Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/02/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
Cron. ___________________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro e in F.A. _________________ persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di Maio, nella causa iscritta al 10016 del 2024 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. SOLLENA GASPARE
- ricorrente -
CONTRO
CP_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore con l'Avv. Adriana Giovanna Rizzo e Maria Grazia Sparacino che lo rappresenta e difende per mandato generale alle liti, resistente
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
All'udienza del 04/02/2025 alle ore 15.30 ha pronunciato
SENTENZA dando lettura del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' CP_1 alla rifusione delle spese di lite quantificate in euro 900,00 oltre spese generali, Iva e Cpa da distrarsi in favore dell'avv.
Gaspare Sollena antistatario.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 01/07/2024 , la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' proponendo CP_1 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001661439 della quale deduceva a vario titolo l'illegittimità chiedendone l'annullamento.
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Nelle more del giudizio l' con note del 03.02.2025 CP_1 depositava il provvedimento di annullamento in autotutela.
All'udienza odierna le parti formulavano richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo comunque la parte ricorrente la condanna dell' al pagamento delle CP_1 spese di lite in ragione della necessità del ricorso all'autorità giudiziaria per contestare la sanzione e, viceversa insistendo il resistente sulla compensazione.
Conformemente alla richiesta dei procuratori costituiti va quindi dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno tra le parti ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in giudizio.
Spese di lite vanno poste a carico dell' essendo CP_1 intervenuto il provvedimento di annullamento nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 04/02/2025
Il GIUDICE ONORARIO
Antonella Di Maio
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