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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 21/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
R.G. 735/2022
Il Tribunale Ordinario di Gorizia, in persona del Giudice, Dott. Stefano Bergonzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, tra
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura agli atti, dall'Avv. Mario Matteucci del Foro di Gorizia ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore;
Email_1
Attore
e
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 ra ag . Ilaria Cella del Foro di Udine ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore
Email_2
Resistente
Oggetto: Risarcimento danni per responsabilità da cose in custodia
CONCLUSIONI:
Per parte attrice: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accogliere la domanda dell'attore e accertare e dichiarare la responsabilità del CP_1
in persona del sindaco pro tempore, nell'aver colposamente causato e/o non evitato
[...] accaduto al signor in occasione del sinistro occorsogli in il 28 agosto 2018, Parte_1 CP_1 anche per non ave iniziativa, cautela e controllo utile danno;
per l'effetto condannare il in persona del sindaco pro tempore all'integrale risarcimento in Controparte_1 favore dell'atto iti patrimoniali e non, con particolare considerazione di tutti gli aspetti che il danno assume nel caso concreto, quali, semplificativamente, danno alla salute, alla vita e all'esistenza, ai rapporti affettivi e familiari, sofferenze psichiche, da liquidarsi come segue:
1- a titolo di danno biologico permanente, nelle diverse e parimenti valutabili accezioni di danno funzionale, nella misura dell' 11% del totale;
di danno biologico temporaneo nella misura di giorni 30 al 75%, di giorni 60 al 50% e di ulteriori di giorni 60 al 25%; a titolo di danno non patrimoniale risarcibile diverso dal biologico, e quindi comprensivo del danno morale soggettivo e relazionale, per le sofferenze psichiche e pei danni da compromissione di valori costituzionalmente protetti diversi dal diritto alla salute da liquidarsi, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c. - nella somma complessiva di € 39.181,50
1
2 - a titolo di risarcimento delle spese di riparazione della motocicletta GU - targa EH38862, così come sostenute e documentalmente provate, nella somma di € 891,25; e così per una somma totale di € 40.072,75 o, in subordine, nella minor o maggior somma ritenuta equa ed esemplare ai fini di giustizia1;
3- con condanna al risarcimento delle spese medico legali di parte, così come documentalmente provate e ritenute congrue e pertinenti dal CTU, nella somma di 610,00 per la consulenza stragiudiziale e € 800,00 oltre 15% spese generali e accessori di legge per la consulenza giudiziale;
4 - con l'ulteriore condanna al pagamento degli interessi legali dal dì del fatto e alla rivalutazione monetaria come per legge.
5 - con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa e distrazione in favore del difensore antistatario, da liquidarsi ex DM 55/2014 (agg. DM 147/2022) nella misura di € 7.616,00 oltre 15% spese generali e oltre accessori di legge;
6 con condanna della controparte al risarcimento del danno ex art. 96 co. 1 e 3 c.p.c. nella misura ritenuta equa ed esemplare ai fini di giustizia.
Per parte convenuta: In via principale: respingersi la domanda attorea poiché infondata in fatto ed in diritto, anche ai sensi dell'art. 1227, II° comma, c.c. che formalmente si eccepisce;
In via subordinata: rideterminarsi la pretesa risarcitoria nella minor somma così come accertata in corso di causa, anche alla luce del disposto di cui all'art. 1227, I° comma, c.c.. Spese di causa rifuse. In istruttoria: ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli: 1) Vero che a seguito del sinistro avvenuto in data 29.08.18 il sig. è stato sanzionato ai sensi dell'art. 141, commi 2 e 11 CdS;
2) Vero che sul Pt_1 tratto di strada inter al sinistro vige il limite di velocità di 50 km/h; 3) Vero che a seguito del ricevimento dei risultati tossicologici effettuati presso l'Ospedale di Cattinara avete trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica di Gorizia che apriva il procedimento RG.NR n. 2545/18 per violazione dell'art. 187 CdS;
4) Vero che la positività alla cocaina del sig. a seguito del sinistro d.d. Pt_1 Tes 29.08.18 è stata accertata sia con esami del sangue che delle urine;
T Controparte_2 [...] Tes
; Comm. Agg. tutti presso il Comando di Controparte_3 Persona_1 Persona_2
respo rio di tossicologia forense c/o Persona_3 Azienda Sanitaria Integrata di Trieste.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in Parte_1
Giudizio il pe responsabilità di Controparte_1 quest'ultimo e il conseguente risarcimento del danno patito relativamente al sinistro occorso in data 28/08/2018. In particolare, parte attrice ha allegato: a) che, alle ore 1.30 circa del 28/08/2018, mentre stava percorrendo Via Bagni Nuova in alla CP_1 guida del proprio veicolo Moto GU tg. EH38862, perdeva il controll lo a causa di una buca posta al centro della carreggiata;
b) di esser caduto rovinosamente a terra riportando lesioni tali da essere stato trasportato, mediante elisoccorso, all'Ospedale Cattinara di Trieste per ricevere le cure opportune;
c) che il tratto di strada interessato presentava una buca, costituita da cedimento e sprofondamento di alcuni centimetri, che non era visibile ne segnalata;
d) che, oltre ai danni al motociclo, in seguito della caduta l'attore riportava traumi multipli, trauma commotivo, trauma toracico, distrazione del rachide cervicale, lussazione posteriore spalla sinistra, frattura della testa omerale sinistra, e frattura delle ossa metatarsali del piede sinistro con complicazioni trombotiche, con esiti permanenti quantificati nella misura del 16% di invalidità, oltre ulteriori giorni di invalidità temporanea assoluta e parziale. Sulla scorta di tali allegazioni, argomentando circa la responsabilità dell'ente comunale a norma degli artt. 2043 e 2051 c.c., parte attrice ha domandato il ristoro di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti a causa del sinistro (ed in particolare € 55.869,00 a titolo di danno biologico, € 504,56 per le spese mediche sostenute, € 891,25 per i costi di riparazione della motocicletta).
