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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/09/2025, n. 7816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7816 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott.ssa Carla Hubler Presidente
2) Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice
3) Dott.ssa Ivana Sassi Giudice rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5627 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: divorzio – cessazione effetti civili vertente
TRA
Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
STEFANO BERSANI e dall'avv. SALVATORE BERSANI presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
E
( , CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. SILVIA MATILDE SERAO presso cui è elettivamente domiciliata (in sostituzione dell'avv.
1 2
Francesca Quaranta già in sostituzione dell'avv. Fernando
Bocchini – vi è rinuncia in atti);
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 19.11.24 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai propri atti e il Giudice tratteneva la causa in decisione innanzi al Collegio con termini alle parti ex art. 190 c.p.c. per lo scambio di memorie e repliche.
Il Pubblico Ministero ha chiesto pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio regolamentando i rapporti delle parti con la figlia minore confermando la disciplina in atto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 26/02/2023, il ricorrente chiedeva pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio contratto in Napoli il
13/09/2012 con la resistente.
A sostegno della domanda il ricorrente deduceva che:
-dal matrimonio era nata la figlia il 23.12.2019; Per_1
-che era venuta meno la comunione materiale e spirituale e che le parti erano addivenute, in data 25.11.2020, ad un accordo di separazione consensuale raggiunto in seguito a negoziazione assistita ex art. 6, comma 2 D.L. 132/14 convertito in legge con
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modifiche dalla L. 162/2014, poi omologato dal Tribunale di
Napoli in data 30.11.2020;
- nei patti della separazione era stato previsto l'affido condiviso della figlia, la sua collocazione prevalente presso la madre e posto a suo carico l'obbligo di pagamento di un assegno di mantenimento della minore di € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e di un assegno per la moglie di € 200,00;
- l'accordo prevedeva, altresì, l'assegnazione della casa coniugale al genitore non collocatario e l'assegnazione dell'abitazione in Napoli via Sibilla 1/M alla madre ed alla minore, con impegno del al trasferimento del 50% della proprietà della casa alla Parte_1
figlia e con obbligo del trasferimento dell'ulteriore 50% al compimento dei diciotto anni di Il si accollava Per_1 Parte_1
le spese straordinarie dell'immobile fino al completo trasferimento ed i lavori relativi all'immobile così come indicati nei patti. La si obbligava a trasferire la quota di proprietà CP_1
dell'appezzamento di terreno a Sperlonga. Il indicava Parte_1
beneficiaria della polizza vita del valore di 14.000,00 la figlia Per_1
e si impegnava a corrispondere al coniuge la somma di euro
12.000,00;
- veniva infine regolamentato il diritto di visita padre-figlia nei termini riportati negli accordi;
- perdurava lo stato di separazione;
- la resistente lamentava che nell'appartamento assegnato vi fossero macchie di muffa dovute ad uno scarso isolamento termico e che il condizionatore ad aria calda fosse non
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funzionante, nonostante il ricorrente avesse eseguito dei lavori nell'appartamento e si rendesse disponibile ad effettuare i lavori necessari dopo aver svolto una verifica da un proprio tecnico di fiducia;
- la ricorrente non garantiva il pieno rispetto del diritto di visita previsto nei patti di separazione;
- alla resistente non poteva essere riconosciuto un assegno di divorzio avendo ella adeguati mezzi per raggiungere un'autosufficienza economica, essendo perfettamente abile al lavoro.
Ciò premesso, concludeva per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, la conferma dell'affido condiviso della minore con collocazione prevalente presso la madre, l'assegnazione a sé della casa coniugale, di sua proprietà, e l'assegnazione dell'immobile, già donato nella misura del 50% alla figlia sito in Napoli alla via Per_1
Sibilla n. 1/M, quale abitazione della sig.ra e della minore, CP_1
con l'impegno, già assunto in sede di separazione, di donare l'ulteriore 50% della proprietà dell'anzidetto immobile alla figlia al compimento del diciottesimo anno di età di quest'ultima; la conferma dell'assegno previsto a titolo di contributo al mantenimento della figlia, e il pagamento di tutte le spese straordinarie al 50%. Ancora concludeva per la calendarizzazione delle visite meglio indicata in ricorso e infine per la conferma – per tutti gli altri aspetti - di quanto previsto nell'accordo di separazione del 25.11.2020.
