Art. 5. Prestazioni in natura.
Ogni capo di famiglia, abitante o possidente nel Comune, che per le sue condizioni infelici non ne sia dichiarato esente dal Consiglio comunale, puo' essere obbligato a fornire annualmente sino a quattro giornate di lavoro:
a) Per la sua persona e per ogni individuo maschile atto al lavoro, dai 18 ai 60 anni, che faccia parte o sia al servizio della sua famiglia, o delle sue proprieta', in quanto abitino nel Comune;
b) Per ciascuna bestia da soma, da sella o da tiro, col rispettivo veicolo, che sia al servizio della sua famiglia o delle sue proprieta' nel Comune.
Ogni capo di famiglia, abitante o possidente nel Comune, che per le sue condizioni infelici non ne sia dichiarato esente dal Consiglio comunale, puo' essere obbligato a fornire annualmente sino a quattro giornate di lavoro:
a) Per la sua persona e per ogni individuo maschile atto al lavoro, dai 18 ai 60 anni, che faccia parte o sia al servizio della sua famiglia, o delle sue proprieta', in quanto abitino nel Comune;
b) Per ciascuna bestia da soma, da sella o da tiro, col rispettivo veicolo, che sia al servizio della sua famiglia o delle sue proprieta' nel Comune.