TAR Brescia, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 203
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Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge ed eccesso di potere. Violazione dell'art. 22 comma 11 del D. L.vo 286/98

    Il termine di conclusione del procedimento è considerato ordinatorio. Il ricorrente avrebbe potuto continuare a lavorare regolarmente avvalendosi della ricevuta di presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, come dimostrato dai brevi rapporti lavorativi instaurati. La mancata iscrizione alle liste di collocamento e la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro sono state ritenute carenze ostative al rilascio di un permesso per attesa occupazione.

  • Rigettato
    Violazione di legge ed eccesso di potere. Violazione dell'art. 5 comma 5 del D. L.vo 286/98

    La legittimità di un provvedimento deve essere valutata con riferimento al momento in cui è stato emanato. Eventuali produzioni documentali successive all'emissione del provvedimento non possono rendere illegittimo un provvedimento che al momento dell'emissione non lo era. L'Amministrazione non ha l'obbligo di revocare il provvedimento legittimamente emesso e di sostituirlo con uno diverso, in quanto la decisione di procedere al riesame in autotutela è discrezionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Brescia, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 203
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
    Numero : 203
    Data del deposito : 16 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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