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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 29/11/2025, n. 2514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2514 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
NN. 2931/2013 e 2145/2016 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai nn. 2931/2013 e 2145/2016 R.G.A.C.,
TRA
, in persona del l.r. p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura in Parte_1 calce dell'atto di citazione, dall'Avv. Michele CORATELLA, del Foro di Trani, con elezione di domicilio nello studio dell'Avv. RA TA;
ATTRICE nella causa n. 2931/2013 R.G.A.C.
, in persona del l.r. p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura in Parte_1 calce dell'atto di citazione, dall'Avv. Michele CORATELLA, del Foro di Trani, e dall'Avv.
RA TA, nel cui studio è elett.te dom.ta;
ATTRICE nella causa n. 2145/2016 R.G.A.C.
e , rapp.ti e difesi, giusta procura in calce Parte_2 Parte_3 dell'atto di citazione, dall'Avv. Michele CORATELLA, del Foro di Trani, e dall'Avv. RA
TA, nel cui studio è elett.te dom.ta;
ATTORI nella causa n. 2145/2016 R.G.A.C.
E in persona dell'Avv. Annarita CAIOLA, Direttivo, rapp.ta e Controparte_1 CP_2 difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione del nuovo difensore, dall'Avv.
IO AR TE, del Foro di Lagonegro, con elezione di domicilio nello studio dell'Avv. Fausta MATTEO;
CONVENUTA nella causa n. 2931/2013 R.G.A.C. in persona dell'Avv. Anna Rita CAIOLA, Direttivo, rapp.ta e Controparte_1 CP_2 difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione del nuovo difensore, dall'Avv.
IO AR TE, del Foro di Lagonegro, con elezione di domicilio nello studio dell'Avv. Fausta MATTEO;
CONVENUTA nella causa n. 2145/2016 R.G.A.C.
1 NN. 2931/2013 e 2145/2016 R.G.A.C.
avente ad oggetto: Bancari (deposito bancario, eccetera)
CONCLUSIONI
Il verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La (poi in liquidazione) traeva in giudizio, innanzi al Tribunale di Parte_1
Potenza, la Controparte_1
Veniva, così, introdotto il giudizio n. 2931/2013 R.G.A.C.
La società attrice era titolare, dal 1998, del conto corrente di corrispondenza n. 5172030
(già n. 3275000).
La banca aveva applicato condizioni non pattuite;
aveva lucrato mediante il sistema dei giorni di valuta;
aveva violato il tasso-soglia dell'usura; aveva infranto il divieto dell'anatocismo; aveva applicato la commissione di massimo scoperto, pur trattandosi di clausola in sé nulla.
Nelle conclusioni, veniva invocata, altresì, la nullità della clausola che attribuiva alla banca lo jus variandi.
La convenuta, così facendo, aveva cagionato un danno morale ed un danno esistenziale all'attrice.
La parte rassegnava le seguenti conclusioni:
2 NN. 2931/2013 e 2145/2016 R.G.A.C.
2. Si costituiva la la quale eccepiva la nullità, per genericità, della Controparte_1 domanda, e nel merito, chiedeva che la domanda medesima fosse rigettata.
La convenuta spiegava, poi, domanda riconvenzionale, affinché l'attrice fosse condanna al pagamento del saldo, oltre agli interessi di mora.
La stessa convenuta chiedeva, altresì, differirsi la prima udienza, dichiarando di voler chiamare in causa i fidejussori, e . Parte_2 Parte_3
3. Alla convenuta veniva assegnato, al fine di chiamare in causa tali terzi, un primo termine e, poi, un termine rinnovato: i fidejussori non si costituivano.
4. Veniva nominato un c.t.u.
5. Nelle more, la quale Parte_4 mandataria e procuratrice della ricorreva al Tribunale di Potenza, affinché Controparte_1 esso ingiungesse alla quale debitrice principale, a ed a Parte_1 Parte_2
quali fidejussori (sino all'importo di euro 8.000,000,00), di pagare, Parte_3 senza dilazione, la somma di euro 9.506.225,18, oltre agli interessi moratori.
Si trattava del saldo dei conti correnti nn. 650130010005172030 (in realtà, il medesimo, oggetto pure della domanda proposta nella causa già pendente), C100000030074990 e
C100000030074992: la stessa parte, tuttavia, entro il procedimento monitorio, rinunziava poi alla pretesa relativa ai due ultimi conti indicati.
