TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 23/03/2026, n. 5401
TAR
Sentenza 23 marzo 2026

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  • Rigettato
    Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti; violazione del principio del giusto procedimento e del principio di leale collaborazione istituzionale, violazione di legge per difetto di presupposti legali consistenti nella errata applicazione art. 31 comma IV d.P.R. 380/01

    Il Tribunale ha ritenuto che la sequenza procedimentale seguita dal Comune risponde al paradigma normativo, in quanto il provvedimento di acquisizione fa proprio l'accertamento dell'inottemperanza compiuto dalla Polizia Locale, costituendo titolo idoneo. Le doglianze relative alle pregresse ordinanze sono irrilevanti in quanto non impugnate e la mancata notifica delle comunicazioni di inottemperanza è irrilevante.

  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione art. 31 comma III d.P.R. 380/01 e mancata applicazione art. 15 comma II l.r. 15/2008; illogicità; contraddittorietà nella emanazione del provvedimento impugnato

    Il Tribunale ha dichiarato la censura inammissibile per difetto di interesse, in quanto volta a sostenere l'applicabilità di una norma a sé sfavorevole. Nel merito, ha ritenuto la censura infondata richiamando una precedente sentenza della stessa Sezione, secondo cui la disciplina regionale e statale coesistono e impongono l'applicazione di entrambe, compreso il limite del decuplo.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti - Violazione di legge e più in particolare art. 3 comma I legge 241/90 per difetto di motivazione - Carenza di istruttoria - Contraddittorietà tra più atti

    Il Tribunale ha ritenuto il motivo infondato, poiché l'interlocuzione tra la ricorrente e il Comune riguardava un precedente provvedimento di acquisizione, non quello impugnato. Pertanto, non vi era ragione di darne conto nel nuovo provvedimento, basato su una nuova ordinanza e un nuovo accertamento di inottemperanza regolarmente notificato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 23/03/2026, n. 5401
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5401
    Data del deposito : 23 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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