Ordinanza collegiale 21 agosto 2024
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 30/01/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00322/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00809/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 809 del 2024, proposto da
VA NE, SA NE, BA EN, DO EN, EL EN, IN EL NA, LD NE, TT NE e LA NE, rappresentati e difesi dall'avvocato VA NE, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Palagonia, non costituito in giudizio;
per l’esecuzione
della sentenza della Corte di Appello di Catania, I Sezione Civile, n. 1837/2019.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2025 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, notificato in data 30 aprile 2024, i ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Catania, I Sezione Civile, n. 1837/2019.
L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
Nella camera di consiglio in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato.
La notifica della decisione portata in esecuzione all’Amministrazione nella propria sede legale è avvenuta, invero, in data 6 settembre 2024, con la conseguenza che, quando il ricorso è stato trattenuto in decisione, era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, modificato dall’art. 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’art. 44, terzo comma, lettera a), del decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.
Il provvedimento di cui si chiede l’esecuzione, inoltre, ha acquisito l’autorità del giudicato, come risulta dall’attestazione versata in atti.
Non risulta che l’Amministrazione intimata abbia eseguito la pronuncia in epigrafe.
Il ricorso merita, quindi, di essere accolto e, per l’effetto, deve ordinarsi al Comune di Palagonia di dare esecuzione alla decisione indicata in epigrafe entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero della sua notifica su istanza di parte se anteriore.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione intimata, si nomina quale commissario “ad acta”, il Dirigente del II Settore del Comune di Melilli, con facoltà di delega ad altro funzionario del Settore in possesso della necessaria professionalità, affinché provveda, in via sostitutiva, entro il successivo termine di giorni novanta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, anche tenendo conto della particolare semplicità della controversia, con distrazione delle stesse in favore del procuratore che si è dichiarato anticipatario.
Restano a carico della parte soccombente anche gli oneri derivanti dall’eventuale insediamento del commissario “ad acta”.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) lo accoglie ed ordina all’Amministrazione intimata di dare esecuzione entro il termine di cui in motivazione alla decisione indicata in epigrafe; 2) per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, nomina il Dirigente del II Settore del Comune di Melilli, con facoltà di delega ad altro funzionario del Settore in possesso della necessaria professionalità, quale commissario “ad acta” per provvedere in via sostitutiva nell’ulteriore termine di giorni novanta; 3) condanna il Comune di Palagonia alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.100,00, oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione delle stesse in favore del procuratore anticipatario, e dispone che restino a carico della parte soccombente anche gli oneri derivanti dall’eventuale insediamento del commissario “ad acta”.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore
Emanuele Caminiti, Primo Referendario
Cristina Consoli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Daniele Burzichelli |
IL SEGRETARIO