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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 06/11/2025, n. 1195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1195 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 154/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati
Dott. Marcello BRUNO - Presidente
Dott.ssa VALERIA ALBINO - Consigliere
Dott.ssa Maria Laura MORELLO - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello avverso la sentenza N. 134/2025 del Tribunale di Genova promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Gian Carlo Soave, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova, Via Palestro, 2/7, come da mandato in atti
Appellante contro
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gian Marco Casaretto e Luca Torrente, Controparte_1 ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Chiavari, Corso Assarotti 13/1, come da mandato in atti
Appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante: ❖ in accoglimento del primo motivo di appello, riformare la sentenza impugnata al punto 3. del dispositivo laddove il giudice di primo grado ha disposto la condanna di parte attrice a tenere indenne il convenuto di quanto pagato in esecuzione della sentenza;
❖ in accoglimento del secondo motivo di appello, riformare la sentenza impugnata al punto 5. del dispositivo laddove il giudice di primo grado ha dichiarato la compensazione fra le poste di debito / credito fino alla reciproca concorrenza;
❖ per effetto dell'accoglimento del primo
e/o del secondo motivo di appello, riformare la sentenza impugnata al punto 4. del dispositivo laddove il giudice di primo grado ha condannato parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta e, conseguentemente, condannare i difensori distrattari alla restituzione in favore di parte appellante delle somme ricevute a titolo di spese di lite pari ad € 13.655,52= oltre interessi e rivalutazione monetaria;
❖ in accoglimento del terzo motivo di appello, riformare la sentenza impugnata al punto 2. del dispositivo laddove il giudice di primo grado ha condannato parte convenuta al pagamento delle spese di lite liquidandole in € 7.052,00 per compensi e rideterminarne la misura in € 14.103,00 per compensi (oltre spese generali, iva e cpa come per legge); ❖ respingersi l'appello incidentale ex adverso formulato in quanto infondato e rigettarsi tutte le domande e/o eccezioni formulate in via incidentale condizionata e/o in via subordinata in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni già esposte negli atti difensivi del primo grado di giudizio da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte;
❖ vinte le spese del presente grado di giudizio”.
Per l'appellato:
“Voglia la Corte d'Appello adita: In via principale: – rigettare l'appello proposto da
[...]
(già ) perché inammissibile ed infondato in Parte_2 Parte_1 fatto e in diritto e confermare integralmente la sentenza di primo grado. In via incidentale
e/o incidentale condizionata: – nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'appello proposto, si insiste affinché la Ecc.ma Corte d'Appello adita accolga le domande formulate in primo grado e che qui si trascrivono: “In via principale e/o riconvenzionale: rigettare la domanda attorea, previo accertamento e dichiarazione, ex art. 1253 c.c., dell'estinzione per confusione del credito vantato da essendo Parte_1 la stessa società attrice – che agisce in rivalsa/regresso – tenuta, altresì, in forza di polizza
Rc professionale ex Unipol n. 100 122 27838797 e successive modifiche/sostituzioni a manlevare e coprire il convenuto anche in caso di rivalsa. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attrice e di rigetto della domanda principale e/o riconvenzionale dell'odierno convenuto, accertare la minor somma eventualmente dovuta dal Dott. in ragione di quanto eccepito al punto a) della CP_1 presente comparsa di costituzione e risposta. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese forfettarie e oneri accessori per legge. I predetti difensori si dichiarano antistatari”
_ condannare l'appellante alla rifusione delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre spese generali 15% oltre IVA e CPA da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva azione Parte_1 di rivalsa nei confronti di per ottenere il rimborso dell'importo di € Controparte_1
95.948,97, oltre € 2.179,00 per imposta di registro, versato a , Parte_3
e in forza delle sentenze del Tribunale di Genova n. Parte_4 CP_2
349/2011 e della Corte d'Appello n. 1020/2016, che avevano riconosciuto ex art. 1218 c.c. la responsabilità dell' del quale aveva assunto la difesa per il Controparte_3 Parte_1 patto di gestione della lite, e di per errore medico ascrivibile a colpa grave. Controparte_1
Parte attrice, a sostegno della domanda, deduceva che: -in data 30.03.2002 stipulava con l la polizza n. 10071029688 per la responsabilità civile verso terzi;
- Controparte_4 detto ospedale, unitamente al convenuto , veniva citato in giudizio dinanzi il CP_1
Tribunale di Genova da , e in Parte_3 Parte_4 CP_2 proprio e nella qualità di genitori di , per ottenere il risarcimento di tutti i Parte_4 danni patiti in conseguenza di un errore medico imputabile a per aver Controparte_1 sottoposto , in data 24.11.2004, la minore ad un intervento al piede Parte_4 destro, che era sano, per piede piatto valgo bilaterale, anziché a quello sinistro, e ciò pur avendo ottenuto dai genitori solo il consenso all'intervento di sinostosi al piede sinistro;
- apriva la posizione di sinistro n. 2004998102657, assumendo direttamente le Parte_1 difese dell' in virtù del c.d. patto di gestione della lite;
-con sentenza n. Controparte_5
349/2011, il Tribunale di Genova accertava la responsabilità del medico per negligenza, imprudenza ed imperizia;
-in ragione dell'accertato grave inadempimento della prestazione medico-professionale di , il Tribunale rilevava altresì una responsabilità Controparte_1 solidale dell' ai sensi dell'art. 1218 c.c. e dell'art. 1228 c.c.; -il Tribunale Controparte_4 riconosceva le seguenti somme a titolo di risarcimento dei danni rispettivamente patiti in conseguenza della malpractice medica accertata: a favore di la somma Parte_4 complessiva di € 45.609,60 per danno non patrimoniale oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi sino al saldo;
a favore di l'importo di € 10.000,00 a CP_2 titolo di risarcimento del danno non patrimoniale oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
a favore di e di l'importo di € CP_2 Parte_3
3.000,00 oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
il Tribunale liquidava altresì le spese di lite in € 508,00 per esborsi, € 2.778,00 per diritti ed € 8.000,00 per onorari oltre 12,5% per spese generali oltre IVA e CPA e poneva le spese di CTU a carico delle parti soccombenti;
-la Compagnia assicurativa provvedeva al pagamento della somma complessiva di € 85.666,00; -avverso la sentenza di primo grado proponevano appello
, e i quali si dolevano per Parte_3 Parte_4 CP_2
l'invalidità permanente riconosciuta nella misura del 12%, chiedendone l'accertamento nella misura pari al 20%; -a seguito di intervenuta parziale riforma della sentenza di primo grado da parte della Corte d'Appello di Genova con la sentenza n. 1020/2016,
[...] corrispondeva l'ulteriore somma di € 10.282,97, per un ammontare Parte_1 complessivo di € 95.948,97; -a fronte del pagamento di tale somma, formulava, Parte_1 ritenendone sussistenti i presupposti, domanda di rivalsa nei confronti del , previo CP_1 esperimento del tentativo di mediazione.
