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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/07/2025, n. 2362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2362 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere relatore il giorno 2 luglio 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1946/2024 del Ruolo Generale
Civile - Lavoro e Previdenza
TRA nato ad [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Sergio C.F._1
Patrone
APPELLANTE
E
(C.F. Controparte_1
), in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, con sede P.IVA_1 legale in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Cinzia Eutizi
APPELLATO
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia– Sezione
Lavoro – n. 188/2024
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE: CP_ Accertarsi, previa declaratoria dell'illegittimità del provvedimento adottato dall' in relazione alla domanda di riscatto formulata dal ricorrente in data 13.01.1997, il diritto del ricorrente ad ottenere il CP_ riscatto degli anni di studi universitari, con conseguente condanna dell' a comunicare l'ammontare della riserva matematica in relazione alla domanda di riscatto e, quindi, l'importo da corrispondere, nonché il termine per il relativo adempimento. IN VIA SUBORDINATA Condannare l' al risarcimento dei danni per le ragioni di cui al ricorso introduttivo. CP_1
CONCLUSIONI DELL'APPELLATO: rigettare l'avverso appello in quanto infondato in fatto e diritto, con conferma integrale dell'impugnata sentenza. In subordine dichiarare il ricorso comunque inammissibile per intervenuta decadenza dall'azione Rigettare comunque la domanda di risarcimento in quanto infondata. Con ogni consequenziale pronuncia in ordine alle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di primo grado, dipendente dell'Enel dal 1.12.1995, Parte_1
CP_ agiva nei confronti dell' al fine di far accertare l'illegittimità del provvedimento CP_ dell' avverso la domanda di riscatto di laurea da egli presentata il 13 gennaio 1997,
o, in via subordinata, per ottenere la condanna dell' al risarcimento dei danni CP_1 derivanti dal mancato riscatto della laurea.
Il ricorrente deduceva in sintesi: di aver presentato in data 13.1.1997 domanda di riscatto del corso di laurea;
che alla data della domanda egli aveva accreditati circa tre anni di contributi
(periodo 03/1991-12/1993) nella gestione speciale dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti) dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e oltre un anno di contributi (periodo
12/1995 - 01/1997) nel Fondo speciale di previdenza Enel e delle aziende elettriche sostitutivo dell'AGO; CP_ di avere, a seguito di invito dell' integrato la documentazione con il certificato di laurea e il modello 01/M-Sost relativo al periodo 1996-01/1997; CP_ che con lettera del 17.7.1997 l' riscontrava negativamente la domanda, con motivazione ambigua che appariva, più che un rigetto dell'istanza, una sorta di rinvio ad altro ufficio per la trattazione della stessa;
che egli restava quindi in fiduciosa attesa del provvedimento di quantificazione dell'onere di riscatto, e in occasione di numerose richieste di informazioni sulla
2 definizione della domanda, il personale della sede di Viterbo più volte lo CP_2 rassicurava verbalmente che la pratica di riscatto della laurea era in trattazione presso il
Fondo di previdenza degli elettrici e sarebbe stata “lavorata” per il computo dell'onere dovuto;
che tuttavia nessuna comunicazione perveniva da parte dell' ; CP_2 che quindi egli intimava l'Istituto di procedere e, in risposta al proprio sollecito del
7.12.2015, la sede di Viterbo lo notiziava che la pratica era all'esame ed al parere CP_2 del direttore della sede;
che egli inviava una diffida ad adempiere in data 31.3.2016; che la sede di Viterbo, con nota datata 11.7.2016 consegnatagli il 18.8.2016, CP_2 gli comunicava la formale reiezione della domanda qualificando tale reiezione quale conferma della reiezione del 1997.
CP_ L' si costituiva eccependo tra l'altro
1. la decadenza dal diritto e dall'azione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 639 del
30.4.1970 come modificato e integrato dall'art. 4 del D.L. n. 384 del 19.9.1992, conv. in
L. n. 438 del 14.11.1992, atteso il valore di rigetto della comunicazione del CP_2
17.7.1997 che conteneva la esplicita dizione di reiezione della domanda ammnistrativa, e anche in base quanto affermato dalla giurisprudenza (Cass. n. 13276 del 6 giugno 2007,
n. 3592 del 20 febbraio 2006, n. 6018 del 21 marzo 2005), secondo cui "In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, il
D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 - come interpretato autenticamente, integrato e modificato dal D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, convertito nella L. 1 giugno 1991, n.
166, e dal D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, convertito nella L. 14 novembre 1992,
n. 438 - individua nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo, pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria, non consente lo spostamento in avanti del termine di decadenza;
e tale principio va esteso all'ipotesi di tardivo provvedimento di rigetto nel merito da parte dell'istituto CP_ previdenziale". L' deduceva quindi che il procedimento amministrativo si era concluso trascorsi 300 giorni dalla presentazione della domanda e che il on aveva Pt_1 proceduto in via giudiziale nei tre anni successivi, avendo proposto il ricorso innanzi al
Tribunale solo il 14.2.2020;
3 2. la prescrizione decennale del diritto, in assenza di alcun atto interruttivo intervenuto prima del sollecito effettuato in data 7.12.2015.
3. la totale assenza di qualsivoglia responsabilità propria a fini risarcitori.
Con la sentenza appellata, il Tribunale ha respinto la domanda ritenendo maturata la prescrizione del diritto, rilevando che “Non vi è infatti prova che il ricorrente si sia mai attivato dal 1997 al 2015 per contestare la decisione dell' in merito alla pratica, CP_2 che, dal chiaro tenore della comunicazione del 1997, era stata respinta”.
Il Tribunale ha anche respinto la domanda subordinata di risarcimento del danno, ritenendo “l'assoluta genericità della pretesa e tenuto conto che l'eventuale danno sarebbe da imputarsi al comportamento negligente del ricorrente che non si è attivato nei termini di legge”.
