TAR
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00370/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 16/02/2026
N. 00203 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00370/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 370 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Pienazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Brescia, in persona del Ministro e del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia
- del decreto Cat.A.12/2023/Immig/II Sez/-OMISSIS- emesso dal Questore della
Provincia di Brescia in data 05.12.2023, notificato all'odierno ricorrente in data N. 00370/2024 REG.RIC.
21.03.2024, con il quale veniva rigettata la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno da quest'ultimo proposta;
- di qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto o conseguenza dell'atto come sopra impugnato e che con lo stesso sia comunque posto in rapporto di correlazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di
Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa Francesca
AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- -OMISSIS-, cittadino pakistano, titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato - rilasciato successivamente al perfezionamento di una pratica di emersione e valido sino al 19.11.2022, in data 14.10.2022 ha presentato un'istanza di suo rinnovo, allegandovi la documentazione relativa all'instaurazione di un rapporto lavorativo alle dipendenze di Distribuzione Servizi di -OMISSIS- per il periodo
1.7.2022 – 30.12.2022.
2.- Con comunicazione ex art. 10 bis Legge 241/1990 dell'8.5.2023 la Questura di
Brescia ha preannunciato il diniego dell'istanza di rinnovo per carenza di documentazione afferente al “reddito percepito l'anno precedente (Modello CUD ovvero dichiarazione sostitutiva ovvero Modello Unico)” , assegnando al contempo il termine di 30 giorni per la presentazione della documentazione mancante. N. 00370/2024 REG.RIC.
3.- L'interessato ha trasmesso la certificazione unica 2023, riferita all'anno di imposta
2022, attestante la percezione di redditi da lavoro dipendente per complessivi euro
3.360,18.
4.1.- Con decreto notificato il 24.3.2024 la Questura di Brescia ha rigettato l'istanza di rinnovo, rilevando la percezione di redditi non idonei secondo i livelli normativi settoriali e, comunque, evidenziando: - che il rapporto di lavoro indicato dall'interessato era orami terminato, così come quello successivamente instaurato con la -OMISSIS- a.r.l.; - la mancata iscrizione alle liste di collocamento; - l'assenza di dichiarazioni di immediata disponibilità al lavoro presso il Centro per l'Impiego, rilevante ai fini del rilascio di un permesso per attesa occupazione.
4.2.- A ciò hanno fatto seguito l'emissione dell'espulsione da parte del Prefetto e l'ordine questorile di consegna del passaporto.
5.- Con ricorso tempestivamente notificato e depositato -OMISSIS- ha impugnato il rigetto questorile, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, sulla base dei seguenti motivi:
i).- “Violazione di legge ed eccesso di potere. Violazione dell'art. 22 comma 11 del D.
L.vo 286/98”: il ricorrente sostiene che dal combinato disposto dagli artt. 22, comma
11 e 5, comma 9 del D.Lgs. 286/1998 si evincerebbe che la Questura avrebbe dovuto determinarsi sulla propria istanza entro il 13.12.2022 (sessanta giorni dal 14.10.2022), ciò che invece non sarebbe avvenuto, avendo la stessa provveduto ad emettere il diniego soltanto nel marzo 2024. A suo dire, proprio il ritardo nella conclusione del procedimento avrebbe comportato il reperimento nel corso del 2023 di mere occupazioni a termine, essendo rimasto nelle more della definizione unicamente in possesso del titolo di soggiorno scaduto e delle ricevute postali attestanti l'avvenuta richiesta di rinnovo, che avrebbero di fatto disincentivato una stabile assunzione. La
Questura, poi, avrebbe dovuto procedere al rilascio di un permesso per attesa N. 00370/2024 REG.RIC.
occupazione, sussistendone i presupposti all'atto della presentazione dell'istanza e non ostandovi il mancato superamento del limite reddituale;
ii).- “Violazione di legge ed eccesso di potere. Violazione dell'art. 5 comma 5 del D.
L.vo 286/98”: la promessa di assunzione da parte di Green Service di -OMISSIS- – pur successiva alla notifica del provvedimento gravato – andrebbe considerata quale sopravvenienza ai sensi dell'art. 5, comma 5 D.Lgs. 286/1998 e, come tale, consentirebbe il rilascio del titolo richiesto.
6.- L'Amministrazione si è costituita con atto di mera forma e successivamente ha depositato una relazione e documenti relativi al procedimento.
7.- Con ordinanza n. -OMISSIS-, emessa all'esito dell'udienza camerale del
26.6.2024, la domanda cautelare è stata rigettata per difetto del fumus boni iuris.
