TRIB
Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 24/09/2025, n. 1849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1849 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 24/09/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10854 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Tommaso Dilorenzo
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo obbligatorio (art. 445-bis, comma 6,
c.p.c.)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 5.12.2024, – all'esito dell'accertamento Parte_1 tecnico preventivo del requisito sanitario sotteso alla fruizione della pensione d'inabilità (art. 12 L. n. 118/1971), nonché al riconoscimento dello status di cui all'art. 3, comma 3, L. n.
104/1992 – adiva l'intestato Tribunale, contestando le conclusioni del C.T.U., dott. Per_1
nella parte in cui era stata esclusa la sussistenza di una totale e permanente
[...] incapacità lavorativa, avendo l'ausiliare accertato soltanto una condizione di grave disabilità,
a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Lamentava, in particolare, il ricorrente – anche mediante richiamo alle osservazioni critiche formulate nel corso delle operazioni peritali – come il C.T.U. avesse sottovalutato le patologie da cui egli era affetto, deducendo che alcuna percentuale di invalidità era stata attribuita per le discopatie del rachide cervicale e per l'anchilosi di ginocchio rettilinea (e ciò nonostante gli scrosci articolari seriamente inficianti la mobilità di esso istante, tant'è che egli era giunto a visita con l'ausilio di stampelle onde prevenire il rischio di cadute).
Aggiungeva che la lombosciatalgia bilaterale ed il grave deficit della deambulazione avevano trovato recente conferma nei certificati del 10.10.2024, a firma dello specialista fisiatra, laddove, per altro verso, l'assenza di dispnea, quale riscontrata dal C.T.U. al momento della visita, non avrebbe potuto di per sé deporre per l'esclusione di una severa patologia cardiaca, pure asseverata dalla documentazione in atti e, tuttavia, non valutata dall'ausiliare.
Sulla scorta di quanto dedotto, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: ““Accertare e riconoscere il diritto del sig. allo status d'invalido civile nella misura Parte_1 del 100 % con beneficio della pensione di invalidità civile, confermando il già riconosciuto status di portatore di handicap in situazione di gravità di cui all'art. 3 comma 3 L.
104/1992”; - “Voglia per l'effetto dichiarare che Il Sig. era in Parte_1 possesso dei requisiti per l'ottenimento dei benefici economici a far tempo dalla data della domanda amministrativa tesa al riconoscimento dello status di invalido civile al 100% con beneficio di pensione di invalidità civile nonché lo status di portatore di handicap in condizione di gravità di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/1992”; - “Voglia dichiarare il diritto del sig. alla corresponsione da parte dell' in persona del legale Parte_1 CP_1 rappresentante pro-tempore, della pensione di invalidità civile maturata a far tempo dalla CP_ data della domanda amministrativa, oltre somme accessorie di legge”; - “Condannare l' al pagamento di spese, diritti ed onorari, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, aumentato del 30% ai sensi del d.m. 55/2014 art. 4 comma 1bis””.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' convenuto, il quale resisteva al ricorso, CP_2 invocandone il rigetto.
Acquisito un supplemento peritale, all'esito dell'udienza del 24.9.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. 2.1. Va opportunamente premesso che il giudizio previsto dall'art. 445 bis, comma 6,
c.p.c., che nasce all'esito del dissenso dalle conclusioni del C.T.U., si pone sotto il profilo sanitario in funzione essenzialmente impugnatoria dell'accertamento da questo compiuto
(Cass. n. 12332 del 2015).
2 E difatti, viene espressamente richiesto, a pena di inammissibilità, che il ricorrente specifichi
“i motivi della contestazione” e, quindi, muova al primo elaborato rilievi specifici ed argomentati, atti ad infirmarne le conclusioni (così, tra le altre, Cass. n. 7160/2017).
2.2. Nella specie, le contestazioni sollevate dalla parte ricorrente – ai limiti dell'inammissibilità, siccome sostanzialmente riproduttive delle osservazioni critiche formulate in sede di A.T.P.O. e già motivatamente disattese dal C.T.U. – s'appalesano destituite di fondamento.
