CASS
Sentenza 9 febbraio 2024
Sentenza 9 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/02/2024, n. 5865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5865 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LL NC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE di APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NC FLORIT;
lette le conclusioni del Procuratore Generale PIETRO MOLINO che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art.23.8 d.lgs. 137/20 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna alla pena di giustizia di CO UL per il reato di estorsione continuata ai danni di due suore. 2. L'imputato ha presentato ricorso per cassazione lamentando l'erronea applicazione della legge penale (art.606 lett. b) c.p.p.) non potendosi ravvisare la sussistenza del reato contestato per la mancanza di costrizione;
la condotta dell'imputato si è piuttosto caratterizzata come un artificio o raggiro idoneo ad ingannare le persone offese e ad integrare quindi il reato di truffa. 3. Con memoria inviata a mezzo PEC il Sostituto Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su un motivo ripetitivo e manifestamente infondato. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 5865 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: FLORIT NC Data Udienza: 26/10/2023 Va detto in premessa che si è in presenza di c.d. "doppia conforme" in punto affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il fatto di reato come contestato, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). Ciò premesso, e preso atto ulteriormente che non vi sono contestazioni in ordine alla materialità ed alla autoria del fatto, la Corte rileva che l'argomento formulato con l'unico motivo di impugnazione è stato già adeguatamente affrontato e risolto dalla Corte d'appello che ha correttamente osservato innanzitutto che il criterio distintivo tra il delitto di estorsione mediante minaccia e quello di truffa "vessatoria" consiste nel diverso atteggiarsi del pericolo prospettato, sicché si ha truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, comma secondo, n.2, cod. pen. quando il danno viene prospettato come possibile ed eventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente dall'agente, di modo che la persona offesa non è coartata nella sua volontà, ma si determina all'azione od omissione versando in stato di errore, mentre ricorre il delitto di estorsione quando viene prospettata l'esistenza di un pericolo reale di un accadimento il cui verificarsi è attribuibile, direttamente o indirettamente, all'agente ed è tale da non indurre la persona offesa in errore, ma, piuttosto, nell'alternativa ineluttabile di subire lo spossessamento voluto dall'agente o di incorrere nel danno minacciato (Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020 Imp. Bevilacqua Rv. 279492 - 01). Nel caso concreto, è di tutta evidenza che si ricada nell'evenienza da ultimo ipotizzata, posto che le persone offese avrebbero potuto evitare la perdita del trattamento economico da parte dell'INPS provvedendo al pagamento degli importi richiesti, come effettivamente avvenuto. Inoltre, la Corte d'Appello ha correttamente ribadito la irrilevanza della irrealizzabilità o meno del danno minacciato e quindi della natura effettiva o immaginaria del pericolo (ex multis, da ultimo, Sez. 2, Sentenza n. 21974 del 18/04/2017 Imp. Cianci Rv. 270072 - 01). 2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 26 ottobre 2023 Il Consigliere relatore Il Presider1e DEPOSITATO IN CANCELLARIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NC FLORIT;
lette le conclusioni del Procuratore Generale PIETRO MOLINO che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art.23.8 d.lgs. 137/20 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna alla pena di giustizia di CO UL per il reato di estorsione continuata ai danni di due suore. 2. L'imputato ha presentato ricorso per cassazione lamentando l'erronea applicazione della legge penale (art.606 lett. b) c.p.p.) non potendosi ravvisare la sussistenza del reato contestato per la mancanza di costrizione;
la condotta dell'imputato si è piuttosto caratterizzata come un artificio o raggiro idoneo ad ingannare le persone offese e ad integrare quindi il reato di truffa. 3. Con memoria inviata a mezzo PEC il Sostituto Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su un motivo ripetitivo e manifestamente infondato. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 5865 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: FLORIT NC Data Udienza: 26/10/2023 Va detto in premessa che si è in presenza di c.d. "doppia conforme" in punto affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il fatto di reato come contestato, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). Ciò premesso, e preso atto ulteriormente che non vi sono contestazioni in ordine alla materialità ed alla autoria del fatto, la Corte rileva che l'argomento formulato con l'unico motivo di impugnazione è stato già adeguatamente affrontato e risolto dalla Corte d'appello che ha correttamente osservato innanzitutto che il criterio distintivo tra il delitto di estorsione mediante minaccia e quello di truffa "vessatoria" consiste nel diverso atteggiarsi del pericolo prospettato, sicché si ha truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, comma secondo, n.2, cod. pen. quando il danno viene prospettato come possibile ed eventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente dall'agente, di modo che la persona offesa non è coartata nella sua volontà, ma si determina all'azione od omissione versando in stato di errore, mentre ricorre il delitto di estorsione quando viene prospettata l'esistenza di un pericolo reale di un accadimento il cui verificarsi è attribuibile, direttamente o indirettamente, all'agente ed è tale da non indurre la persona offesa in errore, ma, piuttosto, nell'alternativa ineluttabile di subire lo spossessamento voluto dall'agente o di incorrere nel danno minacciato (Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020 Imp. Bevilacqua Rv. 279492 - 01). Nel caso concreto, è di tutta evidenza che si ricada nell'evenienza da ultimo ipotizzata, posto che le persone offese avrebbero potuto evitare la perdita del trattamento economico da parte dell'INPS provvedendo al pagamento degli importi richiesti, come effettivamente avvenuto. Inoltre, la Corte d'Appello ha correttamente ribadito la irrilevanza della irrealizzabilità o meno del danno minacciato e quindi della natura effettiva o immaginaria del pericolo (ex multis, da ultimo, Sez. 2, Sentenza n. 21974 del 18/04/2017 Imp. Cianci Rv. 270072 - 01). 2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 26 ottobre 2023 Il Consigliere relatore Il Presider1e DEPOSITATO IN CANCELLARIA