8.- L'appello cautelare del ricorrente è stato rigettato dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 3299/2024.
9.- Le parti non si sono avvalse delle facoltà loro concesse dall'art. 73 c.p.a..
10.- All'udienza pubblica del 14.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.- Il rigetto della richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato si fonda sull'assenza in capo al ricorrente di redditi idonei al proprio sostentamento, dal momento che dall'ultima Certificazione Unica 2023/2022 risulta la percezione di una retribuzione pari ad euro 3.360,18.
2.- La Questura ha, altresì, ritenuto l'insussistenza per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, difettando tanto l'iscrizione nelle liste di collocamento, quanto la presentazione di una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro presso il Centro per l'Impiego.
3.- Occorre, anzitutto, ricostruire il quadro normativo di riferimento.
Il D.Lgs. 286/1998, ratione temporis vigente, stabilisce: N. 00370/2024 REG.RIC.
- all'art. 4, comma 3, che “l'Italia…consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri…la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno...”;
- al successivo art. 5, comma 5, che “Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato…”;
- all'art. 26, comma 3, che “Il lavoratore non appartenente all'Unione europea deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria”, ammontante nel 2022 ad euro 8.263,31;
- all'art. 22, comma 11, che “Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può rendere dichiarazione di immediata disponibilità al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 150, e beneficiare degli effetti ad essa correlati per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b).
Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per
l'impiego, anche ai fini del rilascio, da parte del lavoratore, della dichiarazione di immediata disponibilità con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari”.
4.- Le doglianze del ricorrente riferite al diniego del rinnovo del permesso di soggiorno sono infondate. N. 00370/2024 REG.RIC.
Nel caso di specie i redditi percepiti da -OMISSIS- negli anni dal 2018 al 2022 sono di gran lunga inferiori al limite fissato normativamente, tant'è vero che le verifiche svolte dall'Amministrazione presso la banca dati Inps hanno attestato esigui versamenti contributivi soltanto per alcuni mesi del 2018, 2019, 2021 e 2023.
Il ricorrente, peraltro, non ha fornito adeguati elementi in grado di consentire una valutazione “in chiave prospettica” della sua situazione reddituale – di cui lamenta l'omessa considerazione, salva la produzione di una dichiarazione di impegno all'assunzione da parte di un datore di lavoro, datata 16.04.2024, inidonea ad invalidare il rigetto, in quanto, in disparte la sua genericità, portante data successiva alla notifica del provvedimento impugnato (avvenuta in data 21.03.2024): come affermato dalla giurisprudenza amministrativa, anche della Sezione (sentenze n. -
OMISSIS- del 14.12.2023, n. 120 del 29.1.2025), infatti, “la legittimità di un provvedimento deve essere valutata con riferimento al tempo in cui esso è stato emanato, perché è in quel momento che il provvedimento si perfeziona e viene ad esistenza…eventuali produzioni documentali successive all'emissione del provvedimento non possono, ex post, rendere illegittimo un provvedimento che al momento dell'emissione non lo era. Né sussiste un obbligo per l'Amministrazione, una volta ricevuta tardivamente la documentazione che mancava, di revocare il provvedimento in precedenza legittimamente emesso e di sostituirlo con uno diverso che tenga conto della predetta documentazione: la decisione di procedere al riesame in autotutela è infatti discrezionale e non obbligata”; opinare diversamente implicherebbe non solo la dequotazione del principio di autoresponsabilità “perché gli interessati sarebbero disincentivati a presentare tempestivamente all'Amministrazione la documentazione occorrente se potessero confidare che, anche
a fronte di una presentazione tardiva, l'Amministrazione terrà pur sempre in considerazione quella documentazione e provvederà nuovamente sull'istanza”, ma anche la frustrazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione N. 00370/2024 REG.RIC.
amministrativa “perché i tempi dell'Amministrazione verrebbero indebitamente condizionati dagli ingiustificati ritardi degli interessati nel fornire la documentazione necessaria al procedimento” (cfr., sentenza n. -OMISSIS- del 27.11.2023).
Di conseguenza, il gravato rigetto appare legittimo.
Neppure coglie nel segno la tesi secondo cui l'intervento della determinazione amministrativa oltre il termine di sessanta giorni stabilito dall'art. 5, comma 9, D.Lgs.
