Art. 2.
Presso i Consigli provinciali delle corporazioni, sara' istituito un elenco autorizzato degli esercenti l'attivita' di spedizione, nel quale saranno iscritte tutte le persone fisiche, ditte o societa' di cui all'articolo precedente.
Con decreto del Ministro per le corporazioni saranno determinate le provincie nelle quali l'elenco autorizzato dovra' essere istituito.
Ove il numero delle aziende risulti inferiore a venti, il Ministero delle corporazioni, di concerto con quello dell'interno, stabilira' presso quale Consiglio provinciale delle corporazioni dovra' essere istituito un elenco interprovinciale.
((3)) ---------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 , ha disposto (con l'art. 76, comma 1) che "Per l'attivita' di' spedizioniere e' soppresso l'elenco di cui all' articolo 2 della legge 14 novembre 1941, n. 1442 ".
Presso i Consigli provinciali delle corporazioni, sara' istituito un elenco autorizzato degli esercenti l'attivita' di spedizione, nel quale saranno iscritte tutte le persone fisiche, ditte o societa' di cui all'articolo precedente.
Con decreto del Ministro per le corporazioni saranno determinate le provincie nelle quali l'elenco autorizzato dovra' essere istituito.
Ove il numero delle aziende risulti inferiore a venti, il Ministero delle corporazioni, di concerto con quello dell'interno, stabilira' presso quale Consiglio provinciale delle corporazioni dovra' essere istituito un elenco interprovinciale.
((3)) ---------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 , ha disposto (con l'art. 76, comma 1) che "Per l'attivita' di' spedizioniere e' soppresso l'elenco di cui all' articolo 2 della legge 14 novembre 1941, n. 1442 ".