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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/12/2025, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 1035/2025 Registro generale Appello Lavoro n. 644/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Giovanni Casella Presidente Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere Dott.ssa Francesca Beoni Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di rinvio disposto dalla CORTE di CASSAZIONE con ordinanza n. 8589/2025, discusso all'udienza collegiale del 10/12/2025 e promosso
DA
– (C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'Avv. OMODEI ZORINII CARLA ed elettivamente domiciliato presso i propri Uffici in VIA SAVARE', 1 20122 MILANO
Ricorrente in riassunzione
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
Resistente contumace
Il procuratore della parte, come sopra costituita, così precisava le
CONCLUSIONI
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano in diversa composizione – ogni Pt_1 diversa e contraria istanza disattesa e reietta – in conformità al principio di diritto espresso dalla Suprema Corte di cassazione – in totale riforma della sentenza emessa dal Giudice di II grado ed in applicazione dei principi dettati dalla Ordinanza della Suprema Corte di Cass. Sez. lavoro n. 8589/2025 Numero registro generale 14820/2023 Numero sezionale 537/2025 pubblicata in data 01/04/2025 che ha cassato con rinvio la Sent. della Corte di Appello di Milano sez. lav. n. 1036/2022 pubblicata in data 13.01.2023 Rg. 348/2022, che confermava la Sent. Trib. Milano sez. lav. n. 498/2022 pubbl. 23/0372022 Rg. 6291/2021, rigettare le domande tutte proposte dal ricorrente ed assolvere l' da ogni domanda svolta nei suoi confronti. Con vittoria di spese, Pt_1 competenze ed onorari di tutti i gradi di giudizio”.
[1] MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.06.2025 l' ha riassunto – a seguito del Pt_1 rinvio disposto dalla CORTE di CASSAZIONE con ordinanza n. 8589/2025 – il giudizio instaurato da , titolare di pensione ex Controparte_1
ENPALS, con il quale aveva chiesto la riliquidazione del trattamento pensionistico con decorrenza dal 01.01.2011 e dei supplementi con decorrenza dal 01.06.2020 senza applicazione del limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile, stabilito per i lavoratori dello spettacolo dall'art. 2 comma 7 del D.P.R. 31.12.1971 n. 1420.
Il TRIBUNALE di MILANO, con sentenza n. 498/2012 in via preliminare respingeva l'eccezione di decadenza triennale ex art. 47 D.P.R. 639/1970 sollevata dall'Ente previdenziale rispetto ai trattamenti pensionistici aventi decorrenza anteriore all'entrata in vigore del D.L. n. 98/11, introduttivo della decadenza, nonché quella di prescrizione.
Nel merito, ricostruita la normativa applicabile, riconduceva la quota A della pensione del ricorrente, ossia quella maturata fino al 31.12.1992, alla disciplina di cui all'art. 12 D.P.R. 1420/1971 e quella della quota B, maturata a partire dal 01.01.1993, alla disciplina di cui all'art. 4 comma 8 D. Lgs. n. 82/1997.
In relazione alle modalità di applicazione dell'aliquota di rendimento alla quota B, concludeva affermando che l'art. 4 citato era incompatibile con la disciplina di cui all'art. 12 del D.P.R. 1420/1971 (e quindi con i limiti da questo imposti, che invece aveva ritenuto applicabili) e per l'effetto, recepiti i conteggi posti Pt_1 alla base del ricorso stante anche la mancata contestazione da parte dell'Ente previdenziale “circa l'esatto numero di contributi giornalieri da riconoscere per il periodo di competenza”, accoglieva la domanda proposta da CP_1
.
[...]
In ragione della soccombenza veniva condannato a rifondere al ricorrente Pt_1 le spese di lite liquidate in Euro 2.543,00, oltre a spese generali e oneri di legge.
L'impugnazione proposta dall' avverso tale decisione era stata respinta Pt_1 dalla CORTE d'APPELLO con sentenza n. 1036/2022 ritenendo che il limite massimo inerente alla retribuzione giornaliera pensionabile si applicasse alla sola determinazione della "quota A" del trattamento di quiescenza e che non fosse più vigente per la "quota B", regolata dai nuovi criteri fissati dal D. Lgs. 30 aprile 1997, n. 182.
