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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 30/09/2025, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott. Barbara Del Bono Presidente
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Augusta Massima Cucina Consigliere rel. riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n.191/2023 R.G., posta in deliberazione all'udienza collegiale del 13.05.2025 tenutasi con trattazione scritta e vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t. Sig. Parte_1 Pt_2
elettivamente domiciliata in Pescara alla Via Venezia n.4 presso lo
[...] studio dell'Avv. Eugenio Galluppi, rappresentata e difesa dal medesimo giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATA
E
1 per il tramite della Controparte_2
procuratrice speciale in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t. Dott. e del suo Consigliere delegato con Controparte_4
potere di rappreesentanza a tanto abilitata in virtù di procura Persona_1
conferita con atto autenticato per notar in data 09.08.2022, rep. Persona_2
55.554, racc. n. 25.808, registrato a Milano presso l'Agenzia delle Entrate di
Milano in data 10.08.2022, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
Carlotta Casamorata del Foro di Ravenna, con studio in Ravenna, Via Baccarini n.
52;
INTERVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come da ordinanza all'esito della camera di consiglio da remoto del 13.05.2025.
OGGETTO: Bancario. Appello avverso la sentenza del Tribunale di Pescara
n. 1435/2022 del 21.10.2022, pubblicata il 02.11.2022.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva n. 1133/2024 del 06.09.2024, pubblicata il
19.09.2024, questa Corte, non definitivamente pronunciando, ha rigettato parzialmente l'appello proposto dalla pronunciandosi, nello Parte_1
specifico, nei termini che seguono: “la Corte, non definitivamente pronunciando, rigetta il secondo, il terzo ed il quinto motivo di appello;
in accoglimento del primo e del quarto motivo di appello, accerta e dichiara l'illegittima applicazione di interessi anatocistici con riferimento al c/c n. 2212, nonché l'illegittima decurtazione dal saldo finale dell'importo solo nominale della CMS, e rimette la causa, con separata ordinanza, in istruttoria per l'acquisizione di nuova CTU contabile. Si riserva di pronunciarsi sul resto dell'appello, nonché in ordine alle spese, con la sentenza definitiva”.
La Corte ha quindi rimesso la causa in istruttoria con separata ordinanza, per lo svolgimento di nuova CTU contabile conferendo l'incarico al Dott. CP_4
2 che, prestato il giuramento di rito, ha ricevuto dalla Corte l'incarico a Per_3
rispondere al seguente quesito:
“Accerti il CTU, letti gli atti di causa ed esaminata la documentazione prodotta dalle parti, il rapporto di dare / avere tra le parti del giudizio in riferimento al conto corrente n. 2212, poi rinumerato in c/c n. 631767, determinandone il saldo
a favore della Banca o del correntista ed escludendo ogni forma di anatocismo, nonché le commissioni di massimo scoperto, secondo i principi espressi nella sentenza non definitiva”.
La Corte ha concesso al CTU complessivi 60 giorni per l'invio alle parti della relazione peritale;
alle parti il termine dei successivi giorni 15 per la trasmissione al CTU di eventuali osservazioni e rilievi;
ed al CTU il termine di ulteriori giorni
15 per il deposito in cancelleria della relazione definitiva, comprensiva dei chiarimenti sugli eventuali rilievi delle parti;
nominati dalle parti i consulenti di parte, ha rinviato la causa al 13.05.2025 per la precisazione delle conclusioni.
Depositata la stesura definitiva della CTU in data 04.03.2025, le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta in vista dell'udienza cartolare del
13.05.2025, e la causa, depositate le comparse conclusionale e di replica, all'esito della Camera di Consiglio, viene decisa nei termini che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte si esprime in termini di intangibilità delle statuizioni della sentenza non definitiva cristallizzate nella predetta, formando la relativa pronuncia un giudicato interno rispetto al quale è percorribile dalle parti la sola strada (infatti intrapresa) della riserva di appello, e dunque dell'impugnazione.
Costituisce insegnamento da tempo consolidato della Corte di Cassazione (si cfr
Cass. Civ. sentenza n. 4720/1977, confermata da Cass. Civ. sentenza n.