Si costituiva in giudizio , il quale, senza contestare gli addebiti, chiedeva Controparte_1 rigettare la domanda attorea, previo accertamento e dichiarazione, ex art. 1253 c.c., dell'estinzione per confusione del credito vantato da essendo Parte_1 la stessa società attrice – che agisce in rivalsa/regresso – tenuta, altresì, in forza di polizza
Rc professionale ex n. 100 122 27838797 e successive modifiche/sostituzioni a Pt_2 manlevare e coprire il convenuto anche in caso di rivalsa.
La sentenza di primo grado accoglieva la domanda di rivalsa di parte attrice, e la domanda di manleva e garanzia di parte convenuta, così statuendo: “1. accoglie la domanda di rivalsa formulata da parte attrice e, per l'effetto, condanna il Parte_1 convenuto a pagare l'importo di € 95.948,97, oltre interessi al tasso Controparte_1 legale come da motivazione, 2. condanna il convenuto a rifondere all'attore
[...]
e spese di lite, che liquida in 7.052,00 € per compensi, oltre spese Parte_1 generali, iva e cpa come per legge.
3. accoglie la domanda di manleva formulata da parte convenuta nei confronti di parte attrice Controparte_1 [...]
e, per l'effetto, condanna parte attrice a tenere indenne il Parte_1 convenuto di quanto pagato in esecuzione della presente sentenza, 4. condanna l'attore a rifondere al convenuto le spese di lite, che liquida in 11.268,00 € per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
5. dichiara la compensazione fra le poste di debito/credito, fino alla reciproca concorrenza.”
Avverso la pronuncia proponeva appello domandano Parte_1 riformare la sentenza impugnata laddove ha disposto la condanna di parte attrice a tenere indenne il convenuto, laddove ha dichiarato la compensazione fra le poste in debito/credito fino alla reciproca concorrenza e laddove ha condannato parte attrice al pagamento delle spese di lite. In particolare, parte appellante censurava la statuizione di primo grado lamentando: 1) Errore di diritto del Tribunale di Genova per aver ritenuto come formulata da parte convenuta una domanda di condanna di alla manleva e garanzia. Vizio di Parte_1 extrapetizione;
2) Errore di diritto del Tribunale di Genova per aver dichiarato d'ufficio la c.d. compensazione impropria (o atecnica) tra il credito oggetto della domanda di rivalsa formulata vantato da parte attrice ed il credito vantato da parte convenuta in virtù del diritto ad essere manlevata e garantita. Vizio di ultrapetizione;
3) Errore di diritto del Tribunale di
Genova per aver dichiarato, a seguito dell'accoglimento della domanda di rivalsa, la condanna di parte convenuta alla refusione delle spese di lite, liquidate in applicazione dei valori minimi per lo scaglione di riferimento di cui al DM 147/2022, anziché in applicazione dei valori medi.
Si costituiva in giudizio domandando rigettare l'appello avverso perché Controparte_1 inammissibile ed infondato in fatto e in diritto, confermando integralmente la sentenza di primo grado. In via incidentale, in caso di accoglimento anche solo parziale dell'appello proposto, insisteva per l'accoglimento delle domande formulate in primo grado.
Con provvedimento del 29.10.2025 il Consigliere istruttore, viste le note depositate dalle parti sostitutive dell'udienza in data 28.10.2025, visto l'art. 352 c.p.c., riservava la decisione al Collegio ed il deposito della sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la compagnia appellante deduce che il Tribunale sarebbe incorso in errore nel ritenere formulata da una domanda di condanna della Controparte_1 compagnia assicurativa a tenerlo indenne di quanto pagato in esecuzione della sentenza, avendo invece la difesa del professionista unicamente chiesto la pronuncia di estinzione del debito per confusione ex art. 1253 c.c.
Trovava applicazione la citata disposizione in quanto era assicurato, in Controparte_1 virtù della polizza n. 100 122 27838797, con obbligata a garantire e manlevare Parte_2 il sanitario rispetto ad eventuali richieste di rivalsa avanzate dalla struttura ospedaliera o da assicuratori di quest'ultima e si era fusa per incorporazione in Parte_2 [...]
Parte_1
Parte appellante evidenzia che l'eccezione di confusione ex art. 1253 c.c. è stata rigettata ed è stata però ritenuta formulata dal medico un'espressa domanda di condanna della compagnia assicurativa a tenerlo indenne di quanto pagato in esecuzione della sentenza, che in realtà non era stata formulata.
