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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/07/2025, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs. n.
149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 100/2021 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. e Parte_1 Parte_2 dell'avv. Maria Luisa Biagetti, che lo rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Cristina Paba, Controparte_1 che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22 gennaio 2021, ha convenuto in giudizio l'ex Parte_1 datrice di lavoro allegando: Controparte_1
– di aver lavorato alle dipendenze della convenuta con la qualifica di pizzaiolo-operaio, inquadrato nel 4° livello del CCNL Turismo, nel periodo compreso tra il 6 dicembre 2019 e il 31 gennaio 2020 e, successivamente, dal 1° marzo 2020 al 28 luglio 2020;
– di avere ricevuto, in data 21 luglio 2020, una contestazione disciplinare datata 9 luglio 2020 e relativa ad assenze ingiustificate a far data dal 1° luglio 2020;
– di avere replicato con giustificazioni rese in data 24 luglio 2020, dichiarandosi altresì disponibile per la ripresa del lavoro;
– di aver subito, a seguito di tale replica, il licenziamento per giusta causa, comunicato dalla resistente con raccomandata datata 24 luglio 2020, ricevuta in data 28 luglio 2020.
Premesse tali circostanze di fatto e di diritto, il ricorrente ha domandato accertarsi l'illegittimità del recesso per insussistenza della giusta causa, con condanna della società convenuta alla riassunzione oppure al risarcimento del danno, parametrato a sei mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del t.f.r. pagina 1 di 6 ha resistito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
2. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
2.1. La contestazione disciplinare posta a fondamento del licenziamento è contenuta nella comunicazione redatta in data 9 luglio 2020, consegnata al lavoratore in data 21 luglio 2020 (doc.
2, fascicolo del ricorrente), il cui tenore testuale è il seguente:
“La presente per contestarle che dal giorno 01/07/2020 a tutt'oggi si è assentata dal lavoro senza produrre alcuna giustificazione.
La si invita, pertanto, a presentare le giustificazioni entro e non oltre il termine perentorio di 5 giorni dal ricevimento della presente contestazione.
Ci si riserva l'adozione degli opportuni provvedimenti, non esclusi quelli di natura disciplinare, all'esito delle giustificazioni o in difetto di loro tempestivo inoltro”
2.2. Il ricorrente ha dedotto che le assenze contestategli non sarebbero a lui imputabili.
Ha evidenziato che le assenze sono successive a un episodio verificatosi in data 20 giugno 2020, all'interno della pizzeria gestita da nel corso del quale egli sarebbe stato oggetto Controparte_1 di una violenta aggressione verbale da parte del padre del legale rappresentante della società datrice, . Parte_3
A seguito di tale alterco, il ricorrente ha sostenuto di essere stato invitato dal legale rappresentante della società datrice, , a rientrare a casa fino a che “non si Controparte_2 sarebbero calmate le acque”.
Il ricorrente ha affermato di aver manifestato, nei giorni immediatamente successivi, l'intenzione di riprendere immediatamente l'attività lavorativa, ma di essere stato invitato a rimanere a riposo, venendo collocato formalmente in ferie per una settimana.
In data 29 giugno, secondo la ricostruzione attorea, il legale rappresentante della società avrebbe comunicato al ricorrente che la sua presenza in azienda non era più gradita da parte del padre invitandolo, pertanto, a presentare le dimissioni. Pt_3
Il ha dichiarato di aver risposto di voler riflettere sull'opportunità di rassegnare le Pt_1 dimissioni.
Infine, in data 9 luglio 2020, il ricorrente ha affermato di aver comunicato tramite messaggio telefonico all'azienda la propria volontà di non dimettersi e di voler invece riprendere regolarmente l'attività lavorativa.
2.3. La ricostruzione offerta dal ricorrente non ha trovato conferma nelle risultanze istruttorie, che hanno consentito di accertare quanto segue.
Dalle prove orali e documentali acquisite è emerso che l'episodio al quale il ricorrente fa risalire pagina 2 di 6 l'origine delle assenze – ovvero la lite del 20 giugno 2020 – effettivamente si è verificato, ma non ha avuto le conseguenze sostenute dalla parte ricorrente.
Il teste cameriere alle dipendenze di all'epoca dei fatti, sentito Tes_1 Controparte_1 all'udienza del 10 gennaio 2024, ha riferito di aver lavorato nella pizzeria gestita dalla società resistente nell'estate del 2020 e di aver assistito a una lite tra il ricorrente e Parte_3
(padre del titolare . Sull'episodio ha riferito: “ricordo che mentre eravamo sul posto di CP_2 lavoro ho sentito delle urla da parte del Sig. rivolte al Si trattava di Parte_4 Pt_1 frasi ingiuriose e brutte parole ricordo la frase in sardo “ti picco a punta de peisi a cunnu” o frasi simili. ADR Si, si trattava di minacce al di prenderlo a calci e pugni. Il Sig. Pt_1 Parte_4 era il padre del titolare che era . ADR a quel punto il sig è
[...] Controparte_2 Pt_1 stato mandato via, non ricordo da chi. ADR Non può essere stato a dire al di CP_2 Pt_1 andare via perché non era presente in pizzeria, per cui è stato il sig. ADR Ho sentito Pt_3 che diceva al di andare via. Da quel momento io non ho più visto il sig. sul luogo di Pt_1 Pt_1 lavoro”.