2 Si è costituito in giudizio il contestando l'an ed il quantum della Controparte_1 pretesa attorea. In particolare, la difesa di parte convenuta ha allegato: a) che dalle fotografie allegate al rapporto della polizia municipale, tale insidia non sarebbe riscontrabile;
b) che l'attore perdeva il controllo del mezzo a causa dell'elevata velocità di percorrenza e dello stato di alterazione psicologica in cui versava;
c) che infatti veniva riscontrata, attraverso test tossicologici nel sangue e nelle urine, positività alla cocaina;
d) che veniva aperto un procedimento penale a carico dell'attore con a lui ascritto il reato di cui all'art. 187 C.d.S.; e) che all'attore veniva altresì elevata la sanzione di cui all'art. 141 C.d.S.; f) che la fattura allegata relativa alle spese di riparazione del veicolo sembra riferirsi ad altro motociclo. Sulla scorta di tali allegazioni, argomentando in punto di mancanza di responsabilità a norma dell'art. 2051 c.c., e di concorso di colpa del danneggiato nella causazione del danno, in via esclusiva o concorrente a norma dei primi due commi dell'art. 1227 c.c., il convenuto ha domandato il rigetto delle domande attoree o, in subordine, una riduzione del risarcimento dovuto per il concorso di colpa del danneggiato stesso.
Celebrata la prima udienza innanzi al Giudice allora titolare del procedimento, GOP Dott. Sette, sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. richiesti.
Nella prima memoria istruttoria, parte attrice, oltre a ribadire le proprie conclusioni e a dedurre rispetto alle contestazioni in diritto avanzate da controparte, ha negato la circostanza di essere stato sottoposto a procedimento penale per il reato di cui all'art. 187 C.d.S., ha dedotto come la positività agli stupefacenti non sia elemento valutabile, potendo essere il risultato o di un falso positivo o di un'assunzione occorsa in momento molto precedente all'incidente. Nella terza memoria istruttoria parte attrice ha documentato l'archiviazione del procedimento penale a proprio carico (RGNR 2045/2018), avvenuta in data 20/03/2019.
Subentrato nel ruolo lo scrivente giudice, all'udienza del 30/03/2023 sono state ammesse alcune prove costituende formulate dalle parti ed è stata disposta, su istanza, l'acquisizione del decreto di archiviazione del procedimento penale citato. All'udienza del 06/07/2023 sono stati sentiti i testi e . Ritenuto Tes_2 Testimone_3 Testimone_4 necessario disporre CT gl ienza del 12/10/2023 prestava giuramento la nominata CTU dott.ssa Persona_4
All'esito delle operazioni peritali, ritenuta la causa successivamente istruita, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, in cui le parti hanno precisato le stesse come sopra indicato, e, trattenuta la causa in decisione, sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. La domanda di parte attorea è fondata e merita accoglimento nei termini che seguono.
2.1 Circa l'an debeatur
Preliminarmente giova rilevare che alla fattispecie in esame deve ritenersi applicabile l'invocato disposto normativo di cui all'art. 2051 c.c., ipotesi speciale di responsabilità extracontrattuale da cose in custodia.
Secondo l'indirizzo della giurisprudenza della Corte di legittimità ormai consolidatosi, in tema di danni da cose in custodia, tale responsabilità, di natura oggettiva, si fonda sul mero rapporto di custodia, vale a dire sulla relazione intercorrente tra la cosa e colui che esercita l'effettivo potere su di essa e, pertanto, il profilo del comportamento del custode è estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c.; in altri termini, il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni
3 prodotti dalla cosa che non dipendano da fortuito (cfr. al riguardo, ex multis Cass. Civ., Sez. III, n. 17625/2016, est. Rossetti).
Il predetto inquadramento normativo riflette peculiari conseguenze in punto di onere probatorio gravante sulle parti: il titolo di responsabilità invocato presuppone, infatti, la prova – a carico dell'attore secondo l'ordinario criterio di cui all'art. 2697 c.c. – delle modalità di accadimento del fatto storico e del nesso causale tra l'evento lesivo lamentato e la cosa posta nella custodia del soggetto convenuto, compete successivamente al convenuto la prova liberatoria del caso fortuito al quale è pacificamente assimilabile oltre che il fatto del terzo anche il fatto dello stesso danneggiato (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. Civ., Sez. III, n. 287/2015). Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno (cfr. Cass. Civ., sez. III, n. 9355/2017). Tali principi sono stati recentemente ribaditi da una pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., SS.UU. n. 20943/2022)
Ciò premesso, la circostanza che il sinistro de quo sia avvenuto nell'area urbana del Comune di come allegato dall'attore e non contestato dall'ente convenuto, CP_1 consente di vato che l'area in cui è avvenuto il sinistro abbia i requisiti per ritenere che su di essa sia esercitata da parte del la custodia, presupposto per CP_1
l'applicabilità dell'art. 2051 c.c.