In ragione della soccombenza veniva condannato a rifondere al ricorrente Pt_1 le spese di lite liquidate in Euro 3.300,00, oltre a spese generali e oneri di legge.
L' ha adito la CORTE di CASSAZIONE denunciando la violazione dell'art. Pt_1
47 D.P.R. n. 639/70, come novellato dall'art. 38, co.1, lett. d) n. 1 D.L. n. 98/11, convertito in L. n.111/11 per non avere la CORTE di APPELLO ritenuto che la
[2] decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639/70 si applicasse anche ai trattamenti pensionistici maturati anteriormente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 98/11, ovvero il 06.07.2011.
Con un secondo motivo lamentava la violazione dell'art.12 D.P.R. n. 1420/71 e dell'art. 4 D. Lgs. n.182/97 in quanto la CORTE di merito aveva errato nel prospettare l'abrogazione della disciplina del massimale pensionabile come per contro affermato da numerose pronunce della Corte di legittimità.
In via subordinata denunciava la violazione degli artt. 2934 e 2935 c.c. e dell'art. 47 bis D.P.R. n. 639/70, in tema di prescrizione dei ratei maturati nel quinquennio anteriore all'atto interruttivo della prescrizione.
La Suprema Corte, ritenuti fondati i primi due motivi di gravame e assorbito il terzo, in accoglimento del ricorso proposto dall' ribadiva i principi Pt_1 affermati con la sentenza n. 36056/22 resa a Sezioni Unite, nonché dalle successive ordinanze conformi, tra cui la n. 38018/22, n. 870/23, n. 1775/23 e n. 35132/24 e di conseguenza ha cassato la pronuncia di questa CORTE rinviando alla medesima, affinché – in diversa composizione – applichi i principi enunciati, liquidando anche le spese della fase di legittimità.
Ha riassunto il giudizio l' chiedendo il rigetto delle domande proposte da Pt_1
con il giudizio di I grado con condanna del convenuto Controparte_1 alla refusione delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
All'udienza di discussione del 10.12.2025, verificata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia di e la causa decisa Controparte_1 come da dispositivo in calce trascritto.
____________
Occorre premettere che in ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della CORTE di CASSAZIONE vincola il giudice del rinvio al principio affermato e ai relativi presupposti di fatto;
di conseguenza questa CORTE, nella presente fase processuale, deve uniformarsi ex art. 384 c.p.c. sia alla regola di diritto enunciata, sia alle premesse logico – giuridiche della decisione adottata dalla Suprema Corte, attenendosi agli accertamenti di fatto già compiuti nell'ambito della sua enunciazione.
Inoltre, la riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio - a seguito di cassazione della sentenza - instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza di Cassazione.
Nel caso di specie, mediante l'ordinanza indicata in epigrafe, la Suprema Corte, in relazione al primo motivo di censura sollevato da ha affermato: Pt_1
[3] “la sentenza d'appello ha contraddetto l'orientamento di questa Corte (v. ad es. Cass.31952/24, Cass.35134/24), cui va data continuità, secondo cui la decadenza triennale ex art.47 d.P.R. si applica anche ai trattamenti maturati anteriormente all'entrata in vigore del d.l. n.98/11, con la precisazione che la decadenza decorre ex art.252 d.a. c.c. dalla data di entrata in vigore della norma istitutiva della decadenza, evitata dalla proposizione della domanda giudiziale e non dalla sola domanda amministrativa (Cass.28416/20, Cass.22820/21). La decadenza, in particolare, opera non in modo tombale, ma relativamente ai soli ratei antecedenti il triennio anteriore alla proposizione della domanda giudiziale (Cass.35134/24, Cass.24555/23)”.
