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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/11/2025, n. 1473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1473 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. GI OR Presidente dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3129 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 10/04/1985 Parte_1
E
, nato/a a Palermo (PA) in data 01/07/1982 Controparte_1
Entrambi elettivamente domiciliati in Cefala' Diana Via Roma n.30, presso lo studio dell'avv. Guarrera Valentina che li rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 24/06/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 21 ottobre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e dichiarano di essere economicamente autosufficienti e tenuto conto della reciproca capacità contributiva dichiarano di provvedere personalmente e separatamente ciascuno al proprio mantenimento con riguardo tanto alle spese ordinarie quanto a quelle straordinarie;
e, pertanto, nulla sarà corrisposto dall'uno all'altro.
2. Il figlio minore resterà affidato ad entrambi i genitori secondo il regime dell'affido Per_1 condiviso con collocazione prevalente presso la residenza della madre.
3. Il padre potrà frequentarlo e vederlo liberamente con obbligo di preavviso alla madre e secondo gli impegni scolastici e la volontà del figlio, per evitare futuri disaccordi, comunque, fin da ora si concordano le seguenti modalità di visita. Il minore trascorrerà con il padre dei giorni a settimana, in base al seguente calendario programmato a settimane alterne a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo:
. a partire dalla prima settimana, il minore trascorrerà con il padre: la giornate di lunedì dall'uscita della scuola (ovvero dalla struttura scelta per il tempo d'estate) con pernottamento presso il domicilio del padre e con obbligo del genitore di accompagnamento a scuola il martedì mattina e la giornata del venerdì dall'uscita della scuola, con pernottamento nelle notti intermedie, sino alla domenica alle ore 21.30, con obbligo di accompagnamento presso il domicilio materno.
. la settimana successiva, il minore trascorrerà con il padre il mercoledì dall'uscita della scuola sino alla mattina del venerdì con obbligo di accompagnamento a scuola, compresi i pernottamenti intermedi presso il domicilio del padre.
Oltre al suddetto calendario, in relazione alle ferie lavorative dei genitori e le vacanze estive del minore , le parti stabiliscono che il minore trascorrerà 7 giorni continuativi con il padre a luglio ovvero a settembre e 7 giorni consecutivi con la madre nel mese di settembre da stabilire di volta in volta in relazione agli impegni dei genitori e del figlio ed entro il 15 giugno. In Oltre al suddetto calendario, durante le vacanze scolastiche natalizie del minore dal 21 dicembre all'8 gennaio nel periodo di chiusura dell'istituto scolastico in orario mattutino, visto l'impegno nelle attività lavorative in pari orario, gli stessi si impegnano a condividere le eventuali spese di baby sitter per l'orario mattutino oltre a quelle già preventivate ovvero di alternarsi nelle ore mattutine nell'accudimento del minore. Per le festività religiose e civili: Si adotterà la regola dell'alternanza. Per le ricorrenze natalizie, il minore resterà con ciascun genitore dal 24 al 26 dicembre ovvero dal 31 dicembre all'1 gennaio;
stessa cosa, alternando, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; così anche per ciascuna delle festività religiose e civili nel corso dell'anno. In ogni caso resta inteso che prevarrà l'accordo tra i genitori, qualora possibile, nonché i desideri e le esigenze del minore.
2 4.Contributo per il mantenimento ordinario del minore Per_1 Per quanto attiene il mantenimento ordinario del figlio minore , entrambi i genitori provvederanno in misura proporzionale al proprio reddito al mantenimento del figlio. Il Sig. verserà alla Sig.ra CP_1 a titolo di contributo al mantenimento ordinario di un importo mensile pari ad Pt_1 Per_1
€. 200,00 (euro duecento/00) da versarsi mediante bonifico entro il giorno 15 di ogni mese, il quale verrà rivalutato annualmente in virtù degli indici ISTAT.
5. Casa ex familiare: La ex casa coniugale sita in Palermo in Bronte n. 18, di proprietà di entrambe le parti per una quota pari alla metà ciascuno, resta assegnata alla Sig.ra che continuerà Pt_1 ad abitarla unitamente al figlio minore.