Applicando le coordinate ermeneutiche sopra brevemente riassunte al caso di specie, si ritiene che parte attrice abbia assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante, avendo dimostrato le modalità del fatto storico (la caduta in motocicletta avvenuta nel pomeriggio del 28 agosto 2018) e il nesso causale dipendente dalle condizioni della strada percorso. In primo luogo, si evidenzia come dalla fotografia prodotta in atti (cfr. all. 8 attore) emerga un apprezzabile dislivello nel mezzo della corsia di percorrenza, causato dalla presenza di un tombino. La presenza di tale insidia è stata confermata dai testi e Testimone_3
che, sentiti in udienza, hanno confermato la in Testimone_4 maniera chiara e precisa, affermando come la buca fosse presente e visibile solo da vicino: il teste presente sul luogo al momento del sinistro, ha dichiarato di aver notato la Tes_3 presenza della buca (riconosciuta dall'esibizione fotografica) solo avvicinandosi per prestare il soccorso al motociclista caduto e ha poi dichiarato come la stessa sia ancora presente e abbia cagionato altri eventi. Tali circostanze sono state confermate dal teste . I Tes_4 testi, entrambi presenti sul luogo del sinistro, hanno altresì confermato le d lo stesso, descrivendo come il motociclista a bordo ella moto GU (riconosciuta per il colore nero), poi identificato come , avesse effettuato delle manovre Parte_1 all'ultimo per cercare di evitare la buca, senza successo, e che, ciò nonostante, la ruota anteriore della motocicletta sia entrata nella buca, provocando una caduta in avanti.
Di contro, si ritiene che il custode della strada, non abbia Controparte_1 adeguatamente assolto all'one ito, determinato dal fatto colposo del conducente, tale da escludere il nesso causale tra l'insidiosità della cosa e l'evento lesivo. Sul punto si osserva come i verbali di accertamento dimessi (cfr. doc. 2 convenuto) siano stati redatti in un momento successivo alla caduta dagli agenti sopraggiunti sul posto, e che gli stessi indicano che la caduta sia avvenuta per circostanze imprecisate. Le dichiarazioni rese da tal – persona non escussa quale teste nel presente giudizio e sentito Tes_5 dagli opera e informazioni – non fornisco ulteriori informazioni sulla dinamica del sinistro, posto che lo stesso assisteva allo stesso mentre era a bordo della propria autovettura e stava percorrendo la corsia opposta di marcia, né danno contezza della
4 velocità di marcia tenuta da alla guida della propria motocicletta. Sul Parte_1 punto, l'elevazione della sanzione in violazione dell'art. 141 C.d.S. costituisce una circostanza neutra in questo giudizio, posto che è stato contestato genericamente all'attore di non aver tenuto adeguata velocità che avrebbe potuto evitare la caduta, senza tuttavia descrivere compiutamente l'effettiva velocità tenuta. Risulta inidonea ad interrompere totalmente il nesso causale la circostanza – tra l'altro oggetto di vaglio in sede penale – che il conducente della motocicletta sia risultato positivo agli esami tossicologici, che hanno rilevato presenza di cocaina nel sangue e nelle urine. Come peraltro argomentato dal Giudice delle Indagini Preliminari di Gorizia con decreto di archiviazione del 19/03/2019 reso a chiusura del procedimento RGNR 2045/2018, seppur in presenza di test sull'assunzione di stupefacenti che abbiano risultati positivi è scientificamente acclarato che il soggetto che vi è sottoposto può risultare “positivo” anche a giorni di distanza dall'ultima assunzione, rilevando come non sia stata effettuata una visita medica volta a determinare l'eventuale stato di alterazione e che non vi sono altri elementi da cui desumere che versasse in tale stato al Pt_1 momento in cui era alla guida del mezzo.
La valutazione complessiva di tali circostanze porta altresì ad escludere che vi siano elementi per valutare, a norma dell'art. 1227, co. I, come eccepito dalla parte convenuta, una corresponsabilità del danneggiante alla causazione dell'evento.
2.2 Circa il quantum debeatur
Ciò premesso in punto di an debeatur, giova procedersi alla quantificazione e liquidazione dei danni lamentati dall'attore.
I danni alla persona riportati da sono stati accertati dalla CTU Parte_1 medico-legale sulle cui conclusioni le parti non hanno svolto contestazioni.
Il CTU, Dott.ssa ha accertato che parte attorea, in conseguenza alle lesioni Persona_4 riportate nel si riportato postumi permanenti nella misura del 11%, riconoscendo una temporanea compromissione dello stato di salute al 75% per complessivi 30 giorni, al 50% per ulteriori 30 giorni e al 25% per ulteriori giorni 40, accertando un grado di sofferenza medio nei primi trenta giorni e lieve nel restante periodo di inabilità temporanea e come gli effetti dei postumi permanenti non incidano sul fare quotidiano, fatta eccezione dell'apprezzamento da parte di terzi degli esiti cicatriziali del sinistro. La CTU ha valutato come congrue le spese mediche sostenute da parte attrice per la consulenza medico legale esperita.