Il ha impugnato la sentenza, sostenendo in sintesi: Pt_1
A) l'erroneità dell'accertamento della prescrizione, deducendo in senso contrario e sulla base di giurisprudenza, anche di questa Corte, che il diritto al riscatto sorge per effetto dell'ammissione al beneficio da parte dell'Istituto che ha verificato la sussistenza delle relative condizioni e ha richiesto all'interessato il versamento della riserva matematica, sicché nella specie il termine non sarebbe decorso;
CP_ B) erronea interpretazione della comunicazione del 17.7.1997, a suo dire priva del significato di reiezione della domanda (come confermato anche dalla successiva comunicazione dell'8.1.2016 con cui l'ente previdenziale aveva rappresentato che la domanda di riscatto sarebbe stata esaminata e sottoposta al parere del direttore della sede di Viterbo), senza facoltà per l'istante di ricorrere al competente Comitato
Amministratore del Fondo per i dipendenti dell'Enel ai sensi di quanto previsto dalla circolare n. 275/1989 (parte terza, punto 3 circolare), comunicazione sintomatica CP_2 della prosecuzione del procedimento presso altro ufficio (con asserito trasferimento “al
Settore Fondi per competenza”);
C) erroneità della pronunzia di rigetto della domanda risarcitoria subordinata, CP_ avendo in particolare l' violato le norme generali dell'ordinamento civile che impongono di agire con lealtà e correttezza, la violazione delle quali può far nascere una responsabilità da comportamento scorretto che incide sulla possibilità di compiere le scelte negoziali del privato.
4 CP_ L' resiste in appello condividendo la decisione appellata. Tra l'altro, l' CP_1 eccepisce la novità della domanda come riformulata dall'appellante (cioè l'aggiunta di un accertamento del diritto ad ottenere il riscatto degli anni di studi universitari e della condanna dell' a comunicare l'ammontare della riserva matematica in relazione alla CP_2 domanda di riscatto e quindi l'importo da corrispondere, nonché la fissazione di un termine per il relativo adempimento), riproponendo l'eccezione di decadenza ex art. 47
D.P.R. n. 639/1970 assorbita dalla decisione del Tribunale.
All'udienza del 2 luglio 2025 la causa è stata decisa come da separato dispositivo di seguito trascritto.
L'appello è parzialmente fondato.
Va anzitutto rilevato che in effetti il capo della domanda principale proposto dall'appellante è parzialmente nuovo e per tale parte inammissibile, avendo il in Pt_1 primo grado chiesto semplicemente di “accertare e dichiarare l'illegittimità del CP_ provvedimento dell' sulla domanda di riscatto di laurea”, ma in appello ha chiesto di
“accertare e dichiarare il diritto del Sig. ad ottenere il riscatto degli anni Parte_1 di studi universitari, con conseguente condanna dell' a comunicare l'ammontare CP_2 della riserva matematica in relazione alla domanda di riscatto e, quindi, l'importo da corrispondere, nonché il termine per il relativo adempimento”. Tale modifica della domanda non è annessa a gravi motivi ex art. 420, comma 1, cpc, non ha rispettato la previsione di cui all'art. 420, comma 1, cpc, non è stata oggetto di contraddittorio e comunque non è stata autorizzata dal Tribunale.
Quanto all'eccezione di decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639/1970, osserva la Corte che secondo la giurisprudenza di legittimità tale decadenza non si applica al riscatto della laurea. Come affermato dalla pronunzia della Cassazione del 2.7.2020, n. 13630, “Dal punto di vista letterale, l'art. 47, d.P.R. n. 639/1970, assoggetta l'azione giudiziaria al termine di decadenza sia «per le controversie in materia di trattamenti pensionistici» che «per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88»; ed è palese che la controversia concernente la sussistenza del diritto al riscatto del periodo di laurea non può considerarsi prima facie appartenente al novero delle controversie in materia di "trattamenti pensionistici", dal momento che il riscatto è istituto finalizzato a consentire la copertura assicurativa di un periodo in cui l'interessato, essendosi dedicato allo studio, non ha potuto ottenere il versamento dei contributi assicurativi che avrebbe invece conseguito se avesse lavorato (così Cass. nn.
5 18238 del 2002 e 16828 del 2019), e dunque attiene non al rapporto giuridico previdenziale propriamente detto, che sorge soltanto col verificarsi dell'evento protetto che dà titolo ai corrispondenti "trattamenti pensionistici", ma ad un diverso rapporto, ad esso preliminare, che concerne la formazione della posizione assicurativa che ne costituisce il presupposto e che ha ad oggetto, in ultima analisi, il pagamento dei contributi previdenziali (rectius, della corrispondente riserva matematica ex art. 13, I. n. 1338/1962) e l'adempimento da parte dell'ente previdenziale di quegli obblighi di carattere tecnico-amministrativo utili a soddisfare il corrispondente interesse dell'assicurato.”.
Neppure la prescrizione è maturata, in quanto come affermato da questa Corte di Appello (sent. 3770/2023) “il diritto al riscatto sorge per effetto dell'ammissione al beneficio da parte dell'Istituto che ha verificato la sussistenza delle relative condizioni e ha richiesto all'interessato il versamento della riserva matematica. Il momento della presentazione della domanda è rilevante solo per la quantificazione degli oneri economici gravanti sul lavoratore per il conseguimento del riscatto;
questo momento non rileva, invece, a fini prescrizionali. Il contribuente, con la presentazione della domanda di riscatto, ha attivato la procedura di riconoscimento, a fini previdenziali e previo pagamento degli oneri connessi, del periodo di formazione al volo, i cui benefici si produrranno al momento del pensionamento. Il lavoratore ha dunque, interesse - esclusivamente – a che il provvedimento favorevole venga emesso prima del suo pensionamento, e in tempo utile per fruire del periodo riscattato: non può quindi porsi a carico del richiedente l'onere di sollecitare l'assunzione di un provvedimento che ha per lui carattere oneroso, provvedimento che egli, invece, ben potrebbe avere interesse a procrastinare”.
