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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 24/02/2026, n. 1715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1715 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1715/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LU MAURO, Presidente MARINO RAFFAELE, Relatore SANTULLI ALESSANDRA, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6963/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Benevento - Via Dei Loongobardi 82100 Benevento BN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 395/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 2 e pubblicata il 14/03/2025
1 Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 017762023000002670000 IRPEF-ALTRO 1995
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0172019000662809000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720200006253483000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
NESSUNO E' PRESENTE DA ENTRAMBE LE PARTI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza nr. 395\2\2025, pronunciata il 18\2\22025 e depositata il 14\3\2025, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Benevento, in composizione collegiale, ha rigettato il ricorso da lui proposto nei confronti della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 01776202300000267000, notificata il 28/08/2023, avente ad oggetto la mancata corresponsione del complessivo importo di euro 41.014,62 a fronte delle seguenti cartelle di pagamento: 1) cartella di pagamento n. 01720190006662809000 presuntivamente notificata in data 22.09.2019 avente ad oggetto il complessivo importo di euro 13.537,02 a titolo di mancato pagamento di IRPEF e addizionale regionale all'IRPEF, nell'anno 2000; 2) cartella di pagamento n. 01720200006253483000 presuntivamente notificata in data 18.03.2022 avente ad oggetto il complessivo importo di euro 27.477,60 a titolo di mancato pagamento di IRPEF e addizionale regionale all'IRPEF, nell'anno 2000.
In primo grado il contribuente sollevava le questioni di seguito indicate.
- Nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per mancata notificazione degli atti presupposti.
- Illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per mancata allegazione degli atti prodromici, ai sensi dell'art. 3, comma 3, I. 241/90, ed art. 7, I. 212/2000, nonché per violazione dei principi di chiarezza e motivazione degli atti, nonché di buona fede e certezza del diritto sanciti, dagli artt. 3 e 97 della Costituzione, ed attuati dagli artt. 7 e 10 della legge 212/2000 (Statuto del Contribuente).
- Insufficiente tutela del contribuente e difetto di motivazione.
2 - Sarebbe stato necessario che l'agente della riscossione depositasse in giudizio: a) le cartelle in originale e non in copia fotostatica;
b) la documentazione attestante l'avvenuta notifica delle stesse.
- Mancava l'indicazione dell'oggetto dell'iscrizione ipotecaria, ed era impossibile verificare la proporzione tra il valore dei beni sottoposti ad ipoteca, ed il debito, per il quale si procedeva.
- Nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per intervenuta decadenza dall'azione esecutiva, nonché per intervenuta prescrizione dei crediti oggetto della pretesa: il termine per riscuotere crediti erariali (IRPEF, IVA, IRES, ecc.), a seguito della notifica della cartella esattoriale, non poteva che ritenersi quinquennale.
- Violazione dell'art. 7, co. 2, I. 212/2000, per mancata indicazione dell'autorità giurisdizionalmente competente a ricevere il ricorso e del termine per proporre l'impugnazione.