3 NN. 2931/2013 e 2145/2016 R.G.A.C.
6. Il Tribunale accoglieva la domanda monitoria, come ristretta, mediante il decreto ingiuntivo n. 360/2015, provvisoriamente esecutivo, col quale si ingiungeva alla debitrice principale ed ai fidejussori (questi ultimi entro il limite della garanzia prestata) quanto segue:
7. Gli ingiunti si opponevano, così introducendo il giudizio n. 2145/2016 R.G.A.C.
Il decreto ingiuntivo era divenuto inefficace, per decorso del termine ex art. 644 c.p.c.
Si configurava la litispendenza, rispetto al processo già introdotto.
Le cause, quanto meno, dovevano essere riunite.
Mancava la prova scritta della fondatezza della domanda.
Mancavano, poi, i requisiti di forma e contenuto contrattuali.
La banca aveva applicato spese e commissioni non pattuite;
aveva variato unilateralmente, a discapito della cliente, le condizioni del rapporto;
aveva violato la disciplina dell'anatocismo e dell'usura, ed applicato illecitamente la commissione di massimo scoperto.
8. Resisteva l' per la medesima, si costituiva la Controparte_1 CP_3 denominazione assunta dalla in un Parte_4 secondo momento, tuttavia, subentrava l' che si costituiva di persona, Controparte_1 mediante nuovo difensore (l'attuale).
9. Le due cause venivano riunite.
10. La c.t.u. veniva depositata.
11. Il G.I. formulava, da ultimo, mediante apposita ordinanza, il seguente rilievo:
rilevato che l'Avv. CORATELLA dichiara di difendere, oltre alla società attrice, altresì i chiamati in causa, e;
Parte_3 Parte_2 osservato che, tuttavia, negli atti sottoposti al Giudice (così come nel c.d. storico del fascicolo), sembrano mancare sia la prova dell'avvenuta costituzione di e Parte_3 di sia quella che la notificazione dell'atto di chiamata in causa sia loro Parte_2 pervenuta (quest'ultima dimostrazione, necessaria solo ove i non siano Parte_2 ritualmente costituiti);
In risposta, il menzionato difensore deduceva quanto segue:
Tanto premesso, parte attrice – nel richiamare tutta la propria documentazione regolarmente allegata al fascicolo d'ufficio del presente procedimento e attinente a tutte le parti difese - evidenzia che nel presente giudizio risultano comunque costituiti il sig. e il sig. Parte_2
anche in virtù della riunione disposta in data 23/2/2018 con il fascicolo Parte_3 recante n. R.G. 2145/2016 relativo alla opposizione a decreto ingiuntivo, concernente i
4 NN. 2931/2013 e 2145/2016 R.G.A.C.
medesimi rapporti bancari qui in contestazione e nel quale i predetti attori sono parti opponenti, così come risulta dal fascicolo telematico del presente giudizio nonché da documentazione che, per comodità di consultazione, si allega alla presente nota.
12. Gli atti venivano, all'esito, trattenuti per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In primo luogo, quanto al contraddittorio e, in particolare, alla chiamata in causa, nella causa n. 2932/2013 R.G.A.C., dei fidejussori e Parte_2 Parte_3
, deve ribadirsi come manchi la prova che a costoro sia stato notificato l'atto di chiamata
[...] in causa, e come essi non si siano costituiti, almeno in quella medesima causa.
Neppure può dirsi che essi abbiano ottenuto la notificazione, sol perché l'avvocato costituito della società (il medesimo che si costituiva, poi, nella causa n. 2145/2016 R.G.A.C., per la società e per i due fidejussori) si sia qualificato, nella n. 2931/2013 R.G.A.C., prim'ancora della riunione dei giudizi (cfr., ad es., il verbale dell'udienza del 20 Novembre
2015, o la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c.), come difensore, altresì, dei , Parte_2 tuttavia in assenza di comparsa di costituzione di costoro: una simile deduzione apparirebbe fondata su di un elemento non sufficientemente certo e concludente.
Non possono, infine, estendersi gli effetti della costituzione nel successivo giudizio al precedente, neppure dopo la riunione, giacché le cause rimangono, comunque, processualmente distinte (cfr., per l'ipotesi addirittura della riunione di cause identiche, Cass. civ., Sez. III, ord.
27.1.2025, n. 1877).
La questione, in ogni caso, non appare di particolare rilevanza pratica, poiché i due giudizi vertono, nel merito, sul medesimo rapporto negoziale.
2. Non può parlarsi di litispendenza, giacché tale istituto investe cause pendenti innanzi a distinti uffici giudiziari.
3. Non può parlarsi neppure di cause identiche (nel qual caso si dovrebbe trattare solamente la prima: cfr., nuovamente, l'ordinanza della S.C., dianzi citata), perché le posizioni delle parti e le rispettive domande, nei due giudizi in esame, non coincidono completamente.