Nel merito, è pacifico, perché allegato dal ricorrente in primo grado (e non CP_ specificamente contestato dall' , che il all'epoca della domanda di riscatto del Pt_1
1997 era iscritto al Fondo speciale di previdenza dell'Enel e delle aziende elettriche in quanto dipendente Enel dal 01/12/1995.
Dal 1° gennaio 2000 il Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Enel e delle aziende elettriche private è stato soppresso (v. art. 41 legge 23 dicembre 1999 n. 488), con contestuale iscrizione all'Assicurazione Generale Obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i titolari di posizioni assicurative e i titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso il soppresso Fondo.
Stabilisce infatti l'art. 42, comma 1, L. 488/99, che:
“A decorrere dal 1° gennaio 2000 il Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e delle aziende elettriche private e il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia sono soppressi. Con effetto dalla medesima data sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i titolari di posizioni assicurative e i titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso i predetti soppressi fondi. La suddetta iscrizione è effettuata con evidenza contabile separata nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e continuano ad applicarsi le regole previste dalla normativa vigente presso i soppressi fondi. Con la stessa decorrenza, in
6 relazione al processo di armonizzazione al regime generale delle aliquote dovute dal settore elettrico, sono ridotti di 3,72 punti percentuali il contributo dovuto per gli assegni al nucleo familiare e di 0,57 punti percentuali il contributo per le prestazioni economiche di maternità, ove dovuto.”.
Ai sensi dell'art. 4 L. 1070/71 (legge avente ad oggetto “modifiche alla disciplina del fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'Enel e dalle aziende elettriche private”):
“All'iscritto al Fondo è data facoltà di riscattare, con onere a proprio carico e secondo le norme e le modalità previste dall'articolo 50 della legge 30 aprile 1969, n. 153: a) il periodo del corso legale di laurea; […].”.
Ai sensi dell'art. 50 della legge 30 aprile 1969, n. 153:
“Il periodo di corso legale di laurea è riscattabile con le norme e le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.”.
L'art. 50 della legge 153/69 è stato successivamente abrogato, ma è rimasta in vigore la normativa ivi richiamata sulle modalità di riscatto (l'art. 13 legge 1338/1962), tanto che il successivo art. 2-novies, comma 1, del DL 30/74, conv. dalla L. 16 aprile
1974, n. 114, prevede che:
“il periodo di corso legale di laurea è riscattabile con le norme e le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. L'onere del riscatto è ridotto del cinquanta per cento.”
L'art. 13 L. 1338/1962, dunque, prevede:
“Ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, può chiedere all Controparte_1
di costituire, nei casi previsti dal successivo quarto comma, una
[...] rendita vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria, che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi. La corrispondente riserva matematica è devoluta, per le rispettive quote di pertinenza, all'assicurazione obbligatoria e al Fondo, di adeguamento, dando luogo alla attribuzione a favore dell'interessato di contributi base corrispondenti, per valore e numero, a quelli considerati ai fini del calcolo della rendita. La rendita integra con effetto immediato la pensione già in essere;
in caso contrario i contributi di cui al comma precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Il datore di lavoro è ammesso ad esercitare la facoltà concessagli dal presente articolo su esibizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale di documenti di data certa, dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato.
7 Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente. Per la costituzione della rendita il datore di lavoro, ovvero il lavoratore allorché si verifichi l'ipotesi prevista al quarto comma, deve versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la riserva matematica calcolata in base alle tariffe che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Il lavoratore, decorso il termine di prescrizione per l'esercizio delle facoltà di cui al primo e al quinto comma, fermo restando l'onere della prova previsto dal medesimo quinto comma, può chiedere all la costituzione Controparte_1 della rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico, calcolato ai sensi del sesto comma.”.
Successivamente, l'art. 2, D.lgs. 184/97 ha previsto:
“La facoltà di riscatto prevista dall'articolo 2-novies del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, come modificato dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 694, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 881, è riconosciuta a tutti gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori autonomi e agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
2. Sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, in uno dei regimi previdenziali di cui al comma 1 e quando non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi, i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
3. L'onere di riscatto è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai fini del computo delle anzianità previste dall'articolo 1, commi 12 e 13, della citata legge n. 335 del 1995.
4. Ai fini del calcolo dell'onere per i periodi oggetto di riscatto, in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo, si applicano i coefficienti di cui alle tabelle emanate per l'attuazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. Le tabelle vigenti sono adeguate entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sulla base di aggiornati coefficienti attuariali.
4-bis. Gli oneri da riscatto per periodi in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo ovvero contributivo possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione. Tale disposizione si applica esclusivamente alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2008.
5. Per il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto, da valutare con il sistema contributivo, si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda. La retribuzione di riferimento è quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto. Detta retribuzione è attribuita
8 temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati. La rivalutazione del montante individuale dei contributi disciplinato dalla citata legge n. 335 del 1995 ha effetto dalla data della domanda di riscatto.
5-bis. La facoltà di riscatto di cui al comma 5 è ammessa anche per i soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa. In tale caso, il contributo è versato all in apposita evidenza contabile CP_2 separata e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda. Il montante maturato è trasferito, a domanda dell'interessato, presso la gestione previdenziale nella quale sia o sia stato iscritto. L'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Il contributo è fiscalmente deducibile dall'interessato; il contributo è altresì detraibile dall'imposta dovuta dai soggetti di cui l'interessato risulti fiscalmente a carico nella misura del 19 per cento dell'importo stesso.