Ed invero, il dott. all'esito di un compiuto esame obiettivo (al quale non risulta Per_1 aver partecipato alcun consulente tecnico di parte ricorrente), accertava in capo a Parte_1
la sussistenza di un complessivo grado invalidante pari al 78%, giudicando, al
[...] contempo, l'assistibile abbisognevole di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e relazionale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, a decorrere dal 6.7.2023, quale data di presentazione della domanda amministrativa (cfr., in tal senso, le conclusioni dell'elaborato depositato in data 12.10.2024).
A tali conclusioni l'ausiliare perveniva dopo aver descritto il quadro clinico di , Parte_1 integrato da “SDR della cauda equina in soggetto già sottoposto ad intervento di microdiscectomia L4-L5 ed L5-S1 e successivamente artrodesi L4-L5 complicata da ernie discali multiple. Cardiopatia ipertensiva. Condropatia articolare femoro-tibiale-ginocchio.
Obesità”, valutando dette infermità secondo i criteri di cui alla tabella approvata con D.M. del
5 febbraio 1992 (che, com'è noto, integra la norma primaria, vincolando il Giudice in sede di valutazione dei presupposti per il riconoscimento dell'invalidità civile: cfr., ex plurimis, Cass.
Sez. Lav. n. 23825/2018).
Il C.T.U. replicava pure ai rilievi critici di parte ricorrente, sviluppando le seguenti considerazioni medico-legali: “Per le attuali patologie di cui è affetto e in base all'esame obiettivo eseguito dal sottoscritto ritengo che il paziente conserva ancora la propria autonomia. Si condivide solo la prescrizione dei bastoni ma si contesta sia la sintomatologia riportata dal dott. ossia “la lombosciatalgia bilaterale” che il “deficit della Controparte_3 deambulazione”. Infatti il paziente accedeva autonomamente in ambulatorio con i bastoni, mantenendo la stazione eretta senza segni di dispnea (difficoltà respiratoria), un elemento importante per la patologia cardiaca di cui risulterebbe essere affetto (NYHA II classe), ma nell'obiettività presentava un lasague positivo solo a sinistra (quindi una lombosciatalgia solo a sinistra); l'uso dei bastoni, non significa in questo contesto, che sia incapace di deambulare autonomamente, infatti il trofismo muscolare anche se ridotto era comunque conservato , i movimenti articolari specie delle grandi articolazioni (ginocchia e anche)
3 erano conservati, per cui il paziente va considerato nella sua globalità, quindi non ritengo che sussistano i requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Per definizione l'indennità di accompagnamento spetta infatti, alle persone dichiarate totalmente invalide a causa di minorazioni fisiche per le quali è stata accertata l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita, elementi assenti”.
Orbene, in disparte i riferimenti operati all'indennità di accompagnamento (il cui requisito sanitario non costituiva oggetto della presente indagine, come pure segnalato nell'ordinanza pronunciata il 2.4.2025), vi è che la conservazione di un residuo margine di autonomia, quale acclarata in sede di esame obiettivo, è stata correttamente valorizzata dal C.T.U. al fine di quantificare il grado di invalidità dell'assistibile.
2.3. Chiamato a rispondere ai motivi di dissenso esplicitati nel ricorso introduttivo del presente giudizio, il dott. ha confermato le conclusioni già rese, riferendo quanto Per_1 segue: a) “La documentazione medica è stata valutata con attenzione: infatti non si comprende il motivo da parte dell'Avvocato di elencare tutte le patologie che (alcune antecedenti alla domanda amministrativa) ma che comunque sono state valutate anche in funzione del successivo intervento chirurgico sul rachide lombare: Infatti quest'ultima legata alle discopatie L4-L5 che gli ha causato la sindrome della cauda equina con conseguente incontinenza urinaria e disturbi neurologici periferici è stata menzionata e valutata in funzione di esami diagnostica per immagini ed esame obiettivo eseguito dal sottoscritto. Il rachide cervicale non è stato oggetto di valutazione in quanto le discopatie evidenziate non risultavano clinicamente rilevanti, non essendo associate a sintomatologia specifica. Tale assenza di segni è stata confermata anche all'esame obiettivo da me eseguito (cfr. pag. 6).
