Ordinanza cautelare 1 agosto 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 27/11/2025, n. 21320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21320 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21320/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08179/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8179 del 2025, proposto da
Md IA ER, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele Bidini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Roma, Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato sull'istanza volta al rilascio di permesso di soggiorno per attesa occupazione su nulla osta P-RM/L/Q/2023/103389, avanzata il 7.4.2025
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Questura di Roma, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 il dott. AN ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con ricorso notificato via PEC il 20.6.2025 e depositato il 16.7.2025 il ricorrente si doleva del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza del 7.4.2025 volta all’ottenimento di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Alla camera di consiglio, il Collegio ha dato avviso alle parti, ex art. 73 co. 3 c.p.a., della possibilità di definizione della controversia con una sentenza in forma semplificata stante il tardivo deposito del ricorso.
Invero, trattandosi di procedimento da svolgersi in camera di consiglio ai sensi dell’art. 87 co. 2 lett. b) CPA (“i giudizi in materia di silenzio”), il termine per il deposito del ricorso è dimezzato rispetto a quello dettato dall’art. 45 c.p.a., con la conseguenza che il ricorso doveva, nella specie, essere depositato entro 15 giorni.
Per la ragione esposta, ovvero stante l’avvenuta notifica via PEC all’amministrazione resistente il 20.6.2025 e l’avvenuto deposito in giudizio soltanto in data 16.7.2025 (dunque, oltre il termine anzidetto), il ricorso va dichiarato irricevibile (art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.);
La pronuncia in rito consente di compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile per tardività.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LE ON, Presidente
AN ON, Referendario, Estensore
Francesco Vergine, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN ON | LE ON |
IL SEGRETARIO