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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/12/2025, n. 2093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2093 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA II SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Margherita Valeriani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7303/2022 R.G.
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliato presso lo studio ARe_1 C.F._1
dell'avv. Maria Gaetana Caruso, che lo rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
attore
CONTRO
FU , FU Controparte_1 Per_1 Controparte_2
, FU , FU Per_1 Controparte_3 Per_1 Controparte_4
, FU , FU Per_1 Controparte_5 Per_1 Controparte_6
, FU , Per_1 Controparte_7 Per_1 CP_8
FU , FU ,
[...] Per_1 Controparte_9 Per_2 CP_10
FU , FU ,
[...] Per_2 Controparte_11 Per_1 [...]
, FU , Controparte_12 Controparte_13 Per_1 [...]
FU , FU , CP_14 Per_1 Controparte_15 Per_1
FU , FU ; Controparte_16 Per_1 Controparte_17 Per_1 convenuti contumaci
CONCLUSIONI
AR attrice, in ottemperanza a quanto previsto nel decreto ex art. 127 ter c.p.c. del 2.11.2025, ha depositato note di trattazione scritta, precisando le proprie conclusioni, che qui si intendono inte- gralmente riportate.
La presente causa è stata, quindi, trattata con le modalità della c.d. trattazione scritta e si procede al- la decisione con deposito telematico della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di di- ritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posi- zioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.- Con atto di citazione notificato per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c., previa autorizzazione impartita con decreto presidenziale del 13.9.2022, ha convenuto in giudizio ARe_1 [...]
fu fu fu CP_18 Per_1 Controparte_2 Per_1 Controparte_3 [...]
fu fu Per_3 Controparte_4 Per_1 Controparte_5 Per_1 CP_6
fu fu fu
[...] Per_1 Controparte_7 Per_1 Controparte_8 Per_1
fu fu fu Controparte_9 Per_2 Controparte_10 Per_2 Controparte_11 [...]
, fu fu Per_3 Controparte_12 Controparte_13 Per_1 Controparte_14
fu fu Per_1 Controparte_15 Per_1 Controparte_16 Per_1 Controparte_17 fu intestatari formali del locale adibito a rimessa-garage, sito in Vieste al Corso Lorenzo Per_1
Fazzini n. 16, piano terra, identificato al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 13, particella
965, sub. 2, categoria catastale C6, classe 5, rendita € 105,98, esponendo di aver esercitato pacifi- camente, pubblicamente, continuativamente e senza opposizione alcuna da oltre vent'anni il posses- so di tale cespite, nel disinteresse dei formali proprietari, nonché di eventuali aventi causa.
Ha chiesto, di conseguenza, che fosse riconosciuto e dichiarato in suo favore l'acquisto del dirit- to di proprietà di tale immobile per intervenuta usucapione ordinaria ventennale ai sensi dell'art. 1158 c.c.
II.- Con ordinanza del 10.10.2024, constatata la regolarità della notifica per pubblici proclami, è stata dichiarata la contumacia di tutti i convenuti ed è stata ammessa la prova testimoniale articolata dall'attore.
La causa, così istruita (cfr. verbale di udienza del 27.3.2025), è pervenuta per la decisione all'udienza del 4.12.2025, svoltasi in modalità cartolare, e, all'esito del deposito delle note di tratta- zione scritta della parte costituita, viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
III.- La domanda è fondata e merita accoglimento.
Com'è noto, ai fini dell'acquisto della proprietà di un immobile per usucapione, è necessario che, a fronte dell'inerzia del titolare originario, colui che acquista il bene lo abbia posseduto pubbli- camente, pacificamente e ininterrottamente per vent'anni; in particolare, il possesso richiesto ad usucapionem deve essere caratterizzato dalla compresenza del corpus possessionis, intesa quale re- lazione materiale con il bene, e dell'animus possidendi, inteso quale animus rem sibi habendi e cioè quale volontà di comportarsi da proprietario esercitando le corrispondenti facoltà.
2 Sul piano probatorio ciò significa che, applicando gli ordinari criteri previsti dall'art. 2697
c.c., chi chiede l'accertamento dell'intervenuta usucapione deve allegare e dimostrare gli elementi costitutivi della fattispecie.
Ciò premesso, dalle risultanze processuali è emerso che l'attore ha posseduto per oltre venti anni il cespite immobiliare oggetto del presente giudizio, sullo stesso esercitando in modo esclusi- vo, continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico e non equivoco la propria signoria di fatto.
Le dichiarazioni rese all'udienza del 27.3.2025 dai testi escussi, e Testimone_1 [...]
