Sentenza 3 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Toscana, sentenza 03/02/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Toscana |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Sentenza n. 15/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
in composizione monocratica nella persona del Primo Referendario, Dott.ssa Khelena Nikifarava, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio al n. 63222 del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 28 febbraio 2025 e proposto dal Sig. LA GL (C.F. [...]), nato a [...] il [...] e residente in [...], rappresentato e difeso dall’Avv. Sandra Biglioli (C.F. [...]) del Foro di La Spezia, presso il cui studio sito in La Spezia, Viale Italia n. 121, PEC sandra.biglioli@avv.sp.legalmail.it, è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
contro
- INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 37875/7313 del 22 marzo 2024 del notaio Roberto Fantini di Roma, depositata presso la Segreteria di questa Sezione, dagli Avv.ti Ilario Maio (C.F. [...]) e Antonella Francesca Paola Micheli (C.F. [...]), con i medesimi domiciliato ai seguenti indirizzi PEC ai sensi dell’art. 28 c.g.c.: avv.ilario.maio@postacert.inps.gov.it;
avv.antonellafrancescapaola.micheli@postacert.inps.gov.it;
e contro
- Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Massa Carrara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, presso i cui uffici è legalmente domiciliata, in Firenze, via degli Arazzieri n. 4 (PEC ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it), costituita nel presente giudizio a mezzo dell’Avvocato dello Stato Michele Gambini;
Visto l’atto introduttivo del giudizio;
Esaminati gli atti ed i documenti tutti del giudizio;
Uditi nella pubblica udienza del 3 dicembre 2024 - celebrata con l’assistenza del Segretario Dott. AN IC – l’Avv. Sandra Biglioli per il ricorrente e l’Avv. Daniela Benucci, per delega degli Avv.ti Ilario Maio e Antonella Francesca Paola Micheli per INPS, nessuno presente per l’Agenzia delle Entrate.
PREMESSO IN FATTO
I. Con ricorso depositato in data 28 febbraio 2025 il Sig. LI adiva questo Giudice delle pensioni, rassegnando le seguenti conclusioni:
“voler accertare e dichiarare il diritto all’esonero dalla ritenuta irpef sul trattamento pensionistico diretto percepito dal sig. GL LA sulla pensione 09329148;
Voler ordinare/applicare l’esonero irpef sulla pensione diretta in beneficio al sig. LI LA e ordinare/condannare l’Agenzia delle Entrate e l’INPS di Massa Carrara al versamento della somma irpef, quale essa deve essere in riferimento alla posizione fiscale del contribuente, direttamente al sig. LI LA.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed accessori del presente procedimento in distrazione in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
II. In data 6 ottobre 2025 si costituiva in giudizio INPS, chiedendo, in via preliminare, di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della Difesa, in quanto ordinatore primario della spesa, e, nel merito, “rigettare il ricorso e tutte le domande avanzate dal ricorrente in quanto infondate”, con vittoria di spese ed onorari.
III. In data 15 ottobre 2025 si costituiva in giudizio l’Agenzia delle Entrate, concludendo per il rigetto del ricorso “per difetto di giurisdizione, per intervenuta decadenza ex art. 37 D.P.R. n. 602/1973 dal diritto al rimborso delle ritenute relative a periodi antecedenti quarantotto mesi rispetto all’istanza di rimborso del 3.6.2024, ed in quanto infondato nel merito”.
IV. All’odierna udienza, nessuno presente per l’Agenzia delle Entrate, l’Avv. Sandra Biglioli per il ricorrente e l’Avv. Daniela Benucci, per delega degli Avv.ti Ilario Maio e Antonella Francesca Paola Micheli, per INPS argomentavano ampiamente come da verbale, insistendo per l’accoglimento delle rispettive conclusioni in atti.