Nella motivazione della impugnata sentenza i giudici del primo grado rigettavano tutte le eccezioni proposte, affermando che nella fattispecie in esame non ricorreva alcun vizio di motivazione: gli atti prodromici non sono stati allegati, ma erano già noti al contribuente. “Della cartella di pagamento n. 01720190006662809000, in realtà, non risulta documentata la notificazione, non essendo stata essa consegnata, in ragione della presenza di un indirizzo non valido: però l'atto era menzionato nell'intimazione di Ricorrente_1pagamento n. 01720229001552390000, notificata allo (come documenta l'AdER), sicché il contribuente avrebbe dovuto dolersi della mancata notificazione di quell'atto prodromico impugnando tale intimazione. La cartella n. 01720200006253483000 risulta notificata: la prova della notificazione è disgiunta dal deposito di copia di tale cartella, ma gli estremi ed il contenuto di essa si ricavano dall'estratto del ruolo, depositato dall'AdER. Non occorre il deposito di alcun originale delle cartelle, mancando una specifica ragione di tale eventuale adempimento. a Manca l'indicazione dell'oggetto della futura iscrizione ipotecaria: ma la comunicazione preventiva non deve contenere tale precisazione, giacché essa non costituisce la garanzia ipotecaria, ma si limita preannunziarla: e, del resto, il novero dei beni del debitore, passibili di essere ipotecati, ben potrebbe variare nel tempo intercorrente fra la notificazione della comunicazione preventiva e la successiva iscrizione dell'ipoteca,
3 così vanificando l'utilità della menzione dei beni da ipotecarsi, nel preavviso della futura ipoteca. Non sono maturate né decadenza, né prescrizione, considerando che l'intimazione di pagamento n. 01720229001552390000 veniva notificata il 24 Aprile 2023, e che la cartella di pagamento n. 01720200006253483000 veniva notificata in data 18 Marzo 2022: quanto accaduto prima è irrilevante, non essendo stati impugnati tali atti, mentre il tempo successivo è insufficiente a lasciar estinguere il credito. La mancata indicazione dell'autorità cui presentare il ricorso, e del termine per proporre l'impugnazione, infine, ove effettivamente tali carenze ricorrano (il ricorrente non ha depositato il testo integrale dell'atto impugnato), non producono l'invalidità dell'atto, ma, com'è jus receptum, al più, un errore scusabile, ove il contribuente presenti l'impugnazione oltre il termine, o ad un'autorità priva di giurisdizione o competenza.” Nell'atto di appello il contribuente impugnante ha presentato i seguenti motivi:
1) Eccezione di nullità della sentenza impugnata per l'error in procedendo e in iudicando commesso dai giudici di prime cure a causa della insufficienza, contraddittorietà e genericità delle conclusioni ivi rassegnate generando il difetto di motivazione della sentenza stessa. Violazione e falsa applicazione dell'art. 36 del D. Lgs. n. 546/92, art 132 cpc, art 118 disp. att. c.p.c. in combinato con l'art 111 co. 6 della Costituzione;
2) Eccezione di nullità/illegittimità della sentenza impugnata per l'error in iudicando nella parte in cui il Giudice di prime cure afferma che gli atti prodromici erano già noti al contribuente;
3) Eccezione di nullità/illegittimità della sentenza impugnata per l'error in iudicando ed in procedendo nella parte in cui il Giudice di prime cure afferma che non occorre il deposito dell'originale delle cartelle presumibilmente notifica;
4) Eccezione di nullità/illegittimità della sentenza impugnata per l'error in iudicando nella parte in cui il Giudice di prime cure afferma che la comunicazione preventiva di iscrizione non debba contenere l'oggetto della futura iscrizione;
5) Eccezione di nullità/illegittimità della sentenza impugnata per l'error in iudicando nella parte in cui il Giudice di prime cure afferma che non sono maturate nè decadenza nè prescrizione. Concludeva chiedendo: - in via preliminare revocare integralmente la sentenza impugnata - in via subordinata accertare e dichiarare la nullità/illegittimità della gravata sentenza nelle parti di cui ai punti 2 ) e 3) del presente atto di appello per i motivi ivi rappresentati - in via gradata accertare e dichiarare la nullità/illegittimità della gravata
