoca comandante del Per_1
motoscafo, per aver determinato il contatto tra le due imbarcazioni nella fase di accostamento, da effettuare di lato e non in posizione prua-poppa.
Per quanto riguarda la domanda proposta dall'attore deve essere riconosciuto il risarcimento del danno biologico conseguente ai postumi permanenti conseguiti alle lesioni subite per effetto dell'incidente, il danno da incapacità biologica temporanea, il danno morale ove provati.
Per quanto riguarda il danno biologico osserva il giudicante che la categoria unitaria del danno non patrimoniale comprende sia il danno biologico - inteso come lesione all'integrità
psico-fisica della persona che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli
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aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, direttamente conseguenza della lesione stessa, come lo stesso dolore transeunte per il periodo necessario per la guarigione e la stabilizzazione dei postumi, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito - sia il danno morale - inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione - come specificamente indicato dal legislatore negli articoli 138 e 139 del Codice delle assicurazioni e come espressamente ormai riconosciuto anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità,
che ribadisce la “costante, duplice essenza del danno alla persona: la sofferenza interiore;
le dinamiche relazionali di una vita che cambia (...) Restano così efficacemente scolpiti i due aspetti essenziali della sofferenza: il dolore interiore e/o la significativa alterazione della vita quotidiana (cfr. Cassazione 901/18, Cassazione n. 7513/2018, Cassazione n.
9196/18, Cassazione n. 10912/18, Cassazione n. 13770/18 e da ultimo Cassazione Sez.
III, 31 gennaio 2019, n. 2788; Cassazione Sez. VI-III, ord 19 febbraio 2019, n. 4878 – vedi anche Cass. Sez. III, 3 marzo 2023, n. 6444 secondo la quale in tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale
(trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può
rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale,
alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria)
tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale e Cass. Sez. III, 21 marzo 2022, n. 9006 secondo cui il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle
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vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è
insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico. (In
applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che,
nel liquidare il danno non patrimoniale subito dalla vittima di un incidente stradale sulla base delle Tabelle di Milano del 2018, aveva negato il riconoscimento del danno morale quale autonoma voce di pregiudizio, ritenendo che la considerazione della sofferenza interiore patita dal danneggiato potesse incidere unicamente sulla personalizzazione del risarcimento del danno biologico)..).
Ciò posto, va ulteriormente premesso che le tabelle romane sono applicate per la liquidazione dei danni conseguenti a lesioni da sinistro stradale, da esercizio della caccia e da responsabilità sanitaria limitatamente alle lesioni superiori al 9% (dovendosi per le c.d. micropermanenti adottare le tabelle legislative di cui all'art. 139 cod. ass. sino a quando non verranno adottate le tabelle previste dall'art. 138 cod. ass. anche per la macropermanenti), le medesime tabelle romane si applicano in ogni altro caso di lesioni a prescindere dalla entità percentuale delle stesse e quindi anche nel range dall'1 al 9%.
Per quanto riguarda il valore del c.d. punto base, sulla scorta di tutte le considerazioni sin qui svolte, si è ritenuto equo attribuire, in funzione risarcitoria, il valore di euro 1.369,23 ad una limitazione incidente nella misura dell'uno per cento sulla complessiva validità psico-
fisica di una persona nella fascia di età fino a 1 anno, apportando a detto parametro di partenza una serie di correzioni (in base a coefficienti predeterminati, frutto di un pluriennale lavoro di elaborazione giurisprudenziale) in modo da tenere conto della percentuale di invalidità e dell'età.
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Quanto alla metodologia, nelle Tabelle di Roma il valore del primo punto di I.P. costituisce il valore monetario della sola componente biologica- dinamico relazionale del danno non patrimoniale.
La tabella non comprende, invece, la componente morale soggettiva per la liquidazione della quale il Tribunale di Roma aveva introdotto «fasce di oscillazione» che attribuiscano un aumento dell'importo del 12,5% per il danno morale fino al 10% e del 20% per lo scaglione dall'11 al 20% ed un aumento pari al 5% per ogni fascia di dieci punti di danno biologico, a decorrere dal 21% maggiorabile o diminuibile fino al 50% in funzione delle condizioni del caso.
Nelle tabella adottata per l'anno 2023 si è ritenuto di dover dare piena applicazione al principio contenuto nell'articolo 138 del codice delle assicurazioni prevedendo la determinazione dell'importo tabellare del danno mortale soggettivo con un importo predeterminato per ciascun punto di danno biologico prevedendo un range di oscillazione in riduzione o in incremento in funzione della prova in concreto fornita in relazione a tale danno.