Secondo l'appellato la conferma che il convenuto in primo grado ha proposto la domanda manleva emergerebbe dalle stesse difese proposte dalla compagnia aventi ad oggetto l'operatività della polizza.
La sentenza appellata si è espressa nel senso che “La stessa parte attrice riconosce che vi è stata fusione per incorporazione di (assicuratore del Parte_2 CP_3 in (assicuratore del convenuto). Non vi era pertanto necessità, Parte_1 per il convenuto, di chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa, che era già parte del giudizio (quale attore), risultando sufficiente la proposizione di domanda riconvenzionale nei suoi confronti”.
Indi, evidenzia che come risulta dalla lettura della causa petendi e dei petita formulati dal convenuto, nella comparsa di costituzione è stata formulata domanda di manleva e garanzia nei confronti di quale presupposto della pronuncia di estinzione del credito ex art. Parte_1
1253 c.c.
Ora, nelle conclusioni di primo grado dell'appellato si legge: “in via principale e/o riconvenzionale: rigettare la domanda attorea, previo accertamento e dichiarazione, ex art.
1253 c.c., dell'estinzione per confusione del credito vantato da Parte_1 essendo la stessa società attrice – che agisce in rivalsa/regresso – tenuta, altresì, in
[...] forza di polizza Rc professionale ex Unipol n. 100 122 27838797 e successive modifiche/sostituzioni a manlevare e coprire il convenuto anche in caso di rivalsa.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attrice e di rigetto della domanda principale e/o riconvenzionale dell'odierno convenuto, accertare la minor somma eventualmente dovuta dal Dott. in ragione di quanto CP_1 eccepito al punto b) della presente comparsa di costituzione e risposta.”
Nella narrativa della comparsa di risposta di primo grado si legge: “ Parimenti pacifico e documentale che il Dott. , oggi convenuto nell'azione di rivalsa e regresso dalla CP_1
all'epoca del sinistro era assicurato con l'attrice, che detta polizza copriva Parte_1
l'eventuale azione di rivalsa e, infine, che il dott. denunciava regolarmente il CP_1 sinistro. Non essendovi dubbi sull'operatività della polizza dell'odierno convenuto, la Pt_2
(oggi contrattualmente si era obbligata a tenere
[...] Parte_1 indenne l'odierno convenuto da eventuali richieste risarcitorie, anche in rivalsa.”
Dal complessivo esame dell'atto si evince che è corretto l'inquadramento da parte del
Tribunale in ordine alla proposizione di domanda di manleva da parte dell'assicurato.
Ne consegue il rigetto del motivo.
Con il secondo motivo la compagnia appellante si duole dell'errore della sentenza appellata nel pronunciare d'ufficio la c.d. compensazione impropria (o atecnica) tra il credito oggetto della domanda di rivalsa formulata da parte attrice ed il credito vantato da parte convenuta in virtù del diritto ad essere manlevata e garantita. Denuncia quindi un vizio di ultrapetizione.
La sentenza di primo grado, infatti, dopo avere rigettato l'eccezione di estinzione per confusione, dichiarava tuttavia la compensazione c.d impropria, stante la reciprocità delle medesime poste e l'unicità di fatto generatore e così avrebbe commesso un grave errore di diritto laddove ha ritenuto sussistenti i presupposti per la declaratoria ex officio della compensazione impropria.
Deduce l'appellante che non si verte in ipotesi di un unico rapporto negoziale, mentre la compensazione “impropria” o “atecnica” sussiste solo quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico rapporto, oltre al fatto che non sussisterebbe il requisito di esigibilità del credito derivante dalla manleva e garanzia.
Il motivo è infondato.
Orbene, la domanda di rivalsa trae la propria origine dalla sentenza n. 349 del Tribunale di
Genova, che condannava al risarcimento l' ai sensi dell'art. 1218 cod. civ. ed Controparte_4 in virtù dell'art. 1228 cod. civ., mentre il diritto dell'odierno appellato ad essere manlevato e garantito è fondato sulla polizza Unipol per la responsabilità civile verso terzi, con garanzia assicurativa estesa alla rivalsa esercitata dalla struttura.
La Corte di Cassazione si espressa nei termini di compensazione atecnica ( si v. Cass.
28855/2008; Cass. 5349/2005), facendo riferimento ai crediti/debiti maturati all'interno dello stesso rapporto obbligatorio. In tal caso è possibile addivenire alla compensazione delle reciproche poste attive e passive, anche in assenza di eccezione di parte.
Ancora più recentemente ha ribadito che la compensazione impropria o atecnica sussiste quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico rapporto e - diversamente dalla compensazione "propria" di cui agli artt. 1241 ss. Cc, che presuppone autonomia dei rapporti da cui nascono i contrapposti crediti delle parti (i quali si estinguono per quantità corrispondenti fin dal momento in cui vengono a coesistere) - dà luogo a un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza. Questa compensazione impropria, pur potendo generare un risultato analogo a quello della compensazione propria, non è soggetta alla disciplina tipica - sia processuale sia sostanziale - della compensazione regolata dagli artt. 1241 ss. cc e il giudice può peraltro procedere all'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale.( Cass ord. 14 settembre 2022 n. 27030; Cassazione Civile 11986/2025.
La Suprema Corte ha quindi chiarito che la circostanza che i crediti traggano origine da un medesimo rapporto obbligatorio va intesa in senso ampio.
Ad esempio, è stata considerata ascrivibile al medesimo rapporto obbligatorio anche l'obbligazione risarcitoria derivante dall'inadempimento (compensazione tra il quantum dovuto per l'indennità e il quantum dovuto per l'inadempimento, Cass. Civ., sez.