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Si costituiva la resistente, la quale, non opponendosi alla domanda relativa allo status, allegava che:
-il ricorrente non rispettava i tempi di visita concordati in separazione, faceva vivere la figlia, nelle rare volte che era presso di lui, in un ambiente sporco e insalubre, dovendosi allo stato evitare per tale profilo il pernottamento;
- il reddito del ricorrente era molto elevato per essere proprietario di più immobili messi a rendita;
- l'immobile assegnato alla coniuge e alla figlia in sede di accordi separativi (al posto della casa coniugale assegnata al ricorrente) si era rilevato insalubre per vizi strutturali e di conservazione con conseguenti problemi di salute per la madre e la figlia ed inoltre era piccolo per le esigenze familiari non essendoci una camera destinata alla bambina;
- per volontà del ricorrente ella non aveva mai lavorato durante il matrimonio per dedicarsi alla famiglia e alla cura della figlia, avendo in tal modo contribuito con il lavoro casalingo allo sviluppo dell'economia familiare, tradottasi nell'incremento del patrimonio del coniuge;
ella non ha esperienza lavorativa né titoli idonei per essere assunta e sarebbe nell'impossibilità materiale di provvedere al proprio mantenimento.
Tutto ciò premesso, concludeva per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegnazione della casa coniugale attualmente abitata dal ricorrente o di altro immobile purché con ambienti salubri e di grande
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zza idonea alle esigenze familiari, la conferma dell'affido condiviso con collocazione della minore presso la madre, la calendarizzazione delle visite del padre, prevedendo la presenza della madre e evitando il pernottamento presso il padre, il riconoscimento di un contributo al mantenimento della figlia pari ad euro 1.000,00 mensili oltre spese straordinarie e di un assegno di divorzio di almeno 800,00 euro mensili.
Constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, il
Presidente confermava in via provvisoria le statuizioni della separazione e rimetteva le parti dinanzi al g.i.
Rigettate le istanze istruttorie, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e rimessa al collegio per la decisione.
Ciò premesso, la domanda - intesa volta alla cessazione degli effetti civili attesa l'annotazione nella parte II dei registri - è fondata e va accolta.
Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi in virtù di accordo di negoziazione assistita autorizzato il 30.11.2020.
In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e, d'altra parte, attese le
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risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Sull'assegnazione della casa
Stante il tenore generico delle istanze istruttorie ed in mancanza di elementi di prova in merito agli assunti della resistente, si conferma l'assegnazione della casa disposta in sede di accordi di separazione.
In particolare, le deduzioni della circa le condizioni CP_1
insalubri dell'immobile occupato da lei e dalla minore sono state contestate dal ricorrente e sono prive di adeguato riscontro probatorio. Dalla lettura della perizia tecnica di parte versata in atti sicuramente emerge una condizione dell'immobile che richiede interventi manutentivi di carattere straordinario, che non possono essere oggetto della presente pronuncia;
tuttavia la documentazione medica allegata dalla resistente non consente di rilevare un nesso eziologico tra le condizioni dell'immobile e lo stato morboso sofferto dalla e dalla minore. In ogni CP_1
caso, l'immobile originariamente destinato a casa coniugale è stato vissuto dalla minore per circa un anno, essendo nata Per_1
il 23 dicembre 2019 e la separazione intervenuta nel novembre
2020. Ciò non consente di ritenere che quell'originario habitat coniugale sia stato percepito e riconosciuto dalla minore come un ambiente domestico stabile e oggi a lei familiare.
Si conferma pertanto l'assegnazione della casa in Napoli via
Sibilla 1/M alla signora che l'abiterà con la figlia, CP_1
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mentre la casa coniugale in Napoli via Cerbone n. 51 resterà in piena proprietà al ricorrente.
Sull'affido della figlia minore nata il [...] Per_1
In assenza di elementi che inducano a derogare alla regola legale, va confermato l'affido condiviso della figlia minore con collocazione privilegiata presso la madre.
Dalle risultanze di causa e in mancanza di riscontri istruttori, non si rinvengono ragioni per limitare il diritto di visita del padre.