5-ter. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi riscattati ai sensi dei commi da 5 a 5-bis sono utili ai fini del raggiungimento del diritto a pensione.
5-quater. È consentita la facoltà di riscatto di cui al presente articolo dei periodi da valutare con il sistema contributivo. In tal caso, l'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda.”.
CP_ Orbene, con la comunicazione del 17.7.1997 l' rigettava chiaramente la domanda di riscatto della laurea del motivando, con esplicito riferimento al riscatto Pt_1 della laurea chiesto dal predetto (“OGGETTO: RISCATTO CORSO LEGALE DI LAUREA rif. Domanda n. 7832 del 13/01/97”) che “LA DOMANDA DI RISCATTO INDICATA IN OGGETTO È STATA RESPINTA PER IL SEGUENTE MOTIVO - NON RISULTA ACCREDITATO ALCUN CONTRIBUTO VERSATO IN REGIME DI ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA OVVERO DELLE GESTIONI SPECIALI DEI LAVORATORI AUTONOMI. In calce al provvedimento compare anche l'avvertimento che: “AVVERSO TALE PROVVEDIMENTO DI REIEZIONE PUO' ESSERE INOLTRATO RICORSO AL COMITAO SPECIALE DEL FONDO PENSIONI DEI LAVORATORI DIPENDENTI ENTRO IL TERMINE DI 90 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELLA PRESENTE PER IL TRAMITE DELLA SCRIVENTE SEDE.”.
Si tratta all'evidenza di un provvedimento di diniego.
Il si affatica ad argomentare che il procedimento non era si concluso in base Pt_1 al fatto che nella comunicazione compare altresì l'indicazione che: “IL RISCATTO DI
LAUREA È STATO TRAST. [secondo l'appellante un errore materiale per “trasf.” cioè
“trasferimento”] AL SETTORE FONDI PER COMPETENZA”, ma a fronte della chiara motivazione testé indicata pare francamente insuperabile la constatazione che si sia
9 trattato di un rigetto del provvedimento, mentre l'oscuro riferimento appena indicato è ambiguo e potrebbe alludere, per esempio, ad una trasmissione per ragioni di competenza.
Va infatti evidenziato a tal proposito che all'epoca della domanda sussisteva la gestione speciale del Fondo elettrici, e non è chiaro a quale organo il avesse avanzato Pt_1
l'istanza di riscatto (a bene vedere il ne produce, sub doc. 1 della produzione di Pt_1
CP_ primo grado, la sola ricevuta della sede di Viterbo, ma non produce l'istanza).
Il rigetto era invero motivato in base alla carenza di contribuzione nell'AGO o in gestione lavoratori autonomi.
Va peraltro evidenziato che la domanda del ricorrente va letta secondo una doverosa CP_ interpretazione utile del ricorso, che addebita comunque all' l'illegittimità del diniego, per cui ritiene la Corte doveroso analizzare se dagli atti emergano i presupposti essenziali del diritto al riscatto.
Ebbene, il già richiamato art. 2, D.lgs. 184/97 prevede:
“La facoltà di riscatto prevista dall'articolo 2-novies del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, come modificato dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 694, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 881, è riconosciuta a tutti gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori autonomi e agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Non deve trarre in inganno il secondo comma, per cui il riscatto è ammesso in carenza di contribuzione in alcuno dei regimi (“Sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, in uno dei regimi previdenziali di cui al comma 1 e quando non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi, i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341”), in quanto la relativa locuzione, a pena di una insanabile contraddizione con il primo comma, va intesa nel senso che il riscatto non è ammesso laddove almeno in una delle gestioni il richiedente non possa vantare già la piena e massima contribuzione (anche per non incrementare indebitamente il montante ai fini della prestazione pensionistica).
Il aveva prodotto sin dal primo grado la certificazione dell'Enel sulla Pt_1 contribuzione per gli anni 1996 e 1997, ammesso che tale contribuzione avesse qualche CP_ rilevanza, e il certificato di laurea, e nessuna di tali risultanze è stata contestata dall'
10 Il aveva quindi il diritto di accedere al riscatto, ma non solo per questo può Pt_1 in questa sede pronunziarsi direttamente il suo diritto al riscatto della laurea, che passa attraverso l'adempimento di una specifica procedura e dell'adempimento di oneri finanziari ancora inevasi. Resta peraltro che, per tutto quanto altro rileva sotto il profilo degli oneri finanziari per accedere al riscatto, questi vanno considerati in relazione all'epoca della prima domanda amministrativa.
Né va trascurato che la conformazione della domanda inziale del Pt_1 indebitamente modificata in appello come si è sopra detto, va esaminata sotto il profilo della spettanza dell'interesse giuridicamente qualificato del lavoratore ad ottenere CP_ dall' i successivi adempimenti per il riconoscimento del diritto al riscatto, nel che può legittimamente e doverosamente convertirsi, in virtù dell'interpretazione “utile” della domanda, l'iniziale conclusione del ricorrente di “dichiarare l'illegittimità del provvedimento dell' sulla domanda di riscatto di laurea”. CP_2
In tali termini, pertanto, la domanda del può essere accolta. Pt_1
Tutto quanto sin qui detto assorbe ogni altro profilo critico sollevato dalle parti e assorbe il motivo di appello sulla domanda risarcitoria subordinata.
Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a CP_ carico dell' nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
in parziale accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto del a riscattare gli anni di studio universitari in base agli oneri economici Pt_1 vigenti all'epoca della domanda amministrativa del 13.1.1997, con conseguente obbligo dell' di dare seguito alla relativa procedura. CP_2
CP_ Condanna l' al pagamento delle spese di lite del doppio grado, determinate per compensi € 5.000,00 per ciascun grado, il tutto oltre spese generali al 15 %, iva e cpa.