In relazione al secondo motivo di gravame, ha affermato: “la questione giuridica dedotta con il motivo riguarda i trattamenti pensionistici dei lavoratori dello spettacolo, oggi corrisposti dalla Gestione speciale del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituita presso l' (subentrato all'Enpals), e in particolare la Pt_1 determinazione della “quota B”, corrispondendo la “quota A” «all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolate con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile» (art. 13, lettera a, d. lgs. n.503/92), e la “quota B” «all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993» (art. 13, lettera b, del citato d.lgs. n. 503/92). Relativamente alla “quota B” vi è controversia sul permanere o meno del limite alla retribuzione giornaliera pensionabile di cui all'art. 12, co.7 d.P.R. n.1420/71.
Sulla questione è intervenuta questa Corte (v. Cass.36056/22, seguita da altre, tra cui Cass.38018/22, Cass.870/23, Cass.1775/23, Cass.35132/24), affermando che nella determinazione della “quota B” non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, co.7 d.P.R. n.1420/71, come modificato dall'art.1, co.10, d.lgs. n.182/97. Tale limite – si è spiegato – non è stato abrogato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall'art. 4, co.8, del medesimo d.lgs., dovendosi ritenere che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, in quanto si colloca in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all'entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l' . Pt_1
Quanto affermato in tali pronunce viene qui condiviso, non adducendo il controricorso argomenti giuridici tali da infirmare il citato orientamento.
[4] Tanto vale anche riguardo all'eccezione di illegittimità costituzionale avanzata sempre in controricorso, secondo cui l'interpretazione adottata da questa Corte dell'art.4, co.8 d. lgs. n.182/97 sarebbe in contrasto con la legge delega (art.2, co.22, lett. a) n.335/95). Vanno ripresi anche sul punto i rilievi a confutazione addotti in varie pronunce di questa Corte (ad es. Cass.10852/23, Cass.21010/23, Cass.35132/24), ovvero che C. Cost. n.202/08, proprio riguardo al divario tra la retribuzione sottoposta a contribuzione piena (lire 1.000.000) e la retribuzione utile ai fini del calcolo della pensione (lire 315.000), ha escluso il contrasto con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza, di adeguatezza e di proporzionalità della tutela previdenziale, «purché una certa proporzionalità venga assicurata e, soprattutto, non sia compromessa la realizzazione delle finalità di cui all'art. 38 della Costituzione» (punto 2 del Considerato in diritto); inoltre la Carta fondamentale non richiede una «necessaria corrispondenza tra i contributi versati e le prestazioni erogate», in quanto l'adempimento dell'obbligo contributivo trascende l'interesse del singolo soggetto protetto e non obbedisce a una logica meramente corrispettiva (C. Cost. n.173/86, punto 10 del Considerato in diritto)”.
All'applicazione dei principi così enunciati, cui questo Collegio è vincolato e al quale questa CORTE si è già uniformata in precedenti pronunce e che, nella presente sede di rinvio, risultano, comunque, vincolanti, le domande avanzate da non possono essere accolte, sia stante l'intervenuta Controparte_1 decadenza tra la domanda di liquidazione della pensione (1993) e la proposizione del ricorso giudiziario (10.08.2021), sia nel merito in quanto fondate sul criterio di calcolo disatteso dalla CORTE di CASSAZIONE, che ha confermato la correttezza delle modalità di calcolo della pensione seguita dall' . Controparte_2
Per tali ragioni le domande avanzate dal ricorrente in primo grado con il ricorso introduttivo debbono essere respinte.
La complessità delle questioni interpretative trattate, la non univocità degli indirizzi giurisprudenziali in materia, nonché la sussistenza di numerose pronunce della giurisprudenza di merito che si erano espresse favorevolmente a quanto sostenuto , conducono il Collegio a ritenere Controparte_1 sussistenti i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per compensare integralmente tra le parti le spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Decidendo in sede di rinvio disposto dalla CORTE di CASSAZIONE con ordinanza n. 8589/25, respinge le domande proposte da con il Controparte_1 ricorso in primo grado.
Compensa le spese di tutti i gradi di giudizio.