286/1998 avrebbe precluso al ricorrente il reperimento di una nuova occupazione, atteso che i vari datori di lavoro avrebbero preferito assumere lavoratori in possesso di un titolo stabile e non di mere ricevute postali attestanti l'avvenuta richiesta di rinnovo: in disparte la mancata prova di quanto affermato, si rammenta come il termine di conclusione del procedimento sia di carattere ordinatorio e che, comunque, proprio in considerazione di ciò, il successivo comma 9 bis prevede che “In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni di cui al precedente comma, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente
l'attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno”.
Di conseguenza -OMISSIS- ben avrebbe potuto svolgere regolare attività lavorativa avvalendosi della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo del permesso, che, come dallo stesso riconosciuto, era in suo possesso: ciò che, del resto, lo stesso sembra aver fatto con riferimento ai brevi rapporti lavorativi instaurati con Distribuzione Servizi di -OMISSIS- (dal luglio al dicembre 2022 e successivamente prorogato al giugno 2023) e con Europa Agri Società Cooperativa
a.r.l. (dal 10 al 31 agosto 2023).
5.- Quanto alla determinazione di non rilasciare un permesso per attesa occupazione, la Questura di Brescia ha fondato la decisione sulla sussistenza di due ragioni ostative, N. 00370/2024 REG.RIC.
ossia carenze relative: i) alla iscrizione nelle liste di collocamento; ii) alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro presso il Centro per l'Impiego.
Come già rilevato nell'ordinanza cautelare n. -OMISSIS- il ricorso difetta di censure avverso tali affermazioni, essendosi il ricorrente limitato a dedurre la sussistenza dei presupposti per tale tipologia di permesso, senza, tuttavia, argomentare alcunché in merito ai rilievi svolti dall'Amministrazione.
L'impugnazione, pertanto, si appalesa inammissibile in parte qua.
6.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
Il compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato verrà liquidato con separato decreto presidenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo rigetta e in parte lo dichiara inammissibile, come chiarito in parte motiva.
Condanna il ricorrente a rimborsare all'Amministrazione le spese di lite, liquidate in euro 2.500,00, oltre oneri ed accessori come per legge.
Rinvia a separato provvedimento presidenziale per la liquidazione delle spese spettanti alla parte ricorrente in quanto ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NG BR, Presidente
Francesca AR, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario N. 00370/2024 REG.RIC.
L'ESTENSORE
Francesca AR
IL PRESIDENTE
NG BR
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 16/02/2026
N. 00203 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00370/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 370 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Pienazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Brescia, in persona del Ministro e del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia
- del decreto Cat.A.12/2023/Immig/II Sez/-OMISSIS- emesso dal Questore della
Provincia di Brescia in data 05.12.2023, notificato all'odierno ricorrente in data N. 00370/2024 REG.RIC.
21.03.2024, con il quale veniva rigettata la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno da quest'ultimo proposta;
- di qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto o conseguenza dell'atto come sopra impugnato e che con lo stesso sia comunque posto in rapporto di correlazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di
Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa Francesca
AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- -OMISSIS-, cittadino pakistano, titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato - rilasciato successivamente al perfezionamento di una pratica di emersione e valido sino al 19.11.2022, in data 14.10.2022 ha presentato un'istanza di suo rinnovo, allegandovi la documentazione relativa all'instaurazione di un rapporto lavorativo alle dipendenze di Distribuzione Servizi di -OMISSIS- per il periodo
1.7.2022 – 30.12.2022.
2.- Con comunicazione ex art. 10 bis Legge 241/1990 dell'8.5.2023 la Questura di
Brescia ha preannunciato il diniego dell'istanza di rinnovo per carenza di documentazione afferente al “reddito percepito l'anno precedente (Modello CUD ovvero dichiarazione sostitutiva ovvero Modello Unico)” , assegnando al contempo il termine di 30 giorni per la presentazione della documentazione mancante. N. 00370/2024 REG.RIC.
3.- L'interessato ha trasmesso la certificazione unica 2023, riferita all'anno di imposta
2022, attestante la percezione di redditi da lavoro dipendente per complessivi euro
3.360,18.
4.1.- Con decreto notificato il 24.3.2024 la Questura di Brescia ha rigettato l'istanza di rinnovo, rilevando la percezione di redditi non idonei secondo i livelli normativi settoriali e, comunque, evidenziando: - che il rapporto di lavoro indicato dall'interessato era orami terminato, così come quello successivamente instaurato con la -OMISSIS- a.r.l.; - la mancata iscrizione alle liste di collocamento; - l'assenza di dichiarazioni di immediata disponibilità al lavoro presso il Centro per l'Impiego, rilevante ai fini del rilascio di un permesso per attesa occupazione.