III, sent. 13 agosto 2015, n. 16800). Ciò con la conseguenza che la valutazione delle reciproche pretese comporta l'accertamento del dare e avere, senza che sia necessaria la proposizione di un'apposita domanda riconvenzionale o di un'apposita eccezione di compensazione, che postulano, invece, la totale autonomia ed indipendenza dei rapporti ai quali i crediti si riferiscono (Cass. n. 14688 del 29/08/2012; Cass. n. 28855 del 05/12/2008).
La compensazione presuppone che, in ogni caso, ricorrano, i requisiti di cui all'articolo 1243 cc, cioè che si tratti di crediti certi, liquidi ed esigibili (o di facile e pronta liquidazione); la compensazione atecnica non può essere utilizzata per dare ingresso ad una sorta di compensazione di fatto, sganciata da ogni limite previsto dalla disciplina codicistica
(Cassazione, sentenza 29 gennaio 2015, n, 1695, che, pur ritenendo astrattamente suscettibili di compensazione atecnica il credito del dipendente bancario per t.f.r. con quello della banca per i danni conseguenti all'illecito del lavoratore, ha escluso la compensabilità in concreto, per essere quest'ultimo non certo né liquido ma oggetto di un separato giudizio ancora in corso).
Orbene, nella fattispecie in esame i rispettivi crediti e debiti hanno origine da un unico rapporto, ancorchè complesso.
Non pende alcun giudizio di accertamento dei crediti e sussiste, pertanto, non solo il requisito della certezza ma anche la reciproca liquidità ed esigibilità.
Ne consegue il rigetto del motivo, essendo stato correttamente operata la compensazione impropria da parte del Tribunale. Per ragioni sistematiche si esamina l'appello incidentale dell'appellato, prima di trattare il terzo motivo dell'appello principale della compagnia.
Parte appellata formula le seguenti conclusioni: In via incidentale e/o incidentale condizionata: – nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'appello proposto, si insiste affinché la Ecc.ma Corte d'Appello adita accolga le domande formulate in primo grado e che qui si trascrivono: “In via principale e/o riconvenzionale: rigettare la domanda attorea, previo accertamento e dichiarazione, ex art. 1253 c.c., dell'estinzione per confusione del credito vantato da essendo la stessa società Parte_1 attrice – che agisce in rivalsa/regresso – tenuta, altresì, in forza di polizza Rc professionale ex Unipol n. 100 122 27838797 e successive modifiche/sostituzioni a manlevare e coprire il convenuto anche in caso di rivalsa. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attrice e di rigetto della domanda principale e/o riconvenzionale dell'odierno convenuto, accertare la minor somma eventualmente dovuta dal Dott. in ragione di quanto eccepito al punto a) della presente comparsa di CP_1 costituzione e risposta.
in particolare propone impugnazione incidentale della sentenza nella parte Controparte_1 in cui viene affermato che: la diversa natura delle polizze a fondamento delle due domande di rivalsa e di manleva impedisce di pronunciare l'estinzione per confusione delle poste creditore. Con la confusione, infatti, viene meno uno dei requisiti essenziali dell'obbligazione, cioè l'esistenza di due patrimoni distinti. Quindi, non vi è più ragione di considerare il rapporto debitorio.
Ripropone quindi le eccezioni assorbite dalle statuizioni di primo grado, affermando che, dato il fondamento della responsabilità della struttura sanitaria come accertata, l'importo della rivalsa dovrebbe comunque essere ridotto nella misura del 50%, proprio alla luce della condanna solidale, in quanto in applicazione degli artt. 1298 e 2055 cc il condebitore in solido che adempia all'intera obbligazione ha diritto di rivalersi nel confronti degli altri corresponsabili in base alle rispettive responsabilità e l'affermazione di una colpa grave in capo all'appellato non vale a superare la presunzione di cui agli artt. 2055 e 1298 cc. In caso di condanna pertanto di , la somma oggetto di rivalsa andrebbe quindi Controparte_1 ridotta del 50% e sarebbe pari ad € 49.063,98.
Le doglianze oggetto dell'appello incidentale e le riproposte eccezioni già svolte sono assorbite dal mancato accoglimento dell'appello principale. Con il terzo motivo l'appellante principale si duole del fatto che il Tribunale abbia liquidato le spese di lite in favore di parte attrice in primo grado applicando i minimi tariffari, non considerando che la difesa ha riguardato sia l'an sia il quantum debeatur.
La sentenza appellata ha statuito che “All'accoglimento della domanda di rivalsa segue la condanna di parte convenuta alla refusione delle spese di lite, liquidate in applicazione dei valori minimi per lo scaglione di riferimento di cui al DM 147/2022, tenuto conto del fatto che non vi è stata sostanziale contestazione rispetto all'an.”
Non erra il Tribunale, dal momento che la sussistenza delle condizioni per la rivalsa non è oggetto di specifiche e concrete doglianze, evidenziandosi le difese svolte come afferenti alla dedotta estinzione dei rapporti per confusione, ovvero al quantum della pretesa di controparte.
Il motivo deve pertanto essere respinto.
Le spese di lite del grado, che si liquidano come in dispositivo, in applicazione del DM
55/2014, aggiornato al DM 147/2022, seguono la soccombenza della parte appellante nei confronti dell'appellata (tenuto conto dell'assorbimento delle questioni oggetto di appello incidentale), in ragione natura delle questioni trattate e dell'impegno defensionale richiesto.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza Parte_5
N. 134/2025 del Tribunale di Genova.
Condanna alla refusione delle spese di lite del grado di appello Parte_5 in favore di , che liquida in € 10000,00 per competenze, oltre 15% rimb Controparte_1 forfet, iva e cpa come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante principale.
Genova, 30.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Maria Laura Morello dott. Marcello Bruno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati
Dott. Marcello BRUNO - Presidente
Dott.ssa VALERIA ALBINO - Consigliere
Dott.ssa Maria Laura MORELLO - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello avverso la sentenza N. 134/2025 del Tribunale di Genova promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Gian Carlo Soave, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova, Via Palestro, 2/7, come da mandato in atti
Appellante contro
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gian Marco Casaretto e Luca Torrente, Controparte_1 ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Chiavari, Corso Assarotti 13/1, come da mandato in atti
Appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante: ❖ in accoglimento del primo motivo di appello, riformare la sentenza impugnata al punto 3. del dispositivo laddove il giudice di primo grado ha disposto la condanna di parte attrice a tenere indenne il convenuto di quanto pagato in esecuzione della sentenza;
❖ in accoglimento del secondo motivo di appello, riformare la sentenza impugnata al punto 5. del dispositivo laddove il giudice di primo grado ha dichiarato la compensazione fra le poste di debito / credito fino alla reciproca concorrenza;
❖ per effetto dell'accoglimento del primo
e/o del secondo motivo di appello, riformare la sentenza impugnata al punto 4. del dispositivo laddove il giudice di primo grado ha condannato parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta e, conseguentemente, condannare i difensori distrattari alla restituzione in favore di parte appellante delle somme ricevute a titolo di spese di lite pari ad € 13.655,52= oltre interessi e rivalutazione monetaria;
❖ in accoglimento del terzo motivo di appello, riformare la sentenza impugnata al punto 2. del dispositivo laddove il giudice di primo grado ha condannato parte convenuta al pagamento delle spese di lite liquidandole in € 7.052,00 per compensi e rideterminarne la misura in € 14.103,00 per compensi (oltre spese generali, iva e cpa come per legge); ❖ respingersi l'appello incidentale ex adverso formulato in quanto infondato e rigettarsi tutte le domande e/o eccezioni formulate in via incidentale condizionata e/o in via subordinata in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni già esposte negli atti difensivi del primo grado di giudizio da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte;
❖ vinte le spese del presente grado di giudizio”.
Per l'appellato:
“Voglia la Corte d'Appello adita: In via principale: – rigettare l'appello proposto da
[...]
(già ) perché inammissibile ed infondato in Parte_2 Parte_1 fatto e in diritto e confermare integralmente la sentenza di primo grado. In via incidentale
e/o incidentale condizionata: – nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'appello proposto, si insiste affinché la Ecc.ma Corte d'Appello adita accolga le domande formulate in primo grado e che qui si trascrivono: “In via principale e/o riconvenzionale: rigettare la domanda attorea, previo accertamento e dichiarazione, ex art. 1253 c.c., dell'estinzione per confusione del credito vantato da essendo Parte_1 la stessa società attrice – che agisce in rivalsa/regresso – tenuta, altresì, in forza di polizza
Rc professionale ex Unipol n. 100 122 27838797 e successive modifiche/sostituzioni a manlevare e coprire il convenuto anche in caso di rivalsa. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attrice e di rigetto della domanda principale e/o riconvenzionale dell'odierno convenuto, accertare la minor somma eventualmente dovuta dal Dott. in ragione di quanto eccepito al punto a) della CP_1 presente comparsa di costituzione e risposta. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese forfettarie e oneri accessori per legge. I predetti difensori si dichiarano antistatari”
_ condannare l'appellante alla rifusione delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre spese generali 15% oltre IVA e CPA da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva azione Parte_1 di rivalsa nei confronti di per ottenere il rimborso dell'importo di € Controparte_1
95.948,97, oltre € 2.179,00 per imposta di registro, versato a , Parte_3
e in forza delle sentenze del Tribunale di Genova n. Parte_4 CP_2
349/2011 e della Corte d'Appello n. 1020/2016, che avevano riconosciuto ex art. 1218 c.c. la responsabilità dell' del quale aveva assunto la difesa per il Controparte_3 Parte_1 patto di gestione della lite, e di per errore medico ascrivibile a colpa grave. Controparte_1
Parte attrice, a sostegno della domanda, deduceva che: -in data 30.03.2002 stipulava con l la polizza n. 10071029688 per la responsabilità civile verso terzi;
- Controparte_4 detto ospedale, unitamente al convenuto , veniva citato in giudizio dinanzi il CP_1
Tribunale di Genova da , e in Parte_3 Parte_4 CP_2 proprio e nella qualità di genitori di , per ottenere il risarcimento di tutti i Parte_4 danni patiti in conseguenza di un errore medico imputabile a per aver Controparte_1 sottoposto , in data 24.11.2004, la minore ad un intervento al piede Parte_4 destro, che era sano, per piede piatto valgo bilaterale, anziché a quello sinistro, e ciò pur avendo ottenuto dai genitori solo il consenso all'intervento di sinostosi al piede sinistro;
- apriva la posizione di sinistro n. 2004998102657, assumendo direttamente le Parte_1 difese dell' in virtù del c.d. patto di gestione della lite;
-con sentenza n. Controparte_5
349/2011, il Tribunale di Genova accertava la responsabilità del medico per negligenza, imprudenza ed imperizia;
-in ragione dell'accertato grave inadempimento della prestazione medico-professionale di , il Tribunale rilevava altresì una responsabilità Controparte_1 solidale dell' ai sensi dell'art. 1218 c.c. e dell'art. 1228 c.c.; -il Tribunale Controparte_4 riconosceva le seguenti somme a titolo di risarcimento dei danni rispettivamente patiti in conseguenza della malpractice medica accertata: a favore di la somma Parte_4 complessiva di € 45.609,60 per danno non patrimoniale oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi sino al saldo;
a favore di l'importo di € 10.000,00 a CP_2 titolo di risarcimento del danno non patrimoniale oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
a favore di e di l'importo di € CP_2 Parte_3
3.000,00 oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
il Tribunale liquidava altresì le spese di lite in € 508,00 per esborsi, € 2.778,00 per diritti ed € 8.000,00 per onorari oltre 12,5% per spese generali oltre IVA e CPA e poneva le spese di CTU a carico delle parti soccombenti;
-la Compagnia assicurativa provvedeva al pagamento della somma complessiva di € 85.666,00; -avverso la sentenza di primo grado proponevano appello
, e i quali si dolevano per Parte_3 Parte_4 CP_2
l'invalidità permanente riconosciuta nella misura del 12%, chiedendone l'accertamento nella misura pari al 20%; -a seguito di intervenuta parziale riforma della sentenza di primo grado da parte della Corte d'Appello di Genova con la sentenza n. 1020/2016,
[...] corrispondeva l'ulteriore somma di € 10.282,97, per un ammontare Parte_1 complessivo di € 95.948,97; -a fronte del pagamento di tale somma, formulava, Parte_1 ritenendone sussistenti i presupposti, domanda di rivalsa nei confronti del , previo CP_1 esperimento del tentativo di mediazione.