Inoltre, non risulta disponibile alcun esame neurofisiologico, quale l'elettromiografia (EMG), che possa documentare un eventuale interessamento del sistema nervoso periferico a carico degli arti superiori. Inoltre la diagnosi riportata del 23.04.2015 “sindrome da deficit posturale con dorso lombalgia meccanica cronica ribelle a terapia medica in soggetto con deviazione scoliotica lombare, ipolordosi cervicale e lombare..” evidenzia solo una ridotta funzionalità posturale legata alle discopatie e ipolordosi (per definizione è una riduzione della fisiologica lordosi, elemento quindi non patologico). Infine la sindrome da deficit posturale NON è una patologia ma è una condizione clinica in cui la postura è alterata, causando dolore muscoloscheletrico, affaticamento, e ridotta funzionalità (ma non la perdita di autonomia)”; b) “Riguardo al ginocchio dx riportavo l'RMN del 11.06.20 (l'unico esame capace di descrivere nei particolari un distretto anatomico, infatti può essere paragonato ad
4 una immagine dell'atlante di anatomia umana Netter per quanto è dettagliato) in cui veniva descritto un quadro di artrosi senza segni di compromissione funzionale: “menisco mediale significativi aspetti degenerativi della fibro cartilagine senza rilievo di fissurazione ..parziale estrusione del corpo. Condropatia articolare femoro tibiale mediale in varo.. meniscopatia mediale e condropatia articolare femoro tibiale mediale . Dislocazione esterna della rotula.
Versamento articolare”, riconoscendo una percentuale congrua. Un ginocchio anchilosato, è un ginocchio rigido, con una impossibilità ad eseguire angoli di movimento (ossia la flesso estensione); infine lo scroscio articolare, che l'Avvocato ha menzionato, diventerebbe impossibile sentirlo al contatto della mano sul distretto in esame perché l'articolazione sarebbe rigida. Quindi di fronte alla conservazione del movimento articolare, sulla base dell'esame di diagnostica per immagini è congrua la percentuale del 25%”; c) “Per definizione l'insufficienza cardiaca è una sindrome clinica complessa caratterizzata da un'anomalia strutturale e/o funzionale del cuore che determina un'insufficiente gittata cardiaca e/o un aumento delle pressioni intracardiache a riposo o sotto sforzo, risultando in sintomi e segni tipici come dispnea, affaticamento e ritenzione di liquidi. Dall'ecografia del
22.03.2023 si riscontra un “un ventricolo sinistro di normali dimensioni con conservata funzione sistolica (FE:50%). Spessori parietali aumentati , atrio sinistro nei limiti”. La classe
NYHA è una classe che varia in base alla condizione emodinamica del paziente e in base alla terapia farmacologica. Alla visita il paziente non presentava segni di insufficienza cardiaca come tra l'altro riscontrato già nel 2023 all'ecocardiogramma oltre all'assenza di segni di succulenza pretibiale (liquido alle gambe, non presenti durante il mio esame obiettivo).
Quindi la cardiopatia ipertensiva non deve essere confusa con l'insufficienza cardiaca, per cui si conferma la mia percentuale attribuita”; d) “Attualmente non esistono i presupposti per la fruizione della pensione d'inabilità (art. 12 L. n. 118/1971): le patologie di cui è affetto il paziente sono state valutate singolarmente, in funzione di esami di diagnostica per immagini
e in base al mio esame obiettivo, prendendo visione anche la valutazione specialistica.
Ribadisco che l'uso dei bastoni canadesi non implica la perdita dell'autonomia ma un ausilio che consente a chi ha difficoltà a deambulare, di muoversi in modo più sicuro, mantenere libertà di movimento, anche in contesti come casa e passeggiate…” (cfr., in tal senso,
l'elaborato depositato in data 19.6.2025).
2.4. Ciò posto, le argomentate conclusioni del C.T.U. s'appalesano integralmente condivisibili, siccome immuni da vizi logici e di metodo e neppure investite da ulteriori rilievi critici, essendosi il ricorrente limitato ad esprimere – nelle note di trattazione depositate in
5 data 23.9.2025 – un mero dissenso diagnostico, di per sé inidoneo a giustificare un eventuale approfondimento istruttorio.