6. A fronte del contratto di mutuo sottoscritto dalle parti per l'acquisto dell'immobile sopra descritto adibito ad ex casa coniugale, le stesse risultano entrambi soggetti obbligati nei confronti dell'Istituto di credito Intesa San Paolo e si impegnano a sostenere la spesa mensile della rata di mutuo pari ad
€. 522,00. in misura pari alla metà ciascuno
7. Qualora le parti decidano di comune accordo ed in futuro di trasferire con atto di compravendita a terzi l'immobile assegnato con il presente atto alla sig. ed al minore, sin d'ora le parti Pt_1 stabiliscono che il figlio minore resterà affidato ad entrambi i genitori secondo il regime dell'affido condiviso con collocazione prevalente presso la futura residenza della madre. A decorrere dal mese successivo all'atto, il sig si impegna a versare alla sig. oltre agli importi indicati nel CP_1 Pt_1 presente accordo, una somma aggiuntiva pari ad €. 50,00 (cinquanta/00) mensili quale contributo al mantenimento ordinario del figlio , da versarsi mediante bonifico entro il giorno 15 di Per_1 ogni mese, rivalutato annualmente in virtù degli indici ISTAT.
8. Spese straordinarie Resteranno a carico di entrambi i coniugi, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie per il figlio minore giusto Protocollo su spese extra-assegno per mantenimento dei figli, Osservatorio per la giustizia civile – Distretto di Palermo, sottoscritto il 2 luglio 2019 del Presidente del Tribunale e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, al cui contenuto e disposizioni interamente si rimanda. le parti dichiarano di avere ricevuto copia del Protocollo dai procuratori. Le parti in conformità alle necessità del minore ed al consolidato menage familiare in costanza di matrimonio riconoscono la necessità di sostenere le seguenti spese straordinarie in favore del minore determinandole sin d'ora:
-Le spese straordinarie per la baby sitter ed il dopo-scuola: Stante l'orario lavorativo di entrambi i genitori gli stessi hanno riconosciuto la necessità di sostenere ogni mese le spese straordinarie per la baby sitter e l'assistenza per il dopo-scuola al piccolo
. Le parti stabiliscono che la spesa mensile da corrispondere ai soggetti terzi sarà pari ad Per_1
€. 400,00 mensili. Il Sig. verserà alla Sig.ra per la spesa straordinaria suddetta un CP_1 Pt_1 contributo fisso mensile pari ad €.200,00, da versarsi mediante bonifico alla sig.ra entro il Pt_1 giorno 15 unitamente al mantenimento ordinario, senza obbligo di rendicontazione da parte della sig Pt_1
- Le spese straordinarie per il tempo-d'estate: Stante l'orario lavorativo di entrambi i genitori anche nei mesi di giugno – luglio -agosto di chiusura estiva della scuola del piccolo , gli stessi Per_1 hanno riconosciuto la necessità di sostenere le spese straordinarie per la frequenza delle strutture adibite alle attività c.d. “tempo-d'estate”. Le parti stabiliscono che la spesa mensile da corrispondere ai soggetti terzi sarà pari ad €. 440,00 nei mesi giugno-luglio-agosto. Il Sig. CP_1 verserà alla Sig.ra per la spesa suddetta un contributo mensile pari ad €. 220,00 nei mesi di Pt_1 giugno-luglio-agosto. da versarsi mediante bonifico alla sig.ra entro il giorno 15 unitamente Pt_1 al mantenimento ordinario, senza obbligo di rendicontazione da parte della sig Pt_1
3 - Le spese straordinarie per abbigliamento cambio stagione del minore: Le parti riconoscono la necessità di sostenere le spese straordinarie per l'acquisto dell'abbigliamento e le calzature del minore ogni anno per il cambio stagione. I genitori stabiliscono concordemente il tetto massimo di spesa pari ad €. 400.00 nel mese di aprile e il tetto massimo di spesa pari ad €. 500.00 nel mese di ottobre di ogni anno. Il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di partecipazione pari alla CP_1 Pt_1 metà alla suddetta spesa straordinaria del minore nei mesi di aprile ed ottobre di ogni anno la metà della cifra suddetta oltre a quelle stabilite nel presente accordo, da versarsi mediante bonifico alla sig.ra entro il giorno 15 unitamente al mantenimento ordinario con obbligo di Pt_1 rendicontazione della sig Pt_1
9. Assegno unico: Il sig autorizza espressamente la signora ad incassare il 100% CP_1 Pt_1 dell'assegno unico e universale spettante per il figlio riconosciuto in favore dei minori .
10. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro. Le spese del procedimento rimangono compensate tra le Parti.
11. I coniugi si danno reciproco consenso per il rilascio e il rinnovo dei rispettivi passaporti e/o carte di identità valide per l'espatrio, per uso turistico o di lavoro.
12.I genitori concordano che le detrazioni previste dalla legge per i figli a carico saranno godute al 50%.
14. Le parti si impegnano a dare seguito agli obblighi indicati nel presente accordo sin dalla sottoscrizione del presente atto”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 24/06/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 03/09/2013 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 76 - P. II – serie A - Anno 2013).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 28 ottobre 2025.
