Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 23/03/2026, n. 5401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5401 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05401/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05901/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5901 del 2024, proposto da AN TT, rappresentata e difesa dall’avvocato Antonio Poli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di OC Priora, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- del provvedimento fascicolo abusivo n. 1189/2015 avente ad oggetto “ atto di acquisizione al patrimonio del Comune di OC Priora (Rm) – art. 31 D.P.R. 380/2001 – TT AN notificato alla ricorrente in data 13.03.2024 ” e con il quale la Responsabile del Settore Urbanistica ed edilizia privata dispone la acquisizione gratuita al patrimonio del Comune di OC Priora del capannone in premessa descritto sito in località “Arenatura”, distinto in catasto fabbricati al foglio 22, particella 300, sub 1 e 2, e relativa area di sedime distinta in catasto terreni al foglio 22, particella 300, per complessivi mq 3138 corrispondenti a dieci volte la superficie utile abusivamente costruita;
- di qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto o consequenziale dell’atto come sopra impugnato o che con lo stesso sia comunque posto in rapporto di correlazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 dicembre 2025 la dott.ssa IA GI e udito il difensore della parte ricorrente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe, notificato il 30 aprile 2024 e depositato il 28 maggio 2024, la sig.ra AN TT è insorta avverso il provvedimento con cui il Comune di OC Piora – stante l’inottemperanza all’ordine di demolizione n. 107 del 30 settembre 2015, risultante dal verbale del sopralluogo eseguito in data 7 aprile 2016 dalla Polizia Locale – ha disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, del capannone distinto in catasto fabbricati al foglio 22, particella 300, sub 1 e 2, e della “ relativa area di sedime distint [a] in catasto terreni al foglio 22, particella 300, per complessivi mq. 3138 corrispondente a dieci volte la superficie utile abusivamente costruita ”.
2. La sig.ra TT espone in fatto che il Comune di OC Priora ha adottato nel tempo, in relazione al capannone di cui si tratta, i seguenti atti amministrativi:
- ordinanze di demolizione n. 56 del 5 ottobre 2001 e n. 5 dell’11 gennaio 2002;
- note n. 3394 e n. 3408 del 20 dicembre 2002, non notificate alla ricorrente, con cui la Polizia Locale ha comunicato al Sindaco e all’Ufficio tecnico di aver accertato l’inottemperanza alle suddette ordinanze di demolizione n. 56 del 2001 e n. 5 del 2002;
- ordinanza di demolizione n. 61 del 26 giugno 2006, seguita da accertamento della relativa inottemperanza da parte della Polizia Locale in data 15 maggio 2007;
- ordinanza di demolizione n. 107 del 30 settembre 2015;
- provvedimento n. 265 del 9 febbraio 2016 di acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’immobile distinto in catasto terreni al foglio 22, particella 310 (ex particella 203) e della “ relativa area di sedime di complessivi mq 11.656 necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusivamente realizzate ”, disposta sulla base dell’inottemperanza alle ridette ordinanze n. 56 del 2001 e n. 5 del 2002;
- verbale del sopralluogo eseguito dalla Polizia Locale il 7 aprile 2016, attestante l’inottemperanza alla successiva ordinanza di demolizione n. 107 del 2015, notificato alla ricorrente il 22 aprile 2016;
- provvedimento di acquisizione oggetto dell’odierna impugnativa, adottato il 7 febbraio 2024 e notificato alla ricorrente il 13 marzo 2024.
3. Il gravame è affidato a tre motivi di ricorso così rubricati:
- “ Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti; violazione del principio del giusto procedimento e del principio di leale collaborazione istituzionale, violazione di legge per difetto di presupposti legali consistenti nella errata applicazione art. 31 comma IV d.P.R. 380/01.
- “ Violazione e falsa applicazione art. 31 comma III d.P.R. 380/01 e mancata applicazione art. 15 comma II l.r. 15/2008; illogicità; contraddittorietà nella emanazione del provvedimento impugnato ”;
- “ Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti - Violazione di legge e più in particolare art. 3 comma I legge 241/90 per difetto di motivazione - Carenza di istruttoria - Contraddittorietà tra più atti ”.
4. Il Comune di OC Priora, pur ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.
5. All’udienza pubblica del 22 dicembre 2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.
2. Con il primo motivo la ricorrente lamenta che il Comune di OC Priora avrebbe emanato il provvedimento di acquisizione oggetto dell’odierna impugnativa “ sul presupposto di un verbale di accertata inottemperanza (verbale di accertata inottemperanza alla ordinanza n. 107 del 30.09.2015 notificato in data 22.04.2016 e atto del 20.12.2002 con il quale è stata accertata la inottemperanza alle ordinanze di demolizione n. 56 del 05.10.2001 e n. 5 dell’11.01.2002) del Comando dei Vigili Urbani che […] non può costituire titolo idoneo per la immissione in possesso e per la trascrizione gratuita nei registri immobiliari perché non è stat [o] fatt [o] propri [o] con la adozione di un provvedimento conclusivo da parte dell’Ufficio Urbanistica ”. Lamenta, inoltre, la mancata notifica delle suddette note della Polizia Locale n. 3394 e n. 3408 del 2002, con le quali è stato comunicato agli uffici comunali l’accertamento dell’inottemperanza alle ordinanze di demolizione n. 56 del 2001 e n. 5 del 2002.