Si è, infatti, sempre ritenuto di dover rifuggire qualsiasi automatismo nel riconoscimento di una posta risarcitoria relativa al danno morale come se, provato il danno biologico, questo non necessitasse di accertamento. Occorre, invece, prima accertare, avvalendosi di ogni mezzo di prova, e dunque anche in via presuntiva, il pregiudizio morale subito, attraverso l'individuazione delle ripercussioni negative sul valore uomo, allegando i fatti dai quali emerge la sofferenza morale di chi ne chiede il ristoro, e, ove provato, procedere alla sua liquidazione eventualmente adottando un metodo percentuale rispetto al danno biologico come parametro equitativo.
Quanto alla liquidazione della componente “morale” del danno non patrimoniale si è consci del fatto che, come la corte di cassazione ha avuto modo di evidenziare, nella
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qualificazione del danno morale la valutazione di tale voce di danno, dotata di una logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona avverso alla integrità morale (quale massima espressione della dignità umana desumibile dall'articolo 2 della Costituzione in relazione all'articolo 1 della carta di Nizza contenuta nel trattato di Lisbona ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008
n. 190), deve tenere conto delle condizioni soggettive della persona umana e della concreta gravità del fatto, senza che possa quantificarsi il valore della integrità morale come una quota minore proporzionale al danno alla salute (Cass. Sez. III, 10 marzo 2010,
n. 570) principio presente nei criteri di cui all'articolo 138 del codice delle assicurazioni private.
Si è, tuttavia, ritenuto di dover individuare un parametro di riferimento generale al fine di consentire, nella determinazione dell'importo che meglio corrisponde alle specifiche caratteristiche del caso concreto, un adeguato esercizio del potere equitativo di determinazione dell'importo consentendo così di ricostruire l'iter logico attraverso il quale -
anche diversi giudici - sono giunti alla determinazione del relativo importo e di allontanare il rischio che ogni liquidazione segua criteri propri.
Tale soluzione, inoltre, risponde anche all'esigenza generalmente avvertita di rendere in qualche modo ragionevolmente prevedibile la decisione del giudice al fine di consentire il funzionamento dei sistemi di definizione precontenziosa dei conflitti.
Va, peraltro, tenuto conto che detto parametro è destinato a trovare applicazione unicamente laddove sia presente una lesione della integrità psicofisica, non invece negli altri casi di lesione di altri diritti inviolabili quale il pregiudizio all'onore - o in tutti quei casi in cui non essendovi un danno biologico non è neppure astrattamente ipotizzabile tale parametro.
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La liquidazione secondo il criterio del punto variabile è stata ritenuta dalla Corte di cassazione (v, Cassazione sez. III, 15 ottobre 2015, n. 20895) idonea quale parametro di riferimento per una liquidazione equa, purché tale valutazione standardizzata venga poi adeguata al caso concreto. Si è affermato, infatti, che il giudice di merito può adottare criteri predeterminati e standardizzati come quelli tabellari «purché ciò attui in modo flessibile, tenendo conto della specificità della concreta situazione, la quale richiama una esigenza di personalizzazione e di adeguamento del valore medio del punto al caso specifico, tale attività rappresentando la condizione per un effettivo, e perciò motivato,
esercizio del potere di valutazione equitativa in relazione al complesso di attitudini sviluppate o prevedibili, di cui la menomazione dell'integrità psico-fisica priverà in futuro la persona» (in tal senso Cassazione n. 6023 del 24/04/2001, ma ancor prima Cassazione n.
4852 del 19/05/1999).
Tale principio ha trovato ulteriore conferma nella giurisprudenza della corte di cassazione che ha ricordato, nel ritenere le tabelle per la valutazione del danno parentale adottate dall'Osservatorio di Milano errate perché non basate su di un sistema di valutazione basato sulla attribuzione di punteggi per la valutare la situazione al fine del risarcimento in quanto solo in questo modo è possibile rendere conoscibile quanto ciascun elemento considerato ha inciso nella valutazione economica contenuta nella decisione, favorendo, in questo modo, anche la prevedibilità della decisione in concreto adottata dal giudice.
La Corte di cassazione, infatti, ha affermato il principio che in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto,
l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle
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circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi,
con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità
della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (Cass. Sez. III, 29
settembre 2021, n. 26300), con ciò escludendo che le tabelle elaborate dall'Osservatorio di
Milano ed adottate dal Tribunale di Milano fossero strutturate in modo tale da consentire di conoscere i parametri ai quali il giudice si sarebbe attenuto nella liquidazione del danno in assenza di situazioni eccezionali.
È ormai principio consolidato, dunque, quello secondo il quale la liquidazione del danno alla salute deve soddisfare tre requisiti fondamentali, e cioè:
(a) deve essere integrale, cioè rappresentare una effettiva riparazione di tutte le utilità perdute dalla vittima in conseguenza dell'illecito;
(b) deve evitare duplicazioni, cioè liquidare più importi a titolo di risarcimento di pregiudizi nominalmente diversi, ma sostanzialmente identici;
(c) deve evitare sperequazioni, cioè trattare in modo analogo casi dissimili;
oppure liquidare in modo diverso danni simili.