Su specifica richiesta di questo Giudice in merito ai dati identificativi della pensione del ricorrente - in quanto nelle conclusioni del ricorso risultava indicato un numero del certificato, mentre nella memoria di costituzione di INPS, sul cedolino della pensione e anche nel decreto del Ministero della Difesa di attribuzione del trattamento pensionistico risultava riportato un diverso numero di iscrizione - l’Avv. Biglioli per il ricorrente confermava che ogni riferimento presente nelle conclusioni doveva intendersi al numero riportato nel provvedimento e cedolini La causa veniva trattenuta in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In via preliminare, deve riconoscersi nella fattispecie la giurisdizione di questo Giudice, limitatamente alla domanda di pagamento da parte di INPS della pensione del ricorrente senza l’applicazione delle ritenute previste dalla vigente legislazione in materia delle imposte sui redditi.
Viceversa, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione di questo Giudice rispetto alla domanda di accertamento del diritto all’esonero IRPEF nei rapporti tra il ricorrente e l’Agenzia delle Entrate, a favore della Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di Massa.
La giurisprudenza della Corte di cassazione ha da tempo chiarito che spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei conti, a norma degli artt. 13 e 62 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, “tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle in cui si alleghi, a fondamento della pretesa, l’inadempimento o l’inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell’ente obbligato” (ex multis, Cass., SS.UU., n. 28020/2022; n. 7755/2017, n. 11849/2016), e che costituisca “principio ripetutamente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte quello secondo cui la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, ex artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214/1934, ricomprende tutte le controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale e, quindi, anche quelle funzionali alla pensione perché connesse al relativo diritto quali, ad esempio, le controversie riguardanti l'accertamento delle somme necessarie quali contributi volontari per ottenere la pensione; quelle relative alla consequenziale domanda di ripetizione degli importi versati in eccedenza rispetto al dovuto, in quanto afferenti anche alla corretta quantificazione della pensione e non solo alla fondatezza dell'azione di ripetizione (cfr. Cass., Sez. Un., 18 ottobre 2018, n. 26252) ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l'importo (cfr., tra altre, Cass., Sez. Un., 16 gennaio 2003, n. 573; Cass., Sez. Un., 27 febbraio 2013, n. 4853; Cass., Sez. Un., 9 giugno 2016, n. 11849; Cass., Sez. Un., 27 marzo 2017, n. 7755)” (in questi termini, da ultimo, Cass., SS.UU., n. 15848/2024).
La giurisprudenza di legittimità ha, parimenti, affermato che “le controversie tra sostituto d’imposta e sostituito relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituito, volontariamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario, […] trattandosi di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito nell'ambito di un rapporto di tipo privatistico, cui resta estraneo l’esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario” (Cass., Sez. lav., n. 23417/2021; Cass., SS.UU., n. 19289/2012), escludendo la giurisdizione tributaria e, così, fornendo conferma ad una lettura omnicomprensiva della giurisdizione attribuita dal legislatore alla Corte dei conti quale Giudice delle pensioni, da ritenersi estesa anche a controversie, quali quella presente, concernenti non la sola applicazione della normativa tributaria, bensì il rapporto pensionistico negli aspetti riferibili alla correttezza della quantificazione dell’importo erogato al ricorrente dall’INPS (in termini, Corte dei conti, Sez. Liguria, n. 108/2022, Sez. Toscana n. 17/2025 e n. 18/2025 e Cass., Sez. V, n. 24298/2019, ivi richiamata).
In relazione a quanto sopra rappresentato, deve essere evidenziato che la Corte dei conti non può pronunciarsi con efficacia di giudicato sul tema del non assoggettamento alle imposte sui redditi del trattamento pensionistico della ricorrente, ma esclusivamente sulla correttezza o meno dell’operato di INPS, nella sua qualità di sostituto d’imposta, ad effettuare le relative ritenute.
In altri termini, questo Giudice può fornire la propria interpretazione della normativa fiscale applicabile al fine di valutare ed indirizzare il comportamento di INPS, nella sua veste di sostituto d’imposta e nei rapporti con il ricorrente, ma tale valutazione sarà necessariamente recessiva rispetto all’eventuale sopravvenienza di un giudicato sulla spettanza o meno dell’imposta, rientrante nella giurisdizione esclusiva della Giustizia Tributaria.