Roma, 2 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Turco Dott. Stefano Scarafoni
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere relatore il giorno 2 luglio 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1946/2024 del Ruolo Generale
Civile - Lavoro e Previdenza
TRA nato ad [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Sergio C.F._1
Patrone
APPELLANTE
E
(C.F. Controparte_1
), in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, con sede P.IVA_1 legale in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Cinzia Eutizi
APPELLATO
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia– Sezione
Lavoro – n. 188/2024
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE: CP_ Accertarsi, previa declaratoria dell'illegittimità del provvedimento adottato dall' in relazione alla domanda di riscatto formulata dal ricorrente in data 13.01.1997, il diritto del ricorrente ad ottenere il CP_ riscatto degli anni di studi universitari, con conseguente condanna dell' a comunicare l'ammontare della riserva matematica in relazione alla domanda di riscatto e, quindi, l'importo da corrispondere, nonché il termine per il relativo adempimento. IN VIA SUBORDINATA Condannare l' al risarcimento dei danni per le ragioni di cui al ricorso introduttivo. CP_1
CONCLUSIONI DELL'APPELLATO: rigettare l'avverso appello in quanto infondato in fatto e diritto, con conferma integrale dell'impugnata sentenza. In subordine dichiarare il ricorso comunque inammissibile per intervenuta decadenza dall'azione Rigettare comunque la domanda di risarcimento in quanto infondata. Con ogni consequenziale pronuncia in ordine alle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di primo grado, dipendente dell'Enel dal 1.12.1995, Parte_1
CP_ agiva nei confronti dell' al fine di far accertare l'illegittimità del provvedimento CP_ dell' avverso la domanda di riscatto di laurea da egli presentata il 13 gennaio 1997,
o, in via subordinata, per ottenere la condanna dell' al risarcimento dei danni CP_1 derivanti dal mancato riscatto della laurea.
Il ricorrente deduceva in sintesi: di aver presentato in data 13.1.1997 domanda di riscatto del corso di laurea;
che alla data della domanda egli aveva accreditati circa tre anni di contributi
(periodo 03/1991-12/1993) nella gestione speciale dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti) dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e oltre un anno di contributi (periodo
12/1995 - 01/1997) nel Fondo speciale di previdenza Enel e delle aziende elettriche sostitutivo dell'AGO; CP_ di avere, a seguito di invito dell' integrato la documentazione con il certificato di laurea e il modello 01/M-Sost relativo al periodo 1996-01/1997; CP_ che con lettera del 17.7.1997 l' riscontrava negativamente la domanda, con motivazione ambigua che appariva, più che un rigetto dell'istanza, una sorta di rinvio ad altro ufficio per la trattazione della stessa;
che egli restava quindi in fiduciosa attesa del provvedimento di quantificazione dell'onere di riscatto, e in occasione di numerose richieste di informazioni sulla
2 definizione della domanda, il personale della sede di Viterbo più volte lo CP_2 rassicurava verbalmente che la pratica di riscatto della laurea era in trattazione presso il
Fondo di previdenza degli elettrici e sarebbe stata “lavorata” per il computo dell'onere dovuto;
che tuttavia nessuna comunicazione perveniva da parte dell' ; CP_2 che quindi egli intimava l'Istituto di procedere e, in risposta al proprio sollecito del
7.12.2015, la sede di Viterbo lo notiziava che la pratica era all'esame ed al parere CP_2 del direttore della sede;
che egli inviava una diffida ad adempiere in data 31.3.2016; che la sede di Viterbo, con nota datata 11.7.2016 consegnatagli il 18.8.2016, CP_2 gli comunicava la formale reiezione della domanda qualificando tale reiezione quale conferma della reiezione del 1997.
CP_ L' si costituiva eccependo tra l'altro
1. la decadenza dal diritto e dall'azione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 639 del
30.4.1970 come modificato e integrato dall'art. 4 del D.L. n. 384 del 19.9.1992, conv. in
L. n. 438 del 14.11.1992, atteso il valore di rigetto della comunicazione del CP_2
17.7.1997 che conteneva la esplicita dizione di reiezione della domanda ammnistrativa, e anche in base quanto affermato dalla giurisprudenza (Cass. n. 13276 del 6 giugno 2007,
n. 3592 del 20 febbraio 2006, n. 6018 del 21 marzo 2005), secondo cui "In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, il
D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 - come interpretato autenticamente, integrato e modificato dal D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, convertito nella L. 1 giugno 1991, n.
166, e dal D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, convertito nella L. 14 novembre 1992,
n. 438 - individua nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo, pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria, non consente lo spostamento in avanti del termine di decadenza;
e tale principio va esteso all'ipotesi di tardivo provvedimento di rigetto nel merito da parte dell'istituto CP_ previdenziale". L' deduceva quindi che il procedimento amministrativo si era concluso trascorsi 300 giorni dalla presentazione della domanda e che il on aveva Pt_1 proceduto in via giudiziale nei tre anni successivi, avendo proposto il ricorso innanzi al
Tribunale solo il 14.2.2020;
3 2. la prescrizione decennale del diritto, in assenza di alcun atto interruttivo intervenuto prima del sollecito effettuato in data 7.12.2015.
3. la totale assenza di qualsivoglia responsabilità propria a fini risarcitori.
Con la sentenza appellata, il Tribunale ha respinto la domanda ritenendo maturata la prescrizione del diritto, rilevando che “Non vi è infatti prova che il ricorrente si sia mai attivato dal 1997 al 2015 per contestare la decisione dell' in merito alla pratica, CP_2 che, dal chiaro tenore della comunicazione del 1997, era stata respinta”.
Il Tribunale ha anche respinto la domanda subordinata di risarcimento del danno, ritenendo “l'assoluta genericità della pretesa e tenuto conto che l'eventuale danno sarebbe da imputarsi al comportamento negligente del ricorrente che non si è attivato nei termini di legge”.