4.2.- A ciò hanno fatto seguito l'emissione dell'espulsione da parte del Prefetto e l'ordine questorile di consegna del passaporto.
5.- Con ricorso tempestivamente notificato e depositato -OMISSIS- ha impugnato il rigetto questorile, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, sulla base dei seguenti motivi:
i).- “Violazione di legge ed eccesso di potere. Violazione dell'art. 22 comma 11 del D.
L.vo 286/98”: il ricorrente sostiene che dal combinato disposto dagli artt. 22, comma
11 e 5, comma 9 del D.Lgs. 286/1998 si evincerebbe che la Questura avrebbe dovuto determinarsi sulla propria istanza entro il 13.12.2022 (sessanta giorni dal 14.10.2022), ciò che invece non sarebbe avvenuto, avendo la stessa provveduto ad emettere il diniego soltanto nel marzo 2024. A suo dire, proprio il ritardo nella conclusione del procedimento avrebbe comportato il reperimento nel corso del 2023 di mere occupazioni a termine, essendo rimasto nelle more della definizione unicamente in possesso del titolo di soggiorno scaduto e delle ricevute postali attestanti l'avvenuta richiesta di rinnovo, che avrebbero di fatto disincentivato una stabile assunzione. La
Questura, poi, avrebbe dovuto procedere al rilascio di un permesso per attesa N. 00370/2024 REG.RIC.
occupazione, sussistendone i presupposti all'atto della presentazione dell'istanza e non ostandovi il mancato superamento del limite reddituale;
ii).- “Violazione di legge ed eccesso di potere. Violazione dell'art. 5 comma 5 del D.
L.vo 286/98”: la promessa di assunzione da parte di Green Service di -OMISSIS- – pur successiva alla notifica del provvedimento gravato – andrebbe considerata quale sopravvenienza ai sensi dell'art. 5, comma 5 D.Lgs. 286/1998 e, come tale, consentirebbe il rilascio del titolo richiesto.
6.- L'Amministrazione si è costituita con atto di mera forma e successivamente ha depositato una relazione e documenti relativi al procedimento.
7.- Con ordinanza n. -OMISSIS-, emessa all'esito dell'udienza camerale del
26.6.2024, la domanda cautelare è stata rigettata per difetto del fumus boni iuris.
8.- L'appello cautelare del ricorrente è stato rigettato dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 3299/2024.
9.- Le parti non si sono avvalse delle facoltà loro concesse dall'art. 73 c.p.a..
10.- All'udienza pubblica del 14.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.- Il rigetto della richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato si fonda sull'assenza in capo al ricorrente di redditi idonei al proprio sostentamento, dal momento che dall'ultima Certificazione Unica 2023/2022 risulta la percezione di una retribuzione pari ad euro 3.360,18.
2.- La Questura ha, altresì, ritenuto l'insussistenza per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, difettando tanto l'iscrizione nelle liste di collocamento, quanto la presentazione di una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro presso il Centro per l'Impiego.
3.- Occorre, anzitutto, ricostruire il quadro normativo di riferimento.
Il D.Lgs. 286/1998, ratione temporis vigente, stabilisce: N. 00370/2024 REG.RIC.
- all'art. 4, comma 3, che “l'Italia…consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri…la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno...”;
- al successivo art. 5, comma 5, che “Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato…”;
- all'art. 26, comma 3, che “Il lavoratore non appartenente all'Unione europea deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria”, ammontante nel 2022 ad euro 8.263,31;
- all'art. 22, comma 11, che “Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può rendere dichiarazione di immediata disponibilità al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 150, e beneficiare degli effetti ad essa correlati per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b).
Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per
l'impiego, anche ai fini del rilascio, da parte del lavoratore, della dichiarazione di immediata disponibilità con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari”.
4.- Le doglianze del ricorrente riferite al diniego del rinnovo del permesso di soggiorno sono infondate. N. 00370/2024 REG.RIC.
Nel caso di specie i redditi percepiti da -OMISSIS- negli anni dal 2018 al 2022 sono di gran lunga inferiori al limite fissato normativamente, tant'è vero che le verifiche svolte dall'Amministrazione presso la banca dati Inps hanno attestato esigui versamenti contributivi soltanto per alcuni mesi del 2018, 2019, 2021 e 2023.
