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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dr. Barbara BORTOT, giudice delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n° 769 Reg. Gen. 2023 e promossa con ricorso depositato in Cancelleria
in data 19.4.2023
da
- Parte_1
(avv. CAPUZZO MARTA)
contro
- Controparte_1
[...]
(avv. CAPPELLUTI FRANCESCO)
Oggetto: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Il sig. dipendente di dal 1990 con mansioni di conducente di autobus, lamentando Pt_1 CP_2
discopatia lombare multipla nell'esercizio dell'attività lavorativa, ha chiesto, previo accertamento del danno subito, la condanna dell' a corrispondergli l'indennizzo ex art.13 D. Lgs. n.38 del 2000 CP_1
nella misura adeguata, con gli interessi di legge.
Nel costituirsi ritualmente in giudizio l' ha eccepito l'infondatezza delle avverse pretese, CP_1
chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso è fondato.
Il sig. ha svolto attività di camionista dal settembre 1986 per alcune ditte di autotrasporti e da Pt_1
giugno 1990 è stato assunto da con mansioni di conducente di linea. Dal 2011 è stato impiegato CP_2
da occasionalmente anche nella conduzione di tram. Il ricorrente riferisce nell'atto introduttivo CP_2
che l'orario di lavoro presso è stato interamente dedicato alla guida, senza godere di idonee CP_2
pause di recupero, e che il parco mezzi utilizzato, sino ad epoca recente, era dotato di una significativa percentuale di mezzi vetusti.
Dalla CTU emerge che il sig. è affetto da discopatia lombare e, più precisamente, da Pt_1
“retrolistesi di grado lieve di L3 su L4 con pseudo-bulging discale ed altro lieve bulging discale in
L5-S1”, causalmente riconducibile all'attività lavorativa. Il CTU, dopo avere esaminato tutta la documentazione in atti, visitato il sig. effettuata l'anamnesi lavorativa, familiare e fisiologica, Pt_1
richiamata la migliore letteratura specialistica sul tema, conclude che il ricorrente è stato esposto ad un rilevante rischio di vibrazioni total body, lesivo per il rachide lombare.
L' contesta che sia stato esposto ad un rischio potenzialmente lesivo per il rachide CP_1 Pt_1
lombare, dando pieno credito a quanto risultante dai DVR aziendali, che segnalano un valore molto basso di esposizione. Sul punto ci si riporta a quanto già deciso dalla Corte territoriale in cause speculari, in cui tra l'altro era stata acquisita la stessa documentazione prodotta nella presente vertenza (v. Corte Appello Venezia n. 506/2024 e n. 625/2024, docc. nn. 2 e 3 note ricorrente). La
Corte d'Appello ha valutato in senso critico la valenza probatoria dei DVR aziendali invocata da
“Evidenzia infatti come dai DVR (anni 2006 e 2012) dell'azienda datrice di lavoro del CP_1 CP_1
e da altra documentazione sempre acquisita da presso la medesima azienda Parte_2 CP_1 emerga un irrisorio indice di pericolosità con riferimento alla concreta patologia di cui il
è affetto. Parte_2
7. Questa Corte, come invero già deciso in precedenti, recenti, occasioni (sentenza n. 578/2023 in
data 28/9/2023), non condivide le tesi di parte appellante. Deve infatti essere ricordato come il
testimone – - escusso dal Tribunale di Venezia abbia fatto presente come nell'anno Testimone_1
2000 non abbia affatto dismesso i veicoli più datati e, tra questi, i Fiat 411, i Fiat 418, gli CP_2
Inbus prima serie e i avendo invece iniziato la loro lenta sostituzione con altri autobus. Il Per_1
ha inoltre precisato come proprio il , al pari dello stesso teste, avesse fatto uso Tes_1 Parte_2
di simili mezzi. Ora, del suddetto processo di avvicendamento degli autobus vi è conferma, a suffragio
della piena attendibilità del teste (come la stessa sentenza gravata in effetti afferma), proprio negli
stessi DVR menzionati dall' . CP_1
Dalla lettura dei detti DVR si apprende come proprio negli anni di redazione degli stessi – qui
interessa in particolar modo il DVR dell'anno 2006 in quanto di 4 anni soli antecedente
all'insorgenza/diagnosi della patologia – aveva ancora in uso mezzi vetusti;
ed infatti CP_2
scorrendo l'elenco dei mezzi analizzati per verificare l'indice di pericolosità della mansione da
riportare nel DVR dell'anno 2006 è possibile osservare come dei 41 autobus sottoposti a verifica ve
ne fossero almeno 10 che risultavano appartenere proprio alla categoria che potremmo definire
“pericolosa”, trattandosi proprio della tipologia di mezzi che il CTU e quindi la sentenza gravata
hanno indicato – senza essere contestati da alcuna nelle parti, neppure nel presente giudizio di
appello – come in grado di genere vibrazioni e, quindi, patologie lombari.