Si costituiva in giudizio , il quale, senza contestare gli addebiti, chiedeva Controparte_1 rigettare la domanda attorea, previo accertamento e dichiarazione, ex art. 1253 c.c., dell'estinzione per confusione del credito vantato da essendo Parte_1 la stessa società attrice – che agisce in rivalsa/regresso – tenuta, altresì, in forza di polizza
Rc professionale ex n. 100 122 27838797 e successive modifiche/sostituzioni a Pt_2 manlevare e coprire il convenuto anche in caso di rivalsa.
La sentenza di primo grado accoglieva la domanda di rivalsa di parte attrice, e la domanda di manleva e garanzia di parte convenuta, così statuendo: “1. accoglie la domanda di rivalsa formulata da parte attrice e, per l'effetto, condanna il Parte_1 convenuto a pagare l'importo di € 95.948,97, oltre interessi al tasso Controparte_1 legale come da motivazione, 2. condanna il convenuto a rifondere all'attore
[...]
e spese di lite, che liquida in 7.052,00 € per compensi, oltre spese Parte_1 generali, iva e cpa come per legge.
3. accoglie la domanda di manleva formulata da parte convenuta nei confronti di parte attrice Controparte_1 [...]
e, per l'effetto, condanna parte attrice a tenere indenne il Parte_1 convenuto di quanto pagato in esecuzione della presente sentenza, 4. condanna l'attore a rifondere al convenuto le spese di lite, che liquida in 11.268,00 € per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
5. dichiara la compensazione fra le poste di debito/credito, fino alla reciproca concorrenza.”
Avverso la pronuncia proponeva appello domandano Parte_1 riformare la sentenza impugnata laddove ha disposto la condanna di parte attrice a tenere indenne il convenuto, laddove ha dichiarato la compensazione fra le poste in debito/credito fino alla reciproca concorrenza e laddove ha condannato parte attrice al pagamento delle spese di lite. In particolare, parte appellante censurava la statuizione di primo grado lamentando: 1) Errore di diritto del Tribunale di Genova per aver ritenuto come formulata da parte convenuta una domanda di condanna di alla manleva e garanzia. Vizio di Parte_1 extrapetizione;
2) Errore di diritto del Tribunale di Genova per aver dichiarato d'ufficio la c.d. compensazione impropria (o atecnica) tra il credito oggetto della domanda di rivalsa formulata vantato da parte attrice ed il credito vantato da parte convenuta in virtù del diritto ad essere manlevata e garantita. Vizio di ultrapetizione;
3) Errore di diritto del Tribunale di
Genova per aver dichiarato, a seguito dell'accoglimento della domanda di rivalsa, la condanna di parte convenuta alla refusione delle spese di lite, liquidate in applicazione dei valori minimi per lo scaglione di riferimento di cui al DM 147/2022, anziché in applicazione dei valori medi.
Si costituiva in giudizio domandando rigettare l'appello avverso perché Controparte_1 inammissibile ed infondato in fatto e in diritto, confermando integralmente la sentenza di primo grado. In via incidentale, in caso di accoglimento anche solo parziale dell'appello proposto, insisteva per l'accoglimento delle domande formulate in primo grado.
Con provvedimento del 29.10.2025 il Consigliere istruttore, viste le note depositate dalle parti sostitutive dell'udienza in data 28.10.2025, visto l'art. 352 c.p.c., riservava la decisione al Collegio ed il deposito della sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la compagnia appellante deduce che il Tribunale sarebbe incorso in errore nel ritenere formulata da una domanda di condanna della Controparte_1 compagnia assicurativa a tenerlo indenne di quanto pagato in esecuzione della sentenza, avendo invece la difesa del professionista unicamente chiesto la pronuncia di estinzione del debito per confusione ex art. 1253 c.c.
Trovava applicazione la citata disposizione in quanto era assicurato, in Controparte_1 virtù della polizza n. 100 122 27838797, con obbligata a garantire e manlevare Parte_2 il sanitario rispetto ad eventuali richieste di rivalsa avanzate dalla struttura ospedaliera o da assicuratori di quest'ultima e si era fusa per incorporazione in Parte_2 [...]
Parte_1
Parte appellante evidenzia che l'eccezione di confusione ex art. 1253 c.c. è stata rigettata ed è stata però ritenuta formulata dal medico un'espressa domanda di condanna della compagnia assicurativa a tenerlo indenne di quanto pagato in esecuzione della sentenza, che in realtà non era stata formulata.