2.5. Conclusivamente, alla stregua delle argomentazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, non ravvisandosi il requisito sanitario di cui all'art. 12 L. n. 118/1971.
Deve, al contempo, dichiararsi – in conformità alle conclusioni rassegnate dal C.T.U. – la sussistenza, in capo a , del requisito sanitario sotteso al riconoscimento Parte_1 dello status di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (6.7.2023).
Si richiama, a quest'ultimo riguardo, il costante insegnamento di legittimità, secondo cui “In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445-bis c.p.c., le contestazioni - anche parziali - alla CTU precludono l'emissione del decreto di omologa, con la conseguenza che al giudice adito a seguito di ricorso ai sensi del comma 6 della citata disposizione è rimesso l'accertamento su tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere e non solo sui motivi di opposizione” (v. da ultimo, Cass. Sez. lav. n. 13234/2025).
3. Le spese del procedimento per accertamento tecnico preventivo – liquidate secondo CP_ dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 – seguono la soccombenza dell' e vengono distratte in favore dell'avv. Tommaso Dilorenzo, dichiaratosi antistatario.
Le spese del presente giudizio di merito vengono, invece, dichiarate irripetibili, ricorrendo le condizioni di esonero previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di C.T.U. – liquidate con separato decreto – vengono poste definitivamente a carico CP_ dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 10854/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso introduttivo del giudizio di merito;
b) accerta e dichiara la sussistenza, in capo a , del requisito sanitario utile al Parte_1 fine del riconoscimento dello status di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (6.7.2023); CP_ c) condanna l' alla refusione delle spese del procedimento per A.T.P.O., liquidate in euro
1.521,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Tommaso Dilorenzo;
d) dichiara irripetibili le spese del presente giudizio di merito;
6 e) pone le spese di C.T.U. – liquidate con separato decreto emesso in data odierna – CP_ definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza del 24/09/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 24/09/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10854 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Tommaso Dilorenzo
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo obbligatorio (art. 445-bis, comma 6,
c.p.c.)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 5.12.2024, – all'esito dell'accertamento Parte_1 tecnico preventivo del requisito sanitario sotteso alla fruizione della pensione d'inabilità (art. 12 L. n. 118/1971), nonché al riconoscimento dello status di cui all'art. 3, comma 3, L. n.
104/1992 – adiva l'intestato Tribunale, contestando le conclusioni del C.T.U., dott. Per_1
nella parte in cui era stata esclusa la sussistenza di una totale e permanente
[...] incapacità lavorativa, avendo l'ausiliare accertato soltanto una condizione di grave disabilità,
a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Lamentava, in particolare, il ricorrente – anche mediante richiamo alle osservazioni critiche formulate nel corso delle operazioni peritali – come il C.T.U. avesse sottovalutato le patologie da cui egli era affetto, deducendo che alcuna percentuale di invalidità era stata attribuita per le discopatie del rachide cervicale e per l'anchilosi di ginocchio rettilinea (e ciò nonostante gli scrosci articolari seriamente inficianti la mobilità di esso istante, tant'è che egli era giunto a visita con l'ausilio di stampelle onde prevenire il rischio di cadute).
Aggiungeva che la lombosciatalgia bilaterale ed il grave deficit della deambulazione avevano trovato recente conferma nei certificati del 10.10.2024, a firma dello specialista fisiatra, laddove, per altro verso, l'assenza di dispnea, quale riscontrata dal C.T.U. al momento della visita, non avrebbe potuto di per sé deporre per l'esclusione di una severa patologia cardiaca, pure asseverata dalla documentazione in atti e, tuttavia, non valutata dall'ausiliare.
Sulla scorta di quanto dedotto, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: ““Accertare e riconoscere il diritto del sig. allo status d'invalido civile nella misura Parte_1 del 100 % con beneficio della pensione di invalidità civile, confermando il già riconosciuto status di portatore di handicap in situazione di gravità di cui all'art. 3 comma 3 L.