Il Presidente
GI OR
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. GI OR Presidente dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3129 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 10/04/1985 Parte_1
E
, nato/a a Palermo (PA) in data 01/07/1982 Controparte_1
Entrambi elettivamente domiciliati in Cefala' Diana Via Roma n.30, presso lo studio dell'avv. Guarrera Valentina che li rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 24/06/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 21 ottobre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e dichiarano di essere economicamente autosufficienti e tenuto conto della reciproca capacità contributiva dichiarano di provvedere personalmente e separatamente ciascuno al proprio mantenimento con riguardo tanto alle spese ordinarie quanto a quelle straordinarie;
e, pertanto, nulla sarà corrisposto dall'uno all'altro.
2. Il figlio minore resterà affidato ad entrambi i genitori secondo il regime dell'affido Per_1 condiviso con collocazione prevalente presso la residenza della madre.
3. Il padre potrà frequentarlo e vederlo liberamente con obbligo di preavviso alla madre e secondo gli impegni scolastici e la volontà del figlio, per evitare futuri disaccordi, comunque, fin da ora si concordano le seguenti modalità di visita. Il minore trascorrerà con il padre dei giorni a settimana, in base al seguente calendario programmato a settimane alterne a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo:
. a partire dalla prima settimana, il minore trascorrerà con il padre: la giornate di lunedì dall'uscita della scuola (ovvero dalla struttura scelta per il tempo d'estate) con pernottamento presso il domicilio del padre e con obbligo del genitore di accompagnamento a scuola il martedì mattina e la giornata del venerdì dall'uscita della scuola, con pernottamento nelle notti intermedie, sino alla domenica alle ore 21.30, con obbligo di accompagnamento presso il domicilio materno.
. la settimana successiva, il minore trascorrerà con il padre il mercoledì dall'uscita della scuola sino alla mattina del venerdì con obbligo di accompagnamento a scuola, compresi i pernottamenti intermedi presso il domicilio del padre.
Oltre al suddetto calendario, in relazione alle ferie lavorative dei genitori e le vacanze estive del minore , le parti stabiliscono che il minore trascorrerà 7 giorni continuativi con il padre a luglio ovvero a settembre e 7 giorni consecutivi con la madre nel mese di settembre da stabilire di volta in volta in relazione agli impegni dei genitori e del figlio ed entro il 15 giugno. In Oltre al suddetto calendario, durante le vacanze scolastiche natalizie del minore dal 21 dicembre all'8 gennaio nel periodo di chiusura dell'istituto scolastico in orario mattutino, visto l'impegno nelle attività lavorative in pari orario, gli stessi si impegnano a condividere le eventuali spese di baby sitter per l'orario mattutino oltre a quelle già preventivate ovvero di alternarsi nelle ore mattutine nell'accudimento del minore. Per le festività religiose e civili: Si adotterà la regola dell'alternanza. Per le ricorrenze natalizie, il minore resterà con ciascun genitore dal 24 al 26 dicembre ovvero dal 31 dicembre all'1 gennaio;
stessa cosa, alternando, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; così anche per ciascuna delle festività religiose e civili nel corso dell'anno. In ogni caso resta inteso che prevarrà l'accordo tra i genitori, qualora possibile, nonché i desideri e le esigenze del minore.
2 4.Contributo per il mantenimento ordinario del minore Per_1 Per quanto attiene il mantenimento ordinario del figlio minore , entrambi i genitori provvederanno in misura proporzionale al proprio reddito al mantenimento del figlio. Il Sig. verserà alla Sig.ra CP_1 a titolo di contributo al mantenimento ordinario di un importo mensile pari ad Pt_1 Per_1
€. 200,00 (euro duecento/00) da versarsi mediante bonifico entro il giorno 15 di ogni mese, il quale verrà rivalutato annualmente in virtù degli indici ISTAT.
5. Casa ex familiare: La ex casa coniugale sita in Palermo in Bronte n. 18, di proprietà di entrambe le parti per una quota pari alla metà ciascuno, resta assegnata alla Sig.ra che continuerà Pt_1 ad abitarla unitamente al figlio minore.