Secondo l'appellato la conferma che il convenuto in primo grado ha proposto la domanda manleva emergerebbe dalle stesse difese proposte dalla compagnia aventi ad oggetto l'operatività della polizza.
La sentenza appellata si è espressa nel senso che “La stessa parte attrice riconosce che vi è stata fusione per incorporazione di (assicuratore del Parte_2 CP_3 in (assicuratore del convenuto). Non vi era pertanto necessità, Parte_1 per il convenuto, di chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa, che era già parte del giudizio (quale attore), risultando sufficiente la proposizione di domanda riconvenzionale nei suoi confronti”.
Indi, evidenzia che come risulta dalla lettura della causa petendi e dei petita formulati dal convenuto, nella comparsa di costituzione è stata formulata domanda di manleva e garanzia nei confronti di quale presupposto della pronuncia di estinzione del credito ex art. Parte_1
1253 c.c.
Ora, nelle conclusioni di primo grado dell'appellato si legge: “in via principale e/o riconvenzionale: rigettare la domanda attorea, previo accertamento e dichiarazione, ex art.
1253 c.c., dell'estinzione per confusione del credito vantato da Parte_1 essendo la stessa società attrice – che agisce in rivalsa/regresso – tenuta, altresì, in
[...] forza di polizza Rc professionale ex Unipol n. 100 122 27838797 e successive modifiche/sostituzioni a manlevare e coprire il convenuto anche in caso di rivalsa.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attrice e di rigetto della domanda principale e/o riconvenzionale dell'odierno convenuto, accertare la minor somma eventualmente dovuta dal Dott. in ragione di quanto CP_1 eccepito al punto b) della presente comparsa di costituzione e risposta.”
Nella narrativa della comparsa di risposta di primo grado si legge: “ Parimenti pacifico e documentale che il Dott. , oggi convenuto nell'azione di rivalsa e regresso dalla CP_1
all'epoca del sinistro era assicurato con l'attrice, che detta polizza copriva Parte_1
l'eventuale azione di rivalsa e, infine, che il dott. denunciava regolarmente il CP_1 sinistro. Non essendovi dubbi sull'operatività della polizza dell'odierno convenuto, la Pt_2
(oggi contrattualmente si era obbligata a tenere
[...] Parte_1 indenne l'odierno convenuto da eventuali richieste risarcitorie, anche in rivalsa.”
Dal complessivo esame dell'atto si evince che è corretto l'inquadramento da parte del
Tribunale in ordine alla proposizione di domanda di manleva da parte dell'assicurato.
Ne consegue il rigetto del motivo.
Con il secondo motivo la compagnia appellante si duole dell'errore della sentenza appellata nel pronunciare d'ufficio la c.d. compensazione impropria (o atecnica) tra il credito oggetto della domanda di rivalsa formulata da parte attrice ed il credito vantato da parte convenuta in virtù del diritto ad essere manlevata e garantita. Denuncia quindi un vizio di ultrapetizione.
La sentenza di primo grado, infatti, dopo avere rigettato l'eccezione di estinzione per confusione, dichiarava tuttavia la compensazione c.d impropria, stante la reciprocità delle medesime poste e l'unicità di fatto generatore e così avrebbe commesso un grave errore di diritto laddove ha ritenuto sussistenti i presupposti per la declaratoria ex officio della compensazione impropria.
Deduce l'appellante che non si verte in ipotesi di un unico rapporto negoziale, mentre la compensazione “impropria” o “atecnica” sussiste solo quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico rapporto, oltre al fatto che non sussisterebbe il requisito di esigibilità del credito derivante dalla manleva e garanzia.
Il motivo è infondato.
Orbene, la domanda di rivalsa trae la propria origine dalla sentenza n. 349 del Tribunale di
Genova, che condannava al risarcimento l' ai sensi dell'art. 1218 cod. civ. ed Controparte_4 in virtù dell'art. 1228 cod. civ., mentre il diritto dell'odierno appellato ad essere manlevato e garantito è fondato sulla polizza Unipol per la responsabilità civile verso terzi, con garanzia assicurativa estesa alla rivalsa esercitata dalla struttura.
La Corte di Cassazione si espressa nei termini di compensazione atecnica ( si v. Cass.
28855/2008; Cass. 5349/2005), facendo riferimento ai crediti/debiti maturati all'interno dello stesso rapporto obbligatorio. In tal caso è possibile addivenire alla compensazione delle reciproche poste attive e passive, anche in assenza di eccezione di parte.
Ancora più recentemente ha ribadito che la compensazione impropria o atecnica sussiste quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico rapporto e - diversamente dalla compensazione "propria" di cui agli artt. 1241 ss. Cc, che presuppone autonomia dei rapporti da cui nascono i contrapposti crediti delle parti (i quali si estinguono per quantità corrispondenti fin dal momento in cui vengono a coesistere) - dà luogo a un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza. Questa compensazione impropria, pur potendo generare un risultato analogo a quello della compensazione propria, non è soggetta alla disciplina tipica - sia processuale sia sostanziale - della compensazione regolata dagli artt. 1241 ss. cc e il giudice può peraltro procedere all'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale.( Cass ord. 14 settembre 2022 n. 27030; Cassazione Civile 11986/2025.
La Suprema Corte ha quindi chiarito che la circostanza che i crediti traggano origine da un medesimo rapporto obbligatorio va intesa in senso ampio.
Ad esempio, è stata considerata ascrivibile al medesimo rapporto obbligatorio anche l'obbligazione risarcitoria derivante dall'inadempimento (compensazione tra il quantum dovuto per l'indennità e il quantum dovuto per l'inadempimento, Cass. Civ., sez.