2332/2001), quello che afferma che "le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva non possono essere modificate o revocate con la sentenza definitiva, poiché i singoli punti della sentenza che non definisce il processo possono essere
3 sottoposti a riesame solo con le impugnazioni, mentre la non definitività concerne solo la non integralità della decisione della controversia e non anche la mutabilità, da parte dello stesso giudice, di ciò che e stato deciso" (Cass. Civ., sez. lavoro, n.13621/2014).
Ciò detto, integralmente richiamati tutti gli atti di causa, la Corte ritiene che le conclusioni cui è giunto il consulente d'ufficio – formulate all'esito di esauriente indagine e sostenute da adeguate valutazioni tecniche - meritino di essere pienamente condivise nei termini che a seguire si verranno a delineare.
Quanto all'anatocismo, la Corte rileva, come già precisato nella sentenza non definitiva, che la clausola che prevede la 'pari periodicità' contenuta in un contratto sottoposto alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, non può ritenersi idonea a legittimare l'anatocismo se, di fatto, è sconfessata dall'indicazione di un tasso di interesse effettivo annuo creditore (per il correntista) identico a quello nominale. Pertanto, il regime della capitalizzazione, seppure concordato espressamente in regime di reciprocità trimestrale, deve ritenersi, in questi casi, nullo, con la conseguenza che nel rapporto dare / avere tra le parti deve escludersi l'applicazione di qualsiasi modalità anatocistica.
Ritenuto applicabile questo principio al caso di specie, la Corte ritiene che la nuova consulenza disposta in grado di appello, a cui questa Corte intende fare espresso richiamo, nel dare risposta ai quesiti formulati, si sia correttamente espressa, sia, con riferimento all'anatocismo, sia, con riguardo alla CMS.
La Corte ha ritenuto, infatti, in sentenza non definitiva, di dover espungere dal saldo determinato dal primo giudice, oltre agli importi di cui alla capitalizzazione interessi, anche detta commissione, non, sic et simpliciter, ma tenendo conto dei fenomeni anatocistici sul saldo progressivo del conto: una decisione, quella della
Corte sul punto, effetto della domanda avanzata dalla società appellante all'esito della pronuncia del primo giudice.
4 Ciò detto, il CTU, pronunciandosi anche sull'applicazione dei corrispettivi sull'accordato, ha operato correttamente nei termini che seguono:
“Dopo aver depurato il conto degli addebiti intervenuti per le competenze trimestrali, ottenendo così i saldi in linea capitale, il calcolo del saldo finale è stato sviluppato in base alle seguenti modalità (cfr. Tabella 3):
- Dal 31/03/2003 al 03/08/2009: applicazione delle condizioni economiche pattuite, ad esclusione delle commissioni di massimo scoperto, senza capitalizzazione delle competenze calcolate (addebitate al termine del periodo considerato);
- Dal 04/08/2009 al 25/04/2018: applicazione delle condizioni economiche pattuite, incluso il corrispettivo sull'accordato, senza capitalizzazione delle competenze calcolate (addebitate al termine del periodo considerato);
- Dal 26/04/2018 al 05/10/2018: applicazione delle condizioni economiche pattuite, ad esclusione del corrispettivo sull'accordato, senza capitalizzazione trimestrale delle competenze calcolate (addebitate al termine del periodo considerato)”.
Operando secondo i criteri sopra delineati, il CTU, ha così concluso:
“Dalle informazioni desunte dagli estratti conto bancari, il saldo del conto corrente 2212,54 (e successive numerazioni) al 05/10/2018 (compreso l'addebito delle competenze calcolate fino al 30/09/2018, come operato dall'istituto di credito) è pari a € 96.895,62 a debito del correntista (cfr. Tabella 2).
Dall'esame della Tabella 3, invece, il saldo del conto corrente n. 2212,54 (e successive numerazioni) dal 31/03/2003 al 05/10/2018, elaborato con i metodi sopra indicati, risulta pari a € 57.563,62 a debito del correntista”.