Le conclusioni cui è pervenuta l'espletata C.T.U. debbono essere integralmente condivise dal Tribunale per essere il frutto di accurata indagine sulla stessa persona dell'attore, per la puntuale applicazione della scienza medico-legale e per essere le stesse corredate da argomentazioni di indubbio valore scientifico compiute all'esito di accertamenti specifici e di esaustiva valutazione dei dati anamnestici e della documentazione sanitaria prodotta.
Ritenuta pertanto corretta la valutazione operata dal consulente complessivamente intesa in relazione alla sola lesione dell'integrità psicofisica temporanea e permanente tutelata dall'art. 32 Cost. (Cass. Civ. nn. 8827 e 8828/2003) considerato che parte attrice non ha allegato né dedotto una sofferenza soggettiva ad esso correlata, giova rilevare che per il ristoro di detti pregiudizi si ritiene di dover utilizzare i criteri adottati dal Tribunale di Milano con le Tabelle 2024 per la liquidazione del danno non patrimoniale (in base ai principi espressi, tra le altre, da Cass. Civ., Sez. III, n. 25485/2016) in relazione al solo danno biologico/dinamico-relazionale.
5 I predetti parametri conducono dunque a riconoscere all'attore, di anni 47 alla stabilizzazione dei postumi derivanti dal sinistro (cfr. Cass. Civ., Sez. III, n. 26897/2014 in ordine alla decorrenza del danno biologico di natura permanente soltanto dalla cessazione di quello temporaneo e dell'entità dei postumi permanenti, alla luce delle citate tabelle milanesi, in via equitativa, per la voce di danno non patrimoniale, le somme di € 5.687,50 in moneta attuale per ciò che riguarda l'inabilità temporanea (reputandosi, considerato l'accertamento medico-legale di sofferenza psico-fisica in costanza di temporanea, equo calcolare un parametro giornaliero di € 125,00 per i primi 30 giorni e 115,00 per i successivi settanta) e di € 23.145,00 in moneta attuale per le conseguenze riferibili ai postumi permanenti e così per il complessivo importo di € 28.832,50, liquidata in valori monetari attuali.
Per il resto, deve ritenersi ogni ulteriore profilo evidenziato da parte attrice ai fini della liquidazione, già congruamente ristorato con i valori tabellari, in difetto di pregiudizi della qualità della vita diversi ed ulteriori rispetto a quelli normalmente afferenti il danno biologico e la sofferenza morale ad esso correlata (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. 28988/2019 e, in senso conforme, Cass. civ. 21939/2017; Cass. civ. 4032/2018 e Cass. civ. 7513/2018).
Alla complessiva somma, come sopra determinata, pari ad € 28.832,50, liquidata all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712/1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Pertanto, recependo i principi della citata pronuncia delle Sezioni Unite, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (28/08/2018) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 28/08/2018 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo
Quanto ai danni patrimoniali lamentati, devono essere riconosciute a Parte_1 le spese di riparazione del motoveicolo, documentate (cfr. all. 5 atto verbali di accertamento redatti dagli Agenti operanti (che hanno evidenziato il danno al motoveicolo) quanto dalle dichiarazioni del teste rese in udienza, pari ad € Tes_2 891,25.
Deve inoltre essere riconosciuto a parte attrice il rimborso per la spesa sostenuta e documentata per il parere medico-legale ante causam del dott. (doc. 4, Persona_5 fasc. att.), necessario al fine della valutazione del danno no to dalla medesima, per il quale deve liquidarsi la somma di € 610,00.
Trattandosi di danno emergente, a tali ulteriori voci di risarcimento conseguono gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto da calcolarsi secondo i criteri sopra richiamati.
6 3. Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e di causalità sono liquidate ex D.M. 55/2014 mod., come in dispositivo, tenuto conto della somma concretamente attribuita e dell'effettiva attività difensiva espletata, applicati i valori medi dello scaglione di riferimento.
Secondo i medesimi criteri predetti devono essere poste definitivamente a carico dell'ente locale convenuto le spese della Consulenza Tecnica d'Ufficio espletata nel corso del giudizio, liquidate con decreto del 14/06/2024. Non risulta documentazione relativa al pagamento della parcella del compenso dovuto al Consulente Tecnico di Parte, seppur domandata, e pertanto tali importi non sono dovuti.
Non si ritengono sussistenti i presupposti per la condanna prevista ai sensi dell'art. 96, comma III, c.p.c., non essendo emersi profili di malafede o colpa grave in capo al convenuto soccombente tali da far ritenere integrato un illecito abuso dello strumento processuale in capo a quest'ultimo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce
Condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1
della patrimoniale e della somma di
[...] danno patrimoniale, oltre accessori come in motivazione;
Condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1
delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 7.616,00, oltre esborsi
[...]
15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Pone definitivamente a carico del il compenso del CTU Controparte_1
Dott.ssa liquidato giusto decreto del 14/06/2024; Persona_4
Così deciso Gorizia in data 21/01/2025.