Di questi tre requisiti, quando la legge non detti criteri specifici di liquidazione, il giudice deve necessariamente tenere conto nella scelta del metodo equitativo che intende adottare in concreto ex art. 1226 c.c..
Occorre, dunque che il criterio in concreto adottato combini una uniformità pecuniaria di base con una certa elasticità e flessibilità, tale da adeguare la liquidazione all'effettiva incidenza della menomazione sulle attività della vita quotidiana, quando la stessa abbia caratteristiche tali da far ritenere che ol pregiudizio sia in concreto diverso, e quindi maggiore o minore, rispetto al valore modale rappresentato da quello tabellare, difformità
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che, come pià volte ricordato dalla corte di cassazione, deve essere oggetto di specifica dimostrazione, essendo evidente che un utilizzo cd “diffuso” della personalizzazione determinerebbe, di conseguenza, la stessa marginalità della applicazione del sistema tabellare nella determinazione della entità del risarcimento.
Il Tribunale di Roma, come già detto, aveva provveduto sin dal 1990 ad elaborare le proprie Tabelle di liquidazione del danno alla persona che potessero rispondere alle suddette esigenze, procedendo alla rilevazione della misura dei risarcimenti oggetto delle proprie decisioni al fine di determinare il valore più frequente, cd valore modale, a quale ancorare il risarcimento tabellare per ciascun punto di incapacità biologica permanente o di danno parentale. Le sezioni civili del Tribunale di Roma, coinvolte come sempre nella discussione in materia, dopo approfondito e perdurante dibattito, hanno confermato la scelta di utilizzare il proprio sistema tabellare elaborato anche nel dopo il 2011, a seguito della decisione della Corte di cassazione sulla valenza delle tabelle realizzate dal
Tribunale di Milano (Cassazione n. 12408 del 7 giugno 2011), ritenendo di non poter dare ingresso al sistema tabellare realizzato dall'Osservatorio di Milano non condividendo alcuni dei presupposti e criteri applicativi posti a base delle Tabelle di Milano continuando così
nell'opera di redazione e aggiornamento delle Tabelle di liquidazione del danno biologico adottate e, ovviamente applicate dal Tribunale di Rima.
Il primo aspetto che deve essere osservato appare essere costituito dalla necessità di rivedere le tabelle adottate dal Tribunale di Milano alla luce delle leggi 24/2017 e 124/2017
che riguardano i risarcimenti del danno biologico e morale soggettivo relativi alla materia degli incidenti stradali e alle altre materie alle quali la legge ha ritenuto di applicare la medesima disciplina.
Tali questioni attengono dal 2018 non all'utilizzo del valore tabellare del punto, ma ai criteri di funzionamento della Tabella al fine dell'individuazione del risarcimento.
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Di conseguenza, non è in contestazione l'utilizzazione del punto tabellare base individuato dal Tribunale di Milano, che - come si dirà in seguito - il Tribunale di Roma ha deciso di adottare modificando una parte della propria Tabella, ma la modalità di costruzione della tabella relativamente: a) all'incremento del valore del punto in considerazione;
b) alla gravità dei postumi;
c) al parametro utilizzato per la determinazione del danno morale;
d)
al criterio utilizzato per la determinazione per la personalizzazione, oltre ai criteri utilizzati per il danno parentale o il danno da morte per altra causa che appaiono contrastare l'esigenza di prevedibilità della decisione a cui si era ispirata anche la sentenza della
Cassazione del 2011 n. 12408, dovendosi intendere tale “prevedibilità” sia quale principio di garanzia per l'utenza sia in chiave di strumento per il contenimento del contenzioso esistendo dei criteri che, al di là delle specifiche situazioni del caso concreto, facilitano la definizione stragiudiziale alla quale tendevano sia la legge 990/1969 sia il successivo
Codice delle assicurazioni sia, infine, la individuazione come condizione di procedibilità
costituita dall'espletamento di una consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi di cui all'articolo 696 bin introdotta dalla legge 24/2017 per la responsabilità sanitaria,
espletamento che trova il suo fondamento proprio nella esistenza di parametri ordinariamente applicabili al risarcimento, atti a consentire, una volta individuata la ragionevole misura del danno biologico, la entità del risarcimento spettante, evitando, in questo modo il ricorso alla giustizia, anche se le problematiche della responsabilità
sanitaria, che coinvolge anche altri aspetti, e rende difficile la operatività della riforma a fini deflattivi, anche in considerazione del mancato completamento della stessa a sei anni dalla sua adozione.
L'attuale formulazione dell'articolo 138 del Codice delle assicurazioni, modificato con la legge 124/2017, individua i criteri da applicare per la formazione della tabella per il calcolo del danno biologico e quelli per il calcolo del danno morale e per la personalizzazione,
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salvo rimettere al Governo la individuazione del punto base e il concreto incremento del punto in funzione della gravità dei postumi, precisando la norma che il valore di ciascun punto deve essere espressione di un incremento più che proporziona le rispetto al precedente, avendo comunque fissato la norma i criteri da utilizzare e previsto che anche la misura del danno morale dovesse essere riconosciuto in relazione a ciascun punto.