2.1. La doglianza non è condivisibile.
2.2. In ordine alle fasi in cui si snoda il procedimento delineato dall’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, il Consiglio di Stato ha in più occasioni affermato i seguenti principi:
“[I] procedimenti repressivi in materia edilizia, culminanti con l’atto di acquisizione della proprietà privata al patrimonio comunale, devono seguire una corretta scansione procedimentale, che consenta al privato di adempiere correttamente al provvedimento demolitorio al fine di evitare l'estrema conseguenza della perdita della proprietà.
Tale scansione procedimentale è costituita dal provvedimento di demolizione, con cui viene assegnato il termine di novanta giorni per adempiere spontaneamente alla demolizione ed evitare le ulteriori conseguenze pregiudizievoli; dall’accertamento della inottemperanza alla demolizione tramite un verbale che accerti la mancata demolizione; dall’atto di acquisizione al patrimonio comunale che costituisce il titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione dell’acquisto della proprietà in capo al Comune.
In particolare, tale atto deve individuare il bene oggetto di acquisizione e la relativa area di sedime, nonché l’eventuale area ulteriore, nei limiti del decuplo della superficie abusiva, la cui ulteriore acquisizione deve essere specificamente motivata con riferimento alle norme urbanistiche vigenti. […]
Il titolo per l’immissione in possesso del bene e per la trascrizione nei registri immobiliari è costituito dall’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire, ma per tale atto deve intendersi non il mero verbale di constatazione di inadempienza, atteso il suo carattere endoprocedimentale e dichiarativo delle operazioni effettuate durante l’accesso ai luoghi, ma solo il formale accertamento, che faccia proprio l’esito del verbale e che costituisca, quindi, il titolo ricognitivo idoneo all’acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio comunale delle opere edilizie abusivamente realizzate. Il relativo provvedimento necessita che in esso siano esattamente individuate ed elencate le opere e le relative pertinenze urbanistiche dal momento che costituisce titolo per l’immissione in possesso dell’opera e per la trascrizione nei registri immobiliari ” (così Cons. St., Sez. VI, 1° settembre 2021, n. 6190; cfr. anche Cons. St., Sez. VII, 29 gennaio 2025, n. 686).
In sostanza, dunque, l’ordine di demolizione deve essere seguito dall’adozione di due distinti atti: (i) il verbale di accertamento dell’ottemperanza o dell’inottemperanza redatto dalla Polizia Locale, che non è impugnabile in quanto avente carattere endoprocedimentale (cfr., ex plurimis , Cons. St., Sez. III, 6 ottobre 2025, n. 7808; T.A.R. Lazio, Sez. II quater, 6 febbraio 2025, n. 2730) e la cui eventuale mancata notifica è irrilevante (cfr. Cons. St., Sez. VII, 16 dicembre 2025, n. 9941; T.A.R. Lazio, Sez. II quater, 19 dicembre 2023, n. 9238); (ii) il provvedimento con cui il responsabile dell’ufficio fa proprio l’accertamento compiuto dagli agenti di Polizia Locale e, in caso di riscontrata inottemperanza, dispone l’acquisizione al patrimonio comunale delle opere, dell’area di sedime ed eventualmente dell’area ulteriore, che deve essere notificato al privato e costituisce titolo per l’iscrizione nei registri immobiliari.
2.3. Ebbene, venendo al caso di specie, rileva il Collegio che la sequenza procedimentale seguita dal Comune di OC Priora risponde all’illustrato paradigma normativo come interpretato dalla costante giurisprudenza amministrativa: a seguito dell’emanazione dell’ordinanza di demolizione n. 107 del 30 settembre 2015, l’ente locale ha prima constatato l’inottemperanza allo stesso, del che è stato dato atto nel verbale della Polizia Locale del 7 aprile 2016, notificato alla ricorrente il 22 aprile 2016 (doc. 7), e poi, su tale base, adottato il gravato provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale. È proprio quest’ultimo atto, quindi, ad assumere il valore di formale accertamento, da parte del responsabile del Settore Urbanistica ed edilizia privata, dell’inottemperanza per come verificata dalla Polizia Locale, sicché non si comprende su quale base la ricorrente lamenti che nel procedimento in questione tale accertamento sarebbe stato omesso. Non può revocarsi in dubbio, infatti, che, anche in assenza di formule sacramentali riferite all’accertamento dell’inottemperanza, il responsabile comunale, nel richiamare il verbale della Polizia Locale, faccia proprio quanto dalla stessa verificato, disponendo, quindi, sulla scorta di ciò, l’acquisizione e la trascrizione nei registri immobiliari.