Il Giudice Istruttore
(Dott. Stefano Bergonzi)
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
R.G. 735/2022
Il Tribunale Ordinario di Gorizia, in persona del Giudice, Dott. Stefano Bergonzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, tra
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura agli atti, dall'Avv. Mario Matteucci del Foro di Gorizia ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore;
Email_1
Attore
e
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 ra ag . Ilaria Cella del Foro di Udine ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore
Email_2
Resistente
Oggetto: Risarcimento danni per responsabilità da cose in custodia
CONCLUSIONI:
Per parte attrice: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accogliere la domanda dell'attore e accertare e dichiarare la responsabilità del CP_1
in persona del sindaco pro tempore, nell'aver colposamente causato e/o non evitato
[...] accaduto al signor in occasione del sinistro occorsogli in il 28 agosto 2018, Parte_1 CP_1 anche per non ave iniziativa, cautela e controllo utile danno;
per l'effetto condannare il in persona del sindaco pro tempore all'integrale risarcimento in Controparte_1 favore dell'atto iti patrimoniali e non, con particolare considerazione di tutti gli aspetti che il danno assume nel caso concreto, quali, semplificativamente, danno alla salute, alla vita e all'esistenza, ai rapporti affettivi e familiari, sofferenze psichiche, da liquidarsi come segue:
1- a titolo di danno biologico permanente, nelle diverse e parimenti valutabili accezioni di danno funzionale, nella misura dell' 11% del totale;
di danno biologico temporaneo nella misura di giorni 30 al 75%, di giorni 60 al 50% e di ulteriori di giorni 60 al 25%; a titolo di danno non patrimoniale risarcibile diverso dal biologico, e quindi comprensivo del danno morale soggettivo e relazionale, per le sofferenze psichiche e pei danni da compromissione di valori costituzionalmente protetti diversi dal diritto alla salute da liquidarsi, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c. - nella somma complessiva di € 39.181,50
1
2 - a titolo di risarcimento delle spese di riparazione della motocicletta GU - targa EH38862, così come sostenute e documentalmente provate, nella somma di € 891,25; e così per una somma totale di € 40.072,75 o, in subordine, nella minor o maggior somma ritenuta equa ed esemplare ai fini di giustizia1;
3- con condanna al risarcimento delle spese medico legali di parte, così come documentalmente provate e ritenute congrue e pertinenti dal CTU, nella somma di 610,00 per la consulenza stragiudiziale e € 800,00 oltre 15% spese generali e accessori di legge per la consulenza giudiziale;
4 - con l'ulteriore condanna al pagamento degli interessi legali dal dì del fatto e alla rivalutazione monetaria come per legge.
5 - con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa e distrazione in favore del difensore antistatario, da liquidarsi ex DM 55/2014 (agg. DM 147/2022) nella misura di € 7.616,00 oltre 15% spese generali e oltre accessori di legge;
6 con condanna della controparte al risarcimento del danno ex art. 96 co. 1 e 3 c.p.c. nella misura ritenuta equa ed esemplare ai fini di giustizia.
Per parte convenuta: In via principale: respingersi la domanda attorea poiché infondata in fatto ed in diritto, anche ai sensi dell'art. 1227, II° comma, c.c. che formalmente si eccepisce;
In via subordinata: rideterminarsi la pretesa risarcitoria nella minor somma così come accertata in corso di causa, anche alla luce del disposto di cui all'art. 1227, I° comma, c.c.. Spese di causa rifuse. In istruttoria: ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli: 1) Vero che a seguito del sinistro avvenuto in data 29.08.18 il sig. è stato sanzionato ai sensi dell'art. 141, commi 2 e 11 CdS;
2) Vero che sul Pt_1 tratto di strada inter al sinistro vige il limite di velocità di 50 km/h; 3) Vero che a seguito del ricevimento dei risultati tossicologici effettuati presso l'Ospedale di Cattinara avete trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica di Gorizia che apriva il procedimento RG.NR n. 2545/18 per violazione dell'art. 187 CdS;
4) Vero che la positività alla cocaina del sig. a seguito del sinistro d.d. Pt_1 Tes 29.08.18 è stata accertata sia con esami del sangue che delle urine;
T Controparte_2 [...] Tes
; Comm. Agg. tutti presso il Comando di Controparte_3 Persona_1 Persona_2
respo rio di tossicologia forense c/o Persona_3 Azienda Sanitaria Integrata di Trieste.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in Parte_1
Giudizio il pe responsabilità di Controparte_1 quest'ultimo e il conseguente risarcimento del danno patito relativamente al sinistro occorso in data 28/08/2018. In particolare, parte attrice ha allegato: a) che, alle ore 1.30 circa del 28/08/2018, mentre stava percorrendo Via Bagni Nuova in alla CP_1 guida del proprio veicolo Moto GU tg. EH38862, perdeva il controll lo a causa di una buca posta al centro della carreggiata;
b) di esser caduto rovinosamente a terra riportando lesioni tali da essere stato trasportato, mediante elisoccorso, all'Ospedale Cattinara di Trieste per ricevere le cure opportune;
c) che il tratto di strada interessato presentava una buca, costituita da cedimento e sprofondamento di alcuni centimetri, che non era visibile ne segnalata;
d) che, oltre ai danni al motociclo, in seguito della caduta l'attore riportava traumi multipli, trauma commotivo, trauma toracico, distrazione del rachide cervicale, lussazione posteriore spalla sinistra, frattura della testa omerale sinistra, e frattura delle ossa metatarsali del piede sinistro con complicazioni trombotiche, con esiti permanenti quantificati nella misura del 16% di invalidità, oltre ulteriori giorni di invalidità temporanea assoluta e parziale. Sulla scorta di tali allegazioni, argomentando circa la responsabilità dell'ente comunale a norma degli artt. 2043 e 2051 c.c., parte attrice ha domandato il ristoro di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti a causa del sinistro (ed in particolare € 55.869,00 a titolo di danno biologico, € 504,56 per le spese mediche sostenute, € 891,25 per i costi di riparazione della motocicletta).