Ha altresì dichiarato: “Sul capo 10) Non so se il abbia chiesto di ritornare a lavorare;
Sul
Pt_1 capo 11) so che al è stato chiesto di dimettersi perché si era creato un ambiente brutto per
Pt_1 la disputa fra e . ADR E' stato il SIg. a riferirmi che gli era
Pt_1 Parte_3 Pt_1 stato chiesto di dimettersi. ADR Confermo che il non è più tornato e preciso che circa due
Pt_1
o tre settimane dopo l'episodio di cui ho detto sopra, me ne sono andato via anche io”.
Il teste ha confermato di essere a conoscenza dell'episodio verificatosi il 20 giugno 2020, ma non ha fornito elementi diretti in merito alla fase successiva, limitandosi a riportare quanto appreso dal ricorrente.
Non ha infatti assistito ad alcun colloquio tra il e il datore di lavoro e non ha avuto modo Pt_1 di acquisire informazioni dirette circa eventuali decisioni aziendali o dimissioni da parte del ricorrente.
Le sue dichiarazioni, pertanto, si basano unicamente su circostanze riferitegli dal ricorrente stesso e, come tali, costituiscono dichiarazioni de relato, prive di valore probatorio autonomo rispetto alla gestione del rapporto di lavoro nei giorni successivi all'episodio del 20 giugno 2020.
Anche il teste che svolgeva mansioni di aiuto cameriere presso la pizzeri gestita Testimone_2 da ha confermato di aver assistito a una discussione tra il ricorrente e Controparte_1 [...]
, padre del titolare, ma ha dichiarato: “non ricordo proprio su cosa vertesse la Parte_3 discussione” e “non ricordo se alla fine della discussione si fosse allontanato dal Parte_1 locale”. Ha aggiunto di non ricordare “di un intervento di nella discussione tra Controparte_2
pagina 3 di 6 e il padre . Ha precisato di non sapere nulla in merito alla prosecuzione del Pt_1 Pt_3 rapporto dopo l'accaduto (cfr. verbale dell'udienza del 12 giugno 2024).
Anche in questo caso, dunque, la deposizione ha confermato l'esistenza di un episodio di contrasto, senza tuttavia offrire elementi in ordine alla fase successiva o a eventuali decisioni assunte dal datore di lavoro.
Lo stesso vale per la testimonianza del teste addetto alla preparazione delle pizze Testimone_3 al taglio, che ha dichiarato, in merito alla fase successiva all'episodio del 20 giugno 2020:
“quando è andato via non ho più sentito parlare di lui, né l'ho più visto in pizzeria”. Il teste Pt_1 ha riferito di non sapere nulla delle circostanze successive e di aver appreso solo che era Pt_1 stato ripreso per non aver indossato la mascherina (cfr. verbale dell'udienza del 12 giugno 2020).
Anche in questo caso, non vi è alcun elemento che attesti una volontà datoriale di interrompere il rapporto, né alcuna indicazione sulla gestione delle giornate lavorative successive.
Particolare rilevanza assumono le dichiarazioni rese dalla teste , soggetto esterno Testimone_4 alla società ma incaricata, all'epoca dei fatti, di attività di formazione aziendale rivolta sia al titolare che ai collaboratori della società, tra cui il ricorrente. Controparte_2
La teste ha riferito di aver avuto un colloquio con il “prima della fine del rapporto di Pt_1 lavoro”, in presenza dello stesso , e ha dichiarato che in tale occasione il lavoratore Parte_3 aveva manifestato la volontà di interrompere il rapporto, in quanto non si trovava più bene nel contesto lavorativo. Segnatamente, la teste ha dichiarato: “In quell'occasione, a seguito di una discussione che c'era stata qualche giorno prima con altri collaboratori della società, cercavamo un chiarimento per rasserenare i rapporti di lavoro, e continuare a lavorare in maniera serena, e il signor ci aveva detto che aveva deciso di interrompere il rapporto di lavoro perché non Pt_1 si trovava più bene con alcuni colleghi”. Ha inoltre soggiunto: “da quanto ricordo, dopo la discussione di cui avevamo parlato non aveva più lavorato fino al giorno del nostro incontro”.
Sebbene la teste non abbia indicato espressamente la data dell'incontro, è possibile desumerne la collocazione temporale al 29 giugno 2020: si tratta infatti dell'ultimo giorno in cui il ricorrente risulta essersi recato in pizzeria, come attestato dalle comunicazioni prodotte in giudizio e non oggetto di contestazione.