4 sentenza nella parte di cui ai punti 4 ) e 5) dell'atto di appello per i motivi ivi rappresentati -con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del Difensore che si dichiarava antistatario ex art 93 c.p.c. Si costituiva tempestivamente l'Agenzia delle Entrate Riscossione che nelle sue controdeduzioni, in via preliminare deduceva l'inammissibilità dell'appello in quanto tardivamente presentato, nel merito ne ribadiva la infondatezza anche alla luce della motivazione espressa dai primi giudici e della documentazione in atti. Concludeva chiedendo: 1) PRELIMINARMENTE: Dichiarare l'inammissibilità del ricorso in Ricorrente_1appello poiché proposto da FE oltre il termine breve di 60 giorni previsto dall'art. 51 D.Lgs n. 546/1992; Dichiarare l'inammissibilità/nullità del ricorso in appello poiché non proposto nei confronti di tutte le parti presenti nel grado precedente. Dichiarare l'inammissibilità, l'improcedibilità, la nullità del ricorso in appello mancando del tutto l'attestazione di conformità all'originale cartaceo della procura o mandato alle liti;
2) NEL MERITO, ferme restando le richieste/eccezioni preliminari, per tutte le argomentazioni spiegate Rigettare in quanto infondato e inammissibile il ricorso in appello e per l'effetto CONFERMARE TOTALMENTE LA SENTENZA DI PRIMO GRADO IMPUGNATA/APPELLATA ANCHE IN PUNTO DI SPESE LEGALI;
3) Il tutto con vittoria di spese del presente grado di giudizio da liquidarsi considerando le fasi svolte e il D.M. in vigore, oltre accessori come per legge da liquidare a favore di Agenzia delle Entrate-Riscossione. All'esito della udienza, questa Corte di Giustizia di secondo grado decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente delibata la eccezione di inammissibilità dell'appello per tardività dello stesso. L'ente appellato ha rimarcato che in data in data 15.03.2025, ebbe a notificare la suddetta sentenza a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore Difensore_1di parte appellante Dott. (PEC: dott.Email_3), anche al fine della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, con annessi conteggi, come da ricevuta di avvenuta accettazione e consegna, qui depositati a corredo delle controdeduzioni. I predetti documenti sono stati trasmessi via pec e parte appellata ha prodotto le ricevute di avvenuta accettazione e consegna in formato .eml documentando compiutamente il perfezionamento della
5 notifica via pec (avvenuta in data 15.03.2025) della sentenza di primo grado oggi impugnata n. 395/2025 depositata il 14/03/2025, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Benevento, al difensore di IN LE Dott. Difensore_1 Email_3 (PEC: dott. ), costituito in primo grado. Nel corpo della pec è ben specificata la sentenza oggi impugnata e l'autorità che l'abbia emessa. Si legge infatti nell'oggetto: Richiesta di pagamento somme liquidate nella SENTENZA N. 395/2025 depositata in data 14/03/2025 emessa dalla CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI BENEVENTO SUL RICORSO N. 96/2024 RGR - Ricorrente_1 FE (C.F.CF_Ricorrente_1)-AL P.IVA_1n. .
L'atto di appello proposto da IN LE risulta notificato a mezzo pec in data 13/10/2025, oltre il termine breve di 60 gg.. decorrente dalla data di notifica della sentenza avvenuta il 15\3\20225. Sulla questione dei requisiti che deve contenere la comunicazione della sentenza notificata, si sono, peraltro espresse le SS.UU della S.C. che, con sentenza nr. 20866 del 30/09/2020 (Rv. 658856 - 01), hanno formulato il seguente principio di diritto che ben si attaglia alla fattispecie in esame:
“A garanzia del diritto di difesa della parte destinataria della notifica in ragione della competenza tecnica del destinatario nella valutazione dell'opportunità della condotta processuale più conveniente da porre in essere ed in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall'inosservanza del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza di quest'ultimo, ove la legge non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dalla comunicazione a cura della cancelleria, deve essere in modo univoco rivolta a tale fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario, sicché essa va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata;
di conseguenza, la notifica alla parte, senza espressa menzione - nella relata di notificazione - del suo procuratore quale destinatario anche solo presso il quale quella è eseguita, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, non potendo surrogarsi l'omessa indicazione della direzione della notifica al difensore con la circostanza che il suo nominativo risulti dall'epigrafe della sentenza notificata, per il carattere neutro o non significativo di tale sola circostanza.”
6 Pertanto l'appello va qui dichiarato inammissibile per violazione del termine breve per l'impugnazione.
Tutte le altre questioni poste dalle parti restano assorbite dall'esito della decisione sulla ammissibilità del ricorso in appello.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 1.800,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 1.800,00 oltre accessori di legge.