4. L'inefficacia del decreto ingiuntivo, ex art. 644 c.p.c., non implica che non si debba comunque decidere, nella causa di opposizione, sulla fondatezza della domanda, proposta dal creditore mediante il ricorso monitorio (Cass. civ., Sez. III, sent. 29.2.2016, n. 3908).
5. L'art. 1832 c.c., invocato dalla banca, prevede l'approvazione dell'estratto conto non contestato, ed indica un termine semestrale per l'impugnazione, ove si vogliano censurare errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni: ma non preclude l'azione che denunzi eventuali nullità, o l'applicazione di clausole non negoziate (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 1, ord.
20.11.2018, n. 30000).
6. La doglianza attinente allo jus variandi è configurata, dapprima (citazione nella causa n. 2931/2013 R.G.A.C.), genericamente, come di nullità della clausola;
poi, come di lamentela sulla variazione unilaterale delle condizioni, da parte della banca (citazione nella 2145/2016
5 NN. 2931/2013 e 2145/2016 R.G.A.C.
R.G.A.C.); infine, come di violazione della disciplina sulla comunicazione delle variazioni (cfr. la comparsa conclusionale).
Le prime due censure appaiono generiche: l'ultima attiene a vizio che, ove ricorrente, non sarebbe rilevabile d'ufficio, non attenendo ad un'ipotesi di nullità, ed è stata formulata tardivamente.
7. Il c.t.u., nominato in corso di causa, ha svolto la propria opera in maniera da non incorrere in censure di natura giuridica, logica o tecnica: e la documentazione in atti ha consentito la ricostruzione del rapporto, quanto meno per il periodo dal quarto trimestre del
1998 al 31 Ottobre 2012.
Si tratta del conto corrente n. 32750 0, acceso, inizialmente, presso il
[...] poi, dal 1° Gennaio 2003, conto n. 5172030, presso l' Controparte_4 [...]
Controparte_5
La banca non presentava osservazioni, al contrario delle controparti: le quali si soffermavano sull'usurarietà, contestando il criterio di calcolo adottato dal c.t.u., e rilevavano che, per il periodo (anni 2010 e 2011), nel quale l'ausiliario aveva accertato un'ipotesi di usurarietà sopravvenuta, esso non avesse escluso del tutto gli interessi, come imposto dall'art. 1815, co. 2, c.c., bensì ricondotto il debito entro il c.d. tasso-soglia, attraverso l'eliminazione di commissione di massimo scoperto e spese.
Non si comprende, in realtà, deve osservarsi, se la sopravvenuta usurarietà fosse dipesa da una variazione delle condizioni praticate dalla banca, che avesse portato a superare il tasso- soglia del periodo, o, viceversa, da una modifica del tasso-soglia, che così fosse divenuto maggiore del tasso derivante dalle condizioni negoziali già vigenti.
Mentre non è chiaro se si fosse verificata la prima ipotesi (né il c.t.u., né gli interessati specificano i termini precisi della questione), solo la seconda ipotesi integrerebbe una vera e propria usura sopravvenuta: che, però, non è possibile astrattamente nemmeno configurare, perché non è possibile commettere la violazione di una disciplina ancora non vigente.
In ogni caso, il c.t.u. non ha errato nell'applicazione dell'art. 1815, co. 2, c.c.: nella specie, il superamento del tasso-soglia, a quanto si comprende, non dipende dal valore del saggio degli interessi, bensì da quelle voci ulteriori, e la menzionata norma attiene ai soli interessi.
La banca, dal canto suo, ove ci si volesse porre dal lato del creditore, non ha sollevato alcuna osservazione, come già si diceva, nemmeno sul calcolo relativo all'usura.
In conclusione, allora, non è possibile modificare, sotto tale aspetto, l'esito della c.t.u.
Quanto al criterio di accertamento dell'usurarietà, l'ausiliario ha specificamente e persuasivamente risposto a quanto dedotto dalla difesa della debitrice principale e dei fidejussori: si rimanda a tale passo dell'elaborato.
Sotto ogni altro profilo della causa, ed a tutte le ulteriori questioni, sollevate dalla correntista e dai garanti, i ragionamenti e gli argomenti del consulente debbono intendersi come qui richiamati e riprodotti, ad integrazione della presente motivazione.
Il c.t.u. dichiara, infine, nelle proprie conclusioni, quanto segue:
6 NN. 2931/2013 e 2145/2016 R.G.A.C.
Rideterminazione del saldo finale del conto corrente n.327500, dal 1.1.2003 conto n.
5172030) alla data del 31.10.2012
La rideterminazione del saldo finale del conto corrente in oggetto per il periodo dal IV trimestre 1998 al 31.10.2012 (cfr.allegato 4) è risultato essere un saldo debitore pari a €
1.946.665,41 (cfr.allegato 5).