2. Ancora in via preliminare, deve essere respinta la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della Difesa.
Infatti, la presenza o meno nel decreto di liquidazione del trattamento pensionistico del ricorrente delle eventuali indicazioni in merito al regime fiscale applicabile non potrebbe avere alcun valore vincolante per INPS, sia in quanto non incidente sull’importo nominale della pensione sia in quanto necessariamente recessiva rispetto ad ogni sopravvenienza della normativa tributaria.
3. Nel merito, il ricorso deve essere accolto, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Presupposto di fatto incontestato è che il Sig. LI sia soggetto equiparato a vittima del dovere e che risulti titolare di pensione diretta ordinaria, alla quale l’Istituto resistente, quale sostituto d’imposta, non ha ritenuto applicabile l’esenzione dall’IRPEF prevista dall’art. 1, comma 211, della l. n. 232/2016, non trattandosi di un trattamento pensionistico privilegiato.
Nella memoria di costituzione nel presente giudizio INPS ha ribadito l’insussistenza in capo al ricorrente dei requisiti e dei presupposti di legge per l’estensione del beneficio, rifacendosi alla natura eccezionale dei casi di esenzione fiscale ed alla riferibilità della medesima ai soli trattamenti pensionistici correlati all’evento che ha dato luogo al riconoscimento dello status di vittima del dovere o equiparato; in particolare, ha ritenuto assente una specifica disposizione normativa legittimante l’estensione soggettiva del beneficio fiscale anche ai soggetti equiparati a vittime del dovere a prescindere dalla natura del trattamento pensionistico in godimento.
Al contrario, come di recente riconosciuto anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. trib., n. 15023/2024, n. 15115/2024, n. 15121/2024), proprio la lettera dell’art. 1, comma 211, della l. n. 232/2016 porta a ritenere che l’estensione dei benefici fiscali ivi indicati debba riferirsi a tutti i “trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti”, non potendosi trarre dal dettato normativo alcuna indicazione circa la necessaria correlazione degli stessi con l’evento che ha determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere; ciò in quanto i riferimenti contenuti nella disposizione (alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'art. 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266) possono ritenersi “funzionali esclusivamente a delimitare l’ambito dei destinatari dell’estensione e non dei trattamenti pensionistici beneficiati”, poiché non “prevedono alcun trattamento pensionistico ma regolano la nozione di vittime del dovere, gli istituti della cd. speciale elargizione e dell’assegno vitalizio nonché altri benefici, come l’esenzione dai ticket sanitari o il diritto di assunzione presso le pp.aa.”.
Analogamente deve escludersi che una limitazione oggettiva al campo d’applicazione della disposizione possa derivare dal rinvio alle disposizioni disciplinanti i benefici fiscali estesi, ovvero l’art. 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e l’art. 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206; in particolare l’art. 3 da ultimo citato, rilevante nella fattispecie, non opera riferimenti, ai fini dell’esenzione, ad una necessaria correlazione del trattamento pensionistico al fatto che ha dato luogo al riconoscimento dello status né al comma 2, espressamente richiamato dall’art. 1, comma 211, della l. n. 232/2016 (“La pensione maturata ai sensi del comma 1 è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)”), né al comma 1 cui il secondo rinvia. Anzi, proprio il comma 1, nel prevedere che “[a] tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente […]” (grassetto aggiunto) prende in considerazione espressamente anche i “trattamenti diretti”, per cui disciplina il diverso ed ulteriore beneficio dell’aumento figurativo dell’anzianità.