Tenuto conto delle osservazioni presentate da parte attrice, ed in considerazione della circostanza che successivamente alla data del 05.10.2018 era stato versato dal cliente l'importo di € 50.000,00 (nello specifico, in data 12.11.2018), il CTU,
5 nella rideterminazione del saldo al 12.11.2018, ha ritenuto di aggiornare i conteggi e, sottraendo detto importo dal totale già indicato nella relazione, è pervenuto, come espresso nella tabella 3 bis, alla conclusione che segue:
“Calcolo del saldo del conto corrente al 12/11/2018 con addebito di tutte le competenze elaborate solo al termine del rapporto: € 7.563,32 a debito del correntista…” .
La modifica apportata dal CTU al conteggio elaborato appare alla Corte corretta perché coerente, in termini temporali, alla domanda introdotta dalla Parte_1
ed in linea con la produzione documentale in atti.
[...]
Prive di rilievo le osservazioni alla CTU effettuate dalla parte convenuta/appellata stante le valutazioni di merito ed argomentazioni già cristallizzate nella sentenza non definitiva.
Parimenti prive di pregio le argomentazioni della intervenuta stante la CP_2
natura accertativa e dichiarativa della sentenza di primo grado, e non restitutoria, né risarcitoria.
Quanto alle spese di lite di cui al sesto motivo di appello, la Corte ritiene necessario disporne una nuova regolamentazione, e ciò all'esito del giudizio complessivo e tenuto conto che, a fronte di un saldo passivo già ridimensionato dal primo giudice in forza dell'intervenuto versamento in data 12.11.2018 di un importo considerevole, il parziale accoglimento dell'appello ha comportato la rideterminazione del saldo passivo nell'importo ancor più ridotto di € 7.563,32
(nello specifico, si è passati da € 41.788,21 ad € 7.563,32, sempre a debito della società correntista).
Tenuto comunque conto anche della soccombenza sostanziale della attrice/appellante considerata l'unitarietà del giudizio, la Corte Parte_1
ritiene pertanto – sia, con riferimento al primo grado di giudizio, che con riguardo al giudizio di appello - di poter compensare per 2/3 le spese di lite tra le parti, condannando la società convenuta/appellata per il restante 1/3: spese che, per
6 l'intero, vengono liquidate in € 13.430,00 per il primo grado di giudizio, ed in €
14.317,00 per il grado di appello.
Quanto alle spese di CTU relative al grado di appello, queste vengono poste a carico delle parti nella stessa percentuale di cui alla sentenza di primo grado - ferma restando la solidarietà nei confronti del CTU in entrambi i gradi di giudizio
- e sono state liquidate per l'intero come da separato decreto.
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, facendo seguito alla sentenza non definitiva n.
1133/2024 del 06.09.2024, pubblicata il 19.09.2024, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1435/2022 emessa dal
Tribunale di Pescara in data 21.10.2022, pubblicata il 02.11.2022, così decide nel contraddittorio delle parti:
1. in parziale accoglimento dell'appello promosso da e in Parte_1
parziale riforma della sentenza impugnata, in relazione al rapporto de quo, accerta il saldo, alla data del 12.11.2018, del conto corrente n. 2212, poi rinumerato in c/c n. 631767, a debito della società attrice / appellante, in € 7.563,32, e condanna parte convenuta /appellata alla conseguente rettifica di tutti i saldi successivi alla predetta data;
2. condanna parte convenuta / appellata al pagamento in favore di Parte_1
di 1/3 delle spese e competenze di primo e secondo grado, spese che liquida
[...] complessivamente, quanto al primo grado di giudizio, in € 13.430,00, quanto al secondo grado in € 14.317,00, oltre, in entrambi i casi, rimborso spese generali,
IVA e CPA;
compensati tra le parti i restanti 2/3 delle spese di lite;
3. pone le spese di CTU del giudizio di appello a carico delle parti nella stessa percentuale di cui alla sentenza di primo grado, ferma restando la solidarietà nei confronti del CTU in entrambi i gradi di giudizio: spese già liquidate come da separato decreto.
7 Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 26.09.2025.
Il Cons.Rel. Est. Dott.ssa Augusta Massima Cucina
Il Pres. Dott.ssa Barbara del Bono
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