Sentenza 5 aprile 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/04/2001, n. 5063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5063 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2001 |
Testo completo
R 06 3 / 0 1 ICA ITALIA I 063 NO ME DEL POPOLO ITAL ) 4 7 A A H E S 7 L I S T 8 L 9 D O A 1 LA CORTE S PREMA DI CASSAZIONE A T R o A Oggetto z T T r A S a S I R m O separazione G T P 6 EZIONE PRIMA CIVILE E L M R I e A personale ' g L I n A e L N D L Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Composta A 9 G , D 1 . O O t r E L A R.G.N. 17340/99 T ( L A Dott. Vincenzo Presidente BALDASSARRE - N O D E B S E Consigliere Dott. Vincenzo PROTO Dott. Ugo VITRONE Consigliere Cron.10827 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Rep. Ud. 29/01/01 Dott. Massimo BONOMO Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: ZI TA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso l'avvocato BENITO PIETRO 13 PANARITI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO GIACINO, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
MA AN;
- intimato -
avverso la sentenza n. 960/99 della Corte d'Appello di 2001 VENEZIA, depositata il 07/07/99; 245 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/2001 dal Consigliere Dott. Massimo BONOMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 22 aprile 1997 LO NZ, premesso che la convivenza con il coniuge OR IZ zi era divenuta intollerabile, chiedeva al Tribunale di Verona di pronunziare la separazione con addebito alla moglie. Quest'ultima si costituiva in giudizio chiedendo che la separazione fosse addebitata al marito. Con sentenza del 27 gennaio 1999 il Tribunale di Verona pronunciava la separazione personale dei coniu- N gi con addebito alla moglie, affidava la LI minore alla madre dichiarando il padre tenuto alla correspon- sione di un assegno di mantenimento di lire 500.000 mensili con rivalutazione ISTAT dal gennaio 2000 ed assegnava alla moglie la casa coniugale. Con sentenza del 7 giugno- 7 luglio 1999 la Corte d'appello di Venezia respingeva l'impugnazione della IZ, osservando: a) che non aveva errato il Tribunale a pronun- ciare l'addebito della separazione a carico della mo- 2 glie, dovendo ritenersi provata la relazione adulteri- na di quest'ultima; b) che non risultavano elementi concreti per disporre diversamente quanto al trattamento economico ed alle visite stabilite dal Tribunale, che apparivano congrui e meritevoli di conferma, nella situazione al- lora esistente. Avverso la sentenza della Corte d'appello OR IZ ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE pregiudiziale l'esame del quarto mezzo --) E' d'impugnazione con cui la ricorrente lamenta errore in procedendo e conseguente nullità della sentenza e del procedimento. Dall'esame del provvedimento del Presidente della Corte d'appello del 22 marzo 1999 e della sentenza im- pugnata emergeva la violazione dell'art. 738, comma 2, c.p.c., non risultando che fosse intervenuto il P.M., parte necessaria ex art. 70 n. 2 c.p.c., con conse- guente nullità di tutto il procedimento e della sen- tenza. --) Il motivo è infondato. Dall'esame degli atti processuali consentito in questa sede, essendo stato dedotto un vizio processua- 3 le - emerge che il pubblico ministero è stato uffi- cialmente informato del procedimento in esame e posto 1 in grado di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge. In particolare, il P.M. con atto in data 14 maggio 1999 ha dichiarato di rimettersi alla giustizia della Corte. --) Con il primo mezzo d'impugnazione la ricorren- te lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione all'art. 112 stesso codice. Al fine di stabilire a quale dei coniugi fosse da addebitare la separazione il giudice avrebbe dovuto esaminare il comportamento del NZ, il quale, come era stato provato, aveva ingiustificatamente abbando- nato il tetto coniugale per seguire l'amante ed aveva privato dei mezzi di sostentamento (da ottobre 1996 a febbraio 1997) la moglie e la LI, turbando la loro vita. La Corte d'appello non aveva invece esaminato la richiesta d'addebito della separazione al marito né le relative prove. Inoltre, la medesima Corte: a) non aveva adottato alcuna decisione relativa alla limita- zione e/o esclusione del diritto di visita del NZ alla LI (domanda n. 2 dell'atto di appello); b) aveva omesso di pronunciare sulla richiesta di rimbor- so di metà delle spese del canone di locazione nonché di lire 500.000 per spese condominiali relativamente alla casa occupata anche dalla minore NA (domanda n. 3); c) non aveva dato alcuna motivazione sul fatto che il padre, che pure vi si era obbligato, aveva ri- fiutato di concorrere nelle spese della retta del li- ceo scientifico CU (domanda n.5); d) aveva evi- dentemente ritenuto del tutto inutile acquisire la do- cumentazione relativa al mod. 740 aggiornato del N- zato e quella su ogni corrispettivo, in denaro о in natura, corrisposto a quest'ultimo dalla Società Navi- garda (domanda n. 6). --) Questo motivo è fondato nei termini appresso precisati. La domanda di addebito della separazione al Manza- conclusioni ti forma specifico oggetto delle dell'appellante IZ (punto n. 1). Su tale domanda la Corte di appello non si è pro- nunciata, avendo anzitutto affermato che non aveva er- rato il Tribunale nel pronunciare l'addebito della se- parazione a carico della moglie, la quale era venuta meno ai doveri nascenti dal vincolo coniugale, e poi proseguito nell'esaminare circostanze che dimostravano la relazione extraconiugale della IZ. Dall'atto di appello (pag. 6) - che può essere esaminato in questa sede essendo stato dedotto un 5 - emerge che l'appellante IZ "error in procedendo" non aveva solo negato che la separazione fosse a lei addebitabile, contestando il valore probatorio di al- cune risultanze processuali poste a base della deci- sione del tribunale in ordine all'addebito a carico della moglie, ma aveva anche chiesto la riforma della sentenza di primo grado sul punto dell'addebito, ri- baltando la pronuncia del Tribunale, in quanto erano stati raccolti sufficienti elementi a sostegno dell' addebito a carico del NZ. Quest'ultimo, se- condo l'appellante: - aveva tentato di dilapidare il denaro donato dalla di lui madre alla nipote (e cioè a sua LI NA); coltivava una relazione sentimen- aveva rottotale con certa OR De FR;
