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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/10/2025, n. 1316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1316 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. SC MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa AR MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3677 del registro di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 promosso
DA
, nato a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Marò, presso il cui studio a Palermo, via Dante n. 55, è elettivamente domiciliato
E
, nata a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Carmela Maggiolino, presso il cui studio a Palermo, via Turrisi
n. 13, è elettivamente domiciliata
OGGETTO: Domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 25/07/2025 le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il 16/07/2011 alle condizioni concordate.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 16/10/2025, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
1 • la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 6244/2022 emesso da questo
Tribunale il 23/09/2022-06/10/2022;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato il 25/07/2025, le cui condizioni si riportano testualmente:
“1) Affidamento congiunto del figlio minore e diritto di visita.
Il figlio minore (nato a [...] il [...]) resta affidato in forma condivisa ad Per_1 entrambi i genitori.
La responsabilità genitoriale, pertanto, verrà esercitata da entrambi i genitori, i quali proseguiranno congiuntamente a curarne la crescita, l'educazione e l'istruzione scolastica seguendo le naturali inclinazioni del figlio. Entrambi i genitori creeranno le condizioni affinché il minore mantenga rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Si conviene che il figlio continuerà a vivere prevalentemente con la madre presso la casa Per_1 familiare, ubicata in Palermo via G. Gorgone, n. 52.
I contatti con il minore, compatibilmente agli impegni del padre, dovranno essere quotidianamente garantiti, come già di consuetudine, compatibilmente alle esigenze del minore e del genitore affidatario.
Tenuto conto dell'età scolare del ragazzino e compatibilmente con le sue esigenze, salvo diverse intese, il padre potrà vederlo e tenerlo con sé presso la propria abitazione sita a Palermo in Via
Inserra, 18, con le modalità come indicate nell'allegato piano genitoriale, sottoscritto da entrambi le parti.
Si intende che i coniugi possono, a seconda delle esigenze contingenti del momento, modificare di comune accordo e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio gli orari di visita e conservare facoltà di vedere ed avere con sé liberamente il minore quando si trova presso l'altro genitore.
I genitori, inoltre, continueranno a mantenere - nei periodi in cui il minore trascorrerà il proprio tempo ora con uno ora con l'altro - i rapporti telefonici con il genitore non affidatario.
2) Contributo al mantenimento del figlio minore.
A decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo di divorzio, a titolo di contributo all'ordinario mantenimento del figlio , il padre corrisponderà alla madre, con modalità Per_1 concordate congiuntamente dai coniugi, entro il giorno 20 di ogni mese la somma di € 200,00
2 (Euro duecento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie.
Di comune accordo i coniugi specificano che l'assegno di mantenimento ordinario ricomprende il vitto (incluso abbigliamento), il contributo per le spese di abitazione, le spese di ordinaria cura della persona, il materiale scolastico di cancelleria ad eccezione del corredo di inizio anno, i medicinali da banco (senza prescrizione), le uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero con costo unitario non superiore ad € 10,00 (dieci).
La somma sopra quantificata sarà versata entro giorno 20 di ciascun mese, mediante versamento sul conto intestato alla SI.ra , la quale si riserva di comunicare Controparte_1 il codice IBAN direttamente al SI. . Pt_1
In relazione all'individuazione e la regolamentazione delle spese straordinarie non ricomprese nel mantenimento ordinario si conviene quanto segue.
Entrambi i genitori contribuiranno al pagamento delle spese straordinarie necessarie per il soddisfacimento delle esigenze e dei bisogni del minore nella misura del 50% ciascuno, per la cui individuazione e suddivisione le parti si riportano integralmente al Protocollo sulle spese extra-assegno per il mantenimento dei figli redatto, sulla scorta dell'evoluzione
[... giurisprudenziale in materia, da parte del Sottogruppo Famiglia dell'Osservatorio per del Distretto di Palermo. Controparte_2
Ai sensi del predetto protocollo le spese straordinarie sono classificate ed individuate come di seguito:
• Spese extra-assegno rimborsabili (limitatamente ad aliquota dovuta da altro genitore) anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori
- spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
- spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro); e) mensa;
spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
3 - spese extra-scolastiche relative a: a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole (ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola,
• Spese extra-assegno il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori:
- spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
- spese scolastiche relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica) b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare
(nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, che questi contribuisca nella misura delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza della università pubblica);
- spese extra-scolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter, pre-scuola e dopo-scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
f) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• Silenzio-assenso su spese extra-assegno sanitarie:
Relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibili ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
va altresì
4 previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro i sette giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa, (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza). Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto. Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
• Modalità della richiesta di rimborso.