Il ha impugnato la sentenza, sostenendo in sintesi: Pt_1
A) l'erroneità dell'accertamento della prescrizione, deducendo in senso contrario e sulla base di giurisprudenza, anche di questa Corte, che il diritto al riscatto sorge per effetto dell'ammissione al beneficio da parte dell'Istituto che ha verificato la sussistenza delle relative condizioni e ha richiesto all'interessato il versamento della riserva matematica, sicché nella specie il termine non sarebbe decorso;
CP_ B) erronea interpretazione della comunicazione del 17.7.1997, a suo dire priva del significato di reiezione della domanda (come confermato anche dalla successiva comunicazione dell'8.1.2016 con cui l'ente previdenziale aveva rappresentato che la domanda di riscatto sarebbe stata esaminata e sottoposta al parere del direttore della sede di Viterbo), senza facoltà per l'istante di ricorrere al competente Comitato
Amministratore del Fondo per i dipendenti dell'Enel ai sensi di quanto previsto dalla circolare n. 275/1989 (parte terza, punto 3 circolare), comunicazione sintomatica CP_2 della prosecuzione del procedimento presso altro ufficio (con asserito trasferimento “al
Settore Fondi per competenza”);
C) erroneità della pronunzia di rigetto della domanda risarcitoria subordinata, CP_ avendo in particolare l' violato le norme generali dell'ordinamento civile che impongono di agire con lealtà e correttezza, la violazione delle quali può far nascere una responsabilità da comportamento scorretto che incide sulla possibilità di compiere le scelte negoziali del privato.
4 CP_ L' resiste in appello condividendo la decisione appellata. Tra l'altro, l' CP_1 eccepisce la novità della domanda come riformulata dall'appellante (cioè l'aggiunta di un accertamento del diritto ad ottenere il riscatto degli anni di studi universitari e della condanna dell' a comunicare l'ammontare della riserva matematica in relazione alla CP_2 domanda di riscatto e quindi l'importo da corrispondere, nonché la fissazione di un termine per il relativo adempimento), riproponendo l'eccezione di decadenza ex art. 47
D.P.R. n. 639/1970 assorbita dalla decisione del Tribunale.
All'udienza del 2 luglio 2025 la causa è stata decisa come da separato dispositivo di seguito trascritto.
L'appello è parzialmente fondato.
Va anzitutto rilevato che in effetti il capo della domanda principale proposto dall'appellante è parzialmente nuovo e per tale parte inammissibile, avendo il in Pt_1 primo grado chiesto semplicemente di “accertare e dichiarare l'illegittimità del CP_ provvedimento dell' sulla domanda di riscatto di laurea”, ma in appello ha chiesto di
“accertare e dichiarare il diritto del Sig. ad ottenere il riscatto degli anni Parte_1 di studi universitari, con conseguente condanna dell' a comunicare l'ammontare CP_2 della riserva matematica in relazione alla domanda di riscatto e, quindi, l'importo da corrispondere, nonché il termine per il relativo adempimento”. Tale modifica della domanda non è annessa a gravi motivi ex art. 420, comma 1, cpc, non ha rispettato la previsione di cui all'art. 420, comma 1, cpc, non è stata oggetto di contraddittorio e comunque non è stata autorizzata dal Tribunale.
Quanto all'eccezione di decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639/1970, osserva la Corte che secondo la giurisprudenza di legittimità tale decadenza non si applica al riscatto della laurea. Come affermato dalla pronunzia della Cassazione del 2.7.2020, n. 13630, “Dal punto di vista letterale, l'art. 47, d.P.R. n. 639/1970, assoggetta l'azione giudiziaria al termine di decadenza sia «per le controversie in materia di trattamenti pensionistici» che «per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88»; ed è palese che la controversia concernente la sussistenza del diritto al riscatto del periodo di laurea non può considerarsi prima facie appartenente al novero delle controversie in materia di "trattamenti pensionistici", dal momento che il riscatto è istituto finalizzato a consentire la copertura assicurativa di un periodo in cui l'interessato, essendosi dedicato allo studio, non ha potuto ottenere il versamento dei contributi assicurativi che avrebbe invece conseguito se avesse lavorato (così Cass. nn.
5 18238 del 2002 e 16828 del 2019), e dunque attiene non al rapporto giuridico previdenziale propriamente detto, che sorge soltanto col verificarsi dell'evento protetto che dà titolo ai corrispondenti "trattamenti pensionistici", ma ad un diverso rapporto, ad esso preliminare, che concerne la formazione della posizione assicurativa che ne costituisce il presupposto e che ha ad oggetto, in ultima analisi, il pagamento dei contributi previdenziali (rectius, della corrispondente riserva matematica ex art. 13, I. n. 1338/1962) e l'adempimento da parte dell'ente previdenziale di quegli obblighi di carattere tecnico-amministrativo utili a soddisfare il corrispondente interesse dell'assicurato.”.
Neppure la prescrizione è maturata, in quanto come affermato da questa Corte di Appello (sent. 3770/2023) “il diritto al riscatto sorge per effetto dell'ammissione al beneficio da parte dell'Istituto che ha verificato la sussistenza delle relative condizioni e ha richiesto all'interessato il versamento della riserva matematica. Il momento della presentazione della domanda è rilevante solo per la quantificazione degli oneri economici gravanti sul lavoratore per il conseguimento del riscatto;
questo momento non rileva, invece, a fini prescrizionali. Il contribuente, con la presentazione della domanda di riscatto, ha attivato la procedura di riconoscimento, a fini previdenziali e previo pagamento degli oneri connessi, del periodo di formazione al volo, i cui benefici si produrranno al momento del pensionamento. Il lavoratore ha dunque, interesse - esclusivamente – a che il provvedimento favorevole venga emesso prima del suo pensionamento, e in tempo utile per fruire del periodo riscattato: non può quindi porsi a carico del richiedente l'onere di sollecitare l'assunzione di un provvedimento che ha per lui carattere oneroso, provvedimento che egli, invece, ben potrebbe avere interesse a procrastinare”.