In particolare: la minore - che attualmente ha cinque anni Per_1
compiuti - resterà con il padre a fine settimana alterni, dal sabato alle ore 10:00 sino a domenica alle 20.00, nonché il martedì e il giovedì dalle ore 16:00 sino alle 19.00 - durante le vacanze estive
(15 giugno– 15 settembre) il padre trascorrerà con la minore un periodo di 15 giorni consecutivi, salvo diverso accordo, da concordare entro il 30 giugno di ogni anno;
durante le festività natalizie, la figlia starà con il padre ad anni alterni nel giorno della vigilia dalle ore 16:00 alle ore 10:00 del giorno successivo, nel giorno del Santo Natale dalle ore 10:00 alle ore 21:00; nel giorno del 31 dalle ore 16:00 alle ore 10:00 del giorno successivo e nel primo dell'anno sempre alle ore 10:00 alle ore 21:00; il tutto sempre in maniera alternata concordando le parti le suddette festività; la minore potrà restare con il padre o con la madre per una settimana consecutiva previo accordi tra dal 2 gennaio al 7 gennaio;
durante le festività Pasquali la figlia potrà stare con il padre per due giorni consecutivi comprensivi di una delle due festività ossia Santa Pasqua o lunedì in Albis ovvero dalle 09:00
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del sabato alle 22:00 del giorno di Pasqua o dalle 09:30 del lunedì in Albis alle 16:00 al martedì in Albis;
i genitori potranno avere con sé la figlia minore ad anni alterni nel giorno del suo compleanno o del suo onomastico e in ricorrenza alla festa del papà o della mamma o metà giornata rispettivamente o insieme per il compleanno della bambina qualora ci fosse l'accordo tra le parti.
Sulle contrapposte domande di mantenimento della minore Per_1
In merito alla quantificazione dell'assegno di mantenimento, in assenza di nuove acquisizioni processuali in ordine alla capacità reddituale del ricorrente, va confermato l'assegno di mantenimento nella stessa misura fissata in sede di separazione con accordo omologato il 30.11.2020, ma aggiornato all'attualità in euro 568,00 mensili, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie stabilite dal protocollo tra il COA Napoli e il
Tribunale di Napoli.
Sulla domanda riconvenzionale di assegno di divorzio.
In relazione alla domanda di assegno divorzile, va premesso che questo Collegio ritiene di far propri, e fare applicazione, dei principi di diritto espressi dalla Corte Suprema di Cassazione, a
Sezioni Unite, nella sentenza n. 18287 del 11/07/2018, a composizione del contrasto giurisprudenziale creatosi dopo la sentenza n. 11504 del 2017, per cui "Ai sensi dell'art. 5 c.6 della I.
n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la I. n. 74 del 1987, il
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riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto". Tali principi di diritto discendono da un'accurata ed analitica analisi del disposto legislativo, alla luce dei principi costituzionali e della necessità di attualizzare il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio anche in relazione agli standards europei e alla mutata realtà socioeconomica. Il legislatore impone di accertare, preliminarmente, l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio mediante l'obbligo della produzione dei documenti fiscali dei redditi delle parti ed il potenziamento dei poteri istruttori officiosi attribuiti al giudice, nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco. All'esito di tale preliminare e doveroso accertamento può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell'assegno, qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro.
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Possono, tuttavia, riscontrarsi anche più situazioni comparative caratterizzate da una sperequazione nella condizione economico- patrimoniale delle parti, di entità variabile. Tale verifica è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio quindi delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare. Il tutto in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.
Pertanto, l'esigenza di valorizzare il principio dell'autoresponsabilità di ciascuno degli ex coniugi, espresso nella sentenza n. 11504 del 2017, dovrà dirigersi verso la preminenza della funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio che andrà coniugata con la funzione assistenziale del medesimo. Il principio di solidarietà, posto a base del riconoscimento del diritto, impone che l'accertamento relativo
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all'inadeguatezza dei mezzi ed all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive sia saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari, conferendo rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Così facendo l'elemento contributivo-compensativo si coniuga con quello assistenziale perché entrambi sono finalizzati a ristabilire una situazione di equilibrio che con lo scioglimento del vincolo era venuta a mancare. L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola
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parte. In questo senso la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Ebbene, alla luce dei suesposti elementi, facendo applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile, occorre effettuare una valutazione che <partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro>>. La comparazione delle condizioni dei coniugi è, dunque, solo un elemento, ma non quello dirimente ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile. Rilievo preponderante assume, alla
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luce del dictum delle Sezioni Unite, la valutazione dell'autonomia e dell'autosufficienza economica del coniuge, secondo un criterio di adeguatezza che tiene conto del ruolo svolto e del contributo apportato alla vita familiare ed all'eventuale assunzione, da parte di uno dei coniugi, di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e del conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge.