Ferma restando la possibilità per entrambi i genitori di sostenere direttamente pro quota le spese, il genitore che debba anticiparle è invitato ad inviare con cadenza almeno mensile il relativo conto, con i relativi giustificativi, all'altro genitore, che procederà al rimborso entro 10 giorni dalla richiesta, mediante bonifico bancario sul conto corrente dell'altro coniuge alle coordinate già note e specificandone la causale.
Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori sono invitati a tempestivamente richiedere e mettere a disposizione dell'altro genitore documenti fiscali
(fatture e ricevute), relativi alle spese deducibili, così che entrambi possano utilizzarli per la percentuale corrispondente al proprio impegno di spesa.
Per la documentazione delle predette spese, varranno anche scontrini e/o scritture private dei terzi.
Al fine della dimostrazione del preventivo accordo, il genitore che intende sostenere la spesa dovrà inoltrare all'altro, appena possibile, la relativa richiesta e l'eventuale documentazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, fax o e-mail o altro mezzo di ricezione, con l'indicazione di massima della spesa da sostenere ed invito all'altro a motivare il proprio eventuale dissenso senza ritardo.
3) Rinuncia assegno Mantenimento dell'altro coniuge.
I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che, pertanto, nulla hanno a pretendere l'uno nei confronti dell'altro, rinunciando espressamente a qualsiasi contributo di mantenimento per sé stessi.
5 4) Sulle detrazioni fiscali del figlio minore.
Entrambi i coniugi concordano che detrarranno le spese straordinarie del figlio al 50% ciascuno.
Le parti concordano nel dare immediata esecuzione ai patti e condizioni contenute nel presente ricorso.
Per quanto riguarda le spese del procedimento de quo, saranno compensate tra le parti”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole minorenne.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il
16/07/2011 da , nato a [...] il [...] Parte_1
) e , nata a [...] il [...] C.F._1 Controparte_1
), alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del 25/07/2025 e C.F._2 riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 48, parte II, serie A, dell'anno 2011).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 17/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
AR MA SC EL
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. SC MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa AR MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3677 del registro di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 promosso
DA
, nato a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Marò, presso il cui studio a Palermo, via Dante n. 55, è elettivamente domiciliato
E
, nata a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Carmela Maggiolino, presso il cui studio a Palermo, via Turrisi
n. 13, è elettivamente domiciliata
OGGETTO: Domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 25/07/2025 le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il 16/07/2011 alle condizioni concordate.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 16/10/2025, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
1 • la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 6244/2022 emesso da questo
Tribunale il 23/09/2022-06/10/2022;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato il 25/07/2025, le cui condizioni si riportano testualmente:
“1) Affidamento congiunto del figlio minore e diritto di visita.
Il figlio minore (nato a [...] il [...]) resta affidato in forma condivisa ad Per_1 entrambi i genitori.
La responsabilità genitoriale, pertanto, verrà esercitata da entrambi i genitori, i quali proseguiranno congiuntamente a curarne la crescita, l'educazione e l'istruzione scolastica seguendo le naturali inclinazioni del figlio. Entrambi i genitori creeranno le condizioni affinché il minore mantenga rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Si conviene che il figlio continuerà a vivere prevalentemente con la madre presso la casa Per_1 familiare, ubicata in Palermo via G. Gorgone, n. 52.
I contatti con il minore, compatibilmente agli impegni del padre, dovranno essere quotidianamente garantiti, come già di consuetudine, compatibilmente alle esigenze del minore e del genitore affidatario.
Tenuto conto dell'età scolare del ragazzino e compatibilmente con le sue esigenze, salvo diverse intese, il padre potrà vederlo e tenerlo con sé presso la propria abitazione sita a Palermo in Via
Inserra, 18, con le modalità come indicate nell'allegato piano genitoriale, sottoscritto da entrambi le parti.
Si intende che i coniugi possono, a seconda delle esigenze contingenti del momento, modificare di comune accordo e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio gli orari di visita e conservare facoltà di vedere ed avere con sé liberamente il minore quando si trova presso l'altro genitore.
I genitori, inoltre, continueranno a mantenere - nei periodi in cui il minore trascorrerà il proprio tempo ora con uno ora con l'altro - i rapporti telefonici con il genitore non affidatario.