Nel merito, è pacifico, perché allegato dal ricorrente in primo grado (e non CP_ specificamente contestato dall' , che il all'epoca della domanda di riscatto del Pt_1
1997 era iscritto al Fondo speciale di previdenza dell'Enel e delle aziende elettriche in quanto dipendente Enel dal 01/12/1995.
Dal 1° gennaio 2000 il Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Enel e delle aziende elettriche private è stato soppresso (v. art. 41 legge 23 dicembre 1999 n. 488), con contestuale iscrizione all'Assicurazione Generale Obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i titolari di posizioni assicurative e i titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso il soppresso Fondo.
Stabilisce infatti l'art. 42, comma 1, L. 488/99, che:
“A decorrere dal 1° gennaio 2000 il Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e delle aziende elettriche private e il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia sono soppressi. Con effetto dalla medesima data sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i titolari di posizioni assicurative e i titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso i predetti soppressi fondi. La suddetta iscrizione è effettuata con evidenza contabile separata nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e continuano ad applicarsi le regole previste dalla normativa vigente presso i soppressi fondi. Con la stessa decorrenza, in
6 relazione al processo di armonizzazione al regime generale delle aliquote dovute dal settore elettrico, sono ridotti di 3,72 punti percentuali il contributo dovuto per gli assegni al nucleo familiare e di 0,57 punti percentuali il contributo per le prestazioni economiche di maternità, ove dovuto.”.
Ai sensi dell'art. 4 L. 1070/71 (legge avente ad oggetto “modifiche alla disciplina del fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'Enel e dalle aziende elettriche private”):
“All'iscritto al Fondo è data facoltà di riscattare, con onere a proprio carico e secondo le norme e le modalità previste dall'articolo 50 della legge 30 aprile 1969, n. 153: a) il periodo del corso legale di laurea; […].”.
Ai sensi dell'art. 50 della legge 30 aprile 1969, n. 153:
“Il periodo di corso legale di laurea è riscattabile con le norme e le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.”.
L'art. 50 della legge 153/69 è stato successivamente abrogato, ma è rimasta in vigore la normativa ivi richiamata sulle modalità di riscatto (l'art. 13 legge 1338/1962), tanto che il successivo art. 2-novies, comma 1, del DL 30/74, conv. dalla L. 16 aprile
1974, n. 114, prevede che:
“il periodo di corso legale di laurea è riscattabile con le norme e le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. L'onere del riscatto è ridotto del cinquanta per cento.”
L'art. 13 L. 1338/1962, dunque, prevede:
“Ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, può chiedere all Controparte_1
di costituire, nei casi previsti dal successivo quarto comma, una
[...] rendita vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria, che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi. La corrispondente riserva matematica è devoluta, per le rispettive quote di pertinenza, all'assicurazione obbligatoria e al Fondo, di adeguamento, dando luogo alla attribuzione a favore dell'interessato di contributi base corrispondenti, per valore e numero, a quelli considerati ai fini del calcolo della rendita. La rendita integra con effetto immediato la pensione già in essere;
in caso contrario i contributi di cui al comma precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Il datore di lavoro è ammesso ad esercitare la facoltà concessagli dal presente articolo su esibizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale di documenti di data certa, dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato.
7 Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente. Per la costituzione della rendita il datore di lavoro, ovvero il lavoratore allorché si verifichi l'ipotesi prevista al quarto comma, deve versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la riserva matematica calcolata in base alle tariffe che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Il lavoratore, decorso il termine di prescrizione per l'esercizio delle facoltà di cui al primo e al quinto comma, fermo restando l'onere della prova previsto dal medesimo quinto comma, può chiedere all la costituzione Controparte_1 della rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico, calcolato ai sensi del sesto comma.”.
Successivamente, l'art. 2, D.lgs. 184/97 ha previsto:
“La facoltà di riscatto prevista dall'articolo 2-novies del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, come modificato dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 694, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 881, è riconosciuta a tutti gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori autonomi e agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
2. Sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, in uno dei regimi previdenziali di cui al comma 1 e quando non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi, i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
3. L'onere di riscatto è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai fini del computo delle anzianità previste dall'articolo 1, commi 12 e 13, della citata legge n. 335 del 1995.
4. Ai fini del calcolo dell'onere per i periodi oggetto di riscatto, in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo, si applicano i coefficienti di cui alle tabelle emanate per l'attuazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. Le tabelle vigenti sono adeguate entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sulla base di aggiornati coefficienti attuariali.
4-bis. Gli oneri da riscatto per periodi in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo ovvero contributivo possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione. Tale disposizione si applica esclusivamente alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2008.
5. Per il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto, da valutare con il sistema contributivo, si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda. La retribuzione di riferimento è quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto. Detta retribuzione è attribuita
8 temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati. La rivalutazione del montante individuale dei contributi disciplinato dalla citata legge n. 335 del 1995 ha effetto dalla data della domanda di riscatto.
5-bis. La facoltà di riscatto di cui al comma 5 è ammessa anche per i soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa. In tale caso, il contributo è versato all in apposita evidenza contabile CP_2 separata e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda. Il montante maturato è trasferito, a domanda dell'interessato, presso la gestione previdenziale nella quale sia o sia stato iscritto. L'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Il contributo è fiscalmente deducibile dall'interessato; il contributo è altresì detraibile dall'imposta dovuta dai soggetti di cui l'interessato risulti fiscalmente a carico nella misura del 19 per cento dell'importo stesso.
