Articolo 5 della Legge 30 agosto 1868, n. 4613
Articolo 4Articolo 6
Versione
16 ottobre 1868
Art. 5. Prestazioni in natura.

Ogni capo di famiglia, abitante o possidente nel Comune, che per le sue condizioni infelici non ne sia dichiarato esente dal Consiglio comunale, puo' essere obbligato a fornire annualmente sino a quattro giornate di lavoro:

a) Per la sua persona e per ogni individuo maschile atto al lavoro, dai 18 ai 60 anni, che faccia parte o sia al servizio della sua famiglia, o delle sue proprieta', in quanto abitino nel Comune;

b) Per ciascuna bestia da soma, da sella o da tiro, col rispettivo veicolo, che sia al servizio della sua famiglia o delle sue proprieta' nel Comune.

Entrata in vigore il 16 ottobre 1868
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