Il Saldo finale alla medesima data del 31.10.2012 portato dall'estratto conto bancario
è un saldo debitore pari a -€4.009.412,40.
La debitrice principale, in conclusione, in solido coi fidejussori (questi, entro il limite massimo della prestata garanzia), dev'essere condannata (sia in forza della domanda riconvenzionale, sia in forza della domanda avanzata col ricorso monitorio: unica che investe la posizione, altresì, dei garanti, come innanzi spiegato) a pagare la somma di euro
1.946.665,41, tale al 31 Ottobre 2012, oltre agli interessi convenzionali successivi, con la capitalizzazione pattuita: quest'ultima, tuttavia, non più a decorrere dal 1° Gennaio 2014 (Cass. civ., Sez. I, sent. 30.7.2024, n. 21344: «In tema di contratti bancari, il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), come sostituito dall'art. 1, comma 628, della l.
n. 147 del 2013, decorre dal 1° gennaio 2014 ed è operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria.»).
8. Nella comparsa conclusionale, la società ed i fidejussori articolano una domanda restitutoria: «Conseguentemente, condannare la alla restituzione, nei confronti degli CP_5 attori della somma di almeno € 2.696.982,11 o di quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia anche all'esito della espletanda CTU richiesta».
In realtà, una simile domanda appare difforme, rispetto alla struttura ed al funzionamento del rapporto di conto corrente bancario, laddove le poste di debito e di credito non rappresentano pagamenti nell'una e nell'altra direzione, ma addebiti ed accrediti essenzialmente contabili: se non si specifica e dimostra che, ad esempio, determinati importi di commissioni o spese, non dovuti, siano stati effettivamente medio tempore pagati, nulla deve essere rimborsato, e solo il saldo finale costituirà un credito, o debito, oggetto di effettivo pagamento.
9. La domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali, proposta in questo giudizio mediante l'atto di citazione, appare generica e, comunque, dinanzi all'accertata esistenza di un saldo negativo, sia pur minore di quello indicato dalla banca, se ne deve escludere la fondatezza.
Con la comparsa conclusionale, si accenna, in termini generici, ad un danno patrimoniale: non è possibile, insomma, riconoscerlo.
10. Le spese di lite seguiranno la soccombenza, e sono liquidate nel dispositivo, con la chiesta distrazione (il primo dei due procuratori della convenuta chiedeva l'attribuzione: il secondo si è riportato alle conclusioni rassegnate dal precedente).
7 NN. 2931/2013 e 2145/2016 R.G.A.C.
Dovrà considerarsi, nella determinazione dell'importo dei compensi, che la banca non ha presentato alcuna difesa dopo il 24 Febbraio 2022 e, in particolare, non ha presentato atti nei termini ex art. 189 c.p.c., da ultimo assegnati (si è applicato l'art. 189 c.p.c., nel testo da ultimo vigente, in ragione della speciale previsione dell'art. 23 bis, co. 7, d.l. 19/2024, conv., con modif., dalla l. 56/2024, che prescrive, per le cause assegnate ai giudici - quale lo scrivente - destinati all'applicazione extradistrettuale di cui a quella norma, che si decida nelle forme degli artt. 189 o 281 sexies c.p.c., nel testo modificato dal d. lgs. 149/2022, applicabile in deroga dell'art. 35 del medesimo d. lgs. 149/2022).
Gli opponenti rimarranno obbligati in solido, in ragione del comune interesse, ex art. 97
c.p.c.
Nulla è dovuto per spese di c.t.u.: l'ausiliario non ha presentato istanza di liquidazione e, pertanto, non è stato possibile emettere il relativo decreto.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nelle cause riunite iscritte ai nn. 2931/2013 e 2145/2016
R.G.A.C., promosse da , in persona del l.r. p.t., da Parte_1
e da contro la Parte_2 Parte_3 Controparte_1 costituitasi in persona dell'Avv. Anna Rita CAIOLA, Quadro Direttivo, ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 360/2015, emesso dal Tribunale di Potenza;
2. condanna la , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
(questi ultimi, entro il limite della prestata fidejussione: euro 8.000,000,00), in
[...] solido tra loro, a pagare all' a somma di euro 1.946.665,41, tale al 31 Controparte_1
Ottobre 2012, oltre agli interessi convenzionali successivi, fino al soddisfo, e con la capitalizzazione sino al 31 Dicembre 2013;
3. rigetta la domanda di risarcimento del danno;
4. condanna la in liquidazione, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in solido tra loro, a rifondere all' e spese di lite, liquidate
[...] Controparte_1 in euro 33.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge;
distrazione in favore dell'Avv.
IO AR TE.
