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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 19/12/2025, n. 1139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1139 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'esito dell'udienza del
13.11.2025, che si è svolta con le modalità della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 72/2025
TRA
rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Parte_1
ON CA
ricorrente
E
- in Controparte_1 persona del suo legale, rappresentata e difesa come in atti dall'avv.
VA NI
- , in persona Controparte_2 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Alfonsino Imparato resistenti
OGGETTO: opposizione intimazione pagamento
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
***
Con ricorso depositato in data 14.01.2025, ritualmente notificato, il sig. agiva in giudizio, innanzi al Tribunale di Parte_1
Bergamo, in funzione di giudice del Lavoro, nei confronti di e l , proponendo Controparte_1 CP_2 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
01920249010780792000 notificata in data 20.12.2024 da CP_3 nonché i sottesi n. 6 avvisi di addebito (per contribuzione e CP_2 sanzioni civili) nn. 31920180001592810000,
31920190001539215000, 31920190003002850000,
31920210000729467000, 31920220000773223000,
31920220002799411000.
A sostegno del ricorso l'istante eccepiva: la decadenza per violazione dell'art. 25 d.lgs n. 46/1999; la violazione dell'art. 20, co. 3, d.lgs n. 472/1997 e dell'art. 2948 c.c. e l'intervenuta prescrizione delle pretese erariali;
la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia della pretesa creditoria per intervenuta decadenza, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 D.M. n. 321/1999 e dell'art. 21-septies L. n. 214/1990; la mancanza degli atti prodromici all'intimazione di pagamento e la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 137 c.p.c. e dell'art. 60
D.P.R. n. 600/1973; l'illegittimità dell'atto per palese genericità e indeterminatezza nel calcolo della quota interessi.
Si costituiva in giudizio l , con memoria depositata in data CP_2
14.03.2025, affermando la regolarità del procedimento di notifica degli ava opposti e sostenendo l'inammissibilità del ricorso per le ragioni indicate in atti.
In data 31.03.2025, si costituiva l' Controparte_1 insistendo per il rigetto delle avverse pretese,
[...] anche in considerazione degli atti interruttivi regolarmente notificati.
La causa veniva trattata con le modalità della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. e il Giudice, esaminate le note autorizzate depositate, all'esito dell'udienza di discussione del 13.11.2025, definiva il giudizio con motivazione contestuale.
*** È tardiva l'eccezione di decadenza, configurando la stessa opposizione agli atti esecutivi ed altresì l'eccezione di prescrizione dei contributi antecedente alla notifica del titolo, in quanto azione concernente il merito della pretesa ex art. 24 L n. 46/1996.
Le relative azioni andavano proposte nel termine rispettivamente di
20 e di 40 giorni dalla notificazione degli atti, regolarmente effettuata alla luce della produzione documentale delle convenute.
In particolare, il doc. 1 reca gli ava opposti e la prova della CP_2 notifica:
- 319 2018 00015928 10 000, notificato a mezzo raccomandata a/r in data 18.09.2018 per compiuta giacenza e relativo al periodo dal
04/2017 al 12/2017;
- 319 2019 00015392 15 000, notificato a mezzo raccomandata a/r in data 03.09.2019 per compiuta giacenza e relativo al periodo dal
04/2017 al 12/2018;
- 319 2019 00030028 50 000, notificato a mezzo raccomandata a/r in data 02.12.2019 e relativo al periodo dal 01/2018 al 12/2019;
- 319 2021 00007294 67 000, notificato a mezzo pec in data
20.11.2021 all'indirizzo e relativo Email_1 al periodo dal 01/2019 al 12/2019;
- 319 2022 00007732 23 000, notificato a mezzo raccomandata a/r in data 28.07.2022 e relativo al periodo dal 01/2020 al 12/2020;
- 319 2022 00027994 11 000, notificato a mezzo raccomandata a/r in data 24.02.2023 per compiuta giacenza e relativo al periodo dal
01/2021 al 12/2021.