2 Si è costituito in giudizio il contestando l'an ed il quantum della Controparte_1 pretesa attorea. In particolare, la difesa di parte convenuta ha allegato: a) che dalle fotografie allegate al rapporto della polizia municipale, tale insidia non sarebbe riscontrabile;
b) che l'attore perdeva il controllo del mezzo a causa dell'elevata velocità di percorrenza e dello stato di alterazione psicologica in cui versava;
c) che infatti veniva riscontrata, attraverso test tossicologici nel sangue e nelle urine, positività alla cocaina;
d) che veniva aperto un procedimento penale a carico dell'attore con a lui ascritto il reato di cui all'art. 187 C.d.S.; e) che all'attore veniva altresì elevata la sanzione di cui all'art. 141 C.d.S.; f) che la fattura allegata relativa alle spese di riparazione del veicolo sembra riferirsi ad altro motociclo. Sulla scorta di tali allegazioni, argomentando in punto di mancanza di responsabilità a norma dell'art. 2051 c.c., e di concorso di colpa del danneggiato nella causazione del danno, in via esclusiva o concorrente a norma dei primi due commi dell'art. 1227 c.c., il convenuto ha domandato il rigetto delle domande attoree o, in subordine, una riduzione del risarcimento dovuto per il concorso di colpa del danneggiato stesso.
Celebrata la prima udienza innanzi al Giudice allora titolare del procedimento, GOP Dott. Sette, sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. richiesti.
Nella prima memoria istruttoria, parte attrice, oltre a ribadire le proprie conclusioni e a dedurre rispetto alle contestazioni in diritto avanzate da controparte, ha negato la circostanza di essere stato sottoposto a procedimento penale per il reato di cui all'art. 187 C.d.S., ha dedotto come la positività agli stupefacenti non sia elemento valutabile, potendo essere il risultato o di un falso positivo o di un'assunzione occorsa in momento molto precedente all'incidente. Nella terza memoria istruttoria parte attrice ha documentato l'archiviazione del procedimento penale a proprio carico (RGNR 2045/2018), avvenuta in data 20/03/2019.
Subentrato nel ruolo lo scrivente giudice, all'udienza del 30/03/2023 sono state ammesse alcune prove costituende formulate dalle parti ed è stata disposta, su istanza, l'acquisizione del decreto di archiviazione del procedimento penale citato. All'udienza del 06/07/2023 sono stati sentiti i testi e . Ritenuto Tes_2 Testimone_3 Testimone_4 necessario disporre CT gl ienza del 12/10/2023 prestava giuramento la nominata CTU dott.ssa Persona_4
All'esito delle operazioni peritali, ritenuta la causa successivamente istruita, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, in cui le parti hanno precisato le stesse come sopra indicato, e, trattenuta la causa in decisione, sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. La domanda di parte attorea è fondata e merita accoglimento nei termini che seguono.
2.1 Circa l'an debeatur
Preliminarmente giova rilevare che alla fattispecie in esame deve ritenersi applicabile l'invocato disposto normativo di cui all'art. 2051 c.c., ipotesi speciale di responsabilità extracontrattuale da cose in custodia.
Secondo l'indirizzo della giurisprudenza della Corte di legittimità ormai consolidatosi, in tema di danni da cose in custodia, tale responsabilità, di natura oggettiva, si fonda sul mero rapporto di custodia, vale a dire sulla relazione intercorrente tra la cosa e colui che esercita l'effettivo potere su di essa e, pertanto, il profilo del comportamento del custode è estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c.; in altri termini, il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni
3 prodotti dalla cosa che non dipendano da fortuito (cfr. al riguardo, ex multis Cass. Civ., Sez. III, n. 17625/2016, est. Rossetti).
Il predetto inquadramento normativo riflette peculiari conseguenze in punto di onere probatorio gravante sulle parti: il titolo di responsabilità invocato presuppone, infatti, la prova – a carico dell'attore secondo l'ordinario criterio di cui all'art. 2697 c.c. – delle modalità di accadimento del fatto storico e del nesso causale tra l'evento lesivo lamentato e la cosa posta nella custodia del soggetto convenuto, compete successivamente al convenuto la prova liberatoria del caso fortuito al quale è pacificamente assimilabile oltre che il fatto del terzo anche il fatto dello stesso danneggiato (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. Civ., Sez. III, n. 287/2015). Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno (cfr. Cass. Civ., sez. III, n. 9355/2017). Tali principi sono stati recentemente ribaditi da una pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., SS.UU. n. 20943/2022)
Ciò premesso, la circostanza che il sinistro de quo sia avvenuto nell'area urbana del Comune di come allegato dall'attore e non contestato dall'ente convenuto, CP_1 consente di vato che l'area in cui è avvenuto il sinistro abbia i requisiti per ritenere che su di essa sia esercitata da parte del la custodia, presupposto per CP_1
l'applicabilità dell'art. 2051 c.c.