Napoli, lì 17 febbraio 2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
7
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LU MAURO, Presidente MARINO RAFFAELE, Relatore SANTULLI ALESSANDRA, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6963/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Benevento - Via Dei Loongobardi 82100 Benevento BN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 395/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 2 e pubblicata il 14/03/2025
1 Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 017762023000002670000 IRPEF-ALTRO 1995
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0172019000662809000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720200006253483000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
NESSUNO E' PRESENTE DA ENTRAMBE LE PARTI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza nr. 395\2\2025, pronunciata il 18\2\22025 e depositata il 14\3\2025, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Benevento, in composizione collegiale, ha rigettato il ricorso da lui proposto nei confronti della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 01776202300000267000, notificata il 28/08/2023, avente ad oggetto la mancata corresponsione del complessivo importo di euro 41.014,62 a fronte delle seguenti cartelle di pagamento: 1) cartella di pagamento n. 01720190006662809000 presuntivamente notificata in data 22.09.2019 avente ad oggetto il complessivo importo di euro 13.537,02 a titolo di mancato pagamento di IRPEF e addizionale regionale all'IRPEF, nell'anno 2000; 2) cartella di pagamento n. 01720200006253483000 presuntivamente notificata in data 18.03.2022 avente ad oggetto il complessivo importo di euro 27.477,60 a titolo di mancato pagamento di IRPEF e addizionale regionale all'IRPEF, nell'anno 2000.
In primo grado il contribuente sollevava le questioni di seguito indicate.
- Nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per mancata notificazione degli atti presupposti.
- Illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per mancata allegazione degli atti prodromici, ai sensi dell'art. 3, comma 3, I. 241/90, ed art. 7, I. 212/2000, nonché per violazione dei principi di chiarezza e motivazione degli atti, nonché di buona fede e certezza del diritto sanciti, dagli artt. 3 e 97 della Costituzione, ed attuati dagli artt. 7 e 10 della legge 212/2000 (Statuto del Contribuente).
- Insufficiente tutela del contribuente e difetto di motivazione.
2 - Sarebbe stato necessario che l'agente della riscossione depositasse in giudizio: a) le cartelle in originale e non in copia fotostatica;
b) la documentazione attestante l'avvenuta notifica delle stesse.
- Mancava l'indicazione dell'oggetto dell'iscrizione ipotecaria, ed era impossibile verificare la proporzione tra il valore dei beni sottoposti ad ipoteca, ed il debito, per il quale si procedeva.
- Nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per intervenuta decadenza dall'azione esecutiva, nonché per intervenuta prescrizione dei crediti oggetto della pretesa: il termine per riscuotere crediti erariali (IRPEF, IVA, IRES, ecc.), a seguito della notifica della cartella esattoriale, non poteva che ritenersi quinquennale.
- Violazione dell'art. 7, co. 2, I. 212/2000, per mancata indicazione dell'autorità giurisdizionalmente competente a ricevere il ricorso e del termine per proporre l'impugnazione.
