Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 15
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Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità dell'atto di recupero per violazione dell'art. 6-bis della legge n. 212/2000 (mancata instaurazione del contraddittorio preventivo)

    La Corte osserva che la ratio del contraddittorio endoprocedimentale è quella di attivare una procedura effettiva e partecipata. Nel caso di specie, l'Ufficio, sulla base della documentazione prodotta dalla ricorrente, ha ritenuto che i corsi di formazione fossero fittizi, pertanto il contraddittorio non avrebbe potuto portare all'archiviazione o modifica dell'atto di recupero. Il comportamento dell'Ufficio è ritenuto legittimo.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'atto di recupero per vizio di motivazione (violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000, dell'art. 38-bis co. 1 lett. a) del d.p.r. n. 600/1973)

    L'Ufficio ha richiamato l'ordinanza del Tribunale di Vallo della Lucania, contenente la trascrizione del suo contenuto essenziale e un ampio estratto, desumendo la fittizietà dei corsi di formazione. La motivazione dell'atto impugnato è ritenuta pienamente legittima.

  • Rigettato
    Nullità dell'atto di recupero per violazione dell'onere della prova (violazione dell'art. 7 comma 5-bis del d.lgs. n. 546/1992)

    Non sussiste alcuna violazione dell'art. 7, comma 5-bis del D.Lgs n. 546/1992. L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio.

  • Rigettato
    Infondatezza nel merito della pretesa impositiva

    La Corte osserva che l'onere della prova è a carico di chi usufruisce delle agevolazioni, quindi della società ricorrente. La società non ha fornito prova contraria alla fittizietà dei crediti d'imposta. La società ricorrente ha fruito del credito d'imposta ZI 4.0 sulla base di documentazione predisposta da una società (Società_1 Società_1 Società_2 S.p.A.) che risultava priva di struttura organizzativa e di dipendenti, già oggetto di sequestro giudiziario per aver predisposto documentazione fittizia. Gli elementi acquisiti dall'Agenzia delle Entrate, tra cui l'assenza di tracciati informatici, l'incongruenza nei dati contabili e la data della certificazione rilasciata dal professionista revisore, costituiscono presunzioni gravi, precise e concordanti circa l'inesistenza delle operazioni formative. La documentazione allegata dalla ricorrente non emerge quali unità avrebbero fruito della formazione 4.0 e l'attinenza della formazione con l'attività dell'impresa. La prova dell'attività formativa deve essere piena, documentata e circostanziata. Gli elementi raccolti e le criticità rilevate dall'Ufficio, confermate dal provvedimento della magistratura penale, impediscono di ritenere legittimo l'utilizzo del credito d'imposta.

  • Rigettato
    Errata qualificazione dei crediti di imposta come “inesistenti” - riqualificazione in crediti “non spettanti”

    L'Ufficio non contesta un utilizzo non corretto del credito in compensazione in termini quantitativi o temporali, bensì l'esistenza sostanziale dello stesso. La Corte conclude che i corsi di formazione risultano inesistenti, confermando le conclusioni dell'Ufficio.

  • Rigettato
    Illegittima applicazione delle sanzioni (violazione dell'art. 17, d.lgs. n. 472/1997 – violazione dell'onere della prova – violazione art. 13 co. 5 d.lgs. n. 471/1997)

    La motivazione dell'atto di recupero crediti ha preso espressa posizione in ordine al carico sanzionatorio, esponendo i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche del recupero del credito ritenuto inesistente e precisando che al recupero del credito sono contestualmente irrogate le sanzioni connesse alle singole violazioni, come previsto dall'art. 13, comma 5, del D.lgs. 471/1997. La Corte conclude che le sanzioni applicate sono legittime.

  • Rigettato
    Illegittimità della disciplina transitoria di cui all'art. 5 d.lgs. 87/2024 – incostituzionalità per contrasto con gli artt. 3 e 117 cost. in relazione all'art. 7 cedu

    L'Ufficio osserva che l'articolo 5 del D.Lgs n. 87/2024 stabilisce che le disposizioni diverse da quelle penali si applicano alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, derogando al principio del favor rei. La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 1274 del 19 gennaio 2025, ha ritenuto non sussistenti valide ragioni per riconoscere la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 87 del 2024 ed ha escluso che la disciplina comportante la non retroattività della lex mitior fosse incompatibile con i principi unionali. La Corte ritiene che i principi posti dalla recente sentenza della S.C. si attaglino perfettamente al caso di specie e che, quindi, sia destituita di fondamento la tesi di parte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 15
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza
    Numero : 15
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

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