La giurisprudenza di legittimità, a partire dalla sentenza 901/2018, si è orientata nel ritenere che detti criteri siano già in vigore malgrado l'Esecutivo non abbia ancora ottemperato alla emanazione della tabella con la individuazione degli specifici valori di legge («In tema di risarcimento del danno non patrimoniale, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno esistenziale, mentre,
come confermato dall'art. 138, comma 2, lettera e) del d.lgs. n. 209 del 2005, nel testo modificato dalla l. n. 124 del 2017, una differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto, posto che la fenomenologia del pregiudizio non patrimoniale comprende tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (danno morale sub specie di dolore, vergogna, disistima di sé, paura,
disperazione), quanto quello dinamico-relazionale, coincidente con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto» (Cassazione sez. III, 17 gennaio
2018, n. 901; Cassazione sez. III, 20 agosto 2018, n. 20795; Cassazione sez. III, 28
settembre 2018, n. 23469), par chiaro che la mera applicazione del canone analogico –
specie in relazione ai casi per i quali trovi applicazione la norma per effetto di un espresso richiamo di legge - induca ad assegnare decisivo rilievo alla citata modifica dell'art.138 e che di tali criteri debba farsi applicazione nella costruzione delle specifiche tabelle di risarcimento dei danni.
Ritiene il Tribunale che la Tabella per la valutazione del danno biologico superiore al 9%
debba, pertanto, essere conformata ai criteri individuati dall'articolo 138 che, al momento,
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prevede che la tabella dei valori economici si fondi sul sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità. La stessa norma prevede che il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato e, quindi, cresce in modo più
che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi.
Di conseguenza il legislatore ha chiaramente indicato che ciascun punto deve essere di valore superiore a quello precedente e che l'incremento debba essere più che proporzionale alla crescita del valore percentuale assegnato ai postumi.
La Tabella approvata dall'Osservatorio di Milano ed utilizzata dal Tribunale di Milano
appare contrastare proprio con il criterio di legge sopra enunciato. Infatti, prendendo in esame i valori dei punti base senza l'incremento per il danno morale, eliminato dall'Osservatorio Milanese proprio a seguito di altre pronunce della cassazione che avevano indicato la erroneità di un simile inserimento che rendeva automatica la attribuzione del risarcimento di tale danno in relazione alla sola verificazione del danno biologico, è possibile verificare che la Tabella milanese determina un incremento in valore assoluto di ciascun punto crescente fino al punto 33, mentre da tale punto l'incremento assoluto previsto – pur in presenza di postumi sempre più gravi e devastanti per il danneggiato – diminuisce progressivamente fino a giungere ad importi difficilmente condivisibili con la importanza che il pregiudizio riveste per il singolo paziente, si pensi a titolo di esempio un soggetto al quale sia rimasta la funzionalità di un solo dito in assenza di facoltà vocali, funzionalità che tuttavia gli consente, sia pure attraverso strumenti, il contatto con la realtà circostante, che subisca un incidente che lo privi di tale funzionalità.
Una siffatta Tabella appare, inoltre, ingiustamente penalizzante nei confronti dei soggetti che hanno subito un danno biologico grave, molto grave e assoluto, mentre appare
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ingiustificatamente più generosa in relazione ai soggetti che hanno subito un pregiudizio inferiore.
Sotto questo aspetto non può trovare giustificazione la misura dell'incremento utilizzata dall'Osservatorio di Milano sul presupposto che la tabella utilizzata sia basata su considerazioni medico legali che ritengono che l'accrescimento della misura dei postumi in misura percentuale sia espressione di una valutazione che non attribuisce la medesima valenza ad ogni incremento percentuale. Se ciò poteva trovare un riscontro nella elaborazione medico legale che riteneva che la curva della gravità della menomazione trovasse una attenuazione nei postumi superiori all'80% in considerazione della valutazione complessiva già svolta per individuare il grado di compromissione rappresentato dall'80%, tuttavia si deve considerare che questo tipo di impostazione,
analogamente per la incapacità biologica temporanea, non risulta condivisa dalla legislazione vigente che ha, invece, indicato quale criterio un sistema di ripartizione tra i postumi minimi e quelli massimi sulla base di una scala centesimale prevedendo che in considerazione di ciascun punto debba essere riconosciuto un valore superiore a quello precedente con un rapporto incrementale più che proporzionale. Ragionevolmente dovrà
essere sottoposto a revisione il sistema di formazione del barème medico legale per renderlo conforme alla esigenza indicata dal legislatore con la novella del 2017 degli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni, come peraltro previsto dalla legge.