Applicando le coordinate ermeneutiche sopra brevemente riassunte al caso di specie, si ritiene che parte attrice abbia assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante, avendo dimostrato le modalità del fatto storico (la caduta in motocicletta avvenuta nel pomeriggio del 28 agosto 2018) e il nesso causale dipendente dalle condizioni della strada percorso. In primo luogo, si evidenzia come dalla fotografia prodotta in atti (cfr. all. 8 attore) emerga un apprezzabile dislivello nel mezzo della corsia di percorrenza, causato dalla presenza di un tombino. La presenza di tale insidia è stata confermata dai testi e Testimone_3
che, sentiti in udienza, hanno confermato la in Testimone_4 maniera chiara e precisa, affermando come la buca fosse presente e visibile solo da vicino: il teste presente sul luogo al momento del sinistro, ha dichiarato di aver notato la Tes_3 presenza della buca (riconosciuta dall'esibizione fotografica) solo avvicinandosi per prestare il soccorso al motociclista caduto e ha poi dichiarato come la stessa sia ancora presente e abbia cagionato altri eventi. Tali circostanze sono state confermate dal teste . I Tes_4 testi, entrambi presenti sul luogo del sinistro, hanno altresì confermato le d lo stesso, descrivendo come il motociclista a bordo ella moto GU (riconosciuta per il colore nero), poi identificato come , avesse effettuato delle manovre Parte_1 all'ultimo per cercare di evitare la buca, senza successo, e che, ciò nonostante, la ruota anteriore della motocicletta sia entrata nella buca, provocando una caduta in avanti.
Di contro, si ritiene che il custode della strada, non abbia Controparte_1 adeguatamente assolto all'one ito, determinato dal fatto colposo del conducente, tale da escludere il nesso causale tra l'insidiosità della cosa e l'evento lesivo. Sul punto si osserva come i verbali di accertamento dimessi (cfr. doc. 2 convenuto) siano stati redatti in un momento successivo alla caduta dagli agenti sopraggiunti sul posto, e che gli stessi indicano che la caduta sia avvenuta per circostanze imprecisate. Le dichiarazioni rese da tal – persona non escussa quale teste nel presente giudizio e sentito Tes_5 dagli opera e informazioni – non fornisco ulteriori informazioni sulla dinamica del sinistro, posto che lo stesso assisteva allo stesso mentre era a bordo della propria autovettura e stava percorrendo la corsia opposta di marcia, né danno contezza della
4 velocità di marcia tenuta da alla guida della propria motocicletta. Sul Parte_1 punto, l'elevazione della sanzione in violazione dell'art. 141 C.d.S. costituisce una circostanza neutra in questo giudizio, posto che è stato contestato genericamente all'attore di non aver tenuto adeguata velocità che avrebbe potuto evitare la caduta, senza tuttavia descrivere compiutamente l'effettiva velocità tenuta. Risulta inidonea ad interrompere totalmente il nesso causale la circostanza – tra l'altro oggetto di vaglio in sede penale – che il conducente della motocicletta sia risultato positivo agli esami tossicologici, che hanno rilevato presenza di cocaina nel sangue e nelle urine. Come peraltro argomentato dal Giudice delle Indagini Preliminari di Gorizia con decreto di archiviazione del 19/03/2019 reso a chiusura del procedimento RGNR 2045/2018, seppur in presenza di test sull'assunzione di stupefacenti che abbiano risultati positivi è scientificamente acclarato che il soggetto che vi è sottoposto può risultare “positivo” anche a giorni di distanza dall'ultima assunzione, rilevando come non sia stata effettuata una visita medica volta a determinare l'eventuale stato di alterazione e che non vi sono altri elementi da cui desumere che versasse in tale stato al Pt_1 momento in cui era alla guida del mezzo.
La valutazione complessiva di tali circostanze porta altresì ad escludere che vi siano elementi per valutare, a norma dell'art. 1227, co. I, come eccepito dalla parte convenuta, una corresponsabilità del danneggiante alla causazione dell'evento.
2.2 Circa il quantum debeatur
Ciò premesso in punto di an debeatur, giova procedersi alla quantificazione e liquidazione dei danni lamentati dall'attore.
I danni alla persona riportati da sono stati accertati dalla CTU Parte_1 medico-legale sulle cui conclusioni le parti non hanno svolto contestazioni.
Il CTU, Dott.ssa ha accertato che parte attorea, in conseguenza alle lesioni Persona_4 riportate nel si riportato postumi permanenti nella misura del 11%, riconoscendo una temporanea compromissione dello stato di salute al 75% per complessivi 30 giorni, al 50% per ulteriori 30 giorni e al 25% per ulteriori giorni 40, accertando un grado di sofferenza medio nei primi trenta giorni e lieve nel restante periodo di inabilità temporanea e come gli effetti dei postumi permanenti non incidano sul fare quotidiano, fatta eccezione dell'apprezzamento da parte di terzi degli esiti cicatriziali del sinistro. La CTU ha valutato come congrue le spese mediche sostenute da parte attrice per la consulenza medico legale esperita.