ogni rapporto con la LI NA, che si vergognava della condotta del padre;
aveva fatto mancare, per mesi, i mezzi di sostentamento alla LI minore. Ta- li deduzioni sono state riportate nella stessa narra- tiva della sentenza impugnata in questa sede. In una tale situazione, la Corte di appello avreb- be dovuto prendere in considerazione la domanda di ad- debito della separazione al marito alla luce delle de- dotte circostanze precisando le ragioni del mancato accoglimento della domanda (per esempio, per irrile- vanza delle circostanze, mancanza di prova od altro). 6 L'affermazione che il Tribunale non aveva errato nel pronunciare l'addebito della separazione a carico della moglie, se vale a chiarire la sorte della doman- da di addebito alla moglie, non costituisce, nemmeno indirettamente, una pronuncia sulla domanda di addebi- to della separazione al marito, atteso che la separa- zione può essere addebitata anche ad entrambi i coniu- gi. Relativamente agli altri profili del motivo di ri- corso (sub a, b, C, e d) le censure non meritano acco- glimento trattandosi di aspetti tutti riconducibili al trattamento economico ed alle visite, rispetto ai qua- li la Corte ha dichiarato di voler confermare quanto disposto dal Tribunale. --) Resta assorbito il secondo mezzo d'impugnazione con cui la IZ denuncia violazione dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. e degli artt. 143, comma 2, e 151 cod.civ., in ordine alla pronuncia di addebito alla ricorrente adottata in mancanza di indi- zi gravi, precisi e concordanti - tenuto conto dell'accoglimento del profilo del primo motivo riguar- dante l'addebito e la necessità di una valutazione comparativa dei comportamenti dei coniugi. --) Il terzo motivo esprime una doglianza di asso- luta carenza di motivazione in ordine al diritto di 7 visita del padre ed ai provvedimenti economici a favo- re della minore. Il giudice non aveva comparato i redditi dei co- niugi (né aveva voluto acquisire la documentazione ri- chiesta) per giungere alla determinazione che il N- ZA doveva versare solo lire 500.000 per la LI e concorrere solo in qualche altra modesta spesa. Aveva inoltre ritenuto senza la benché minima motivazione che al NZ spettasse il diritto di visitare e te- nere con sé la LI, nonostante i chiari segni del disagio in cui l'aveva indotta, anche nei confronti dei compagni di scuola. --) Il motivo è inammissibile per quanto riguarda la facoltà per il NZ di tenere con sé la LI in determinati periodi, data la genericità della cen- sura della IZ, che non ha indicato nel ricorso qua- li specifiche circostanze fossero state dedotte dinan- zi al giudice di appello per ottenere una limitazione dei rapporti tra la LI minore ed il genitore non affidatario. Il motivo è invece fondato in ordine alla determi- nazione dell'assegno a favore della minore. I genitori debbono adempiere l'obbligazione di mantenere i figli in proporzione alle rispettive so- stanze e secondo la loro capacità di lavoro professio- 8 nale o casalingo (artt. 147 e 148 c.c.). Ora, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini della de- terminazione dell'ammontare dell'assegno di manteni- mento dovuto dai genitori in favore dei figli minori o comunque non economicamente autosufficienti, la capa- cità economica di ciascun genitore va determinata con riferimento al complesso patrimoniale di ciascuno, co- stituito oltre che dai redditi di lavoro subordinato o autonomo, da ogni altra forma di reddito o utilità, quali il valore dei beni mobili o immobili posseduti, le quote di partecipazione sociale, i proventi di (Cass. 3 luglio 1999 n. qualsiasi natura percepiti 6872, 21 gennaio 1995 n. 706). Di fronte alla domanda dell'appellante di aumenta- re l'assegno a carico del marito per il mantenimento della LI minore ed alle deduzioni in ordine ai suoi redditi lavorativi, la Corte di appello si è li- mitata a considerare congruo il trattamento economico fissato dal tribunale senza fornire alcuna motivazione in relazione alla capacità economica delle parti, che costituisce il parametro per la determinazione del- l'assegno. Sussiste, pertanto, il denunciato vizio di motiva- zione. --) In accoglimento, per quanto di ragione, del 9 primo e del terzo motivo di ricorso, la sentenza impu- gnata deve essere cassata e la causa va rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia, che riesaminerà i punti relativi all'addebito della sepa- razione ed alla determinazione dell'assegno di mante- nimento a favore della minore. Il giudice di rinvio provvederà altresì in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie, per quanto di ragione, il primo ed il terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo e rigettato il quarto;
cassa la sentenza impugnata, nei limiti dell'accoglimento, e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 29 gennaio 2001. Il Presidente Il Cons. est. Dott. Vincenzo Baldassarre Dott. Massimo Bonomo Так-то выполно Vi n Влека name I D CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile IL CANCELLIERE MI AS LU SS Depositato in Cancelleria ) - 5 APR. 2001 4 7 . n 7 A 8 9 S 1 S IL CANCELLIERE o E A z r T a O m A R 6 WiМин РА R T e T S A I g T L g S G e A L E O I 9 R P 1 N . M t I r I G ' A D ( L O L A A D D E T N E S E 10