Per queste ragioni il Tribunale di Roma, pur modificando la propria Tabella di valutazione del danno biologico relativamente ai primi quaranta punti al fine di eliminare la differenza esistente con la Tabella milanese, ha ritenuto di conservare il proprio sviluppo della
Tabella stessa dai 40 punti di invalidità in poi al fine di conservare la corretta applicazione del criterio di legge che contrasta con un incremento del punto inferiore a quello assegnato al punto precedente anche da punto di vista percentuale.
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Per quanto riguarda il danno morale soggettivo (cosi specificamente qualificato negli articoli 138 e 139, con ciò superando l'orientamento espresso dalle Sezioni unite del 2008
dal punto di vista classificatorio/terminologico), l'articolo 138 prevede che - al fine di considerare la componente del danno morale da lesione all'integrità fisica - la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a)
a d) è incrementata in via percentuale e progressiva per singolo punto.
Di conseguenza l'incremento del danno biologico previsto a titolo di danno morale è
previsto dalla legge in relazione a ciascun punto e deve essere incrementato per ciascun punto.
Sotto questo aspetto la previsione della Tabella milanese di un incremento che parte del
25% e rimane costante per i primi 9 punti per poi crescere di un punto da 10 fino a 34 punti e rimanendo stabile da 34 punti fino a 100 nella misura del 50% appare insoddisfacente e non conforme alle prescrizioni di legge. Sembra evidente che il meccanismo elaborato nella Tabella di Milano confligga con il criterio ora enunciato, in quanto stabilisce che da 1
punto fino a 9 e poi da 34 punti fino a 100 non vi sia alcun incremento.
Inoltre, appare poco convincente attribuire un risarcimento percentuale fino al 25% in presenza di 1 punto di danno biologico;
situazione per la quale la giurisprudenza della
Corte di cassazione aveva ritenuto che non potesse essere ritenuto in re ipsa quel danno e in quella misura (cfr. Cassazione sez. III, 13 gennaio 2016, n. 339).
La disposizione normativa appare superare anche la giurisprudenza della Corte di legittimità che aveva sempre considerato che l'ulteriore danno non patrimoniale, ora danno morale soggettivo-oggettivo, non fosse in re ipsa, ma dovesse essere non solo allegato,
ma anche provato.
Sotto questo aspetto la elaborazione del tribunale di Roma, partendo del precedente criterio che individuata il risarcimento del danno morale sulla base di un range di
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oscillazione per fasce di danno, ha ritenuto di adeguarsi in queste tabelle al disposto legislativo ed ha predisposto una tabella che prevede un range di oscillazione del danno morale soggettivo sulla base di ciascun punto di danno biologico, sempre tenendo conto di quanto provato dal danneggiato, sia pure attraverso presunzioni, che pur sempre costituiscono prova nel sistema probatorio civile quando tratta da indizi univoci e concordanti, con la previsione di una range di oscillazione in più o in meno in relazione al valore modale costituito dal valore più frequentemente riconosciuto per tale punto di danno biologico, in considerazione del concreto atteggiarsi del pregiudizio in relazione alla prova fornita.
Per quanto riguarda la personalizzazione del danno biologico – che, come è noto, può
trovare applicazione solo in situazioni eccezionali che determinino un contesto diverso da quello medio preso in considerazione quale valore modale per la individuazione del punto
(cfr. già Cassazione sez. III, 28 novembre 2008, n. 28423, dove viene chiarito che la personalizzazione non deve essere sempre eseguita, essendo necessaria solo in presenza di situazioni di fatto che si discostano in modo apprezzabile da quelle ordinarie e le più recenti sentenza della Suprema Corte, più volte citate che ribadiscono l'eccezionalità
dell'operazione di personalizzazione) - la Tabella del Tribunale di Milano prevede un meccanismo di personalizzazione all'interno di un range compreso tra il 25 ed il 50%
dell'importo determinato a titolo di danno non patrimoniale e, dunque, comprensivo anche dell'aumento per il danno morale. Laddove il criterio indicato nell'articolo 138 citato indica che «qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di cui al comma 2, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30 per cento».
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Al di là del contrasto con la norma – visto che la Tabella milanese prevede anche la personalizzazione del danno morale che già dovrebbe essere oggetto di specifica valutazione e, quindi, già personalizzato sulla base della prova fornita per riconoscerlo - il criterio per la applicazione di tale personalizzazione appare non condivisibile contrastando con la parità di trattamento da assicurare a tutti i danneggiati. Parità di trattamento che,
trattandosi dell'adeguamento del risarcimento al caso concreto, al solo caso concreto.
La Tabella milanese, infatti, stabilisce una percentuale di aumento personalizzante fino al
50% per i danni dall'1 al 9%, mentre dal 10% fino al 34% la possibilità di personalizzazione non può eccedere una percentuale che diminuisce progressivamente in relazione a ciascun punto fino ad arrivare al 25% in corrispondenza di un danno del 34%. Dal 35% in poi, l'importo della possibile personalizzazione decresce al 25% pur in presenza di conseguenze molto più gravi.
