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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 07/03/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro
❖➢
Il Tribunale di Latina, in persona del giudice dott.ssa Angela Orecchio, viste le note di trattazione scritta della causa depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al numero R.G. 768 dell'anno 2022 vertente
TRA
difesa dall'Avv. CARROCCIA ALFREDO, Parte_1
ricorrente
E
difeso dall'Avv. CANTATORE RENATA GIOVANNA, CP_1
convenuto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'11.03.2022 la parte ricorrente in epigrafe, premesso di essere stato coltivatore diretto dal 2001 a tutt'oggi, conveniva l' dinanzi all'intestato CP_1
Tribunale al fine di conseguire il riconoscimento delle provvidenze di legge relativamente alla patologia professionale “spondiloartrosi e discopatie del rachide con protrusioni discali multiple con sofferenza radicolare” per una percentuale di inabilità in misura pari al 14% ovvero nella misura diversa accertata in corso di causa.
Si costituiva in giudizio l' eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto e CP_1 contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Lette le note di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da sentenza depositata telematicamente.
1 In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dall' . CP_1
Ed invero, a seguito della pronuncia del giudice delle leggi la giurisprudenza è ora univoca nell'affermare che, nel caso di malattia professionale, l'inizio della prescrizione non coincide più con la manifestazione della tecnopatia secondo la nozione convenzionale datane dall'art. 135 T.U. (e, quindi, con la presentazione della domanda in via amministrativa ovvero con la cessazione dell'esposizione al rischio morbigeno), bensì con il momento in cui l'inabilità ha ridotto l'attitudine al lavoro in misura indennizzabile.
Nel caso di specie, l' , sul quale grava il relativo onere probatorio, non ha CP_1 dimostrato che la consapevolezza del ricorrente in merito a tale ultima circostanza si sia verificata in tempo per la maturazione della dedotta prescrizione.
Ciò premesso, il ricorso deve essere accolto per le seguenti motivazioni.
Ai sensi dell'art. 13 D. Lvo 38/2000, che trova applicazione nella fattispecie in esame,
è erogato in capitale l'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6%, mentre nulla è previsto per quelle di grado inferiore.
L'espletata istruttoria ha dimostrato che la parte ricorrente nell'espletamento della propria attività lavorativa per il periodo dedotto in ricorso è stata esposta al sollevamento di carichi e a posture incongrue in modo costante ed abituale (cfr. testi escussi).
D'altro canto, dalla CTU in atti si evince che il periziato è affetto “Spondilodiscopatie del tratto lombare della colonna vertebrale” e che tale patologia sia da considerarsi concausata dall'attività lavorativa in riferimento alle modalità ed alla durata dell'attività lavorativa svolta, per un totale di danno biologico quantificabile in una percentuale pari al 6%.
Questo giudice ritiene di aderire alle conclusioni cui è addivenuto il CTU, in ragione della completezza della relazione, che appare altresì scevra da vizi logici e giuridici.
2 Ne consegue il diritto del ricorrente a percepire l'indennizzo in capitale nella misura corrispondente al grado di danno biologico di cui alla perizia (6%).
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Le spese di CTU devono essere poste a definitivo carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, condanna l' alla corresponsione in favore della parte ricorrente dell'indennizzo CP_1
in capitale di cui all'art. 13 comma 2 lett. a) del D. Lvo 38 del 2000 per una menomazione pari al 6%, con decorrenza ed interessi di legge.
Condanna l' al pagamento delle competenze di lite in favore del ricorrente, pari CP_1
a complessivi € 2.695,50, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Pone a definitivo carico dell' le spese di CTU liquidate come da separato CP_1
decreto.
Latina, 07/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Angela Orecchio
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