I principi espressi dalle SU hanno poi trovato applicazione nella giurisprudenza successiva di merito e di legittimità, in cui si è fatto applicazione dei principi espressi adattandoli alle peculiarità dei casi concreti (cfr. Cass. n. 2480 del 29 gennaio 2019; ordinanza n. 4523 del 14 febbraio 2019, sentenza n. 9533 del 4 aprile 2019) e con due recenti e parallele ordinanze (n. 10781 e n.
10782 del 17 aprile 2019), la Prima sezione civile della Corte di cassazione ha fornito interessanti indicazioni applicative dei criteri enunciati da SS.UU. Con la seconda delle due pronunce la Corte ha ribadito che “La funzione dell'assegno divorzile non è quella di ricostituire il tenore di vita coniugale, ma principalmente di assistere il coniuge privo incolpevolmente di mezzi adeguati e, poi, di riequilibrare le condizioni economiche degli ex coniugi, nei casi in cui vi sia la prova - di cui
è onerato il coniuge richiedente l'assegno, trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato - che la sperequazione reddituale in essere all'epoca del divorzio sia direttamente causata dalle scelte comuni di vita degli ex coniugi, per effetto delle quali un coniuge abbia sacrificato le proprie realistiche aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia,
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in tal modo contribuendo decisivamente alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune”. (Cassazione civile sez. I, 17/04/2019, n.10782).
Applicando i principi esposti al caso in esame, in base a tali criteri, alla luce della rilevante sperequazione reddituale ed economica emersa fra le parti, ritiene il Collegio che alcuna prova contraria è stata articolata e fornita dal ricorrente in ordine alle deduzioni dell'istante, la quale ha rappresentato che il coniuge, nel corso della vita matrimoniale, durata circa 8 anni, la aveva autoritariamente “destinata” allo svolgimento a tempo pieno della vita familiare, non avendo ella potuto svolgere alcuna attività lavorativa durante il matrimonio, per essersi dovuta occupare della famiglia e della crescita della figlia, alla cui attività alcun contributo era provenuto dal marito, dedito in via esclusiva alla propria florida professione.
Pertanto, in ragione del concreto contributo personale dato dalla moglie alla crescita della figlia, sussistono tutti i presupposti per il riconoscimento e la determinazione di un assegno divorzile in favore della resistente, che ha dedotto in modo specifico e senza smentita di non aver svolto alcuna attività lavorativa nel corso del matrimonio e di non aver dunque maturato alcun titolo ed alcuna competenza nel mercato del lavoro, essendosi occupata in misura assorbente del progetto comune di crescita familiare. Tale condizione induce a ritenere che in costanza di matrimonio la stessa abbia, per scelta familiare, esercitato un ruolo di cura e crescita della famiglia ed in particolare della prole, così
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consentendo al coniuge di dedicarsi ampiamente alla propria attività.
L'assegno divorzile avrà dunque l'importo mensile di € 200,00
(duecento/00), con decorrenza dalla domanda, e andrà corrisposto alla resistente entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese ed automaticamente adeguata secondo gli indici Istat.
Le altre domande proposte dalle parti sono palesemente generiche e impropriamente avanzate nel presente giudizio in assenza di ragioni di connessione.
Tenuto conto della non opposizione al divorzio e della parziale soccombenza reciproca, ricorrono giusti motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in Napoli in data 13/09/2012;
[...]
2. affida la figlia ad entrambi i genitori con Per_1
collocazione prevalente presso la madre ed il calendario dei tempi di permanenza indicato in motivazione;
3. assegna l'abitazione in Napoli via Sibilla 1/M alla signora che l'abiterà con la figlia;
CP_1
4. pone a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere a , entro il CP_1
giorno 5 di ogni mese, la somma di € 568,00, da rivalutare automaticamente secondo gli indici Istat a decorrere dall'anno
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successivo all'emissione della sentenza, a titolo di contributo al mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese Per_1
straordinarie come da protocollo del Tribunale di Napoli siglato con il COA di Napoli del 2018;
5. accoglie la domanda di assegno di divorzio della resistente e, per l'effetto, pone a carico di
[...]
l'obbligo di corrispondere a Parte_1 CP_1
, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma
[...]
mensile di € 200,00. Detta somma andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
6. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria all'Ufficiale dello stato civile del
Comune di Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(atto n. 43, parte II, serie A, sez. BA anno 2012);
6. dichiara inammissibili le altre domande;
7. compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli l'11.02.2025
Il GIUDICE estensore IL PRESIDENTE
Dott.ssa Ivana Sassi dott.ssa Carla HUBLER
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott.ssa Carla Hubler Presidente
2) Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice
3) Dott.ssa Ivana Sassi Giudice rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5627 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: divorzio – cessazione effetti civili vertente
TRA
Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
STEFANO BERSANI e dall'avv. SALVATORE BERSANI presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
E
( , CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. SILVIA MATILDE SERAO presso cui è elettivamente domiciliata (in sostituzione dell'avv.