Quanto sopra quindi, non solo conferma quanto affermato dal teste circa la lenta dismissione da
parte di dei veicoli in grado di generare la patologia accusata dal CRIVELLARO, ma anche CP_2
mette in luce come simili mezzi fossero presenti presso in misura non limitata (ve ne erano CP_2
ancora nell'anno 2015). Tale considerazione viene peraltro avvalorata del fatto, come messo in luce
della stessa difesa della parte appellata, che circa il 50% del parco mezzi di era costituito, CP_2
negli anni che qui interessano, da veicoli vetusti (allegazione che , che ha avuto modo di CP_1 valutare i medesimi documenti, non ha contrastato). A tal riguardo, e così a conferma delle
allegazioni del , è qui sufficiente richiamare l'elenco dei mezzi trasmesso da di Parte_2 CP_2
cui al doc. 3 dimesso dalla parte appellata e, inoltre, l'elenco dei mezzi ancora in uso ad per CP_2
come risultante dal DVR datato anno 2015; elenco quest'ultimo che dà in effetti conto della presenza
nel parco mezzi di di veicoli risalenti a periodo anteriore all'anno 2000. Medesime CP_2
considerazioni potrebbero essere svolte con riferimento al DVR dell'anno 2012 il quale, in ogni caso,
contiene dati poco significativi – al pari dell'integrazione del 2015 - in quanto posteriore
all'insorgenza della patologia del che, come è detto, è risalente – la diagnosi Parte_2
quantomeno - all'anno 2010. Da quanto sopra non è quindi affatto possibile evincere una
incongruenza tra la modalità della prestazione lavorativa (che ha visto l'utilizzo da parte del
di autobus vetusti quantomeno fino all'anno 2012) e la diagnosi della patologia – Parte_2
ovviamente insorta prima – nel corso dell'anno 2010”.
Se questi sono gli elementi di fatto, non ha fondamento la contestazione dell' in relazione CP_1
all'assenza di esposizione al rischio, fondata sui dati dei DVR aziendali. Il DVR del 2006 riporta dati parziali e sottostimati, non corrispondenti ai tempi di guida effettiva, che risultano sostanzialmente dimezzati rispetto a quelli “reali” (v. per una disamina analitica delle diverse tipologie di turni, orari di lavoro, linee, turni di servizio di a campione, relativi alle linee di trasporto urbano, v. CP_2
doc. 2 ricorso), e d'altro canto non tiene conto che i mezzi utilizzati non erano tutti idonei ad escludere l'esposizione a vibrazioni. Analoghe considerazioni valgono per il DVR 2012-2015, poiché anche in questo caso i tempi espositivi indicati risultano sottostimati e in questi anni, secondo quanto accertato dalla Corte territoriale, venivano ancora utilizzati autobus vetusti.
Nel caso di specie, il sig. ha cominciato a lamentare disturbi al rachide a 54 anni, circa 7/8 Pt_1
anni fa, e pertanto anche sotto il profilo temporale l'insorgenza della patologia è compatibile con lo svolgimento dell'attività di autista protrattasi dal 1990 su mezzi in grado di generare patologie lombari ancora nell'anno 2012. In virtù degli elementi indicati, ed in particolare dell'acclarata esposizione del lavoratore a vibrazioni, si concorda pienamente con il CTU laddove ritiene soddisfatti i consueti criteri medico legali (cronologico, topografico, di idoneità lesiva, di continuità fenomenologica, di esclusione di altre cause), affermando la sussistenza del nesso causale tra patologia e mansioni lavorative.
Quanto all'aspetto valutativo, il quadro menomativo deve essere quantificato nella misura del 6%,
come concluso dal CTU.
L' deve essere condannato ad erogare la prestazione richiesta nella misura del 6% dal 1° CP_1
giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, con arretrati ed interessi.
Sono dovute le spese di lite.
PQM
Contrariis reiectis, accerta che il ricorrente ha diritto all'indennizzo ex art.13 D. Lg.vo n.38/00
commisurato ad una menomazione del 6%, con conseguente condanna dell' ad erogare la CP_1
relativa prestazione dal primo giorno del mese successivo alla data della domanda amministrativa,
con arretrati ed interessi.
Condanna l' a rifondere le spese di lite, distratte a favore dei procuratori ricorrenti e liquidate CP_1
in €2.695,00, di cui €10,00 per spese, oltre ad € 450,00 per spese di CTP, oltre C.U. (euro 43,00),
IVA e CPA.
Spese di CTU a carico definitivamente dell' . CP_1
Venezia, 24.1.2025.