Nella motivazione della impugnata sentenza i giudici del primo grado rigettavano tutte le eccezioni proposte, affermando che nella fattispecie in esame non ricorreva alcun vizio di motivazione: gli atti prodromici non sono stati allegati, ma erano già noti al contribuente. “Della cartella di pagamento n. 01720190006662809000, in realtà, non risulta documentata la notificazione, non essendo stata essa consegnata, in ragione della presenza di un indirizzo non valido: però l'atto era menzionato nell'intimazione di Ricorrente_1pagamento n. 01720229001552390000, notificata allo (come documenta l'AdER), sicché il contribuente avrebbe dovuto dolersi della mancata notificazione di quell'atto prodromico impugnando tale intimazione. La cartella n. 01720200006253483000 risulta notificata: la prova della notificazione è disgiunta dal deposito di copia di tale cartella, ma gli estremi ed il contenuto di essa si ricavano dall'estratto del ruolo, depositato dall'AdER. Non occorre il deposito di alcun originale delle cartelle, mancando una specifica ragione di tale eventuale adempimento. a Manca l'indicazione dell'oggetto della futura iscrizione ipotecaria: ma la comunicazione preventiva non deve contenere tale precisazione, giacché essa non costituisce la garanzia ipotecaria, ma si limita preannunziarla: e, del resto, il novero dei beni del debitore, passibili di essere ipotecati, ben potrebbe variare nel tempo intercorrente fra la notificazione della comunicazione preventiva e la successiva iscrizione dell'ipoteca,
3 così vanificando l'utilità della menzione dei beni da ipotecarsi, nel preavviso della futura ipoteca. Non sono maturate né decadenza, né prescrizione, considerando che l'intimazione di pagamento n. 01720229001552390000 veniva notificata il 24 Aprile 2023, e che la cartella di pagamento n. 01720200006253483000 veniva notificata in data 18 Marzo 2022: quanto accaduto prima è irrilevante, non essendo stati impugnati tali atti, mentre il tempo successivo è insufficiente a lasciar estinguere il credito. La mancata indicazione dell'autorità cui presentare il ricorso, e del termine per proporre l'impugnazione, infine, ove effettivamente tali carenze ricorrano (il ricorrente non ha depositato il testo integrale dell'atto impugnato), non producono l'invalidità dell'atto, ma, com'è jus receptum, al più, un errore scusabile, ove il contribuente presenti l'impugnazione oltre il termine, o ad un'autorità priva di giurisdizione o competenza.” Nell'atto di appello il contribuente impugnante ha presentato i seguenti motivi:
1) Eccezione di nullità della sentenza impugnata per l'error in procedendo e in iudicando commesso dai giudici di prime cure a causa della insufficienza, contraddittorietà e genericità delle conclusioni ivi rassegnate generando il difetto di motivazione della sentenza stessa. Violazione e falsa applicazione dell'art. 36 del D. Lgs. n. 546/92, art 132 cpc, art 118 disp. att. c.p.c. in combinato con l'art 111 co. 6 della Costituzione;
2) Eccezione di nullità/illegittimità della sentenza impugnata per l'error in iudicando nella parte in cui il Giudice di prime cure afferma che gli atti prodromici erano già noti al contribuente;
3) Eccezione di nullità/illegittimità della sentenza impugnata per l'error in iudicando ed in procedendo nella parte in cui il Giudice di prime cure afferma che non occorre il deposito dell'originale delle cartelle presumibilmente notifica;
4) Eccezione di nullità/illegittimità della sentenza impugnata per l'error in iudicando nella parte in cui il Giudice di prime cure afferma che la comunicazione preventiva di iscrizione non debba contenere l'oggetto della futura iscrizione;
5) Eccezione di nullità/illegittimità della sentenza impugnata per l'error in iudicando nella parte in cui il Giudice di prime cure afferma che non sono maturate nè decadenza nè prescrizione. Concludeva chiedendo: - in via preliminare revocare integralmente la sentenza impugnata - in via subordinata accertare e dichiarare la nullità/illegittimità della gravata sentenza nelle parti di cui ai punti 2 ) e 3) del presente atto di appello per i motivi ivi rappresentati - in via gradata accertare e dichiarare la nullità/illegittimità della gravata