1 2
Francesca Quaranta già in sostituzione dell'avv. Fernando
Bocchini – vi è rinuncia in atti);
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 19.11.24 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai propri atti e il Giudice tratteneva la causa in decisione innanzi al Collegio con termini alle parti ex art. 190 c.p.c. per lo scambio di memorie e repliche.
Il Pubblico Ministero ha chiesto pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio regolamentando i rapporti delle parti con la figlia minore confermando la disciplina in atto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 26/02/2023, il ricorrente chiedeva pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio contratto in Napoli il
13/09/2012 con la resistente.
A sostegno della domanda il ricorrente deduceva che:
-dal matrimonio era nata la figlia il 23.12.2019; Per_1
-che era venuta meno la comunione materiale e spirituale e che le parti erano addivenute, in data 25.11.2020, ad un accordo di separazione consensuale raggiunto in seguito a negoziazione assistita ex art. 6, comma 2 D.L. 132/14 convertito in legge con
2 3
modifiche dalla L. 162/2014, poi omologato dal Tribunale di
Napoli in data 30.11.2020;
- nei patti della separazione era stato previsto l'affido condiviso della figlia, la sua collocazione prevalente presso la madre e posto a suo carico l'obbligo di pagamento di un assegno di mantenimento della minore di € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e di un assegno per la moglie di € 200,00;
- l'accordo prevedeva, altresì, l'assegnazione della casa coniugale al genitore non collocatario e l'assegnazione dell'abitazione in Napoli via Sibilla 1/M alla madre ed alla minore, con impegno del al trasferimento del 50% della proprietà della casa alla Parte_1
figlia e con obbligo del trasferimento dell'ulteriore 50% al compimento dei diciotto anni di Il si accollava Per_1 Parte_1
le spese straordinarie dell'immobile fino al completo trasferimento ed i lavori relativi all'immobile così come indicati nei patti. La si obbligava a trasferire la quota di proprietà CP_1
dell'appezzamento di terreno a Sperlonga. Il indicava Parte_1
beneficiaria della polizza vita del valore di 14.000,00 la figlia Per_1
e si impegnava a corrispondere al coniuge la somma di euro
12.000,00;
- veniva infine regolamentato il diritto di visita padre-figlia nei termini riportati negli accordi;
- perdurava lo stato di separazione;
- la resistente lamentava che nell'appartamento assegnato vi fossero macchie di muffa dovute ad uno scarso isolamento termico e che il condizionatore ad aria calda fosse non
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funzionante, nonostante il ricorrente avesse eseguito dei lavori nell'appartamento e si rendesse disponibile ad effettuare i lavori necessari dopo aver svolto una verifica da un proprio tecnico di fiducia;
- la ricorrente non garantiva il pieno rispetto del diritto di visita previsto nei patti di separazione;
- alla resistente non poteva essere riconosciuto un assegno di divorzio avendo ella adeguati mezzi per raggiungere un'autosufficienza economica, essendo perfettamente abile al lavoro.
Ciò premesso, concludeva per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, la conferma dell'affido condiviso della minore con collocazione prevalente presso la madre, l'assegnazione a sé della casa coniugale, di sua proprietà, e l'assegnazione dell'immobile, già donato nella misura del 50% alla figlia sito in Napoli alla via Per_1
Sibilla n. 1/M, quale abitazione della sig.ra e della minore, CP_1
con l'impegno, già assunto in sede di separazione, di donare l'ulteriore 50% della proprietà dell'anzidetto immobile alla figlia al compimento del diciottesimo anno di età di quest'ultima; la conferma dell'assegno previsto a titolo di contributo al mantenimento della figlia, e il pagamento di tutte le spese straordinarie al 50%. Ancora concludeva per la calendarizzazione delle visite meglio indicata in ricorso e infine per la conferma – per tutti gli altri aspetti - di quanto previsto nell'accordo di separazione del 25.11.2020.