2.4. In ordine, poi, alle pregresse ordinanze n. 56 del 2001 e n. 5 del 2002, la relativa inottemperanza ha dato luogo all’emanazione di un diverso provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale – n. 265/UTC del 9 febbraio 2016, notificato alla ricorrente il 17 febbraio 2016 (doc. 6) – che non risulta essere stato impugnato. Peraltro, la mancata notificazione delle comunicazioni di inottemperanza su cui esso si è basato (note n. della Polizia Locale n. 3394 e n. 3408 del 2002), oltre a costituire una questione che esula dalla presente controversia, non ridonda comunque in alcun vizio di illegittimità, stante quanto sopra osservato in relazione alla natura del verbale di accertamento e alle conseguenze della sua eventuale omessa notifica.
3. Con il secondo motivo di ricorso la sig.ra TT deduce l’illogicità e la contraddittorietà del provvedimento impugnato, in quanto il Comune di OC Priora – pur avendo “ invocato la Legge Regionale 15/2008 ”, che non prevede il limite massimo di cui all’art. 31, comma 3, secondo periodo, del d.P.R. n. 380 del 2001, ai sensi del quale “ L’area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita ” – ha poi acquisito una superficie pari proprio a dieci volte la consistenza dell’abuso. In tal modo, denuncia la ricorrente, il Comune è pervenuto “ nella sostanza ” e “in concreto ” ad applicare “ i parametri relativi all’art. 31 comma III D.P.R. 380/2001 ” dai quali il Legislatore regionale si sarebbe invece discostato.
3.1. La censura si appalesa inammissibile per difetto di interesse e comunque infondata.
3.2. L’inammissibilità deriva dall’essere la doglianza volta a sostenere l’applicabilità di una disposizione, quella di cui all’art. 15, comma 2, della l.r. Lazio 11 agosto 2008, n. 15, che, nella prospettiva della ricorrente, presenta un contenuto a sé sfavorevole rispetto alla norma statale, non contemplando, a differenza di questa, il suddetto limite del decuplo.
3.3. In ogni caso, il motivo è anche infondato alla luce di quanto statuito da questa Sezione nella sentenza 29 aprile 2025, n. 8318: “ Rileva il Collegio che la disciplina regionale replica testualmente quella statale, ma quest’ultima contiene un’ulteriore specificazione che deve essere ritenuta parimenti vincolante, dal momento che le due norme coesistono nella disciplina della fattispecie, intendendosi così affermare che le norme in argomento non si pongono in un regime di contraddittorietà o, meglio, di difformità tra di esse, bensì ragionevolmente impongono una compiuta applicazione di entrambe ovvero – in particolare – anche del limite di cui all’art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001, tanto più ove si consideri che già in passato la Corte Costituzionale ha avuto modo di affermare che il D.P.R. in trattazione riporta principi di carattere generale (cfr., oltre al disposto dell’art. 1, comma 1, del D.P.R. 380/2001, Corte cost., 23 novembre 2011, n. 309, paragrafo 2.1 della parte in diritto) ”.
4. Il terzo motivo di ricorso si incentra sul difetto di istruttoria e sul vizio di motivazione da cui sarebbe affetto il provvedimento impugnato per non avere il Comune di OC Priora tenuto in debita considerazione il contraddittorio svoltosi con la ricorrente in ordine alla citata determina di acquisizione al patrimonio comunale n. 265/UTC del 9 febbraio 2016.
4.1. Il motivo non coglie nel segno.
4.2. L’interlocuzione svoltasi tra la ricorrente e il Comune atteneva, infatti, al precedente provvedimento di acquisizione, del quale, con nota del 6 settembre 2021 (doc. 12), la prima aveva chiesto il riesame in ragione dell’omessa notificazione delle comunicazioni di inottemperanza della Polizia Locale, sicché non vi era ragione di darne conto in sede di adozione del provvedimento ora impugnato, che, lo si ripete, si basa su una nuova ordinanza di demolizione e un nuovo accertamento della relativa inottemperanza. Neppure si ravvisa, di conseguenza, alcuna contraddittorietà tra la nota n. 19420 del 19 ottobre 2021 (doc. 13) – con cui il Comune, riscontrando la menzionata richiesta di riesame, ha ritenuto che l’argomentazione relativa all’omessa notifica potesse essere fondata e si è riservato di procedere ad ulteriori approfondimenti – e l’odierno provvedimento, che, peraltro, è stato adottato a seguito di un verbale di inottemperanza regolarmente notificato.
5. Alla stregua delle superiori considerazioni, il ricorso è infondato e va respinto.
6. Nulla deve disporsi in punto di spese di lite stante la mancata costituzione in giudizio del Comune di OC Priora.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
AN GI, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario
IA GI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA GI | AN GI |
IL SEGRETARIO