Anche ha dato prova di aver predisposto i seguenti atti CP_3 interruttivi della prescrizione:
- Intimazione di Pagamento n. 019 2022 9004741187 000, relativa agli avvisi di addebito nn. 3192018000159281000,
31920190001539215000, 31920190003002850000, che provvedeva a notificare, a mezzo del Servizio Postale in plico racc.to con avviso di ricevimento n. 69518308918-7, inviato il 29.07.2022 al sig. presso la sua residenza in via Parte_1
Camillo Berizzi n. 10 Ponte San IE (Bg), consegnato il
04.08.2022 (docc. nn. 3 e 4);
- Intimazione di Pagamento n. 019 2023 9004832554 000, relativa agli avvisi di addebito nn. 3192018000159281000,
31920190001539215000, 31920190003002850000,
31920210000729467000, 31920220000773223000, che provvedeva a notificare, a mezzo del Servizio Postale in plico racc.to con avviso di ricevimento n. 69539736501-7, inviato il
07.07.2023 al sig. presso la sua residenza in via Parte_1
Camillo Berizzi n. 10 Ponte San IE (Bg), consegnato il
12.07.2023 (docc. nn. 5 e 6 ; CP_3
- Atto di Pignoramento dei Crediti Verso Terzi n. 019 84 2023
00001261 001, fasc. n. 019/2023/3915, relativo agli avvisi di addebito nn. 3192018000159281000, 31920190001539215000,
31920190003002850000, 31920210000729467000,
31920220000773223000, 31920220002799411000, che provvedeva a notificare, a mezzo del Servizio Postale in plico racc.to con avviso di ricevimento n. 57356090861-5, inviato l'11.07.2023 al sig. presso la sua residenza in via Parte_1
Camillo Berizzi n. 10 Ponte San IE (Bg), consegnato il
18.07.2023 ed al terzo all'indirizzo di posta elettronica CP_4 certificata mia il 04.04.2023 (doc. nn. 7, 8 e 9 Email_2
; CP_3
- Comunicazione Preventiva di Fermo Amministrativo n. 019 80
2024 00005117 000, fasc. n. 2024/37988, relativa agli avvisi di addebito nn. 3192018000159281000, 31920190001539215000,
31920190003002850000, 31920210000729467000,
31920220000773223000, 31920220002799411000, che provvedeva a notificare a mezzo del messo notificatore sig.
[...]
, per sua precaria assenza, mediante deposito presso la casa CP_5 comunale di Ponte San IE (Bg) il 30.07.2024 (doc n. 10 e 11
; CP_3
- Intimazione di Pagamento n. 019 2024 9010780792 000, relativa agli avvisi di addebito nn. 3192018000159281000,
31920190001539215000, 31920190003002850000,
31920210000729467000, 31920220000773223000,
31920220002799411000, che provvedeva a notificare, a mezzo del
Servizio Postale in plico racc.to con avviso di ricevimento n.
67410820988-4, 05.12.2024 al sig. Parte_2 Parte_1 presso la sua residenza in via Camillo Berizzi n. 10 Ponte San
IE (Bg), consegnato il 20.12.2024 (docc. nn. 12 e 13 . CP_3
Atti tutti correttamente notificati, nonostante le generiche contestazioni di parte opponente circa la regolarità del procedimento di notifica, oltretutto mai è stata proposta querela di falso nonostante la riserva manifestata in atti.
Anche gli altri motivi di opposizioni vanno respinti:
Quanto alla lamentata genericità e indeterminatezza nel calcolo della quota interessi, si osserva che l'intimazione di pagamento contiene tutti gli elementi previsti dalla normativa in vigore (DPR
602/73, D.M. 321/1999, L. 212/2000 e D.L. 70/2011) compresa una sintetica motivazione;
nessun contrasto o violazione dell'art. 7, co. 2, Legge 212/2000; parimenti destituita di fondamento è la generica eccezione in ordine al calcolo degli interessi di mora applicati come previsto dalla normativa vigente.
Sulla scorta di tutto quanto appena passato in rassegna, si reputa che la domanda attore vada respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: - rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite in favore delle resistenti, per € 1.500,00 ciascuna oltre accessori di legge.