Potenza, 28 Novembre 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
8
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai nn. 2931/2013 e 2145/2016 R.G.A.C.,
TRA
, in persona del l.r. p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura in Parte_1 calce dell'atto di citazione, dall'Avv. Michele CORATELLA, del Foro di Trani, con elezione di domicilio nello studio dell'Avv. RA TA;
ATTRICE nella causa n. 2931/2013 R.G.A.C.
, in persona del l.r. p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura in Parte_1 calce dell'atto di citazione, dall'Avv. Michele CORATELLA, del Foro di Trani, e dall'Avv.
RA TA, nel cui studio è elett.te dom.ta;
ATTRICE nella causa n. 2145/2016 R.G.A.C.
e , rapp.ti e difesi, giusta procura in calce Parte_2 Parte_3 dell'atto di citazione, dall'Avv. Michele CORATELLA, del Foro di Trani, e dall'Avv. RA
TA, nel cui studio è elett.te dom.ta;
ATTORI nella causa n. 2145/2016 R.G.A.C.
E in persona dell'Avv. Annarita CAIOLA, Direttivo, rapp.ta e Controparte_1 CP_2 difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione del nuovo difensore, dall'Avv.
IO AR TE, del Foro di Lagonegro, con elezione di domicilio nello studio dell'Avv. Fausta MATTEO;
CONVENUTA nella causa n. 2931/2013 R.G.A.C. in persona dell'Avv. Anna Rita CAIOLA, Direttivo, rapp.ta e Controparte_1 CP_2 difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione del nuovo difensore, dall'Avv.
IO AR TE, del Foro di Lagonegro, con elezione di domicilio nello studio dell'Avv. Fausta MATTEO;
CONVENUTA nella causa n. 2145/2016 R.G.A.C.
1 NN. 2931/2013 e 2145/2016 R.G.A.C.
avente ad oggetto: Bancari (deposito bancario, eccetera)
CONCLUSIONI
Il verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La (poi in liquidazione) traeva in giudizio, innanzi al Tribunale di Parte_1
Potenza, la Controparte_1
Veniva, così, introdotto il giudizio n. 2931/2013 R.G.A.C.
La società attrice era titolare, dal 1998, del conto corrente di corrispondenza n. 5172030
(già n. 3275000).
La banca aveva applicato condizioni non pattuite;
aveva lucrato mediante il sistema dei giorni di valuta;
aveva violato il tasso-soglia dell'usura; aveva infranto il divieto dell'anatocismo; aveva applicato la commissione di massimo scoperto, pur trattandosi di clausola in sé nulla.
Nelle conclusioni, veniva invocata, altresì, la nullità della clausola che attribuiva alla banca lo jus variandi.
La convenuta, così facendo, aveva cagionato un danno morale ed un danno esistenziale all'attrice.
La parte rassegnava le seguenti conclusioni:
2 NN. 2931/2013 e 2145/2016 R.G.A.C.
2. Si costituiva la la quale eccepiva la nullità, per genericità, della Controparte_1 domanda, e nel merito, chiedeva che la domanda medesima fosse rigettata.
La convenuta spiegava, poi, domanda riconvenzionale, affinché l'attrice fosse condanna al pagamento del saldo, oltre agli interessi di mora.
La stessa convenuta chiedeva, altresì, differirsi la prima udienza, dichiarando di voler chiamare in causa i fidejussori, e . Parte_2 Parte_3
3. Alla convenuta veniva assegnato, al fine di chiamare in causa tali terzi, un primo termine e, poi, un termine rinnovato: i fidejussori non si costituivano.
4. Veniva nominato un c.t.u.
5. Nelle more, la quale Parte_4 mandataria e procuratrice della ricorreva al Tribunale di Potenza, affinché Controparte_1 esso ingiungesse alla quale debitrice principale, a ed a Parte_1 Parte_2
quali fidejussori (sino all'importo di euro 8.000,000,00), di pagare, Parte_3 senza dilazione, la somma di euro 9.506.225,18, oltre agli interessi moratori.
Si trattava del saldo dei conti correnti nn. 650130010005172030 (in realtà, il medesimo, oggetto pure della domanda proposta nella causa già pendente), C100000030074990 e
C100000030074992: la stessa parte, tuttavia, entro il procedimento monitorio, rinunziava poi alla pretesa relativa ai due ultimi conti indicati.
3 NN. 2931/2013 e 2145/2016 R.G.A.C.
6. Il Tribunale accoglieva la domanda monitoria, come ristretta, mediante il decreto ingiuntivo n. 360/2015, provvisoriamente esecutivo, col quale si ingiungeva alla debitrice principale ed ai fidejussori (questi ultimi entro il limite della garanzia prestata) quanto segue:
7. Gli ingiunti si opponevano, così introducendo il giudizio n. 2145/2016 R.G.A.C.
Il decreto ingiuntivo era divenuto inefficace, per decorso del termine ex art. 644 c.p.c.