Appare evidente che, se la personalizzazione tiene conto delle situazioni particolari che rendono il singolo fatto diverso dalla situazione ordinariamente considerata, non appare possibile trattare allo stesso modo situazioni particolari che possano riguardare danni biologici dal 34 al 100%, riservando una possibilità di personalizzazione pari al doppio per un danno biologico del solo 1%.
Tale soluzione appare contrastare con la necessità, più volte affermata dalla Corte di cassazione, di risarcire integralmente il danno, e costituisce una chiara disparità di trattamento in favore di soggetti che abbiano subito danni meno gravi di altri soggetti che abbiano, invece, subito una compromissione di tutte le facoltà e delle estrinsecazioni della vita quotidiana.
Per la liquidazione del danno da perdita parentale la tabella milanese prevedeva, fino alla modifica operata nel 2022 a seguito delle sentenze della corte di cassazione che ne hanno affermato la erroneità una posta risarcitoria compresa tra un minimo ed un massimo per la
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lesione di ogni specifico rapporto parentale (es. genitore-figlio, nonno-nipote, ecc.) senza indicare, tuttavia, i criteri alla luce, dei quali il giudice avrebbe proceduto alla individuazione dell'importo tabellare concretamente da riconoscere nell'ambito del range sopra evidenziate, non essendo stato ritenuto sufficiente la mera indicazione nella relazione di accompagnamento alla Tabella predisposta dall'Osservatorio milanese nella quale si indicava che il giudice avrebbe dovuto motivare la liquidazione concretamente effettuata tenendo conto di indici quali la sopravvivenza o meno di altri congiunti nel nucleo familiare,
la convivenza o meno dei congiunti, la qualità e intensità della relazione affettiva familiare residua, la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona deceduta ma, non essendo indicata la valenza attribuita a ciascuno dei suddetti criteri, la tabella non appare assolvere al compito di assicurare omogeneità e non discriminazione nel risarcimento e di consentire la prevedibilità, sia pure entro certi limiti, della entità del risarcimento che potrebbe essere riconosciuta al fine di consentire la definizione stragiudiziale delle richieste di risarcimento.
La nuova tabella adottata dall'Osservatorio milanese nel 2022 è stata predisposta a seguito di una ricognizione degli importi in concreto liquidati, segno che la elaborazione milanese precedente sul punto non aveva individuato la valenza dei singoli criteri nella liquidazione finale e tiene conto dei criteri individuati dalla corte di cassazione – dei quali la tabella del Tribunale di Roma faceva uso dalla predisposizione di tale tabella - ed essendo stata ritenuta idonea, come quella romana per la liquidazione del danno, lo stato attuale della giurisprudenza della corte di cassazione non ha attribuito una specifica prevalenza ad una tabella piuttosto che ad un'altra, ove si faccia applicazione dei criteri identificati dalla cassazione.
Quanto alla liquidazione della invalidità temporanea, si è ritenuto equo, in relazione a quanto indicato per il danno biologico, determinare in euro 128,07 giornalieri l'importo
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dell'invalidità temporanea assoluta per l'anno 2023, e in euro 64,03 quello della temporanea relativa al 50%.
Qualora, però, il danno biologico sia compreso tra l'1 ed il 9% verranno utilizzati i parametri di cui alla legge 57/2001, come sostituiti dall'articolo 139 del decreto legislativo 209/2005 e aggiornati da ultimo con il d.m. 16 luglio 2024 a condizione che si tratti di danni derivanti dall'esercizio di professioni sanitarie, da circolazione stradale, da navigazione e dall'esercizio di attività venatoria.
Per quanto riguarda il danno, la consulenza tecnica espletata ha individuato le lesioni subite dall'attore nell'urto ed in particolare era stata rilevata la presenza di una sin drome da schiacciamento del pollice con ferita lacero contusa, frattura esposta della falange ungueale e perdita di sostanza del polpastrello trattata con innesto cutaneo.
Quali postumi permanenti ha indicato la - della falange distale la perdita di sensibilità
cutanea nell'area dell'innesto cutaneo, presenza di cicatrice della estensione di dieci centimetri con andamento sinuoso fino alla parte dorsale della mano fino alla terza falange del secondo dito, ulteriore cicatrice di nove centimetri estesa fino alla regione volare del polso. Il movimento di rotazione del pollice si arresta a 2 cm del palmo, la manovra di pinza tra il primo e le altre dita è possibile ma ipostenica, il movimento di flessione è ridotto di un terzo, iperestensione del pollice non possibile, limitazione agli ultimi gradi della estensione del II dito.