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Si costituiva la resistente, la quale, non opponendosi alla domanda relativa allo status, allegava che:
-il ricorrente non rispettava i tempi di visita concordati in separazione, faceva vivere la figlia, nelle rare volte che era presso di lui, in un ambiente sporco e insalubre, dovendosi allo stato evitare per tale profilo il pernottamento;
- il reddito del ricorrente era molto elevato per essere proprietario di più immobili messi a rendita;
- l'immobile assegnato alla coniuge e alla figlia in sede di accordi separativi (al posto della casa coniugale assegnata al ricorrente) si era rilevato insalubre per vizi strutturali e di conservazione con conseguenti problemi di salute per la madre e la figlia ed inoltre era piccolo per le esigenze familiari non essendoci una camera destinata alla bambina;
- per volontà del ricorrente ella non aveva mai lavorato durante il matrimonio per dedicarsi alla famiglia e alla cura della figlia, avendo in tal modo contribuito con il lavoro casalingo allo sviluppo dell'economia familiare, tradottasi nell'incremento del patrimonio del coniuge;
ella non ha esperienza lavorativa né titoli idonei per essere assunta e sarebbe nell'impossibilità materiale di provvedere al proprio mantenimento.
Tutto ciò premesso, concludeva per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegnazione della casa coniugale attualmente abitata dal ricorrente o di altro immobile purché con ambienti salubri e di grande
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zza idonea alle esigenze familiari, la conferma dell'affido condiviso con collocazione della minore presso la madre, la calendarizzazione delle visite del padre, prevedendo la presenza della madre e evitando il pernottamento presso il padre, il riconoscimento di un contributo al mantenimento della figlia pari ad euro 1.000,00 mensili oltre spese straordinarie e di un assegno di divorzio di almeno 800,00 euro mensili.
Constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, il
Presidente confermava in via provvisoria le statuizioni della separazione e rimetteva le parti dinanzi al g.i.
Rigettate le istanze istruttorie, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e rimessa al collegio per la decisione.
Ciò premesso, la domanda - intesa volta alla cessazione degli effetti civili attesa l'annotazione nella parte II dei registri - è fondata e va accolta.
Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi in virtù di accordo di negoziazione assistita autorizzato il 30.11.2020.
In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e, d'altra parte, attese le
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risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Sull'assegnazione della casa
Stante il tenore generico delle istanze istruttorie ed in mancanza di elementi di prova in merito agli assunti della resistente, si conferma l'assegnazione della casa disposta in sede di accordi di separazione.
In particolare, le deduzioni della circa le condizioni CP_1
insalubri dell'immobile occupato da lei e dalla minore sono state contestate dal ricorrente e sono prive di adeguato riscontro probatorio. Dalla lettura della perizia tecnica di parte versata in atti sicuramente emerge una condizione dell'immobile che richiede interventi manutentivi di carattere straordinario, che non possono essere oggetto della presente pronuncia;
tuttavia la documentazione medica allegata dalla resistente non consente di rilevare un nesso eziologico tra le condizioni dell'immobile e lo stato morboso sofferto dalla e dalla minore. In ogni CP_1
caso, l'immobile originariamente destinato a casa coniugale è stato vissuto dalla minore per circa un anno, essendo nata Per_1
il 23 dicembre 2019 e la separazione intervenuta nel novembre
2020. Ciò non consente di ritenere che quell'originario habitat coniugale sia stato percepito e riconosciuto dalla minore come un ambiente domestico stabile e oggi a lei familiare.
Si conferma pertanto l'assegnazione della casa in Napoli via
Sibilla 1/M alla signora che l'abiterà con la figlia, CP_1
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mentre la casa coniugale in Napoli via Cerbone n. 51 resterà in piena proprietà al ricorrente.
Sull'affido della figlia minore nata il [...] Per_1
In assenza di elementi che inducano a derogare alla regola legale, va confermato l'affido condiviso della figlia minore con collocazione privilegiata presso la madre.
Dalle risultanze di causa e in mancanza di riscontri istruttori, non si rinvengono ragioni per limitare il diritto di visita del padre.