Il ricorrente, peraltro, non ha fornito adeguati elementi in grado di consentire una valutazione “in chiave prospettica” della sua situazione reddituale – di cui lamenta l'omessa considerazione, salva la produzione di una dichiarazione di impegno all'assunzione da parte di un datore di lavoro, datata 16.04.2024, inidonea ad invalidare il rigetto, in quanto, in disparte la sua genericità, portante data successiva alla notifica del provvedimento impugnato (avvenuta in data 21.03.2024): come affermato dalla giurisprudenza amministrativa, anche della Sezione (sentenze n. -
OMISSIS- del 14.12.2023, n. 120 del 29.1.2025), infatti, “la legittimità di un provvedimento deve essere valutata con riferimento al tempo in cui esso è stato emanato, perché è in quel momento che il provvedimento si perfeziona e viene ad esistenza…eventuali produzioni documentali successive all'emissione del provvedimento non possono, ex post, rendere illegittimo un provvedimento che al momento dell'emissione non lo era. Né sussiste un obbligo per l'Amministrazione, una volta ricevuta tardivamente la documentazione che mancava, di revocare il provvedimento in precedenza legittimamente emesso e di sostituirlo con uno diverso che tenga conto della predetta documentazione: la decisione di procedere al riesame in autotutela è infatti discrezionale e non obbligata”; opinare diversamente implicherebbe non solo la dequotazione del principio di autoresponsabilità “perché gli interessati sarebbero disincentivati a presentare tempestivamente all'Amministrazione la documentazione occorrente se potessero confidare che, anche
a fronte di una presentazione tardiva, l'Amministrazione terrà pur sempre in considerazione quella documentazione e provvederà nuovamente sull'istanza”, ma anche la frustrazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione N. 00370/2024 REG.RIC.
amministrativa “perché i tempi dell'Amministrazione verrebbero indebitamente condizionati dagli ingiustificati ritardi degli interessati nel fornire la documentazione necessaria al procedimento” (cfr., sentenza n. -OMISSIS- del 27.11.2023).
Di conseguenza, il gravato rigetto appare legittimo.
Neppure coglie nel segno la tesi secondo cui l'intervento della determinazione amministrativa oltre il termine di sessanta giorni stabilito dall'art. 5, comma 9, D.Lgs.
286/1998 avrebbe precluso al ricorrente il reperimento di una nuova occupazione, atteso che i vari datori di lavoro avrebbero preferito assumere lavoratori in possesso di un titolo stabile e non di mere ricevute postali attestanti l'avvenuta richiesta di rinnovo: in disparte la mancata prova di quanto affermato, si rammenta come il termine di conclusione del procedimento sia di carattere ordinatorio e che, comunque, proprio in considerazione di ciò, il successivo comma 9 bis prevede che “In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni di cui al precedente comma, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente
l'attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno”.
Di conseguenza -OMISSIS- ben avrebbe potuto svolgere regolare attività lavorativa avvalendosi della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo del permesso, che, come dallo stesso riconosciuto, era in suo possesso: ciò che, del resto, lo stesso sembra aver fatto con riferimento ai brevi rapporti lavorativi instaurati con Distribuzione Servizi di -OMISSIS- (dal luglio al dicembre 2022 e successivamente prorogato al giugno 2023) e con Europa Agri Società Cooperativa
a.r.l. (dal 10 al 31 agosto 2023).
5.- Quanto alla determinazione di non rilasciare un permesso per attesa occupazione, la Questura di Brescia ha fondato la decisione sulla sussistenza di due ragioni ostative, N. 00370/2024 REG.RIC.
ossia carenze relative: i) alla iscrizione nelle liste di collocamento; ii) alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro presso il Centro per l'Impiego.
Come già rilevato nell'ordinanza cautelare n. -OMISSIS- il ricorso difetta di censure avverso tali affermazioni, essendosi il ricorrente limitato a dedurre la sussistenza dei presupposti per tale tipologia di permesso, senza, tuttavia, argomentare alcunché in merito ai rilievi svolti dall'Amministrazione.
L'impugnazione, pertanto, si appalesa inammissibile in parte qua.
6.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
Il compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato verrà liquidato con separato decreto presidenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo rigetta e in parte lo dichiara inammissibile, come chiarito in parte motiva.
Condanna il ricorrente a rimborsare all'Amministrazione le spese di lite, liquidate in euro 2.500,00, oltre oneri ed accessori come per legge.
Rinvia a separato provvedimento presidenziale per la liquidazione delle spese spettanti alla parte ricorrente in quanto ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NG BR, Presidente
Francesca AR, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario N. 00370/2024 REG.RIC.
L'ESTENSORE
Francesca AR
IL PRESIDENTE
NG BR
IL SEGRETARIO