5-ter. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi riscattati ai sensi dei commi da 5 a 5-bis sono utili ai fini del raggiungimento del diritto a pensione.
5-quater. È consentita la facoltà di riscatto di cui al presente articolo dei periodi da valutare con il sistema contributivo. In tal caso, l'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda.”.
CP_ Orbene, con la comunicazione del 17.7.1997 l' rigettava chiaramente la domanda di riscatto della laurea del motivando, con esplicito riferimento al riscatto Pt_1 della laurea chiesto dal predetto (“OGGETTO: RISCATTO CORSO LEGALE DI LAUREA rif. Domanda n. 7832 del 13/01/97”) che “LA DOMANDA DI RISCATTO INDICATA IN OGGETTO È STATA RESPINTA PER IL SEGUENTE MOTIVO - NON RISULTA ACCREDITATO ALCUN CONTRIBUTO VERSATO IN REGIME DI ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA OVVERO DELLE GESTIONI SPECIALI DEI LAVORATORI AUTONOMI. In calce al provvedimento compare anche l'avvertimento che: “AVVERSO TALE PROVVEDIMENTO DI REIEZIONE PUO' ESSERE INOLTRATO RICORSO AL COMITAO SPECIALE DEL FONDO PENSIONI DEI LAVORATORI DIPENDENTI ENTRO IL TERMINE DI 90 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELLA PRESENTE PER IL TRAMITE DELLA SCRIVENTE SEDE.”.
Si tratta all'evidenza di un provvedimento di diniego.
Il si affatica ad argomentare che il procedimento non era si concluso in base Pt_1 al fatto che nella comunicazione compare altresì l'indicazione che: “IL RISCATTO DI
LAUREA È STATO TRAST. [secondo l'appellante un errore materiale per “trasf.” cioè
“trasferimento”] AL SETTORE FONDI PER COMPETENZA”, ma a fronte della chiara motivazione testé indicata pare francamente insuperabile la constatazione che si sia
9 trattato di un rigetto del provvedimento, mentre l'oscuro riferimento appena indicato è ambiguo e potrebbe alludere, per esempio, ad una trasmissione per ragioni di competenza.
Va infatti evidenziato a tal proposito che all'epoca della domanda sussisteva la gestione speciale del Fondo elettrici, e non è chiaro a quale organo il avesse avanzato Pt_1
l'istanza di riscatto (a bene vedere il ne produce, sub doc. 1 della produzione di Pt_1
CP_ primo grado, la sola ricevuta della sede di Viterbo, ma non produce l'istanza).
Il rigetto era invero motivato in base alla carenza di contribuzione nell'AGO o in gestione lavoratori autonomi.
Va peraltro evidenziato che la domanda del ricorrente va letta secondo una doverosa CP_ interpretazione utile del ricorso, che addebita comunque all' l'illegittimità del diniego, per cui ritiene la Corte doveroso analizzare se dagli atti emergano i presupposti essenziali del diritto al riscatto.
Ebbene, il già richiamato art. 2, D.lgs. 184/97 prevede:
“La facoltà di riscatto prevista dall'articolo 2-novies del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, come modificato dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 694, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 881, è riconosciuta a tutti gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori autonomi e agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Non deve trarre in inganno il secondo comma, per cui il riscatto è ammesso in carenza di contribuzione in alcuno dei regimi (“Sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, in uno dei regimi previdenziali di cui al comma 1 e quando non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi, i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341”), in quanto la relativa locuzione, a pena di una insanabile contraddizione con il primo comma, va intesa nel senso che il riscatto non è ammesso laddove almeno in una delle gestioni il richiedente non possa vantare già la piena e massima contribuzione (anche per non incrementare indebitamente il montante ai fini della prestazione pensionistica).
Il aveva prodotto sin dal primo grado la certificazione dell'Enel sulla Pt_1 contribuzione per gli anni 1996 e 1997, ammesso che tale contribuzione avesse qualche CP_ rilevanza, e il certificato di laurea, e nessuna di tali risultanze è stata contestata dall'
10 Il aveva quindi il diritto di accedere al riscatto, ma non solo per questo può Pt_1 in questa sede pronunziarsi direttamente il suo diritto al riscatto della laurea, che passa attraverso l'adempimento di una specifica procedura e dell'adempimento di oneri finanziari ancora inevasi. Resta peraltro che, per tutto quanto altro rileva sotto il profilo degli oneri finanziari per accedere al riscatto, questi vanno considerati in relazione all'epoca della prima domanda amministrativa.
Né va trascurato che la conformazione della domanda inziale del Pt_1 indebitamente modificata in appello come si è sopra detto, va esaminata sotto il profilo della spettanza dell'interesse giuridicamente qualificato del lavoratore ad ottenere CP_ dall' i successivi adempimenti per il riconoscimento del diritto al riscatto, nel che può legittimamente e doverosamente convertirsi, in virtù dell'interpretazione “utile” della domanda, l'iniziale conclusione del ricorrente di “dichiarare l'illegittimità del provvedimento dell' sulla domanda di riscatto di laurea”. CP_2
In tali termini, pertanto, la domanda del può essere accolta. Pt_1
Tutto quanto sin qui detto assorbe ogni altro profilo critico sollevato dalle parti e assorbe il motivo di appello sulla domanda risarcitoria subordinata.
Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a CP_ carico dell' nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
in parziale accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto del a riscattare gli anni di studio universitari in base agli oneri economici Pt_1 vigenti all'epoca della domanda amministrativa del 13.1.1997, con conseguente obbligo dell' di dare seguito alla relativa procedura. CP_2
CP_ Condanna l' al pagamento delle spese di lite del doppio grado, determinate per compensi € 5.000,00 per ciascun grado, il tutto oltre spese generali al 15 %, iva e cpa.
Roma, 2 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Turco Dott. Stefano Scarafoni
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