Milano, 10/12/2025
[5] Il Presidente Giovanni Casella
[6]
Il Giudice Ausiliario Relatore Francesca Beoni
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Giovanni Casella Presidente Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere Dott.ssa Francesca Beoni Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di rinvio disposto dalla CORTE di CASSAZIONE con ordinanza n. 8589/2025, discusso all'udienza collegiale del 10/12/2025 e promosso
DA
– (C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'Avv. OMODEI ZORINII CARLA ed elettivamente domiciliato presso i propri Uffici in VIA SAVARE', 1 20122 MILANO
Ricorrente in riassunzione
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
Resistente contumace
Il procuratore della parte, come sopra costituita, così precisava le
CONCLUSIONI
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano in diversa composizione – ogni Pt_1 diversa e contraria istanza disattesa e reietta – in conformità al principio di diritto espresso dalla Suprema Corte di cassazione – in totale riforma della sentenza emessa dal Giudice di II grado ed in applicazione dei principi dettati dalla Ordinanza della Suprema Corte di Cass. Sez. lavoro n. 8589/2025 Numero registro generale 14820/2023 Numero sezionale 537/2025 pubblicata in data 01/04/2025 che ha cassato con rinvio la Sent. della Corte di Appello di Milano sez. lav. n. 1036/2022 pubblicata in data 13.01.2023 Rg. 348/2022, che confermava la Sent. Trib. Milano sez. lav. n. 498/2022 pubbl. 23/0372022 Rg. 6291/2021, rigettare le domande tutte proposte dal ricorrente ed assolvere l' da ogni domanda svolta nei suoi confronti. Con vittoria di spese, Pt_1 competenze ed onorari di tutti i gradi di giudizio”.
[1] MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.06.2025 l' ha riassunto – a seguito del Pt_1 rinvio disposto dalla CORTE di CASSAZIONE con ordinanza n. 8589/2025 – il giudizio instaurato da , titolare di pensione ex Controparte_1
ENPALS, con il quale aveva chiesto la riliquidazione del trattamento pensionistico con decorrenza dal 01.01.2011 e dei supplementi con decorrenza dal 01.06.2020 senza applicazione del limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile, stabilito per i lavoratori dello spettacolo dall'art. 2 comma 7 del D.P.R. 31.12.1971 n. 1420.
Il TRIBUNALE di MILANO, con sentenza n. 498/2012 in via preliminare respingeva l'eccezione di decadenza triennale ex art. 47 D.P.R. 639/1970 sollevata dall'Ente previdenziale rispetto ai trattamenti pensionistici aventi decorrenza anteriore all'entrata in vigore del D.L. n. 98/11, introduttivo della decadenza, nonché quella di prescrizione.
Nel merito, ricostruita la normativa applicabile, riconduceva la quota A della pensione del ricorrente, ossia quella maturata fino al 31.12.1992, alla disciplina di cui all'art. 12 D.P.R. 1420/1971 e quella della quota B, maturata a partire dal 01.01.1993, alla disciplina di cui all'art. 4 comma 8 D. Lgs. n. 82/1997.
In relazione alle modalità di applicazione dell'aliquota di rendimento alla quota B, concludeva affermando che l'art. 4 citato era incompatibile con la disciplina di cui all'art. 12 del D.P.R. 1420/1971 (e quindi con i limiti da questo imposti, che invece aveva ritenuto applicabili) e per l'effetto, recepiti i conteggi posti Pt_1 alla base del ricorso stante anche la mancata contestazione da parte dell'Ente previdenziale “circa l'esatto numero di contributi giornalieri da riconoscere per il periodo di competenza”, accoglieva la domanda proposta da CP_1
.
[...]
In ragione della soccombenza veniva condannato a rifondere al ricorrente Pt_1 le spese di lite liquidate in Euro 2.543,00, oltre a spese generali e oneri di legge.
L'impugnazione proposta dall' avverso tale decisione era stata respinta Pt_1 dalla CORTE d'APPELLO con sentenza n. 1036/2022 ritenendo che il limite massimo inerente alla retribuzione giornaliera pensionabile si applicasse alla sola determinazione della "quota A" del trattamento di quiescenza e che non fosse più vigente per la "quota B", regolata dai nuovi criteri fissati dal D. Lgs. 30 aprile 1997, n. 182.