104/1992”; - “Voglia per l'effetto dichiarare che Il Sig. era in Parte_1 possesso dei requisiti per l'ottenimento dei benefici economici a far tempo dalla data della domanda amministrativa tesa al riconoscimento dello status di invalido civile al 100% con beneficio di pensione di invalidità civile nonché lo status di portatore di handicap in condizione di gravità di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/1992”; - “Voglia dichiarare il diritto del sig. alla corresponsione da parte dell' in persona del legale Parte_1 CP_1 rappresentante pro-tempore, della pensione di invalidità civile maturata a far tempo dalla CP_ data della domanda amministrativa, oltre somme accessorie di legge”; - “Condannare l' al pagamento di spese, diritti ed onorari, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, aumentato del 30% ai sensi del d.m. 55/2014 art. 4 comma 1bis””.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' convenuto, il quale resisteva al ricorso, CP_2 invocandone il rigetto.
Acquisito un supplemento peritale, all'esito dell'udienza del 24.9.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. 2.1. Va opportunamente premesso che il giudizio previsto dall'art. 445 bis, comma 6,
c.p.c., che nasce all'esito del dissenso dalle conclusioni del C.T.U., si pone sotto il profilo sanitario in funzione essenzialmente impugnatoria dell'accertamento da questo compiuto
(Cass. n. 12332 del 2015).
2 E difatti, viene espressamente richiesto, a pena di inammissibilità, che il ricorrente specifichi
“i motivi della contestazione” e, quindi, muova al primo elaborato rilievi specifici ed argomentati, atti ad infirmarne le conclusioni (così, tra le altre, Cass. n. 7160/2017).
2.2. Nella specie, le contestazioni sollevate dalla parte ricorrente – ai limiti dell'inammissibilità, siccome sostanzialmente riproduttive delle osservazioni critiche formulate in sede di A.T.P.O. e già motivatamente disattese dal C.T.U. – s'appalesano destituite di fondamento.
Ed invero, il dott. all'esito di un compiuto esame obiettivo (al quale non risulta Per_1 aver partecipato alcun consulente tecnico di parte ricorrente), accertava in capo a Parte_1
la sussistenza di un complessivo grado invalidante pari al 78%, giudicando, al
[...] contempo, l'assistibile abbisognevole di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e relazionale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, a decorrere dal 6.7.2023, quale data di presentazione della domanda amministrativa (cfr., in tal senso, le conclusioni dell'elaborato depositato in data 12.10.2024).
A tali conclusioni l'ausiliare perveniva dopo aver descritto il quadro clinico di , Parte_1 integrato da “SDR della cauda equina in soggetto già sottoposto ad intervento di microdiscectomia L4-L5 ed L5-S1 e successivamente artrodesi L4-L5 complicata da ernie discali multiple. Cardiopatia ipertensiva. Condropatia articolare femoro-tibiale-ginocchio.
Obesità”, valutando dette infermità secondo i criteri di cui alla tabella approvata con D.M. del
5 febbraio 1992 (che, com'è noto, integra la norma primaria, vincolando il Giudice in sede di valutazione dei presupposti per il riconoscimento dell'invalidità civile: cfr., ex plurimis, Cass.
Sez. Lav. n. 23825/2018).
Il C.T.U. replicava pure ai rilievi critici di parte ricorrente, sviluppando le seguenti considerazioni medico-legali: “Per le attuali patologie di cui è affetto e in base all'esame obiettivo eseguito dal sottoscritto ritengo che il paziente conserva ancora la propria autonomia. Si condivide solo la prescrizione dei bastoni ma si contesta sia la sintomatologia riportata dal dott. ossia “la lombosciatalgia bilaterale” che il “deficit della Controparte_3 deambulazione”. Infatti il paziente accedeva autonomamente in ambulatorio con i bastoni, mantenendo la stazione eretta senza segni di dispnea (difficoltà respiratoria), un elemento importante per la patologia cardiaca di cui risulterebbe essere affetto (NYHA II classe), ma nell'obiettività presentava un lasague positivo solo a sinistra (quindi una lombosciatalgia solo a sinistra); l'uso dei bastoni, non significa in questo contesto, che sia incapace di deambulare autonomamente, infatti il trofismo muscolare anche se ridotto era comunque conservato , i movimenti articolari specie delle grandi articolazioni (ginocchia e anche)
3 erano conservati, per cui il paziente va considerato nella sua globalità, quindi non ritengo che sussistano i requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Per definizione l'indennità di accompagnamento spetta infatti, alle persone dichiarate totalmente invalide a causa di minorazioni fisiche per le quali è stata accertata l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita, elementi assenti”.
