Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 08/01/2026, n. 164
CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Inammissibilità per deposito atti in formato cartaceo scannerizzato

    La Corte ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 16 bis del D.Lgs 546/92 e del D.M. 163/2013, gli atti processuali devono essere depositati esclusivamente in modalità telematiche, come documenti informatici nativi e sottoscritti con firma digitale qualificata. La giurisprudenza territoriale e di legittimità (Ordinanza n. 4815/2025) conferma tale principio.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 08/01/2026, n. 164
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 164
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

    Testo completo