2) Contributo al mantenimento del figlio minore.
A decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo di divorzio, a titolo di contributo all'ordinario mantenimento del figlio , il padre corrisponderà alla madre, con modalità Per_1 concordate congiuntamente dai coniugi, entro il giorno 20 di ogni mese la somma di € 200,00
2 (Euro duecento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie.
Di comune accordo i coniugi specificano che l'assegno di mantenimento ordinario ricomprende il vitto (incluso abbigliamento), il contributo per le spese di abitazione, le spese di ordinaria cura della persona, il materiale scolastico di cancelleria ad eccezione del corredo di inizio anno, i medicinali da banco (senza prescrizione), le uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero con costo unitario non superiore ad € 10,00 (dieci).
La somma sopra quantificata sarà versata entro giorno 20 di ciascun mese, mediante versamento sul conto intestato alla SI.ra , la quale si riserva di comunicare Controparte_1 il codice IBAN direttamente al SI. . Pt_1
In relazione all'individuazione e la regolamentazione delle spese straordinarie non ricomprese nel mantenimento ordinario si conviene quanto segue.
Entrambi i genitori contribuiranno al pagamento delle spese straordinarie necessarie per il soddisfacimento delle esigenze e dei bisogni del minore nella misura del 50% ciascuno, per la cui individuazione e suddivisione le parti si riportano integralmente al Protocollo sulle spese extra-assegno per il mantenimento dei figli redatto, sulla scorta dell'evoluzione
[... giurisprudenziale in materia, da parte del Sottogruppo Famiglia dell'Osservatorio per del Distretto di Palermo. Controparte_2
Ai sensi del predetto protocollo le spese straordinarie sono classificate ed individuate come di seguito:
• Spese extra-assegno rimborsabili (limitatamente ad aliquota dovuta da altro genitore) anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori
- spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
- spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro); e) mensa;
spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
3 - spese extra-scolastiche relative a: a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole (ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola,
• Spese extra-assegno il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori:
- spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
- spese scolastiche relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica) b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare
(nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, che questi contribuisca nella misura delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza della università pubblica);
- spese extra-scolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter, pre-scuola e dopo-scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
f) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• Silenzio-assenso su spese extra-assegno sanitarie:
Relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibili ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
va altresì
4 previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro i sette giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa, (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza). Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto. Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
• Modalità della richiesta di rimborso.
Ferma restando la possibilità per entrambi i genitori di sostenere direttamente pro quota le spese, il genitore che debba anticiparle è invitato ad inviare con cadenza almeno mensile il relativo conto, con i relativi giustificativi, all'altro genitore, che procederà al rimborso entro 10 giorni dalla richiesta, mediante bonifico bancario sul conto corrente dell'altro coniuge alle coordinate già note e specificandone la causale.
Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori sono invitati a tempestivamente richiedere e mettere a disposizione dell'altro genitore documenti fiscali
(fatture e ricevute), relativi alle spese deducibili, così che entrambi possano utilizzarli per la percentuale corrispondente al proprio impegno di spesa.
Per la documentazione delle predette spese, varranno anche scontrini e/o scritture private dei terzi.
Al fine della dimostrazione del preventivo accordo, il genitore che intende sostenere la spesa dovrà inoltrare all'altro, appena possibile, la relativa richiesta e l'eventuale documentazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, fax o e-mail o altro mezzo di ricezione, con l'indicazione di massima della spesa da sostenere ed invito all'altro a motivare il proprio eventuale dissenso senza ritardo.
3) Rinuncia assegno Mantenimento dell'altro coniuge.
I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che, pertanto, nulla hanno a pretendere l'uno nei confronti dell'altro, rinunciando espressamente a qualsiasi contributo di mantenimento per sé stessi.
5 4) Sulle detrazioni fiscali del figlio minore.
Entrambi i coniugi concordano che detrarranno le spese straordinarie del figlio al 50% ciascuno.
Le parti concordano nel dare immediata esecuzione ai patti e condizioni contenute nel presente ricorso.
Per quanto riguarda le spese del procedimento de quo, saranno compensate tra le parti”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole minorenne.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il
16/07/2011 da , nato a [...] il [...] Parte_1
) e , nata a [...] il [...] C.F._1 Controparte_1
), alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del 25/07/2025 e C.F._2 riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 48, parte II, serie A, dell'anno 2011).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 17/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
AR MA SC EL
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