In ragione della soccombenza veniva condannato a rifondere al ricorrente Pt_1 le spese di lite liquidate in Euro 3.300,00, oltre a spese generali e oneri di legge.
L' ha adito la CORTE di CASSAZIONE denunciando la violazione dell'art. Pt_1
47 D.P.R. n. 639/70, come novellato dall'art. 38, co.1, lett. d) n. 1 D.L. n. 98/11, convertito in L. n.111/11 per non avere la CORTE di APPELLO ritenuto che la
[2] decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639/70 si applicasse anche ai trattamenti pensionistici maturati anteriormente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 98/11, ovvero il 06.07.2011.
Con un secondo motivo lamentava la violazione dell'art.12 D.P.R. n. 1420/71 e dell'art. 4 D. Lgs. n.182/97 in quanto la CORTE di merito aveva errato nel prospettare l'abrogazione della disciplina del massimale pensionabile come per contro affermato da numerose pronunce della Corte di legittimità.
In via subordinata denunciava la violazione degli artt. 2934 e 2935 c.c. e dell'art. 47 bis D.P.R. n. 639/70, in tema di prescrizione dei ratei maturati nel quinquennio anteriore all'atto interruttivo della prescrizione.
La Suprema Corte, ritenuti fondati i primi due motivi di gravame e assorbito il terzo, in accoglimento del ricorso proposto dall' ribadiva i principi Pt_1 affermati con la sentenza n. 36056/22 resa a Sezioni Unite, nonché dalle successive ordinanze conformi, tra cui la n. 38018/22, n. 870/23, n. 1775/23 e n. 35132/24 e di conseguenza ha cassato la pronuncia di questa CORTE rinviando alla medesima, affinché – in diversa composizione – applichi i principi enunciati, liquidando anche le spese della fase di legittimità.
Ha riassunto il giudizio l' chiedendo il rigetto delle domande proposte da Pt_1
con il giudizio di I grado con condanna del convenuto Controparte_1 alla refusione delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
All'udienza di discussione del 10.12.2025, verificata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia di e la causa decisa Controparte_1 come da dispositivo in calce trascritto.
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Occorre premettere che in ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della CORTE di CASSAZIONE vincola il giudice del rinvio al principio affermato e ai relativi presupposti di fatto;
di conseguenza questa CORTE, nella presente fase processuale, deve uniformarsi ex art. 384 c.p.c. sia alla regola di diritto enunciata, sia alle premesse logico – giuridiche della decisione adottata dalla Suprema Corte, attenendosi agli accertamenti di fatto già compiuti nell'ambito della sua enunciazione.
Inoltre, la riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio - a seguito di cassazione della sentenza - instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza di Cassazione.
Nel caso di specie, mediante l'ordinanza indicata in epigrafe, la Suprema Corte, in relazione al primo motivo di censura sollevato da ha affermato: Pt_1
[3] “la sentenza d'appello ha contraddetto l'orientamento di questa Corte (v. ad es. Cass.31952/24, Cass.35134/24), cui va data continuità, secondo cui la decadenza triennale ex art.47 d.P.R. si applica anche ai trattamenti maturati anteriormente all'entrata in vigore del d.l. n.98/11, con la precisazione che la decadenza decorre ex art.252 d.a. c.c. dalla data di entrata in vigore della norma istitutiva della decadenza, evitata dalla proposizione della domanda giudiziale e non dalla sola domanda amministrativa (Cass.28416/20, Cass.22820/21). La decadenza, in particolare, opera non in modo tombale, ma relativamente ai soli ratei antecedenti il triennio anteriore alla proposizione della domanda giudiziale (Cass.35134/24, Cass.24555/23)”.
