CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 12/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 3, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DETTORI GIANLUIGI, Presidente
GN UI NN, RE
MONACA GIOVANNI, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 337/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari - Piazzale Giovanni Falcone 5/e 07100 Sassari SS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 749/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SASSARI sez. 3
e pubblicata il 09/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW9015200646/2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW9015200646/2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW9015200646/2023 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW9015200646/2023 IRAP 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 434/2025 depositato il 16/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante:
CHIEDE:
1) in via preliminare si dichiari la nullità della sentenza n° 0164/2024
2) nel merito, in totale riforma della sentenza impugnata, si accolgano tutte le domande formulate con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio e pertanto:
IN VIA PRINCIPALE
A) si dichiari nullo l'avviso di accertamento TW9015200646/2023 per violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 7 della legge 27/07/2000 n° 212 in quanto non risulta motivazione sufficiente per consentire di comprendere il modo in cui è stato determinato il maggior reddito da sottoporre a tassazione
IN VIA SUBORDINATA
B) nel merito, si annulli l'avviso di accertamento TW9015200646/2023 nella parte in cui sottopone a tassazione redditi non posseduti dal contribuente nell'anno 2017
C) sempre nel merito, si dichiari che la pretesa portata dall'avviso di accertamento TW9015200646/2023, salvo quanto riconosciuto dovuto, è sfornita di prova e, di conseguenza, si dichiari che null'altro è dovuto
3) con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge secondo le aliquote in vigore.
Appellato:
CHIEDE:
- il rigetto dell'appello
- la condanna di controparte al pagamento delle spese del giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto il signor Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza numero 749/2024 - pronunciata in data 22 novembre 2024 e depositata in segreteria in data 9 dicembre 2024 - con la quale la terza sezione della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari, decidendo in merito all'avviso di accertamento numero TW9015200646 emesso dall'Agenzia delle Entrate di Sassari per l'anno d'imposta 2017, respingeva il ricorso e condannava parte soccombente alla rifusione delle spese di lite sul presupposto della così detta presunzione d'incasso della fattura emessa dal professionista nel caso in cui, come nella fattispecie in esame, questo ultimo non sia in grado di dimostrare il contrario.
L'appellante, medico specializzato in medicina del lavoro, proponeva, quindi, appello per i seguenti motivi:
- violazione dell'articolo 36 del decreto legislativo numero 546/1992 npnché degli articoli 3, 24 e 11 della
Costituzione
- assenza di chiarezza e di motivazione: violazione dell'articolo 7 della legge numero 212/2000
- assenza di prova del presupposto della imposizione: violazione dell'articolo 7 comma 5 bis del decreto legislativo numero 546/1192 così come sostituito dall'articolo 6 comma primo della legge numero 130/2022
- reddito prodotto nell'anno d'imposta 2017 al fine di chiedere, in riforma della sentenza impugnata, l'annullamento della pretesa tributari.
L'Amministrazione finanziaria si è ritualmente costituita in giudizio per chiedere la conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza in data 15 dicembre 2025 la causa viene trattenuta a sentenza e decisa in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e deve essere respinto con conseguente conferma della sentenza impugnata della quale questo Collegio condivide i contenuti, sia in fatto sia in diritto, e le conclusioni.
L'appellante ha dimostrato di avere ben compreso quali fossero gli importi contestati e le motivazioni delle contestazioni, così come ha dimostrato di avere ben compreso i motivi della decisione emessa dal primo giudice posto che sia con il ricorso introduttivo sia con l'atto di appello si è ampiamente dilungato in disquisizioni, precisazioni e contestazioni.
Le contestazioni del ricorrente attengono sostanzialmente a un unico motivo: le fatture emesse nell'anno 2017 non risulterebbero, ad avviso del dottor Ricorrente_1, totalmente incassate.
Va precisato che le fatture emesse dal professionista si presume sia state incassate se costui non fornisce la prova contraria (Corte di Cassazione ordinanza numero 28253 in data 28 settembre 2022).
Nella fattispecie in esame detta prova contraria non è stata fornita essendosi l'appellante limitato a produrre degli estratti conto da cui si evince solamente una parte degli incassi percepiti nell'anno 2017 (euro
69.484,08), addirittura inferiori a quanto dichiarato.
Il confronto fra l'elenco delle fatture e gli importi degli estratti conti prodotti non consente un raccordo preciso e puntuale fra le due fattispecie di documenti.
Non è stata fornita, insomma, la prova del mancato pagamento di talune fatture, mancano i relativi solleciti e le messe in mora, manca ogni tipo di collegamento tra le fatture emesse e gli importi incassati.
In assenza di tutti questi elementi l'Amministrazione finanziaria è stata legittimata ad adottare il metodo accertativo coerente con la tipologia di controllo e in armonia e sintonia con le disposizioni di legge (Corte di Cassazione numero 2872 in data 3 febbraio 2017).
Alla luce di quanto sopra esposto l'appello deve, conseguentemente, essere respinto.
