Decreto cautelare 18 marzo 2025
Ordinanza collegiale 17 aprile 2025
Ordinanza cautelare 22 maggio 2025
Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 20/03/2026, n. 5327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5327 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05327/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03536/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3536 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Jacopo Di Giovanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto di revoca delle misure di accoglienza emesso dal Prefetto della Provincia di Roma il 24 gennaio 2025 e notificato il 5 marzo 2025, nonché di ogni altro atto, anche non conosciuto dall’istante, sia esso connesso, presupposto, conseguente e/o applicativo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Roma e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2025 il dott. IL AR OP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto il ricorso in epigrafe proposto avverso il decreto di revoca pure in epigrafe specificato;
Lettì gli atti di causa e vista la documentazione depositata dall’amministrazione;
Rilevato che la causa è stata chiamata all’udienza pubblica del 19 dicembre 2025;
Considerato che dagli atti depositati risulta l’avvenuta sistemazione del ricorrente presso il “CAS Casilina”, sito in via Casilina, 1670- Roma;
Considerato che deve pertanto essere dichiarata l’improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse e che le spese di lite possono essere compensate in presenza delle condizioni di legge;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone fisiche indicate nel presente provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER PO, Presidente
IL AR OP, Consigliere, Estensore
Alberto Ugo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL AR OP | ER PO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.