Le conclusioni cui è pervenuta l'espletata C.T.U. debbono essere integralmente condivise dal Tribunale per essere il frutto di accurata indagine sulla stessa persona dell'attore, per la puntuale applicazione della scienza medico-legale e per essere le stesse corredate da argomentazioni di indubbio valore scientifico compiute all'esito di accertamenti specifici e di esaustiva valutazione dei dati anamnestici e della documentazione sanitaria prodotta.
Ritenuta pertanto corretta la valutazione operata dal consulente complessivamente intesa in relazione alla sola lesione dell'integrità psicofisica temporanea e permanente tutelata dall'art. 32 Cost. (Cass. Civ. nn. 8827 e 8828/2003) considerato che parte attrice non ha allegato né dedotto una sofferenza soggettiva ad esso correlata, giova rilevare che per il ristoro di detti pregiudizi si ritiene di dover utilizzare i criteri adottati dal Tribunale di Milano con le Tabelle 2024 per la liquidazione del danno non patrimoniale (in base ai principi espressi, tra le altre, da Cass. Civ., Sez. III, n. 25485/2016) in relazione al solo danno biologico/dinamico-relazionale.
5 I predetti parametri conducono dunque a riconoscere all'attore, di anni 47 alla stabilizzazione dei postumi derivanti dal sinistro (cfr. Cass. Civ., Sez. III, n. 26897/2014 in ordine alla decorrenza del danno biologico di natura permanente soltanto dalla cessazione di quello temporaneo e dell'entità dei postumi permanenti, alla luce delle citate tabelle milanesi, in via equitativa, per la voce di danno non patrimoniale, le somme di € 5.687,50 in moneta attuale per ciò che riguarda l'inabilità temporanea (reputandosi, considerato l'accertamento medico-legale di sofferenza psico-fisica in costanza di temporanea, equo calcolare un parametro giornaliero di € 125,00 per i primi 30 giorni e 115,00 per i successivi settanta) e di € 23.145,00 in moneta attuale per le conseguenze riferibili ai postumi permanenti e così per il complessivo importo di € 28.832,50, liquidata in valori monetari attuali.
Per il resto, deve ritenersi ogni ulteriore profilo evidenziato da parte attrice ai fini della liquidazione, già congruamente ristorato con i valori tabellari, in difetto di pregiudizi della qualità della vita diversi ed ulteriori rispetto a quelli normalmente afferenti il danno biologico e la sofferenza morale ad esso correlata (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. 28988/2019 e, in senso conforme, Cass. civ. 21939/2017; Cass. civ. 4032/2018 e Cass. civ. 7513/2018).
Alla complessiva somma, come sopra determinata, pari ad € 28.832,50, liquidata all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712/1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Pertanto, recependo i principi della citata pronuncia delle Sezioni Unite, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (28/08/2018) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 28/08/2018 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo
Quanto ai danni patrimoniali lamentati, devono essere riconosciute a Parte_1 le spese di riparazione del motoveicolo, documentate (cfr. all. 5 atto verbali di accertamento redatti dagli Agenti operanti (che hanno evidenziato il danno al motoveicolo) quanto dalle dichiarazioni del teste rese in udienza, pari ad € Tes_2 891,25.
Deve inoltre essere riconosciuto a parte attrice il rimborso per la spesa sostenuta e documentata per il parere medico-legale ante causam del dott. (doc. 4, Persona_5 fasc. att.), necessario al fine della valutazione del danno no to dalla medesima, per il quale deve liquidarsi la somma di € 610,00.
Trattandosi di danno emergente, a tali ulteriori voci di risarcimento conseguono gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto da calcolarsi secondo i criteri sopra richiamati.
6 3. Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e di causalità sono liquidate ex D.M. 55/2014 mod., come in dispositivo, tenuto conto della somma concretamente attribuita e dell'effettiva attività difensiva espletata, applicati i valori medi dello scaglione di riferimento.
Secondo i medesimi criteri predetti devono essere poste definitivamente a carico dell'ente locale convenuto le spese della Consulenza Tecnica d'Ufficio espletata nel corso del giudizio, liquidate con decreto del 14/06/2024. Non risulta documentazione relativa al pagamento della parcella del compenso dovuto al Consulente Tecnico di Parte, seppur domandata, e pertanto tali importi non sono dovuti.
Non si ritengono sussistenti i presupposti per la condanna prevista ai sensi dell'art. 96, comma III, c.p.c., non essendo emersi profili di malafede o colpa grave in capo al convenuto soccombente tali da far ritenere integrato un illecito abuso dello strumento processuale in capo a quest'ultimo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce
Condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1
della patrimoniale e della somma di
[...] danno patrimoniale, oltre accessori come in motivazione;
Condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1
delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 7.616,00, oltre esborsi
[...]
15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Pone definitivamente a carico del il compenso del CTU Controparte_1
Dott.ssa liquidato giusto decreto del 14/06/2024; Persona_4
Così deciso Gorizia in data 21/01/2025.
Il Giudice Istruttore
(Dott. Stefano Bergonzi)
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