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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 08/01/2026, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 164/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
18/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4095/2023 depositato il 11/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rosolini - Casa Comunale 96019 Rosolini SR
elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Rosolini 96019 Rosolini SR
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 117/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
2 e pubblicata il 10/01/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17592 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza n. 117 del 2023 pronunciata dalla Commissione tributaria provinciale di Siracusa con la quale è stato rigettato il ricorso avvero l'Avviso di accertamento n.17592 per Imu anno 2014 (cfr. provvedimento originariamente impugnato e sentenza in atti).
Ha dedotto l'erroneità della sentenza ed ha concluso per la riforma (cfr. appello in atti).
Il Comune di Rosolini non si è costituito.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame in esame è inammissibile.
1.- Per i giudizi notificati a far data dal 1 luglio 2019 (art. 16 bis del D.Lgs 546/92) è previsto che la notifica ed il deposito degli atti processuali debbano avvenire “esclusivamente” con modalità “telematiche”.
Pertanto, il relativo documento dovrà essere “nativo digitale” e sottoscritto "con firma elettronica qualificata o firma digitale".
Nella fattispecie qui in esame il ricorso non è “nativo” digitale: è stato stampato e successivamente scansionato.
2.- La giurisprudenza territoriale ha ritenuto (per quanto qui di interesse) che “ … è' inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado redatto in forma cartacea, sottoscritto manualmente, scannerizzato e notificato a mezzo pec ….” (Corte di giustizia tributaria di II grado del Piemonte n. 946 del 2022).
I Giudici del gravame hanno richiamato l'art. 16, comma 3, del d.lgs. 546/92 in base al quale le parti notificano e depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
23 dicembre 2013, n. 163. Quest'ultimo prevede che le notificazioni telematiche devono essere effettuate mediante l'utilizzo di documenti informatici nativi, in formato pdf/A o pdf/A 1b, e devono essere sottoscritti con firma digitale (di tenore analogo anche sentenza: n. 1223/6/2021 del 5 ottobre 2021 della Commissione tributaria regionale Emilia Romagna).
Più recentemente (per quanto qui di interesse) la Giurisprudenza di legittimità ha ritenuto (Ordinanza n.
4815/2025) che la notifica cartacea del ricorso tributario il processo tributario telematico è ormai l'unica modalità valida per il deposito e la notifica degli atti.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è inammissibile. Nulla per le spese in considerazione della mancata costituzione in giudizio del Comune.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello.
Nulla per le spese.
Palermo, 18 novembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
AZ EN
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
18/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4095/2023 depositato il 11/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rosolini - Casa Comunale 96019 Rosolini SR
elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Rosolini 96019 Rosolini SR
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 117/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
2 e pubblicata il 10/01/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17592 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza n. 117 del 2023 pronunciata dalla Commissione tributaria provinciale di Siracusa con la quale è stato rigettato il ricorso avvero l'Avviso di accertamento n.17592 per Imu anno 2014 (cfr. provvedimento originariamente impugnato e sentenza in atti).
Ha dedotto l'erroneità della sentenza ed ha concluso per la riforma (cfr. appello in atti).
Il Comune di Rosolini non si è costituito.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame in esame è inammissibile.
1.- Per i giudizi notificati a far data dal 1 luglio 2019 (art. 16 bis del D.Lgs 546/92) è previsto che la notifica ed il deposito degli atti processuali debbano avvenire “esclusivamente” con modalità “telematiche”.
Pertanto, il relativo documento dovrà essere “nativo digitale” e sottoscritto "con firma elettronica qualificata o firma digitale".
Nella fattispecie qui in esame il ricorso non è “nativo” digitale: è stato stampato e successivamente scansionato.
2.- La giurisprudenza territoriale ha ritenuto (per quanto qui di interesse) che “ … è' inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado redatto in forma cartacea, sottoscritto manualmente, scannerizzato e notificato a mezzo pec ….” (Corte di giustizia tributaria di II grado del Piemonte n. 946 del 2022).
I Giudici del gravame hanno richiamato l'art. 16, comma 3, del d.lgs. 546/92 in base al quale le parti notificano e depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
23 dicembre 2013, n. 163. Quest'ultimo prevede che le notificazioni telematiche devono essere effettuate mediante l'utilizzo di documenti informatici nativi, in formato pdf/A o pdf/A 1b, e devono essere sottoscritti con firma digitale (di tenore analogo anche sentenza: n. 1223/6/2021 del 5 ottobre 2021 della Commissione tributaria regionale Emilia Romagna).
Più recentemente (per quanto qui di interesse) la Giurisprudenza di legittimità ha ritenuto (Ordinanza n.
4815/2025) che la notifica cartacea del ricorso tributario il processo tributario telematico è ormai l'unica modalità valida per il deposito e la notifica degli atti.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è inammissibile. Nulla per le spese in considerazione della mancata costituzione in giudizio del Comune.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello.
Nulla per le spese.
Palermo, 18 novembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
AZ EN