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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XX, sentenza 12/01/2026, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 380/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1369/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dr.Email_1
contro
Comune di RO - Via Ostiense 131 L 00154 RO RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401467825 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13237/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 112401467825, emesso da RO IT in data 28 ottobre 2024 e notificato in data 7 novembre 2024, relativo a TARI e TEFA – anno d'imposta 2018, per l'importo complessivo di euro 664,00, di cui euro 286,21
a titolo di tributo, euro 343,45 a titolo di sanzioni, euro 26,58 a titolo di interessi, oltre spese di notifica.
L'avviso ha riguardato l'immobile sito in RO, Indirizzo_1, censito al dati catastali, ed è stato emesso per asserita omessa dichiarazione TARI.
Nel ricorso, la contribuente ha dedotto l'insussistenza dell'omessa dichiarazione, rappresentando di avere:
regolarmente versato la TARI per il primo semestre 2018, mediante pagamento MAV di euro 207,03 in data
18 luglio 2018;
comunicato la cessazione dell'occupazione dell'immobile a seguito di compravendita avvenuta in data 7 settembre 2018, mediante invio del modello AMA 600/06 trasmesso via fax in data 15 novembre 2018;
corrisposto l'importo di chiusura TARI pari a euro 76,82, richiesto con documento AMA n. 112000761761 del 12 agosto 2020, mediante pagamento effettuato in data 28 settembre 2020.
La ricorrente ha, inoltre, comunicato di avere presentato istanza di autotutela in data 6 dicembre 2024, seguita da successivi solleciti e integrazioni documentali trasmessi tra il 2 e il 7 gennaio 2025, senza ricevere riscontro.
Si è costituita in giudizio tardivamente RO IT, depositando atto di controdeduzioni e costituzione in giudizio, con cui ha affermato che, a seguito del riesame della posizione tributaria, ha adottato il provvedimento di autotutela n. U250600186302 del 10 giugno 2025, disponendo l'annullamento totale dell'avviso di accertamento esecutivo n. 112401467825.
Con le medesime controdeduzioni, RO IT ha chiesto che il giudizio venga dichiarato estinto per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione in atti è risultato che RO IT ha integralmente annullato in autotutela l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401467825, oggetto di impugnazione, eliminando ogni effetto giuridico e patrimoniale della pretesa tributaria fatta valere nei confronti della ricorrente.
È conseguentemente venuto meno l'interesse delle parti alla decisione sul merito della controversia, essendo stata integralmente rimossa la pretesa impositiva che ha formato oggetto del giudizio.
Sussistono, pertanto, i presupposti per dichiarare il giudizio estinto per cessata materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, il Giudice ritiene che ricorrano i motivi per disporne la compensazione integrale, avuto riguardo all'intervenuto annullamento dell'atto in sede amministrativa, alla natura della controversia ed all'assenza di una pronuncia sul merito delle contrapposte pretese.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in RO, 16 dicembre 2025 IL GIUDICE MONOCRATICO
DR EM
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1369/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dr.Email_1
contro
Comune di RO - Via Ostiense 131 L 00154 RO RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401467825 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13237/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 112401467825, emesso da RO IT in data 28 ottobre 2024 e notificato in data 7 novembre 2024, relativo a TARI e TEFA – anno d'imposta 2018, per l'importo complessivo di euro 664,00, di cui euro 286,21
a titolo di tributo, euro 343,45 a titolo di sanzioni, euro 26,58 a titolo di interessi, oltre spese di notifica.
L'avviso ha riguardato l'immobile sito in RO, Indirizzo_1, censito al dati catastali, ed è stato emesso per asserita omessa dichiarazione TARI.
Nel ricorso, la contribuente ha dedotto l'insussistenza dell'omessa dichiarazione, rappresentando di avere:
regolarmente versato la TARI per il primo semestre 2018, mediante pagamento MAV di euro 207,03 in data
18 luglio 2018;
comunicato la cessazione dell'occupazione dell'immobile a seguito di compravendita avvenuta in data 7 settembre 2018, mediante invio del modello AMA 600/06 trasmesso via fax in data 15 novembre 2018;
corrisposto l'importo di chiusura TARI pari a euro 76,82, richiesto con documento AMA n. 112000761761 del 12 agosto 2020, mediante pagamento effettuato in data 28 settembre 2020.
La ricorrente ha, inoltre, comunicato di avere presentato istanza di autotutela in data 6 dicembre 2024, seguita da successivi solleciti e integrazioni documentali trasmessi tra il 2 e il 7 gennaio 2025, senza ricevere riscontro.
Si è costituita in giudizio tardivamente RO IT, depositando atto di controdeduzioni e costituzione in giudizio, con cui ha affermato che, a seguito del riesame della posizione tributaria, ha adottato il provvedimento di autotutela n. U250600186302 del 10 giugno 2025, disponendo l'annullamento totale dell'avviso di accertamento esecutivo n. 112401467825.
Con le medesime controdeduzioni, RO IT ha chiesto che il giudizio venga dichiarato estinto per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione in atti è risultato che RO IT ha integralmente annullato in autotutela l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401467825, oggetto di impugnazione, eliminando ogni effetto giuridico e patrimoniale della pretesa tributaria fatta valere nei confronti della ricorrente.
È conseguentemente venuto meno l'interesse delle parti alla decisione sul merito della controversia, essendo stata integralmente rimossa la pretesa impositiva che ha formato oggetto del giudizio.
Sussistono, pertanto, i presupposti per dichiarare il giudizio estinto per cessata materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, il Giudice ritiene che ricorrano i motivi per disporne la compensazione integrale, avuto riguardo all'intervenuto annullamento dell'atto in sede amministrativa, alla natura della controversia ed all'assenza di una pronuncia sul merito delle contrapposte pretese.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in RO, 16 dicembre 2025 IL GIUDICE MONOCRATICO
DR EM