In particolare: la minore - che attualmente ha cinque anni Per_1
compiuti - resterà con il padre a fine settimana alterni, dal sabato alle ore 10:00 sino a domenica alle 20.00, nonché il martedì e il giovedì dalle ore 16:00 sino alle 19.00 - durante le vacanze estive
(15 giugno– 15 settembre) il padre trascorrerà con la minore un periodo di 15 giorni consecutivi, salvo diverso accordo, da concordare entro il 30 giugno di ogni anno;
durante le festività natalizie, la figlia starà con il padre ad anni alterni nel giorno della vigilia dalle ore 16:00 alle ore 10:00 del giorno successivo, nel giorno del Santo Natale dalle ore 10:00 alle ore 21:00; nel giorno del 31 dalle ore 16:00 alle ore 10:00 del giorno successivo e nel primo dell'anno sempre alle ore 10:00 alle ore 21:00; il tutto sempre in maniera alternata concordando le parti le suddette festività; la minore potrà restare con il padre o con la madre per una settimana consecutiva previo accordi tra dal 2 gennaio al 7 gennaio;
durante le festività Pasquali la figlia potrà stare con il padre per due giorni consecutivi comprensivi di una delle due festività ossia Santa Pasqua o lunedì in Albis ovvero dalle 09:00
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del sabato alle 22:00 del giorno di Pasqua o dalle 09:30 del lunedì in Albis alle 16:00 al martedì in Albis;
i genitori potranno avere con sé la figlia minore ad anni alterni nel giorno del suo compleanno o del suo onomastico e in ricorrenza alla festa del papà o della mamma o metà giornata rispettivamente o insieme per il compleanno della bambina qualora ci fosse l'accordo tra le parti.
Sulle contrapposte domande di mantenimento della minore Per_1
In merito alla quantificazione dell'assegno di mantenimento, in assenza di nuove acquisizioni processuali in ordine alla capacità reddituale del ricorrente, va confermato l'assegno di mantenimento nella stessa misura fissata in sede di separazione con accordo omologato il 30.11.2020, ma aggiornato all'attualità in euro 568,00 mensili, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie stabilite dal protocollo tra il COA Napoli e il
Tribunale di Napoli.
Sulla domanda riconvenzionale di assegno di divorzio.
In relazione alla domanda di assegno divorzile, va premesso che questo Collegio ritiene di far propri, e fare applicazione, dei principi di diritto espressi dalla Corte Suprema di Cassazione, a
Sezioni Unite, nella sentenza n. 18287 del 11/07/2018, a composizione del contrasto giurisprudenziale creatosi dopo la sentenza n. 11504 del 2017, per cui "Ai sensi dell'art. 5 c.6 della I.
n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la I. n. 74 del 1987, il
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riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto". Tali principi di diritto discendono da un'accurata ed analitica analisi del disposto legislativo, alla luce dei principi costituzionali e della necessità di attualizzare il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio anche in relazione agli standards europei e alla mutata realtà socioeconomica. Il legislatore impone di accertare, preliminarmente, l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio mediante l'obbligo della produzione dei documenti fiscali dei redditi delle parti ed il potenziamento dei poteri istruttori officiosi attribuiti al giudice, nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco. All'esito di tale preliminare e doveroso accertamento può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell'assegno, qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro.
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Possono, tuttavia, riscontrarsi anche più situazioni comparative caratterizzate da una sperequazione nella condizione economico- patrimoniale delle parti, di entità variabile. Tale verifica è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio quindi delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare. Il tutto in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.
Pertanto, l'esigenza di valorizzare il principio dell'autoresponsabilità di ciascuno degli ex coniugi, espresso nella sentenza n. 11504 del 2017, dovrà dirigersi verso la preminenza della funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio che andrà coniugata con la funzione assistenziale del medesimo. Il principio di solidarietà, posto a base del riconoscimento del diritto, impone che l'accertamento relativo
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all'inadeguatezza dei mezzi ed all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive sia saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari, conferendo rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Così facendo l'elemento contributivo-compensativo si coniuga con quello assistenziale perché entrambi sono finalizzati a ristabilire una situazione di equilibrio che con lo scioglimento del vincolo era venuta a mancare. L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola
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parte. In questo senso la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Ebbene, alla luce dei suesposti elementi, facendo applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile, occorre effettuare una valutazione che <partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro>>. La comparazione delle condizioni dei coniugi è, dunque, solo un elemento, ma non quello dirimente ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile. Rilievo preponderante assume, alla
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luce del dictum delle Sezioni Unite, la valutazione dell'autonomia e dell'autosufficienza economica del coniuge, secondo un criterio di adeguatezza che tiene conto del ruolo svolto e del contributo apportato alla vita familiare ed all'eventuale assunzione, da parte di uno dei coniugi, di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e del conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge.