4 sentenza nella parte di cui ai punti 4 ) e 5) dell'atto di appello per i motivi ivi rappresentati -con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del Difensore che si dichiarava antistatario ex art 93 c.p.c. Si costituiva tempestivamente l'Agenzia delle Entrate Riscossione che nelle sue controdeduzioni, in via preliminare deduceva l'inammissibilità dell'appello in quanto tardivamente presentato, nel merito ne ribadiva la infondatezza anche alla luce della motivazione espressa dai primi giudici e della documentazione in atti. Concludeva chiedendo: 1) PRELIMINARMENTE: Dichiarare l'inammissibilità del ricorso in Ricorrente_1appello poiché proposto da FE oltre il termine breve di 60 giorni previsto dall'art. 51 D.Lgs n. 546/1992; Dichiarare l'inammissibilità/nullità del ricorso in appello poiché non proposto nei confronti di tutte le parti presenti nel grado precedente. Dichiarare l'inammissibilità, l'improcedibilità, la nullità del ricorso in appello mancando del tutto l'attestazione di conformità all'originale cartaceo della procura o mandato alle liti;
2) NEL MERITO, ferme restando le richieste/eccezioni preliminari, per tutte le argomentazioni spiegate Rigettare in quanto infondato e inammissibile il ricorso in appello e per l'effetto CONFERMARE TOTALMENTE LA SENTENZA DI PRIMO GRADO IMPUGNATA/APPELLATA ANCHE IN PUNTO DI SPESE LEGALI;
3) Il tutto con vittoria di spese del presente grado di giudizio da liquidarsi considerando le fasi svolte e il D.M. in vigore, oltre accessori come per legge da liquidare a favore di Agenzia delle Entrate-Riscossione. All'esito della udienza, questa Corte di Giustizia di secondo grado decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente delibata la eccezione di inammissibilità dell'appello per tardività dello stesso. L'ente appellato ha rimarcato che in data in data 15.03.2025, ebbe a notificare la suddetta sentenza a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore Difensore_1di parte appellante Dott. (PEC: dott.Email_3), anche al fine della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, con annessi conteggi, come da ricevuta di avvenuta accettazione e consegna, qui depositati a corredo delle controdeduzioni. I predetti documenti sono stati trasmessi via pec e parte appellata ha prodotto le ricevute di avvenuta accettazione e consegna in formato .eml documentando compiutamente il perfezionamento della
5 notifica via pec (avvenuta in data 15.03.2025) della sentenza di primo grado oggi impugnata n. 395/2025 depositata il 14/03/2025, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Benevento, al difensore di IN LE Dott. Difensore_1 Email_3 (PEC: dott. ), costituito in primo grado. Nel corpo della pec è ben specificata la sentenza oggi impugnata e l'autorità che l'abbia emessa. Si legge infatti nell'oggetto: Richiesta di pagamento somme liquidate nella SENTENZA N. 395/2025 depositata in data 14/03/2025 emessa dalla CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI BENEVENTO SUL RICORSO N. 96/2024 RGR - Ricorrente_1 FE (C.F.CF_Ricorrente_1)-AL P.IVA_1n. .
L'atto di appello proposto da IN LE risulta notificato a mezzo pec in data 13/10/2025, oltre il termine breve di 60 gg.. decorrente dalla data di notifica della sentenza avvenuta il 15\3\20225. Sulla questione dei requisiti che deve contenere la comunicazione della sentenza notificata, si sono, peraltro espresse le SS.UU della S.C. che, con sentenza nr. 20866 del 30/09/2020 (Rv. 658856 - 01), hanno formulato il seguente principio di diritto che ben si attaglia alla fattispecie in esame:
“A garanzia del diritto di difesa della parte destinataria della notifica in ragione della competenza tecnica del destinatario nella valutazione dell'opportunità della condotta processuale più conveniente da porre in essere ed in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall'inosservanza del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza di quest'ultimo, ove la legge non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dalla comunicazione a cura della cancelleria, deve essere in modo univoco rivolta a tale fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario, sicché essa va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata;
di conseguenza, la notifica alla parte, senza espressa menzione - nella relata di notificazione - del suo procuratore quale destinatario anche solo presso il quale quella è eseguita, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, non potendo surrogarsi l'omessa indicazione della direzione della notifica al difensore con la circostanza che il suo nominativo risulti dall'epigrafe della sentenza notificata, per il carattere neutro o non significativo di tale sola circostanza.”
6 Pertanto l'appello va qui dichiarato inammissibile per violazione del termine breve per l'impugnazione.
Tutte le altre questioni poste dalle parti restano assorbite dall'esito della decisione sulla ammissibilità del ricorso in appello.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 1.800,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 1.800,00 oltre accessori di legge.
Napoli, lì 17 febbraio 2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
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