Il CTU ha ritenuto sussistente un danno biologico nella misura dell'8% oltre ad una incapacità temporanea assoluta di giorni 5 una incapacità temporanea relativa di 20 giorni al 75% e di giorni 20 al 50% e di giorni 15 al 25%, valutazioni che il giudice condivide essendo stato fatto dal CTU corretto uso dei principi della medicina legale, n essendo rispettato il criterio di collegamento delle lesioni con quelle riscontrate in Ospedale dove l'attore venne trasportata subito dopo l'incidente.
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Per quanto riguarda la quantificazione dell'importo spettante a titolo di danno biologico tenuto conto delle tabelle elaborate sulla base de criteri indicati nell'articolo 139 del codice della assicurazioni aggiornati al decreto 16 luglio 2024, ritiene il giudicante di dover liquidare, tenuto conto dell'età dell'attore e della percentuale riconosciuta a titolo di danno biologico pari al 8%, l'importo di euro 12.492,99.
A titolo di incapacità biologica, sulla base di quanto indicato facendo corretto uso dei criteri individuati dalla legge, deve, invece essere riconosciuto l'importo di euro 22.092,07.
Sono state provate spese per euro 714,50 ritenute utili alla guarigione da parte del CTU
che devono essere riconosciute.
Per quanto riguarda il danno morale, considerati i principi formulati dalla corte di cassazione a partire dalla sentenza 901/2018 e di quanto previsto dall'articolo 139 del codice delle assicurazioni ritiene di dover liquidare l'importo di euro 1.721,10 facendo uso del coefficiente del 12%.
Di conseguenza, per i danni riconosciuti deve essere riconosciuto l'importo complessivo di euro 16.788,10. .
Maggior danno da ritardo.
La questione del risarcimento del maggior danno conseguente al ritardo con il quale sia stato liquidato il risarcimento del danno subito si pone in modo diverso tra le obbligazioni di valuta e quelle di valore.
Nel caso delle obbligazioni di valuta, infatti, in caso di inadempimento il maggior danno di cui all'articolo 1224, secondo comma, cc è stato ritenuto esistente in via presuntiva durante la mora, il tasso di inflazione sia stato superiore al saggio degli interessi legali1.
Nel caso delle obbligazioni di valore, come nel caso del risarcimento del danno da fatto illecito, posto che la conversione della obbligazione da valore in valuta è determinata TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
all'atto della sentenza.
Di conseguenza la somma che viene determinata quale risarcimento costituisce il valore aggiornato del credito alla data della decisione comprendente, ovviamente, la rivalutazione del credito stesso al fine di aggiornare l'importo al valore della moneta al momento della decisione. Tale necessità spiega anche la ragione per la quale la tabelle recanti i valori per il calcolo del risarcimento del danno sono aggiornati ogni anno del valore dell'aumento del costo della vita verificatosi nell'anno.
Una volta così determinato l'importo del risarcimento si pone il problema del riconoscimento del maggior danno da ritardo, questione che pone due diversi problemi: il primo costituito dal parametro da utilizzare per calcolare il maggior danno ed il secondo costituito dalla necessità di individuare la base di calcolo tenuto conto che la somma determinata per il risarcimento comprende la rivalutazione al momento della decisione.
La seconda questione è stata definitivamente risolta dalla Corte di Cassazione, a sezioni unite, con la sentenza n. 1712 del 1995. Tale sentenza, infatti, da un lato, riconosce la risarcibilità del lucro cessante derivato al danneggiato per la perdita dei frutti che avrebbe potuto trarre dalla somma dovuta se questa fosse stata tempestivamente corrisposta, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi, e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia. Quanto al danno da lucro cessante, la Suprema Corte ha affermato che tale danno deve essere provato (anche con il ricorso a criteri presuntivi) e può essere liquidato, in via equitativa,
anche mediante l'attribuzione di interessi, la cui misura va determinata secondo le circostanze obbiettive e soggettive inerenti al pregiudizio sofferto. Quanto poi agli effetti negativi della svalutazione monetaria, la Corte ha, altresì, affermato che, nell'ambito
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della valutazione equitativa compiuta ai fini del ristoro del danno da lucro cessante e nei casi in cui vi sia un intervallo di tempo consistente tra l'illecito e il suo risarcimento, "può
tenersi conto (...) del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta,
calcolando gli interessi (per esempio, anno per anno) sul valore della somma via via
rivalutata nell'arco del suddetto ritardo, oppure calcolando indici medi di svalutazione".
Di conseguenza secondo l'ormai consolidato orientamento della corte di cassazione la base sulla quale operare il calcolo può essere determinata seguendo due procedimenti.
Il primo procedimento postula la devalutazione della somma determinata in sede decisione al momento del fatto (operazione che si determina dividendo l'importo stabilito in sentenza per il coefficiente mensile elaborato mensilmente dall'Istat per la rivalutazione dei crediti, indice per il calcolo del costo della vita per operai ed impiegati al metto dei tabacchi cd FIOI) ottenendo così la somma che sarebbe spettata se il risarcimento fosse la conversione da obbligazione di valore a quella di valuta fosse avvenuta il giorno del fatto illecito.