Il Giudice
TRIBUNALE DI VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dr. Barbara BORTOT, giudice delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n° 769 Reg. Gen. 2023 e promossa con ricorso depositato in Cancelleria
in data 19.4.2023
da
- Parte_1
(avv. CAPUZZO MARTA)
contro
- Controparte_1
[...]
(avv. CAPPELLUTI FRANCESCO)
Oggetto: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Il sig. dipendente di dal 1990 con mansioni di conducente di autobus, lamentando Pt_1 CP_2
discopatia lombare multipla nell'esercizio dell'attività lavorativa, ha chiesto, previo accertamento del danno subito, la condanna dell' a corrispondergli l'indennizzo ex art.13 D. Lgs. n.38 del 2000 CP_1
nella misura adeguata, con gli interessi di legge.
Nel costituirsi ritualmente in giudizio l' ha eccepito l'infondatezza delle avverse pretese, CP_1
chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso è fondato.
Il sig. ha svolto attività di camionista dal settembre 1986 per alcune ditte di autotrasporti e da Pt_1
giugno 1990 è stato assunto da con mansioni di conducente di linea. Dal 2011 è stato impiegato CP_2
da occasionalmente anche nella conduzione di tram. Il ricorrente riferisce nell'atto introduttivo CP_2
che l'orario di lavoro presso è stato interamente dedicato alla guida, senza godere di idonee CP_2
pause di recupero, e che il parco mezzi utilizzato, sino ad epoca recente, era dotato di una significativa percentuale di mezzi vetusti.
Dalla CTU emerge che il sig. è affetto da discopatia lombare e, più precisamente, da Pt_1
“retrolistesi di grado lieve di L3 su L4 con pseudo-bulging discale ed altro lieve bulging discale in
L5-S1”, causalmente riconducibile all'attività lavorativa. Il CTU, dopo avere esaminato tutta la documentazione in atti, visitato il sig. effettuata l'anamnesi lavorativa, familiare e fisiologica, Pt_1
richiamata la migliore letteratura specialistica sul tema, conclude che il ricorrente è stato esposto ad un rilevante rischio di vibrazioni total body, lesivo per il rachide lombare.
L' contesta che sia stato esposto ad un rischio potenzialmente lesivo per il rachide CP_1 Pt_1
lombare, dando pieno credito a quanto risultante dai DVR aziendali, che segnalano un valore molto basso di esposizione. Sul punto ci si riporta a quanto già deciso dalla Corte territoriale in cause speculari, in cui tra l'altro era stata acquisita la stessa documentazione prodotta nella presente vertenza (v. Corte Appello Venezia n. 506/2024 e n. 625/2024, docc. nn. 2 e 3 note ricorrente). La
Corte d'Appello ha valutato in senso critico la valenza probatoria dei DVR aziendali invocata da
“Evidenzia infatti come dai DVR (anni 2006 e 2012) dell'azienda datrice di lavoro del CP_1 CP_1
e da altra documentazione sempre acquisita da presso la medesima azienda Parte_2 CP_1 emerga un irrisorio indice di pericolosità con riferimento alla concreta patologia di cui il
è affetto. Parte_2
7. Questa Corte, come invero già deciso in precedenti, recenti, occasioni (sentenza n. 578/2023 in
data 28/9/2023), non condivide le tesi di parte appellante. Deve infatti essere ricordato come il
testimone – - escusso dal Tribunale di Venezia abbia fatto presente come nell'anno Testimone_1
2000 non abbia affatto dismesso i veicoli più datati e, tra questi, i Fiat 411, i Fiat 418, gli CP_2
Inbus prima serie e i avendo invece iniziato la loro lenta sostituzione con altri autobus. Il Per_1
ha inoltre precisato come proprio il , al pari dello stesso teste, avesse fatto uso Tes_1 Parte_2
di simili mezzi. Ora, del suddetto processo di avvicendamento degli autobus vi è conferma, a suffragio
della piena attendibilità del teste (come la stessa sentenza gravata in effetti afferma), proprio negli
stessi DVR menzionati dall' . CP_1
Dalla lettura dei detti DVR si apprende come proprio negli anni di redazione degli stessi – qui
interessa in particolar modo il DVR dell'anno 2006 in quanto di 4 anni soli antecedente
all'insorgenza/diagnosi della patologia – aveva ancora in uso mezzi vetusti;
ed infatti CP_2
scorrendo l'elenco dei mezzi analizzati per verificare l'indice di pericolosità della mansione da
riportare nel DVR dell'anno 2006 è possibile osservare come dei 41 autobus sottoposti a verifica ve
ne fossero almeno 10 che risultavano appartenere proprio alla categoria che potremmo definire
“pericolosa”, trattandosi proprio della tipologia di mezzi che il CTU e quindi la sentenza gravata
hanno indicato – senza essere contestati da alcuna nelle parti, neppure nel presente giudizio di
appello – come in grado di genere vibrazioni e, quindi, patologie lombari.