Ogni ulteriore eccezione o motivo di appello deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
Tutto ciò premesso e ritenuto la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna - sezione 3
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per la Sardegna, sezione terza, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata e la pretesa tributaria. Condanna parte soccombente alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in euro 1.000,00 (euro mille virgola zero) oltre oneri accessori. Così deciso in Sassari nella camera di consiglio in data 15 dicembre 2025 Il Giudice RE Il
Presidente Dr. Luisa Anna Cagnoli Dr. Gianluig Dettori
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 3, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DETTORI GIANLUIGI, Presidente
GN UI NN, RE
MONACA GIOVANNI, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 337/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari - Piazzale Giovanni Falcone 5/e 07100 Sassari SS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 749/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SASSARI sez. 3
e pubblicata il 09/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW9015200646/2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW9015200646/2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW9015200646/2023 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW9015200646/2023 IRAP 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 434/2025 depositato il 16/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante:
CHIEDE:
1) in via preliminare si dichiari la nullità della sentenza n° 0164/2024
2) nel merito, in totale riforma della sentenza impugnata, si accolgano tutte le domande formulate con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio e pertanto:
IN VIA PRINCIPALE
A) si dichiari nullo l'avviso di accertamento TW9015200646/2023 per violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 7 della legge 27/07/2000 n° 212 in quanto non risulta motivazione sufficiente per consentire di comprendere il modo in cui è stato determinato il maggior reddito da sottoporre a tassazione
IN VIA SUBORDINATA
B) nel merito, si annulli l'avviso di accertamento TW9015200646/2023 nella parte in cui sottopone a tassazione redditi non posseduti dal contribuente nell'anno 2017
C) sempre nel merito, si dichiari che la pretesa portata dall'avviso di accertamento TW9015200646/2023, salvo quanto riconosciuto dovuto, è sfornita di prova e, di conseguenza, si dichiari che null'altro è dovuto
3) con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge secondo le aliquote in vigore.
Appellato:
CHIEDE:
- il rigetto dell'appello
- la condanna di controparte al pagamento delle spese del giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto il signor Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza numero 749/2024 - pronunciata in data 22 novembre 2024 e depositata in segreteria in data 9 dicembre 2024 - con la quale la terza sezione della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari, decidendo in merito all'avviso di accertamento numero TW9015200646 emesso dall'Agenzia delle Entrate di Sassari per l'anno d'imposta 2017, respingeva il ricorso e condannava parte soccombente alla rifusione delle spese di lite sul presupposto della così detta presunzione d'incasso della fattura emessa dal professionista nel caso in cui, come nella fattispecie in esame, questo ultimo non sia in grado di dimostrare il contrario.
L'appellante, medico specializzato in medicina del lavoro, proponeva, quindi, appello per i seguenti motivi:
- violazione dell'articolo 36 del decreto legislativo numero 546/1992 npnché degli articoli 3, 24 e 11 della
Costituzione
- assenza di chiarezza e di motivazione: violazione dell'articolo 7 della legge numero 212/2000
- assenza di prova del presupposto della imposizione: violazione dell'articolo 7 comma 5 bis del decreto legislativo numero 546/1192 così come sostituito dall'articolo 6 comma primo della legge numero 130/2022
- reddito prodotto nell'anno d'imposta 2017 al fine di chiedere, in riforma della sentenza impugnata, l'annullamento della pretesa tributari.
L'Amministrazione finanziaria si è ritualmente costituita in giudizio per chiedere la conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza in data 15 dicembre 2025 la causa viene trattenuta a sentenza e decisa in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e deve essere respinto con conseguente conferma della sentenza impugnata della quale questo Collegio condivide i contenuti, sia in fatto sia in diritto, e le conclusioni.
L'appellante ha dimostrato di avere ben compreso quali fossero gli importi contestati e le motivazioni delle contestazioni, così come ha dimostrato di avere ben compreso i motivi della decisione emessa dal primo giudice posto che sia con il ricorso introduttivo sia con l'atto di appello si è ampiamente dilungato in disquisizioni, precisazioni e contestazioni.
Le contestazioni del ricorrente attengono sostanzialmente a un unico motivo: le fatture emesse nell'anno 2017 non risulterebbero, ad avviso del dottor Ricorrente_1, totalmente incassate.
Va precisato che le fatture emesse dal professionista si presume sia state incassate se costui non fornisce la prova contraria (Corte di Cassazione ordinanza numero 28253 in data 28 settembre 2022).
Nella fattispecie in esame detta prova contraria non è stata fornita essendosi l'appellante limitato a produrre degli estratti conto da cui si evince solamente una parte degli incassi percepiti nell'anno 2017 (euro
69.484,08), addirittura inferiori a quanto dichiarato.
Il confronto fra l'elenco delle fatture e gli importi degli estratti conti prodotti non consente un raccordo preciso e puntuale fra le due fattispecie di documenti.
Non è stata fornita, insomma, la prova del mancato pagamento di talune fatture, mancano i relativi solleciti e le messe in mora, manca ogni tipo di collegamento tra le fatture emesse e gli importi incassati.
In assenza di tutti questi elementi l'Amministrazione finanziaria è stata legittimata ad adottare il metodo accertativo coerente con la tipologia di controllo e in armonia e sintonia con le disposizioni di legge (Corte di Cassazione numero 2872 in data 3 febbraio 2017).
Alla luce di quanto sopra esposto l'appello deve, conseguentemente, essere respinto.
Ogni ulteriore eccezione o motivo di appello deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
Tutto ciò premesso e ritenuto la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna - sezione 3
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per la Sardegna, sezione terza, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata e la pretesa tributaria. Condanna parte soccombente alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in euro 1.000,00 (euro mille virgola zero) oltre oneri accessori. Così deciso in Sassari nella camera di consiglio in data 15 dicembre 2025 Il Giudice RE Il
Presidente Dr. Luisa Anna Cagnoli Dr. Gianluig Dettori