I principi espressi dalle SU hanno poi trovato applicazione nella giurisprudenza successiva di merito e di legittimità, in cui si è fatto applicazione dei principi espressi adattandoli alle peculiarità dei casi concreti (cfr. Cass. n. 2480 del 29 gennaio 2019; ordinanza n. 4523 del 14 febbraio 2019, sentenza n. 9533 del 4 aprile 2019) e con due recenti e parallele ordinanze (n. 10781 e n.
10782 del 17 aprile 2019), la Prima sezione civile della Corte di cassazione ha fornito interessanti indicazioni applicative dei criteri enunciati da SS.UU. Con la seconda delle due pronunce la Corte ha ribadito che “La funzione dell'assegno divorzile non è quella di ricostituire il tenore di vita coniugale, ma principalmente di assistere il coniuge privo incolpevolmente di mezzi adeguati e, poi, di riequilibrare le condizioni economiche degli ex coniugi, nei casi in cui vi sia la prova - di cui
è onerato il coniuge richiedente l'assegno, trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato - che la sperequazione reddituale in essere all'epoca del divorzio sia direttamente causata dalle scelte comuni di vita degli ex coniugi, per effetto delle quali un coniuge abbia sacrificato le proprie realistiche aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia,
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in tal modo contribuendo decisivamente alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune”. (Cassazione civile sez. I, 17/04/2019, n.10782).
Applicando i principi esposti al caso in esame, in base a tali criteri, alla luce della rilevante sperequazione reddituale ed economica emersa fra le parti, ritiene il Collegio che alcuna prova contraria è stata articolata e fornita dal ricorrente in ordine alle deduzioni dell'istante, la quale ha rappresentato che il coniuge, nel corso della vita matrimoniale, durata circa 8 anni, la aveva autoritariamente “destinata” allo svolgimento a tempo pieno della vita familiare, non avendo ella potuto svolgere alcuna attività lavorativa durante il matrimonio, per essersi dovuta occupare della famiglia e della crescita della figlia, alla cui attività alcun contributo era provenuto dal marito, dedito in via esclusiva alla propria florida professione.
Pertanto, in ragione del concreto contributo personale dato dalla moglie alla crescita della figlia, sussistono tutti i presupposti per il riconoscimento e la determinazione di un assegno divorzile in favore della resistente, che ha dedotto in modo specifico e senza smentita di non aver svolto alcuna attività lavorativa nel corso del matrimonio e di non aver dunque maturato alcun titolo ed alcuna competenza nel mercato del lavoro, essendosi occupata in misura assorbente del progetto comune di crescita familiare. Tale condizione induce a ritenere che in costanza di matrimonio la stessa abbia, per scelta familiare, esercitato un ruolo di cura e crescita della famiglia ed in particolare della prole, così
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consentendo al coniuge di dedicarsi ampiamente alla propria attività.
L'assegno divorzile avrà dunque l'importo mensile di € 200,00
(duecento/00), con decorrenza dalla domanda, e andrà corrisposto alla resistente entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese ed automaticamente adeguata secondo gli indici Istat.
Le altre domande proposte dalle parti sono palesemente generiche e impropriamente avanzate nel presente giudizio in assenza di ragioni di connessione.
Tenuto conto della non opposizione al divorzio e della parziale soccombenza reciproca, ricorrono giusti motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in Napoli in data 13/09/2012;
[...]
2. affida la figlia ad entrambi i genitori con Per_1
collocazione prevalente presso la madre ed il calendario dei tempi di permanenza indicato in motivazione;
3. assegna l'abitazione in Napoli via Sibilla 1/M alla signora che l'abiterà con la figlia;
CP_1
4. pone a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere a , entro il CP_1
giorno 5 di ogni mese, la somma di € 568,00, da rivalutare automaticamente secondo gli indici Istat a decorrere dall'anno
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successivo all'emissione della sentenza, a titolo di contributo al mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese Per_1
straordinarie come da protocollo del Tribunale di Napoli siglato con il COA di Napoli del 2018;
5. accoglie la domanda di assegno di divorzio della resistente e, per l'effetto, pone a carico di
[...]
l'obbligo di corrispondere a Parte_1 CP_1
, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma
[...]
mensile di € 200,00. Detta somma andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
6. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria all'Ufficiale dello stato civile del
Comune di Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(atto n. 43, parte II, serie A, sez. BA anno 2012);
6. dichiara inammissibili le altre domande;
7. compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli l'11.02.2025
Il GIUDICE estensore IL PRESIDENTE
Dott.ssa Ivana Sassi dott.ssa Carla HUBLER
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