Si configurava la litispendenza, rispetto al processo già introdotto.
Le cause, quanto meno, dovevano essere riunite.
Mancava la prova scritta della fondatezza della domanda.
Mancavano, poi, i requisiti di forma e contenuto contrattuali.
La banca aveva applicato spese e commissioni non pattuite;
aveva variato unilateralmente, a discapito della cliente, le condizioni del rapporto;
aveva violato la disciplina dell'anatocismo e dell'usura, ed applicato illecitamente la commissione di massimo scoperto.
8. Resisteva l' per la medesima, si costituiva la Controparte_1 CP_3 denominazione assunta dalla in un Parte_4 secondo momento, tuttavia, subentrava l' che si costituiva di persona, Controparte_1 mediante nuovo difensore (l'attuale).
9. Le due cause venivano riunite.
10. La c.t.u. veniva depositata.
11. Il G.I. formulava, da ultimo, mediante apposita ordinanza, il seguente rilievo:
rilevato che l'Avv. CORATELLA dichiara di difendere, oltre alla società attrice, altresì i chiamati in causa, e;
Parte_3 Parte_2 osservato che, tuttavia, negli atti sottoposti al Giudice (così come nel c.d. storico del fascicolo), sembrano mancare sia la prova dell'avvenuta costituzione di e Parte_3 di sia quella che la notificazione dell'atto di chiamata in causa sia loro Parte_2 pervenuta (quest'ultima dimostrazione, necessaria solo ove i non siano Parte_2 ritualmente costituiti);
In risposta, il menzionato difensore deduceva quanto segue:
Tanto premesso, parte attrice – nel richiamare tutta la propria documentazione regolarmente allegata al fascicolo d'ufficio del presente procedimento e attinente a tutte le parti difese - evidenzia che nel presente giudizio risultano comunque costituiti il sig. e il sig. Parte_2
anche in virtù della riunione disposta in data 23/2/2018 con il fascicolo Parte_3 recante n. R.G. 2145/2016 relativo alla opposizione a decreto ingiuntivo, concernente i
4 NN. 2931/2013 e 2145/2016 R.G.A.C.
medesimi rapporti bancari qui in contestazione e nel quale i predetti attori sono parti opponenti, così come risulta dal fascicolo telematico del presente giudizio nonché da documentazione che, per comodità di consultazione, si allega alla presente nota.
12. Gli atti venivano, all'esito, trattenuti per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In primo luogo, quanto al contraddittorio e, in particolare, alla chiamata in causa, nella causa n. 2932/2013 R.G.A.C., dei fidejussori e Parte_2 Parte_3
, deve ribadirsi come manchi la prova che a costoro sia stato notificato l'atto di chiamata
[...] in causa, e come essi non si siano costituiti, almeno in quella medesima causa.
Neppure può dirsi che essi abbiano ottenuto la notificazione, sol perché l'avvocato costituito della società (il medesimo che si costituiva, poi, nella causa n. 2145/2016 R.G.A.C., per la società e per i due fidejussori) si sia qualificato, nella n. 2931/2013 R.G.A.C., prim'ancora della riunione dei giudizi (cfr., ad es., il verbale dell'udienza del 20 Novembre
2015, o la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c.), come difensore, altresì, dei , Parte_2 tuttavia in assenza di comparsa di costituzione di costoro: una simile deduzione apparirebbe fondata su di un elemento non sufficientemente certo e concludente.
Non possono, infine, estendersi gli effetti della costituzione nel successivo giudizio al precedente, neppure dopo la riunione, giacché le cause rimangono, comunque, processualmente distinte (cfr., per l'ipotesi addirittura della riunione di cause identiche, Cass. civ., Sez. III, ord.
27.1.2025, n. 1877).
La questione, in ogni caso, non appare di particolare rilevanza pratica, poiché i due giudizi vertono, nel merito, sul medesimo rapporto negoziale.
2. Non può parlarsi di litispendenza, giacché tale istituto investe cause pendenti innanzi a distinti uffici giudiziari.
3. Non può parlarsi neppure di cause identiche (nel qual caso si dovrebbe trattare solamente la prima: cfr., nuovamente, l'ordinanza della S.C., dianzi citata), perché le posizioni delle parti e le rispettive domande, nei due giudizi in esame, non coincidono completamente.