Orbene, in disparte i riferimenti operati all'indennità di accompagnamento (il cui requisito sanitario non costituiva oggetto della presente indagine, come pure segnalato nell'ordinanza pronunciata il 2.4.2025), vi è che la conservazione di un residuo margine di autonomia, quale acclarata in sede di esame obiettivo, è stata correttamente valorizzata dal C.T.U. al fine di quantificare il grado di invalidità dell'assistibile.
2.3. Chiamato a rispondere ai motivi di dissenso esplicitati nel ricorso introduttivo del presente giudizio, il dott. ha confermato le conclusioni già rese, riferendo quanto Per_1 segue: a) “La documentazione medica è stata valutata con attenzione: infatti non si comprende il motivo da parte dell'Avvocato di elencare tutte le patologie che (alcune antecedenti alla domanda amministrativa) ma che comunque sono state valutate anche in funzione del successivo intervento chirurgico sul rachide lombare: Infatti quest'ultima legata alle discopatie L4-L5 che gli ha causato la sindrome della cauda equina con conseguente incontinenza urinaria e disturbi neurologici periferici è stata menzionata e valutata in funzione di esami diagnostica per immagini ed esame obiettivo eseguito dal sottoscritto. Il rachide cervicale non è stato oggetto di valutazione in quanto le discopatie evidenziate non risultavano clinicamente rilevanti, non essendo associate a sintomatologia specifica. Tale assenza di segni è stata confermata anche all'esame obiettivo da me eseguito (cfr. pag. 6).
Inoltre, non risulta disponibile alcun esame neurofisiologico, quale l'elettromiografia (EMG), che possa documentare un eventuale interessamento del sistema nervoso periferico a carico degli arti superiori. Inoltre la diagnosi riportata del 23.04.2015 “sindrome da deficit posturale con dorso lombalgia meccanica cronica ribelle a terapia medica in soggetto con deviazione scoliotica lombare, ipolordosi cervicale e lombare..” evidenzia solo una ridotta funzionalità posturale legata alle discopatie e ipolordosi (per definizione è una riduzione della fisiologica lordosi, elemento quindi non patologico). Infine la sindrome da deficit posturale NON è una patologia ma è una condizione clinica in cui la postura è alterata, causando dolore muscoloscheletrico, affaticamento, e ridotta funzionalità (ma non la perdita di autonomia)”; b) “Riguardo al ginocchio dx riportavo l'RMN del 11.06.20 (l'unico esame capace di descrivere nei particolari un distretto anatomico, infatti può essere paragonato ad
4 una immagine dell'atlante di anatomia umana Netter per quanto è dettagliato) in cui veniva descritto un quadro di artrosi senza segni di compromissione funzionale: “menisco mediale significativi aspetti degenerativi della fibro cartilagine senza rilievo di fissurazione ..parziale estrusione del corpo. Condropatia articolare femoro tibiale mediale in varo.. meniscopatia mediale e condropatia articolare femoro tibiale mediale . Dislocazione esterna della rotula.