In relazione al secondo motivo di gravame, ha affermato: “la questione giuridica dedotta con il motivo riguarda i trattamenti pensionistici dei lavoratori dello spettacolo, oggi corrisposti dalla Gestione speciale del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituita presso l' (subentrato all'Enpals), e in particolare la Pt_1 determinazione della “quota B”, corrispondendo la “quota A” «all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolate con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile» (art. 13, lettera a, d. lgs. n.503/92), e la “quota B” «all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993» (art. 13, lettera b, del citato d.lgs. n. 503/92). Relativamente alla “quota B” vi è controversia sul permanere o meno del limite alla retribuzione giornaliera pensionabile di cui all'art. 12, co.7 d.P.R. n.1420/71.
Sulla questione è intervenuta questa Corte (v. Cass.36056/22, seguita da altre, tra cui Cass.38018/22, Cass.870/23, Cass.1775/23, Cass.35132/24), affermando che nella determinazione della “quota B” non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, co.7 d.P.R. n.1420/71, come modificato dall'art.1, co.10, d.lgs. n.182/97. Tale limite – si è spiegato – non è stato abrogato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall'art. 4, co.8, del medesimo d.lgs., dovendosi ritenere che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, in quanto si colloca in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all'entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l' . Pt_1
Quanto affermato in tali pronunce viene qui condiviso, non adducendo il controricorso argomenti giuridici tali da infirmare il citato orientamento.
[4] Tanto vale anche riguardo all'eccezione di illegittimità costituzionale avanzata sempre in controricorso, secondo cui l'interpretazione adottata da questa Corte dell'art.4, co.8 d. lgs. n.182/97 sarebbe in contrasto con la legge delega (art.2, co.22, lett. a) n.335/95). Vanno ripresi anche sul punto i rilievi a confutazione addotti in varie pronunce di questa Corte (ad es. Cass.10852/23, Cass.21010/23, Cass.35132/24), ovvero che C. Cost. n.202/08, proprio riguardo al divario tra la retribuzione sottoposta a contribuzione piena (lire 1.000.000) e la retribuzione utile ai fini del calcolo della pensione (lire 315.000), ha escluso il contrasto con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza, di adeguatezza e di proporzionalità della tutela previdenziale, «purché una certa proporzionalità venga assicurata e, soprattutto, non sia compromessa la realizzazione delle finalità di cui all'art. 38 della Costituzione» (punto 2 del Considerato in diritto); inoltre la Carta fondamentale non richiede una «necessaria corrispondenza tra i contributi versati e le prestazioni erogate», in quanto l'adempimento dell'obbligo contributivo trascende l'interesse del singolo soggetto protetto e non obbedisce a una logica meramente corrispettiva (C. Cost. n.173/86, punto 10 del Considerato in diritto)”.
All'applicazione dei principi così enunciati, cui questo Collegio è vincolato e al quale questa CORTE si è già uniformata in precedenti pronunce e che, nella presente sede di rinvio, risultano, comunque, vincolanti, le domande avanzate da non possono essere accolte, sia stante l'intervenuta Controparte_1 decadenza tra la domanda di liquidazione della pensione (1993) e la proposizione del ricorso giudiziario (10.08.2021), sia nel merito in quanto fondate sul criterio di calcolo disatteso dalla CORTE di CASSAZIONE, che ha confermato la correttezza delle modalità di calcolo della pensione seguita dall' . Controparte_2
Per tali ragioni le domande avanzate dal ricorrente in primo grado con il ricorso introduttivo debbono essere respinte.
La complessità delle questioni interpretative trattate, la non univocità degli indirizzi giurisprudenziali in materia, nonché la sussistenza di numerose pronunce della giurisprudenza di merito che si erano espresse favorevolmente a quanto sostenuto , conducono il Collegio a ritenere Controparte_1 sussistenti i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per compensare integralmente tra le parti le spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Decidendo in sede di rinvio disposto dalla CORTE di CASSAZIONE con ordinanza n. 8589/25, respinge le domande proposte da con il Controparte_1 ricorso in primo grado.
Compensa le spese di tutti i gradi di giudizio.
Milano, 10/12/2025
[5] Il Presidente Giovanni Casella
[6]
Il Giudice Ausiliario Relatore Francesca Beoni