4. L'inefficacia del decreto ingiuntivo, ex art. 644 c.p.c., non implica che non si debba comunque decidere, nella causa di opposizione, sulla fondatezza della domanda, proposta dal creditore mediante il ricorso monitorio (Cass. civ., Sez. III, sent. 29.2.2016, n. 3908).
5. L'art. 1832 c.c., invocato dalla banca, prevede l'approvazione dell'estratto conto non contestato, ed indica un termine semestrale per l'impugnazione, ove si vogliano censurare errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni: ma non preclude l'azione che denunzi eventuali nullità, o l'applicazione di clausole non negoziate (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 1, ord.
20.11.2018, n. 30000).
6. La doglianza attinente allo jus variandi è configurata, dapprima (citazione nella causa n. 2931/2013 R.G.A.C.), genericamente, come di nullità della clausola;
poi, come di lamentela sulla variazione unilaterale delle condizioni, da parte della banca (citazione nella 2145/2016
5 NN. 2931/2013 e 2145/2016 R.G.A.C.
R.G.A.C.); infine, come di violazione della disciplina sulla comunicazione delle variazioni (cfr. la comparsa conclusionale).
Le prime due censure appaiono generiche: l'ultima attiene a vizio che, ove ricorrente, non sarebbe rilevabile d'ufficio, non attenendo ad un'ipotesi di nullità, ed è stata formulata tardivamente.
7. Il c.t.u., nominato in corso di causa, ha svolto la propria opera in maniera da non incorrere in censure di natura giuridica, logica o tecnica: e la documentazione in atti ha consentito la ricostruzione del rapporto, quanto meno per il periodo dal quarto trimestre del
1998 al 31 Ottobre 2012.
Si tratta del conto corrente n. 32750 0, acceso, inizialmente, presso il
[...] poi, dal 1° Gennaio 2003, conto n. 5172030, presso l' Controparte_4 [...]
Controparte_5
La banca non presentava osservazioni, al contrario delle controparti: le quali si soffermavano sull'usurarietà, contestando il criterio di calcolo adottato dal c.t.u., e rilevavano che, per il periodo (anni 2010 e 2011), nel quale l'ausiliario aveva accertato un'ipotesi di usurarietà sopravvenuta, esso non avesse escluso del tutto gli interessi, come imposto dall'art. 1815, co. 2, c.c., bensì ricondotto il debito entro il c.d. tasso-soglia, attraverso l'eliminazione di commissione di massimo scoperto e spese.
Non si comprende, in realtà, deve osservarsi, se la sopravvenuta usurarietà fosse dipesa da una variazione delle condizioni praticate dalla banca, che avesse portato a superare il tasso- soglia del periodo, o, viceversa, da una modifica del tasso-soglia, che così fosse divenuto maggiore del tasso derivante dalle condizioni negoziali già vigenti.
Mentre non è chiaro se si fosse verificata la prima ipotesi (né il c.t.u., né gli interessati specificano i termini precisi della questione), solo la seconda ipotesi integrerebbe una vera e propria usura sopravvenuta: che, però, non è possibile astrattamente nemmeno configurare, perché non è possibile commettere la violazione di una disciplina ancora non vigente.
In ogni caso, il c.t.u. non ha errato nell'applicazione dell'art. 1815, co. 2, c.c.: nella specie, il superamento del tasso-soglia, a quanto si comprende, non dipende dal valore del saggio degli interessi, bensì da quelle voci ulteriori, e la menzionata norma attiene ai soli interessi.
La banca, dal canto suo, ove ci si volesse porre dal lato del creditore, non ha sollevato alcuna osservazione, come già si diceva, nemmeno sul calcolo relativo all'usura.
In conclusione, allora, non è possibile modificare, sotto tale aspetto, l'esito della c.t.u.
Quanto al criterio di accertamento dell'usurarietà, l'ausiliario ha specificamente e persuasivamente risposto a quanto dedotto dalla difesa della debitrice principale e dei fidejussori: si rimanda a tale passo dell'elaborato.
Sotto ogni altro profilo della causa, ed a tutte le ulteriori questioni, sollevate dalla correntista e dai garanti, i ragionamenti e gli argomenti del consulente debbono intendersi come qui richiamati e riprodotti, ad integrazione della presente motivazione.
Il c.t.u. dichiara, infine, nelle proprie conclusioni, quanto segue:
6 NN. 2931/2013 e 2145/2016 R.G.A.C.
Rideterminazione del saldo finale del conto corrente n.327500, dal 1.1.2003 conto n.
5172030) alla data del 31.10.2012
La rideterminazione del saldo finale del conto corrente in oggetto per il periodo dal IV trimestre 1998 al 31.10.2012 (cfr.allegato 4) è risultato essere un saldo debitore pari a €
1.946.665,41 (cfr.allegato 5).