Versamento articolare”, riconoscendo una percentuale congrua. Un ginocchio anchilosato, è un ginocchio rigido, con una impossibilità ad eseguire angoli di movimento (ossia la flesso estensione); infine lo scroscio articolare, che l'Avvocato ha menzionato, diventerebbe impossibile sentirlo al contatto della mano sul distretto in esame perché l'articolazione sarebbe rigida. Quindi di fronte alla conservazione del movimento articolare, sulla base dell'esame di diagnostica per immagini è congrua la percentuale del 25%”; c) “Per definizione l'insufficienza cardiaca è una sindrome clinica complessa caratterizzata da un'anomalia strutturale e/o funzionale del cuore che determina un'insufficiente gittata cardiaca e/o un aumento delle pressioni intracardiache a riposo o sotto sforzo, risultando in sintomi e segni tipici come dispnea, affaticamento e ritenzione di liquidi. Dall'ecografia del
22.03.2023 si riscontra un “un ventricolo sinistro di normali dimensioni con conservata funzione sistolica (FE:50%). Spessori parietali aumentati , atrio sinistro nei limiti”. La classe
NYHA è una classe che varia in base alla condizione emodinamica del paziente e in base alla terapia farmacologica. Alla visita il paziente non presentava segni di insufficienza cardiaca come tra l'altro riscontrato già nel 2023 all'ecocardiogramma oltre all'assenza di segni di succulenza pretibiale (liquido alle gambe, non presenti durante il mio esame obiettivo).
Quindi la cardiopatia ipertensiva non deve essere confusa con l'insufficienza cardiaca, per cui si conferma la mia percentuale attribuita”; d) “Attualmente non esistono i presupposti per la fruizione della pensione d'inabilità (art. 12 L. n. 118/1971): le patologie di cui è affetto il paziente sono state valutate singolarmente, in funzione di esami di diagnostica per immagini
e in base al mio esame obiettivo, prendendo visione anche la valutazione specialistica.
Ribadisco che l'uso dei bastoni canadesi non implica la perdita dell'autonomia ma un ausilio che consente a chi ha difficoltà a deambulare, di muoversi in modo più sicuro, mantenere libertà di movimento, anche in contesti come casa e passeggiate…” (cfr., in tal senso,
l'elaborato depositato in data 19.6.2025).
2.4. Ciò posto, le argomentate conclusioni del C.T.U. s'appalesano integralmente condivisibili, siccome immuni da vizi logici e di metodo e neppure investite da ulteriori rilievi critici, essendosi il ricorrente limitato ad esprimere – nelle note di trattazione depositate in
5 data 23.9.2025 – un mero dissenso diagnostico, di per sé inidoneo a giustificare un eventuale approfondimento istruttorio.
2.5. Conclusivamente, alla stregua delle argomentazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, non ravvisandosi il requisito sanitario di cui all'art. 12 L. n. 118/1971.
Deve, al contempo, dichiararsi – in conformità alle conclusioni rassegnate dal C.T.U. – la sussistenza, in capo a , del requisito sanitario sotteso al riconoscimento Parte_1 dello status di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (6.7.2023).
Si richiama, a quest'ultimo riguardo, il costante insegnamento di legittimità, secondo cui “In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445-bis c.p.c., le contestazioni - anche parziali - alla CTU precludono l'emissione del decreto di omologa, con la conseguenza che al giudice adito a seguito di ricorso ai sensi del comma 6 della citata disposizione è rimesso l'accertamento su tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere e non solo sui motivi di opposizione” (v. da ultimo, Cass. Sez. lav. n. 13234/2025).
3. Le spese del procedimento per accertamento tecnico preventivo – liquidate secondo CP_ dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 – seguono la soccombenza dell' e vengono distratte in favore dell'avv. Tommaso Dilorenzo, dichiaratosi antistatario.
Le spese del presente giudizio di merito vengono, invece, dichiarate irripetibili, ricorrendo le condizioni di esonero previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di C.T.U. – liquidate con separato decreto – vengono poste definitivamente a carico CP_ dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 10854/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso introduttivo del giudizio di merito;
b) accerta e dichiara la sussistenza, in capo a , del requisito sanitario utile al Parte_1 fine del riconoscimento dello status di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (6.7.2023); CP_ c) condanna l' alla refusione delle spese del procedimento per A.T.P.O., liquidate in euro
1.521,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Tommaso Dilorenzo;
d) dichiara irripetibili le spese del presente giudizio di merito;
6 e) pone le spese di C.T.U. – liquidate con separato decreto emesso in data odierna – CP_ definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza del 24/09/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
7