Art. 6.
Alla copertura dell'onere complessivo di lire 1 miliardo derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1962-63 si provvede mediante la riduzione di pari importo del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo per oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI - SULLO - LA MALFA - TREMELLONI - MACRELLI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Alla copertura dell'onere complessivo di lire 1 miliardo derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1962-63 si provvede mediante la riduzione di pari importo del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo per oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI - SULLO - LA MALFA - TREMELLONI - MACRELLI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO