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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/04/2025, n. 4287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4287 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale civile di Napoli
X^ sezione civile
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice unico dott. Antonio Attanasio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 28319/2021 del ruolo generale degli affari conten- ziosi dell'anno 2021, passata in decisione con gg. 40+20 per scritti difensivi fina- li, avente ad oggetto opposizione ad ingiunzione di pagamento ex art. 3 R.D.
639/10 e vertente tra
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Maria Castellano, giusta procura a margine dell'atto di citazione, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla Via G. Orsini 42,
-ATTRICE-
e
(C. F. ), in persona del Presidente p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rapp.ta e difesa dall'avv. Graziella Mandato e dall'avv. Elisabetta Balletta dell'Avvocatura Regionale, in virtù di procura generale ad lites per Notar Per_1
[.. di Barano d'Ischia del 14/03/2018 rep. n.33646 del 06/04/2018, elettivamente domiciliati in Napoli alla via S.Lucia n. 81, -CONVENUTA-
CONCLUSIONI – come da verbale di ultima udienza, in trattazione scritta.
Ragioni di Fatto e Diritto
Con citazione notificata il 20-31/10/21, la dott.ssa , Parte_1
dipendente a tempo pieno ed indeterminato presso CP_2
si opponeva alla ingiunzione di pagamento n.12820/163/Reg.Ing.
[...]
del 7/10/2021 emessa, in suo danno, ex art. 2 RD 639/1910 dedu- cendo, in estrema sintesi, che a partire dal gennaio 2009 veniva col- locata e mantenuta in comando fino al luglio 2010 dalla CP_1
presso l'uddicio di segreteria della Presidenza della
[...]
Commissione speciale Anticamorra ( ai sensi “dell'art. 2, comma 2
e 4 della legge della , 3 settembre 2002,n.20 e Controparte_1
dell' art. 1, c.1 della legge della 12 dicembre Controparte_1
2003, n.25…”); che, inoltre, a seguito della relativa pronuncia di incostituzionalità della Consulta, n. 146/2019, per assenza di co- pertura finanziaria, e delle conseguenti decisioni della Corte dei
Conti nn. 172/2019 e 217/2019, il medesimo ente territoriale le chiedeva in ripetizione la complessiva somma di euro 6.034,12
(con riduzione pari al 48,64% del lordo retributivo percepito da detto ufficio speciale). L'opponente rilevava tra l'altro che non cor- rispondeva al vero quanto ex adveso affermato circa il fatto che es- sa avrebbe prestato servizio alla commissione Anticamorra per ad- dirittura dieci anni -dal 2009 al 2019- e che in conseguenza, essen- do stata ivi comandata dal gennaio 2009 al luglio 2010, la pretesa regionale in ripetizione risultava dunque ampiamente prescritta, fi- nanche quella decennale, chiedendo pertanto, sotto ogni profilo, la caducazione della impugnata ingiunzione di pagamento (v., am- plius, citazione introduttiva).
La all'uopo costituitasi, deduceva a sua volta la Controparte_1
inammissibilità ed infondatezza della proposta opposizione di cui, pertanto, domandava il rigetto (v. comparsa di risposta in atti).
Non risulta documentato che il rapporto di comando sia durato per dieci anni, dal 2009 al 2019, come indica ed afferma parte conve- nuta in comparsa di costituzione. Al contrario, il conteggio regio- nale versato in atti -che perviene alla somma qui richiesta di detti euro 6.034,12- ha piuttosto ad oggetto il ben più breve periodo gennaio2009/maggio2010, con la precisazione che l'istante stesso riferisce, a sua volta, che siffatto comando è durato, esattamente, fino al luglio 2010. Insomma, al più, tale rapporto transitorio si è quindi protratto sino al luglio 2010, con una (eccepita) prescrizione decennale appunto maturata al 31/7/2020.
Ed infatti, in atti risultano una prima PEC regionale inviata a Giu- stoMaria presso solo addì 3-5-/11/20 e, poi, la Controparte_2
notifica postale della ingiunzione pecuniaria partita a sua volta il
20/10/21 e perfezionatasi per compiuta giacenza, quindi, in data
31/10/21. All'evidenza, tra il 31 luglio 2010 (data ultima del co- mando in rassegna come risultante in atti) ed il 3-5/11/20 (data del primo documentato atto interruttivo) sono perciò passati più di die- ci anni con l'oggettiva conseguenza, dunque, che l'eccepito termi- ne prescrizionale/massimo sia effettivamente decorso.
Il credito regionale è pertanto prescritto.
Tale più liquida ragione di diritto assorbe poi, in ogni caso, qualsia- si altro contestato profilo di contenuto. L'opposto provvedimento pecuniario risulta per l'effetto illegittimo.
Nelle rispettive comparse conclusionali entrambe le parti ribadi- scono poi, in sostanza, che in ragione del sopravvenuto autoannul- lamento di siffatta ingiunzione fiscale possa essere quindi dichiara- ta la sopraggiunta cessazione della materia del contendere.
Rimanendo così in piedi la sola questione del governo delle spese di lite in relazione al principio della soccombenza virtuale.
Sicchè, dichiarata cessata la contesa di merito, occorre evidenziare, in ordine a tale profilo degli esborsi giudiziali, la duplice circostan- za che la ripetizione della somma a suo tempo erogata sia stata
“imposta” dai suindicati pronunciamenti della Corte dei Conti (e, a monte, da quello della Consulta) e, soprattutto, che in origine si siano anche registrati contrasti interpretativi rispetto alla novità del- la questione, ciò che, complessivamente, induce quindi a compen- sare per 2/3 tra le parti le sostenute spese di lite, ponendosi invece a carico dell'ente territoriale il restante 1/3 che, come in dispositivo, che si liquida con attribuzione in favore del procuratore attoreo, di- chiaratosi antistatario.
PQM
Il Tribunale di Napoli – X sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con citazione notificata il 20-31/10/21, Parte_2
così provvede :
a)dichiara cessata la materia del contendere;
b)compensa per 2/3 tra le parti le sostenute spese di giudizio e condanna la a pagare il restante 1/3 che, per questa frazione, liquida in Controparte_3
euro 100 per esborsi ed euro 600,00 per compensi, oltre forfettarie-CPA-IVA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli il 30/4/25 Il giudice unico Antonio Attanasio