Quanto sopra quindi, non solo conferma quanto affermato dal teste circa la lenta dismissione da
parte di dei veicoli in grado di generare la patologia accusata dal CRIVELLARO, ma anche CP_2
mette in luce come simili mezzi fossero presenti presso in misura non limitata (ve ne erano CP_2
ancora nell'anno 2015). Tale considerazione viene peraltro avvalorata del fatto, come messo in luce
della stessa difesa della parte appellata, che circa il 50% del parco mezzi di era costituito, CP_2
negli anni che qui interessano, da veicoli vetusti (allegazione che , che ha avuto modo di CP_1 valutare i medesimi documenti, non ha contrastato). A tal riguardo, e così a conferma delle
allegazioni del , è qui sufficiente richiamare l'elenco dei mezzi trasmesso da di Parte_2 CP_2
cui al doc. 3 dimesso dalla parte appellata e, inoltre, l'elenco dei mezzi ancora in uso ad per CP_2
come risultante dal DVR datato anno 2015; elenco quest'ultimo che dà in effetti conto della presenza
nel parco mezzi di di veicoli risalenti a periodo anteriore all'anno 2000. Medesime CP_2
considerazioni potrebbero essere svolte con riferimento al DVR dell'anno 2012 il quale, in ogni caso,
contiene dati poco significativi – al pari dell'integrazione del 2015 - in quanto posteriore
all'insorgenza della patologia del che, come è detto, è risalente – la diagnosi Parte_2
quantomeno - all'anno 2010. Da quanto sopra non è quindi affatto possibile evincere una
incongruenza tra la modalità della prestazione lavorativa (che ha visto l'utilizzo da parte del
di autobus vetusti quantomeno fino all'anno 2012) e la diagnosi della patologia – Parte_2
ovviamente insorta prima – nel corso dell'anno 2010”.
Se questi sono gli elementi di fatto, non ha fondamento la contestazione dell' in relazione CP_1
all'assenza di esposizione al rischio, fondata sui dati dei DVR aziendali. Il DVR del 2006 riporta dati parziali e sottostimati, non corrispondenti ai tempi di guida effettiva, che risultano sostanzialmente dimezzati rispetto a quelli “reali” (v. per una disamina analitica delle diverse tipologie di turni, orari di lavoro, linee, turni di servizio di a campione, relativi alle linee di trasporto urbano, v. CP_2
doc. 2 ricorso), e d'altro canto non tiene conto che i mezzi utilizzati non erano tutti idonei ad escludere l'esposizione a vibrazioni. Analoghe considerazioni valgono per il DVR 2012-2015, poiché anche in questo caso i tempi espositivi indicati risultano sottostimati e in questi anni, secondo quanto accertato dalla Corte territoriale, venivano ancora utilizzati autobus vetusti.
Nel caso di specie, il sig. ha cominciato a lamentare disturbi al rachide a 54 anni, circa 7/8 Pt_1
anni fa, e pertanto anche sotto il profilo temporale l'insorgenza della patologia è compatibile con lo svolgimento dell'attività di autista protrattasi dal 1990 su mezzi in grado di generare patologie lombari ancora nell'anno 2012. In virtù degli elementi indicati, ed in particolare dell'acclarata esposizione del lavoratore a vibrazioni, si concorda pienamente con il CTU laddove ritiene soddisfatti i consueti criteri medico legali (cronologico, topografico, di idoneità lesiva, di continuità fenomenologica, di esclusione di altre cause), affermando la sussistenza del nesso causale tra patologia e mansioni lavorative.
Quanto all'aspetto valutativo, il quadro menomativo deve essere quantificato nella misura del 6%,
come concluso dal CTU.
L' deve essere condannato ad erogare la prestazione richiesta nella misura del 6% dal 1° CP_1
giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, con arretrati ed interessi.
Sono dovute le spese di lite.
PQM
Contrariis reiectis, accerta che il ricorrente ha diritto all'indennizzo ex art.13 D. Lg.vo n.38/00
commisurato ad una menomazione del 6%, con conseguente condanna dell' ad erogare la CP_1
relativa prestazione dal primo giorno del mese successivo alla data della domanda amministrativa,
con arretrati ed interessi.
Condanna l' a rifondere le spese di lite, distratte a favore dei procuratori ricorrenti e liquidate CP_1
in €2.695,00, di cui €10,00 per spese, oltre ad € 450,00 per spese di CTP, oltre C.U. (euro 43,00),
IVA e CPA.
Spese di CTU a carico definitivamente dell' . CP_1
Venezia, 24.1.2025.
Il Giudice