6. A fronte del contratto di mutuo sottoscritto dalle parti per l'acquisto dell'immobile sopra descritto adibito ad ex casa coniugale, le stesse risultano entrambi soggetti obbligati nei confronti dell'Istituto di credito Intesa San Paolo e si impegnano a sostenere la spesa mensile della rata di mutuo pari ad
€. 522,00. in misura pari alla metà ciascuno
7. Qualora le parti decidano di comune accordo ed in futuro di trasferire con atto di compravendita a terzi l'immobile assegnato con il presente atto alla sig. ed al minore, sin d'ora le parti Pt_1 stabiliscono che il figlio minore resterà affidato ad entrambi i genitori secondo il regime dell'affido condiviso con collocazione prevalente presso la futura residenza della madre. A decorrere dal mese successivo all'atto, il sig si impegna a versare alla sig. oltre agli importi indicati nel CP_1 Pt_1 presente accordo, una somma aggiuntiva pari ad €. 50,00 (cinquanta/00) mensili quale contributo al mantenimento ordinario del figlio , da versarsi mediante bonifico entro il giorno 15 di Per_1 ogni mese, rivalutato annualmente in virtù degli indici ISTAT.
8. Spese straordinarie Resteranno a carico di entrambi i coniugi, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie per il figlio minore giusto Protocollo su spese extra-assegno per mantenimento dei figli, Osservatorio per la giustizia civile – Distretto di Palermo, sottoscritto il 2 luglio 2019 del Presidente del Tribunale e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, al cui contenuto e disposizioni interamente si rimanda. le parti dichiarano di avere ricevuto copia del Protocollo dai procuratori. Le parti in conformità alle necessità del minore ed al consolidato menage familiare in costanza di matrimonio riconoscono la necessità di sostenere le seguenti spese straordinarie in favore del minore determinandole sin d'ora:
-Le spese straordinarie per la baby sitter ed il dopo-scuola: Stante l'orario lavorativo di entrambi i genitori gli stessi hanno riconosciuto la necessità di sostenere ogni mese le spese straordinarie per la baby sitter e l'assistenza per il dopo-scuola al piccolo
. Le parti stabiliscono che la spesa mensile da corrispondere ai soggetti terzi sarà pari ad Per_1
€. 400,00 mensili. Il Sig. verserà alla Sig.ra per la spesa straordinaria suddetta un CP_1 Pt_1 contributo fisso mensile pari ad €.200,00, da versarsi mediante bonifico alla sig.ra entro il Pt_1 giorno 15 unitamente al mantenimento ordinario, senza obbligo di rendicontazione da parte della sig Pt_1
- Le spese straordinarie per il tempo-d'estate: Stante l'orario lavorativo di entrambi i genitori anche nei mesi di giugno – luglio -agosto di chiusura estiva della scuola del piccolo , gli stessi Per_1 hanno riconosciuto la necessità di sostenere le spese straordinarie per la frequenza delle strutture adibite alle attività c.d. “tempo-d'estate”. Le parti stabiliscono che la spesa mensile da corrispondere ai soggetti terzi sarà pari ad €. 440,00 nei mesi giugno-luglio-agosto. Il Sig. CP_1 verserà alla Sig.ra per la spesa suddetta un contributo mensile pari ad €. 220,00 nei mesi di Pt_1 giugno-luglio-agosto. da versarsi mediante bonifico alla sig.ra entro il giorno 15 unitamente Pt_1 al mantenimento ordinario, senza obbligo di rendicontazione da parte della sig Pt_1
3 - Le spese straordinarie per abbigliamento cambio stagione del minore: Le parti riconoscono la necessità di sostenere le spese straordinarie per l'acquisto dell'abbigliamento e le calzature del minore ogni anno per il cambio stagione. I genitori stabiliscono concordemente il tetto massimo di spesa pari ad €. 400.00 nel mese di aprile e il tetto massimo di spesa pari ad €. 500.00 nel mese di ottobre di ogni anno. Il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di partecipazione pari alla CP_1 Pt_1 metà alla suddetta spesa straordinaria del minore nei mesi di aprile ed ottobre di ogni anno la metà della cifra suddetta oltre a quelle stabilite nel presente accordo, da versarsi mediante bonifico alla sig.ra entro il giorno 15 unitamente al mantenimento ordinario con obbligo di Pt_1 rendicontazione della sig Pt_1
9. Assegno unico: Il sig autorizza espressamente la signora ad incassare il 100% CP_1 Pt_1 dell'assegno unico e universale spettante per il figlio riconosciuto in favore dei minori .
10. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro. Le spese del procedimento rimangono compensate tra le Parti.
11. I coniugi si danno reciproco consenso per il rilascio e il rinnovo dei rispettivi passaporti e/o carte di identità valide per l'espatrio, per uso turistico o di lavoro.
12.I genitori concordano che le detrazioni previste dalla legge per i figli a carico saranno godute al 50%.
14. Le parti si impegnano a dare seguito agli obblighi indicati nel presente accordo sin dalla sottoscrizione del presente atto”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 24/06/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 03/09/2013 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 76 - P. II – serie A - Anno 2013).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 28 ottobre 2025.
Il Presidente
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