III, sent. 13 agosto 2015, n. 16800). Ciò con la conseguenza che la valutazione delle reciproche pretese comporta l'accertamento del dare e avere, senza che sia necessaria la proposizione di un'apposita domanda riconvenzionale o di un'apposita eccezione di compensazione, che postulano, invece, la totale autonomia ed indipendenza dei rapporti ai quali i crediti si riferiscono (Cass. n. 14688 del 29/08/2012; Cass. n. 28855 del 05/12/2008).
La compensazione presuppone che, in ogni caso, ricorrano, i requisiti di cui all'articolo 1243 cc, cioè che si tratti di crediti certi, liquidi ed esigibili (o di facile e pronta liquidazione); la compensazione atecnica non può essere utilizzata per dare ingresso ad una sorta di compensazione di fatto, sganciata da ogni limite previsto dalla disciplina codicistica
(Cassazione, sentenza 29 gennaio 2015, n, 1695, che, pur ritenendo astrattamente suscettibili di compensazione atecnica il credito del dipendente bancario per t.f.r. con quello della banca per i danni conseguenti all'illecito del lavoratore, ha escluso la compensabilità in concreto, per essere quest'ultimo non certo né liquido ma oggetto di un separato giudizio ancora in corso).
Orbene, nella fattispecie in esame i rispettivi crediti e debiti hanno origine da un unico rapporto, ancorchè complesso.
Non pende alcun giudizio di accertamento dei crediti e sussiste, pertanto, non solo il requisito della certezza ma anche la reciproca liquidità ed esigibilità.
Ne consegue il rigetto del motivo, essendo stato correttamente operata la compensazione impropria da parte del Tribunale. Per ragioni sistematiche si esamina l'appello incidentale dell'appellato, prima di trattare il terzo motivo dell'appello principale della compagnia.
Parte appellata formula le seguenti conclusioni: In via incidentale e/o incidentale condizionata: – nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'appello proposto, si insiste affinché la Ecc.ma Corte d'Appello adita accolga le domande formulate in primo grado e che qui si trascrivono: “In via principale e/o riconvenzionale: rigettare la domanda attorea, previo accertamento e dichiarazione, ex art. 1253 c.c., dell'estinzione per confusione del credito vantato da essendo la stessa società Parte_1 attrice – che agisce in rivalsa/regresso – tenuta, altresì, in forza di polizza Rc professionale ex Unipol n. 100 122 27838797 e successive modifiche/sostituzioni a manlevare e coprire il convenuto anche in caso di rivalsa. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attrice e di rigetto della domanda principale e/o riconvenzionale dell'odierno convenuto, accertare la minor somma eventualmente dovuta dal Dott. in ragione di quanto eccepito al punto a) della presente comparsa di CP_1 costituzione e risposta.
in particolare propone impugnazione incidentale della sentenza nella parte Controparte_1 in cui viene affermato che: la diversa natura delle polizze a fondamento delle due domande di rivalsa e di manleva impedisce di pronunciare l'estinzione per confusione delle poste creditore. Con la confusione, infatti, viene meno uno dei requisiti essenziali dell'obbligazione, cioè l'esistenza di due patrimoni distinti. Quindi, non vi è più ragione di considerare il rapporto debitorio.
Ripropone quindi le eccezioni assorbite dalle statuizioni di primo grado, affermando che, dato il fondamento della responsabilità della struttura sanitaria come accertata, l'importo della rivalsa dovrebbe comunque essere ridotto nella misura del 50%, proprio alla luce della condanna solidale, in quanto in applicazione degli artt. 1298 e 2055 cc il condebitore in solido che adempia all'intera obbligazione ha diritto di rivalersi nel confronti degli altri corresponsabili in base alle rispettive responsabilità e l'affermazione di una colpa grave in capo all'appellato non vale a superare la presunzione di cui agli artt. 2055 e 1298 cc. In caso di condanna pertanto di , la somma oggetto di rivalsa andrebbe quindi Controparte_1 ridotta del 50% e sarebbe pari ad € 49.063,98.
Le doglianze oggetto dell'appello incidentale e le riproposte eccezioni già svolte sono assorbite dal mancato accoglimento dell'appello principale. Con il terzo motivo l'appellante principale si duole del fatto che il Tribunale abbia liquidato le spese di lite in favore di parte attrice in primo grado applicando i minimi tariffari, non considerando che la difesa ha riguardato sia l'an sia il quantum debeatur.
La sentenza appellata ha statuito che “All'accoglimento della domanda di rivalsa segue la condanna di parte convenuta alla refusione delle spese di lite, liquidate in applicazione dei valori minimi per lo scaglione di riferimento di cui al DM 147/2022, tenuto conto del fatto che non vi è stata sostanziale contestazione rispetto all'an.”
Non erra il Tribunale, dal momento che la sussistenza delle condizioni per la rivalsa non è oggetto di specifiche e concrete doglianze, evidenziandosi le difese svolte come afferenti alla dedotta estinzione dei rapporti per confusione, ovvero al quantum della pretesa di controparte.
Il motivo deve pertanto essere respinto.
Le spese di lite del grado, che si liquidano come in dispositivo, in applicazione del DM
55/2014, aggiornato al DM 147/2022, seguono la soccombenza della parte appellante nei confronti dell'appellata (tenuto conto dell'assorbimento delle questioni oggetto di appello incidentale), in ragione natura delle questioni trattate e dell'impegno defensionale richiesto.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza Parte_5
N. 134/2025 del Tribunale di Genova.
Condanna alla refusione delle spese di lite del grado di appello Parte_5 in favore di , che liquida in € 10000,00 per competenze, oltre 15% rimb Controparte_1 forfet, iva e cpa come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante principale.
Genova, 30.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Maria Laura Morello dott. Marcello Bruno