È altresì significativa la successiva affermazione della teste, secondo cui il datore di lavoro non avrebbe opposto obiezioni rispetto a tale decisione: “A fronte della volontà di dimettersi manifestata dal il aveva accolto la sua volontà. Non ricordo cosa avesse detto Pt_1 Parte_3 nello specifico. Non aveva cercato di convincerlo a rimanere”.
Tale ricostruzione appare plausibile e intrinsecamente attendibile, e risulta corroborata dal pagina 4 di 6 contenuto dei messaggi acquisiti agli atti.
L'istruttoria ha infatti messo in luce una fitta interlocuzione tra e Parte_1 [...]
nel periodo immediatamente precedente e successivo al 29 giugno 2020, come risulta CP_2 dai messaggi “Whatsapp” prodotti dalle parti (doc. 8 del fascicolo del ricorrente;
docc. 1, 2, 4, 5, 9 del fascicolo della resistente)
Tali messaggi confermano una progressiva interruzione della comunicazione da parte del ricorrente e, al contempo, un atteggiamento collaborativo e aperto al dialogo da parte del datore di lavoro.
In particolare, è emerso come il datore abbia tentato ripetutamente di mettersi in contatto con il lavoratore, senza ricevere riscontri concreti.
Già il 29 giugno 2020 alle ore 9:55, il datore scriveva: “Son 5 giorni che sto cercando di contattarti”, seguito poco dopo da cosa dobbiamo fare?”. Per_1
Anche nei giorni successivi, i toni del datore sono rimasti improntati alla disponibilità, come dimostrano i messaggi del 3 luglio 2020: “ fai il prima possibile”, “L'importante è questo”, Per_1
“In ogni caso ci dobbiamo vedere, quando ti va bene?”, senza ricevere mai una presa di posizione chiara da parte del lavoratore.
I messaggi scambiati dal 30 giugno in poi si inseriscono nel contesto della conversazione avvenuta tra le parti il 29 giugno 2020, della quale la teste ha riferito in giudizio. Testimone_4
In quella occasione, il ricorrente aveva verbalmente manifestato l'intenzione di cessare il rapporto.
I messaggi in parola, nei quali il datore sollecita il lavoratore a formalizzare quanto già espresso, appaiono quindi come un tentativo di ottenere conferma scritta o comunque un atto coerente con quanto dichiarato verbalmente.
Non si tratta, dunque, di un'iniziativa unilaterale del datore, ma di una richiesta di definizione rispetto a una volontà di recesso già espressa dal lavoratore.
Dal 30 giugno al 9 luglio 2020 le parti hanno intrattenuto continue interlocuzioni in merito alle dimissioni del lavoratore, come risulta dai messaggi agli atti.
In particolare, nei giorni 7 e 8 luglio il lavoratore ha confermato l'intenzione di dimettersi e di restituire il materiale aziendale.
Il 9 luglio ha comunicato un apparente ripensamento, dichiarando di voler riprendere servizio il giorno successivo.
Tuttavia, il 10 luglio non ha fatto effettivo rientro nel posto di lavoro, dichiarando di essersi allontanato a causa di uno stato di ansia (“mi è presa ansia prima di entrare e ho svignato”). pagina 5 di 6 Nonostante i solleciti del datore (“ti sto aspettando in ufficio”), il lavoratore ha proseguito le assenze anche nei giorni successivi, senza formalizzare un rientro.
Alla luce di tali elementi, i messaggi scambiati tra le parti mostrano chiaramente che, a partire dal
29 giugno, il datore non ha manifestato alcuna volontà di estromettere unilateralmente il lavoratore, anzi ha mantenuto un atteggiamento attivo e disponibile, sollecitando il confronto e chiedendo chiarimenti sulla posizione del ricorrente.
Quest'ultimo, invece, ha progressivamente evitato il contatto, si è astenuto dal presentarsi e ha lasciato intendere di voler cessare il rapporto, pur senza formalizzare le dimissioni,
In definitiva, la documentazione in atti conferma che, dopo aver manifestato verbalmente la volontà di cessare il rapporto in data 29 giugno 2020, il ricorrente ha omesso di formalizzare tale decisione, ha interrotto progressivamente ogni comunicazione con il datore di lavoro, non si è più presentato in servizio e ha accumulato assenze non giustificate per oltre cinque giorni.
Ai sensi dell'articolo 144 del CCNL Turismo 2015/2018, rientrano tra le ipotesi di licenziamento per giusta causa le “assenze ingiustificate protratte per oltre cinque giorni”.
Le condotte del ricorrente si pongono in chiara violazione di tali disposizioni contrattuali, integrando pertanto una fattispecie di giusta causa di recesso.
Il licenziamento intimato deve quindi ritenersi legittimo.
3. In considerazione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il ricorrente deve essere condannato alla rifusione in favore della resistente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, applicando la tabella di riferimento per i procedimenti in materia di lavoro, di valore indeterminabile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente alla rifusione in favore di parte resistente delle spese processuali, che liquida in euro 4.629,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 10 luglio 2025.
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
pagina 6 di 6