Così deciso in Bergamo, il 19.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Raffaele Lapenta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'esito dell'udienza del
13.11.2025, che si è svolta con le modalità della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 72/2025
TRA
rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Parte_1
ON CA
ricorrente
E
- in Controparte_1 persona del suo legale, rappresentata e difesa come in atti dall'avv.
VA NI
- , in persona Controparte_2 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Alfonsino Imparato resistenti
OGGETTO: opposizione intimazione pagamento
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
***
Con ricorso depositato in data 14.01.2025, ritualmente notificato, il sig. agiva in giudizio, innanzi al Tribunale di Parte_1
Bergamo, in funzione di giudice del Lavoro, nei confronti di e l , proponendo Controparte_1 CP_2 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
01920249010780792000 notificata in data 20.12.2024 da CP_3 nonché i sottesi n. 6 avvisi di addebito (per contribuzione e CP_2 sanzioni civili) nn. 31920180001592810000,
31920190001539215000, 31920190003002850000,
31920210000729467000, 31920220000773223000,
31920220002799411000.
A sostegno del ricorso l'istante eccepiva: la decadenza per violazione dell'art. 25 d.lgs n. 46/1999; la violazione dell'art. 20, co. 3, d.lgs n. 472/1997 e dell'art. 2948 c.c. e l'intervenuta prescrizione delle pretese erariali;
la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia della pretesa creditoria per intervenuta decadenza, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 D.M. n. 321/1999 e dell'art. 21-septies L. n. 214/1990; la mancanza degli atti prodromici all'intimazione di pagamento e la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 137 c.p.c. e dell'art. 60
D.P.R. n. 600/1973; l'illegittimità dell'atto per palese genericità e indeterminatezza nel calcolo della quota interessi.
Si costituiva in giudizio l , con memoria depositata in data CP_2
14.03.2025, affermando la regolarità del procedimento di notifica degli ava opposti e sostenendo l'inammissibilità del ricorso per le ragioni indicate in atti.
In data 31.03.2025, si costituiva l' Controparte_1 insistendo per il rigetto delle avverse pretese,
[...] anche in considerazione degli atti interruttivi regolarmente notificati.
La causa veniva trattata con le modalità della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. e il Giudice, esaminate le note autorizzate depositate, all'esito dell'udienza di discussione del 13.11.2025, definiva il giudizio con motivazione contestuale.
*** È tardiva l'eccezione di decadenza, configurando la stessa opposizione agli atti esecutivi ed altresì l'eccezione di prescrizione dei contributi antecedente alla notifica del titolo, in quanto azione concernente il merito della pretesa ex art. 24 L n. 46/1996.
Le relative azioni andavano proposte nel termine rispettivamente di
20 e di 40 giorni dalla notificazione degli atti, regolarmente effettuata alla luce della produzione documentale delle convenute.
In particolare, il doc. 1 reca gli ava opposti e la prova della CP_2 notifica:
- 319 2018 00015928 10 000, notificato a mezzo raccomandata a/r in data 18.09.2018 per compiuta giacenza e relativo al periodo dal
04/2017 al 12/2017;
- 319 2019 00015392 15 000, notificato a mezzo raccomandata a/r in data 03.09.2019 per compiuta giacenza e relativo al periodo dal
04/2017 al 12/2018;
- 319 2019 00030028 50 000, notificato a mezzo raccomandata a/r in data 02.12.2019 e relativo al periodo dal 01/2018 al 12/2019;
- 319 2021 00007294 67 000, notificato a mezzo pec in data
20.11.2021 all'indirizzo e relativo Email_1 al periodo dal 01/2019 al 12/2019;
- 319 2022 00007732 23 000, notificato a mezzo raccomandata a/r in data 28.07.2022 e relativo al periodo dal 01/2020 al 12/2020;
- 319 2022 00027994 11 000, notificato a mezzo raccomandata a/r in data 24.02.2023 per compiuta giacenza e relativo al periodo dal
01/2021 al 12/2021.