Il Saldo finale alla medesima data del 31.10.2012 portato dall'estratto conto bancario
è un saldo debitore pari a -€4.009.412,40.
La debitrice principale, in conclusione, in solido coi fidejussori (questi, entro il limite massimo della prestata garanzia), dev'essere condannata (sia in forza della domanda riconvenzionale, sia in forza della domanda avanzata col ricorso monitorio: unica che investe la posizione, altresì, dei garanti, come innanzi spiegato) a pagare la somma di euro
1.946.665,41, tale al 31 Ottobre 2012, oltre agli interessi convenzionali successivi, con la capitalizzazione pattuita: quest'ultima, tuttavia, non più a decorrere dal 1° Gennaio 2014 (Cass. civ., Sez. I, sent. 30.7.2024, n. 21344: «In tema di contratti bancari, il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), come sostituito dall'art. 1, comma 628, della l.
n. 147 del 2013, decorre dal 1° gennaio 2014 ed è operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria.»).
8. Nella comparsa conclusionale, la società ed i fidejussori articolano una domanda restitutoria: «Conseguentemente, condannare la alla restituzione, nei confronti degli CP_5 attori della somma di almeno € 2.696.982,11 o di quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia anche all'esito della espletanda CTU richiesta».
In realtà, una simile domanda appare difforme, rispetto alla struttura ed al funzionamento del rapporto di conto corrente bancario, laddove le poste di debito e di credito non rappresentano pagamenti nell'una e nell'altra direzione, ma addebiti ed accrediti essenzialmente contabili: se non si specifica e dimostra che, ad esempio, determinati importi di commissioni o spese, non dovuti, siano stati effettivamente medio tempore pagati, nulla deve essere rimborsato, e solo il saldo finale costituirà un credito, o debito, oggetto di effettivo pagamento.
9. La domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali, proposta in questo giudizio mediante l'atto di citazione, appare generica e, comunque, dinanzi all'accertata esistenza di un saldo negativo, sia pur minore di quello indicato dalla banca, se ne deve escludere la fondatezza.
Con la comparsa conclusionale, si accenna, in termini generici, ad un danno patrimoniale: non è possibile, insomma, riconoscerlo.
10. Le spese di lite seguiranno la soccombenza, e sono liquidate nel dispositivo, con la chiesta distrazione (il primo dei due procuratori della convenuta chiedeva l'attribuzione: il secondo si è riportato alle conclusioni rassegnate dal precedente).
7 NN. 2931/2013 e 2145/2016 R.G.A.C.
Dovrà considerarsi, nella determinazione dell'importo dei compensi, che la banca non ha presentato alcuna difesa dopo il 24 Febbraio 2022 e, in particolare, non ha presentato atti nei termini ex art. 189 c.p.c., da ultimo assegnati (si è applicato l'art. 189 c.p.c., nel testo da ultimo vigente, in ragione della speciale previsione dell'art. 23 bis, co. 7, d.l. 19/2024, conv., con modif., dalla l. 56/2024, che prescrive, per le cause assegnate ai giudici - quale lo scrivente - destinati all'applicazione extradistrettuale di cui a quella norma, che si decida nelle forme degli artt. 189 o 281 sexies c.p.c., nel testo modificato dal d. lgs. 149/2022, applicabile in deroga dell'art. 35 del medesimo d. lgs. 149/2022).
Gli opponenti rimarranno obbligati in solido, in ragione del comune interesse, ex art. 97
c.p.c.
Nulla è dovuto per spese di c.t.u.: l'ausiliario non ha presentato istanza di liquidazione e, pertanto, non è stato possibile emettere il relativo decreto.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nelle cause riunite iscritte ai nn. 2931/2013 e 2145/2016
R.G.A.C., promosse da , in persona del l.r. p.t., da Parte_1
e da contro la Parte_2 Parte_3 Controparte_1 costituitasi in persona dell'Avv. Anna Rita CAIOLA, Quadro Direttivo, ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 360/2015, emesso dal Tribunale di Potenza;
2. condanna la , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
(questi ultimi, entro il limite della prestata fidejussione: euro 8.000,000,00), in
[...] solido tra loro, a pagare all' a somma di euro 1.946.665,41, tale al 31 Controparte_1
Ottobre 2012, oltre agli interessi convenzionali successivi, fino al soddisfo, e con la capitalizzazione sino al 31 Dicembre 2013;
3. rigetta la domanda di risarcimento del danno;
4. condanna la in liquidazione, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in solido tra loro, a rifondere all' e spese di lite, liquidate
[...] Controparte_1 in euro 33.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge;
distrazione in favore dell'Avv.
IO AR TE.
Potenza, 28 Novembre 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
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