, della cui attendibilità non vi sono concreti motivi per dubitare, non avendo gli stessi rap- Tes_2 porti di parentela con l'attore, hanno confermato in pieno le allegazioni attoree relative alla occupa- AR zione continuativa e al godimento del locale da parte del nel sostanziale disinteresse degli inte- statari formali del bene ed all'effettuazione da parte sua delle necessarie opere di manutenzione, at- tività senza dubbio espressiva dell'animus rem sibi habendi (si veda Cass. civ. n. 1530/2000 e suc- cessive pronunzie conformi).
In particolare, il teste , dopo aver precisato di essere amico di infanzia Testimone_1 dell'attore e di continuare a frequentarlo ogni settimana, ha precisato che, all'inizio del 2000, quan- AR do il comprò l'antistante ristorante, gli fece visitare anche il magazzino che utilizzava come ri- AR messa e come deposito cantina di vino e liquori. Il teste ha, altresì, precisato che il ha cambiato la porta di ingresso e ha aggiornato l'impianto elettrico di detto locale e ogni anno si occupa della sua manutenzione, consistente nella pitturazione, interna ed esterna, dei muri.
Il teste , nel confermare le circostanze, ha precisato che sin da quando ha Testimone_3
AR cominciato a lavorare per la Chiesa nella vicina Cattedrale, ossia dal 2001, il sig. occupava già il magazzino e che ogni anno, di solito a partire dal mese di gennaio, provvede alla sua manutenzio- ne. Il teste ha riferito di essere a conoscenza di tali circostanze in quanto sua madre, che lo stesso va AR a trovare ogni giorno, abita vicino al locale utilizzato dal come deposito.
Le concordanti deposizioni testimoniali offerte dimostrano che l'attore ha esercitato sul bene oggetto di causa un possesso uti dominus, godendo del bene con modalità incompatibili con la pos- sibilità di godimento altrui e non riconducibili a mera tolleranza dei proprietari.
A corredo della domanda di usucapione, l'attore ha depositato – oltre alle fotografie rappre- sentanti lo stato dei luoghi e alla relazione notarile con allegata l'ispezione ipotecaria e la visura ca- tastale (all. 1 citazione) – anche la certificazione notarile ventennale attestante, alla data del
22.4.2024, l'assenza di iscrizioni/trascrizioni pregiudizievoli a carico dell'immobile in oggetto e il certificato di stato legittimo, datato 30.4.2024, a firma del geom. (all. memoria Persona_4 ex art. 183, 6 co., n. 2, c.p.c.).
3 Tali univoche risultanze istruttorie consentono a questo giudicante di ritenere anzitutto sus- sistente, nella specie, questione di usucapione non già di qualunque altro diritto reale limitato, quan- to, piuttosto, del diritto di proprietà del predetto immobile, tenuto conto altresì che, come la Supre- ma Corte ha più volte precisato, in mancanza di una diversa prova deve ritenersi che il potere di fat- to sia esercitato nella specie più efficace, vale a dire con l'immagine della proprietà.
Né, del resto, sono emersi elementi tali da far ritenere che l'attore abbia acquisito e/o mante- nuto il possesso ad immagine del diritto di proprietà con violenza o clandestinità, tant'è che i con- venuti non si sono costituiti al fine di opporre contestazioni sul punto.
Le prove documentali e testimoniali offerte, unite all'assenza di qualsivoglia elemento pro- batorio contrario ed al disinteresse dimostrato dai convenuti, dimostrano – quindi – che l'attore ha esercitato il possesso ultraventennale, pubblico, pacifico, esclusivo ed ininterrotto dell'immobile per cui è causa.
Conclusivamente, deve riconoscersi, in capo all'odierno attore, l'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di piena proprietà sul bene oggetto di causa.
IV.- Quanto alla richiesta volta ad ottenere l'ordine di trascrizione della presente sentenza va osservato che essa si configura come un onere, posto nell'interesse della parte che acquista il diritto, sì che nulla deve essere ordinato da parte del giudice, avendosi riguardo, peraltro, ad una pronuncia dichiarativa.
La trascrizione della sentenza è obbligo nascente direttamente dalla legge per cui l
[...]
è tenuto a trascriverla ai sensi dell'art. 2651 c.c. senza necessità di specifico ordine CP_19
(cfr. Cass. civ. n. 16853/2005).
V.- Le spese processuali vanno compensate in ragione della natura accessoria del procedi- mento e della condotta non oppositiva dei convenuti.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pro- nunciando sulla domanda proposta, ogni diversa istanza e eccezione disattesa, così provvede:
1) ACCERTA e DICHIARA che è divenuto pieno proprietario, a titolo di ARe_1 usucapione, del bene immobile sito in Vieste al Corso Lorenzo Fazzini n. 16, piano terra, identi- ficato al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 13, particella 965, sub. 2, categoria cata- stale C6, classe 5, rendita € 105,98,
2) COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Foggia, 9 dicembre 2025 Il Giudice – Margherita Valeriani
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