Anche ha dato prova di aver predisposto i seguenti atti CP_3 interruttivi della prescrizione:
- Intimazione di Pagamento n. 019 2022 9004741187 000, relativa agli avvisi di addebito nn. 3192018000159281000,
31920190001539215000, 31920190003002850000, che provvedeva a notificare, a mezzo del Servizio Postale in plico racc.to con avviso di ricevimento n. 69518308918-7, inviato il 29.07.2022 al sig. presso la sua residenza in via Parte_1
Camillo Berizzi n. 10 Ponte San IE (Bg), consegnato il
04.08.2022 (docc. nn. 3 e 4);
- Intimazione di Pagamento n. 019 2023 9004832554 000, relativa agli avvisi di addebito nn. 3192018000159281000,
31920190001539215000, 31920190003002850000,
31920210000729467000, 31920220000773223000, che provvedeva a notificare, a mezzo del Servizio Postale in plico racc.to con avviso di ricevimento n. 69539736501-7, inviato il
07.07.2023 al sig. presso la sua residenza in via Parte_1
Camillo Berizzi n. 10 Ponte San IE (Bg), consegnato il
12.07.2023 (docc. nn. 5 e 6 ; CP_3
- Atto di Pignoramento dei Crediti Verso Terzi n. 019 84 2023
00001261 001, fasc. n. 019/2023/3915, relativo agli avvisi di addebito nn. 3192018000159281000, 31920190001539215000,
31920190003002850000, 31920210000729467000,
31920220000773223000, 31920220002799411000, che provvedeva a notificare, a mezzo del Servizio Postale in plico racc.to con avviso di ricevimento n. 57356090861-5, inviato l'11.07.2023 al sig. presso la sua residenza in via Parte_1
Camillo Berizzi n. 10 Ponte San IE (Bg), consegnato il
18.07.2023 ed al terzo all'indirizzo di posta elettronica CP_4 certificata mia il 04.04.2023 (doc. nn. 7, 8 e 9 Email_2
; CP_3
- Comunicazione Preventiva di Fermo Amministrativo n. 019 80
2024 00005117 000, fasc. n. 2024/37988, relativa agli avvisi di addebito nn. 3192018000159281000, 31920190001539215000,
31920190003002850000, 31920210000729467000,
31920220000773223000, 31920220002799411000, che provvedeva a notificare a mezzo del messo notificatore sig.
[...]
, per sua precaria assenza, mediante deposito presso la casa CP_5 comunale di Ponte San IE (Bg) il 30.07.2024 (doc n. 10 e 11
; CP_3
- Intimazione di Pagamento n. 019 2024 9010780792 000, relativa agli avvisi di addebito nn. 3192018000159281000,
31920190001539215000, 31920190003002850000,
31920210000729467000, 31920220000773223000,
31920220002799411000, che provvedeva a notificare, a mezzo del
Servizio Postale in plico racc.to con avviso di ricevimento n.
67410820988-4, 05.12.2024 al sig. Parte_2 Parte_1 presso la sua residenza in via Camillo Berizzi n. 10 Ponte San
IE (Bg), consegnato il 20.12.2024 (docc. nn. 12 e 13 . CP_3
Atti tutti correttamente notificati, nonostante le generiche contestazioni di parte opponente circa la regolarità del procedimento di notifica, oltretutto mai è stata proposta querela di falso nonostante la riserva manifestata in atti.
Anche gli altri motivi di opposizioni vanno respinti:
Quanto alla lamentata genericità e indeterminatezza nel calcolo della quota interessi, si osserva che l'intimazione di pagamento contiene tutti gli elementi previsti dalla normativa in vigore (DPR
602/73, D.M. 321/1999, L. 212/2000 e D.L. 70/2011) compresa una sintetica motivazione;
nessun contrasto o violazione dell'art. 7, co. 2, Legge 212/2000; parimenti destituita di fondamento è la generica eccezione in ordine al calcolo degli interessi di mora applicati come previsto dalla normativa vigente.
Sulla scorta di tutto quanto appena passato in rassegna, si reputa che la domanda attore vada respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: - rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite in favore delle resistenti, per € 1.500,00 ciascuna oltre accessori di legge.
Così deciso in Bergamo, il 19.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Raffaele Lapenta