Una volta determinato tale valore deve essere operato un calcolo anno per anno dovendosi calcolare gli interessi semplici (vale a dire che non si sommano sul capitale per produrre ulteriori interessi) sulla somma spettante anno per anno maggiorata, ogni anno dell'importo corrispondete alla rivalutazione monetaria relativa all'anno precedente.
L'altro metodo consente di operare sulla base di valori medi, assumendo a base del calcolo del maggior danno il capitale nel suo valore medio tra la data iniziale (quella del fatto) e quella finale (data della decisione), tenendo conto degli indici medi di svalutazione del periodo, pubblicati dall'ISTAT, vale a dire sommando il valore determinato in sentenza alla somma stessa devalutata al momento del fatto illecito,
dividendo il risultato per due.
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Quanto alla prova e alla liquidazione di tale danno, è stato ritenuto che si possa far riferimento, in via presuntiva, alle usuali modalità di impiego del risparmio da parte delle famiglie italiane, e cioè ai rendimenti medi derivanti da investimenti in titoli di Stato -
BOT, CCT, BTP (v. per riferimenti: SS.UU. 5/4/1986 n. 2368) o in alternativa al solo rendimento dei Buoni del Tesoro ad un anno. Tra il rendimento dei Titoli di Stato e gli interessi legale, deve essere utilizzato il tasso superiore (alla luce delle recenti indicazione delle Sezioni Unite della corte di Cassazione 16 luglio 2008 n. 19499) tra i due indicati (1,67% quale rendimento medio nel periodo dei titoli di Stato a fronte dello
0,37% della media dell'interesse legale) per calcolare il danno da lucro cessante sul capitale alla data del fatto, come devalutato, per la svalutazione medio tempore verificatasi, in base al relativo indice medio del periodo.
Nel caso di specie occorre procedere alla determinazione del maggior danno in relazione all'incidente avvenuto il 5 agosto 2019 e la decisione, che è pronunziata il giorno 25
febbraio 2025, che riconosce un risarcimento di euro 16.788,10.
Di conseguenza l'importo di euro 16.788,10 devalutato alla data del giorno 5 agosto
2019 equivale a € 14.115,77 facendo applicazione del coefficiente Istat per la trasformazione di una somma rilevato al novembre 2025, ultimo disponibile al momento della sentenza, pari a 1,172 (47.284 : 1,172 = 14.115,77) epoca del fatto, mentre l'importo del capitale medio da utilizzare quale base di calcolo è pari a € 15.546,93
determinata sommando la somma determinata in sentenza con quella devalutata al 5
febbraio 2019 e dividendo il totale per 2 [(16.788,10 + 14.115,77): 2] = 15.546,93. Su tale ultima somma vanno, quindi, corrisposti, per i giorni intercorsi tra il dì del sinistro fino alla data della presente sentenza (25 febbraio 2025), interessi al tasso annuo dello 1,67%,
determinato sulla media del rendimento dei titoli di Stato (BOT, CCT e BTP) per il
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medesimo periodo come rilevata dall'esame dei bollettini trimestrali del debito pubblico editi dal Ministero dell'economia e finanze e visibili attraverso il sito del Ministero
medesimo.
Di conseguenza devono essere liquidati, in via equitativa e con i criteri indicati, €
1.444,70=, così ricavati: capitale medio dovuto nel periodo rivalutato secondo gli indici medi del periodo (€ 15.546,93=) * numero di giorni intercorsi tra fatto e la sentenza (2.031)
* tasso di interesse giornaliero applicato (1,67%/365). In totale, l'importo da liquidare a titolo di maggior danno ammonterà ad euro 1.444,70.
In conclusione, a titolo di risarcimento è dovuta la somma complessiva di euro 18.232,80.
Le spese tra l'attore e i convenuti seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Le spese di CTU solo liquidate in euro 650 pari all'acconto.
P Q M
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti della società , e Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4
Controparte_5
Dichiara che l'incidente per cui è causa è stato causato dalla condotta di Persona_1
comandante e proprietario del motoscafo;
CP_9
Condanna la società , e Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4
eredi di in solido tra loro, a corrispondere a Controparte_5 Persona_1 Parte_1
la somma di euro 18.232,80 considerato il maggior danno determinato come in parte motiva;
Condanna la società , e Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4
eredi di in solido tra loro, a rimborsare a le Controparte_5 Persona_1 Parte_1
spese del presente giudizio, spese che liquida in euro complessivi 7.936, in essi compresa la somma di euro 650 per la CTU, di cui euro 6.500 per onorari della fasi processuali, euro
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786 per spese di giudizio, oltre ad accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, in data 28 febbraio 2025.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
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Roberto Parziale 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. Sez. II, 1 ottobre 2013, n. 22429.
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