Sul punto merita di essere richiamata in modo più esteso anche la posizione della Suprema Corte in una recente pronuncia secondo la quale “In tema di esenzione IRPEF per le vittime del dovere e soggetti equiparati, il beneficio fiscale previsto dall’art. 1, comma 211, della L. n. 232/2016, che ha esteso a tali categorie i benefici già previsti per le vittime del terrorismo, si applica a tutti i trattamenti pensionistici goduti dal beneficiario, indipendentemente dalla loro correlazione con l'evento che ha determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere. L’esenzione, decorrente dal 1° gennaio 2017, ha natura soggettiva e non è limitata alle sole pensioni privilegiate o a quelle conseguenti all'evento lesivo, come si evince sia dall'interpretazione letterale della norma, che non pone alcuna restrizione sui trattamenti pensionistici agevolabili, sia dall'interpretazione sistematica, dovendo essere garantita parità di trattamento rispetto alle vittime del terrorismo. Tale conclusione è avvalorata anche dal fatto che il diritto spettante alla vittima del dovere non rientra necessariamente nell'ambito dei diritti inerenti al rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo riguardare anche soggetti privi di tale rapporto che abbiano comunque svolto un servizio. La ratio della normativa è infatti quella di garantire alle vittime ed ai loro familiari strumenti adeguati di tutela e sostegno, sia in termini morali che economici, che non siano meramente simbolici. L’interpretazione estensiva del beneficio trova conferma anche nella prassi amministrativa che ha riconosciuto l’esenzione sull’intero trattamento pensionistico e non sulla sola quota correlata all'evento lesivo.” (Cass., Sez. Trib., sent. 29 maggio 2024, n. 15203).
D’altro canto, non risulta ravvisabile alcun elemento normativo per differenziare il regime fiscale dei soli soggetti “equiparati” a vittime di dovere, rilevando, peraltro, che tale eventuale differenziazione sarebbe in contrasto proprio con la nozione stessa dell’equiparazione.
Di conseguenza, la tesi del ricorrente trova riscontro sia nel chiaro dato normativo sia nella recente giurisprudenza tributaria, facendo pertanto risultare doverosa la non applicazione da parte di INPS, nella sua qualità di sostituto d’imposta, delle ritenute sulla pensione di vecchiaia ordinaria del Sig. LI.
4. L’assenza della giurisdizione di questo Giudice rispetto alla domanda di accertamento del diritto all’esonero IRPEF nei rapporti tra il ricorrente e l’Agenzia delle Entrate preclude l’esame delle ulteriori eccezioni sollevate nella memoria di costituzione dell’Amministrazione fiscale.
5. Alla luce di tutte le esposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, INPS deve essere condannato a porre in pagamento la pensione Cat. VOCTPS n. 16303138 al lordo delle ritenute d’acconto dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale, in applicazione dell’esenzione prevista dal combinato disposto dell’art. 1, comma 211, della l. n. 232/2016 e dell’art. 3, comma 2, della l. n. 206/2004, salvo l’eventuale sopravvenire del giudicato in sede di giustizia tributaria nei rapporti tra il ricorrente e l’Agenzia delle Entrate (anche su domanda di rimborso delle ritenute in precedenza applicate) che accerti la non spettanza al Sig. LI della predetta esenzione.
6. Il carattere parziale dell’accertamento nei confronti di INPS e la natura meramente processuale della decisione rispetto alla posizione dell’Agenzia delle Entrate, giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, in composizione monocratica di Giudice Unico delle pensioni, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal Sig. LA GL:
1. nell’accoglimento del ricorso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, condanna INPS a porre in pagamento la pensione Cat. VOCTPS n. iscrizione 16303138, al lordo delle ritenute d’acconto dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale, in applicazione dell’esenzione prevista dal combinato disposto dell’art. 1, comma 211, della l. n. 232/2016 e dell’art. 3, comma 2, della l. n. 206/2004, salvo l’eventuale sopravvenire del giudicato in sede di giustizia tributaria nei rapporti tra il ricorrente e l’Agenzia delle Entrate (anche su domanda di rimborso delle ritenute in precedenza applicate) che accerti la non spettanza al Sig. LI della predetta esenzione;
2. dichiara il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda di accertamento del diritto all’esonero IRPEF nei rapporti tra il ricorrente e l’Agenzia delle Entrate a favore della Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di Massa;
3. spese compensate.
Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, dispone che, a cura della Segreteria, venga disposta l’annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 relativa all’omissione, in caso di diffusione, dei dati identificativi del ricorrente.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Khelena Nikifarava
f.to digitalmente
Depositata in Segreteria il 03/02/2026 Il Funzionario
AN IC
f.to digitalmente