CASS
Sentenza 27 aprile 2023
Sentenza 27 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/04/2023, n. 17559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17559 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da LA CO VA nato ad [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 5 aprile 2022 dalla CO di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Tomaso Epidendio, che ha concluso per annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udite le richieste del difensore, avv. Angelo Mastromatteo, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 17559 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 28/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la CO di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di VA LA CO in ordine ai reati di concorso in corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (capo F) e di rivelazione di segreto di ufficio (capi L, M, N, O, P) perché estinti per prescrizione. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia di VA della CO deducendo due motivi di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1 Erronea applicazione di norma processuale e vizi di motivazione avendo la CO territoriale dichiarato la prescrizione nonostante la presenza di prove evidenti idonee a pervenire ad un proscioglimento nel merito dell'imputato ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Deduce, in particolare, quanto al capo F, che: i documenti sequestrati sono antecedenti ai fatti per cui si procede;
il teste indicato dal Pubblico Ministero, Lgt. Luigi OR, ha riferito che l'imputato si è limitato a redigere una consulenza;
dalle conversazioni intercettate non emerge alcuna responsabilità dell'imputato né emerge il momento in cui si sarebbe perfezionato l'accordo corruttivo. Quanto al capo L, deduce che la documentazione sequestrata è antecedente ai fatti e che dalle conversazioni intercettate, in particolare quella n. 22432, non emerge la violazione di alcun segreto. Quanto ai capi M e P, deduce in particolare di avere dimostrato di non essere stato presente sul luogo di lavoro nel periodo in contestazione. 2.2. Erronea applicazione di norma processuale e vizi di motivazione in merito al rigetto dell'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni, autorizzate per i reati di cui agli artt. 416 e 317 cod. pen., in relazione alla fattispecie di cui all'art. 326 cod. pen., non rientrante nel novero di quelli contemplati dall'art. 266 cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va preliminarmente esaminata la questione processuale dedotta con il secondo motivo. 2 La CO territoriale ha rigettato l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni ed escluso l'applicabilità del divieto sancito dall'art. 270 cod. proc. pen. ritenendo che nella fattispecie in esame sia ravvisabile un unico procedimento;
ciò in considerazione della iniziale iscrizione di tutte le fattispecie di reato per cui si procede a carico dell'imputato. A sostegno di tale conclusione, la sentenza impugnata ha eccentricamente richiamato la giurisprudenza di questa CO con riferimento ad altra fattispecie processuale, estranea al caso in esame, in tema di riqualificazione del reato per il quale è stata autorizzata l'intercettazione. In tal caso, infatti, si è affermato che sono utilizzabili i risultati delle intercettazioni disposte in riferimento ad un titolo di reato per il quale le stesse sono consentite, anche quando vi sia stata una successiva diversa qualificazione giuridica del fatto (Sez. 1, n. 12749 del 19/03/2021, Cusumano, Rv. 280981). Tale conclusione della sentenza impugnata è erronea in quanto basata su una nozione formale di "procedimento", disattesa dalle Sezioni Unite di questa CO con la sentenza n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, in cui il Supremo Consesso ha chiarito che ciò che rileva, al fine di escludere l'applicabilità del divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen., non è la formale iscrizione, né il riferimento al fatto reato, bensì l'esistenza di una connessione qualificata tra i reati per i quali devono, comunque, ricorrere le condizioni previste dall'art. 266 cod. proc. pen. Sulla base di tale diversa nozione di procedimento, le Sezioni Unite hanno affermato che il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ah origine" disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen. (Rv. 277395). Va, inoltre, aggiunto che, secondo la giurisprudenza di questa CO, la conversazione o comunicazione intercettata costituisce corpo del reato, in quanto tale utilizzabile nel processo penale, solo allorché essa stessa integri ed esaurisca la condotta criminosa, nei casi in cui questa possa perfezionarsi anche con la sola interlocuzione oggetto di registrazione, mentre deve escludersi la natura di corpo del reato dell'intercettazione che costituisca mera documentazione sonora della commissione del fatto (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 26307 del 20/05/2021, Pisapia, Rv. 281536). 3 Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso in esame, è, dunque, fondata l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni in relazione ai reati di cui all'art. 326 cod. pen. in quanto, da un lato, non emerge dalla sentenza impugnata che queste possano considerarsi come corpo del reato secondo i criteri appena esaminati, e, dall'altro lato, si tratta di fattispecie di reato in relazione alle quali, oltre a non emergere dalla sentenze di merito alcuna ipotesi di connessione sostanziale con la condotta corruttiva, i limiti edittali previsti non consentono il ricorso alle intercettazioni. 2. Passando all'esame del primo motivo di ricorso, va, innanzitutto, premesso che la sentenza impugnata ha escluso la possibilità di pervenire ad un proscioglinnento nel merito dell'imputato ponendo l'accento, da un lato, sulle fonti di prova valorizzate dalla sentenza di primo grado e, dall'altro lato, sulla mancata allegazione da parte dell'imputato di alcuna prova certa a discarico, essendosi limitato ad una diversa interpretazione e lettura dei fatti contestati. Ebbene, rileva il Collegio che il motivo in esame ripropone il medesimo schema difensivo volto a sollecitare, sulla base di argomentazioni aspecifiche e nneramente reiterative del motivo di appello, una non consentita diversa lettura del compendio probatorio dal quale non emerge l'evidenza della prova che, in presenza di una causa di estinzione del reato, può portare ad accordare prevalenza al proscioglimento nel merito dell'imputato. Ciò non solo per il reato di corruzione, ma anche per le condotte di rivelazione di segreto di ufficio rispetto alle quali, anche eliminando le intercettazioni dalle fonti di prova utilizzabili, sono stati valorizzati dai Giudici di merito sia i verbali di perquisizione e sequestro che la deposizione della teste Conforti. Va, al riguardo ribadito l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa CO secondo il quale, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi, non ricorrenti nella fattispecie in esame, in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). 4 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 28 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Pr idente
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Tomaso Epidendio, che ha concluso per annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udite le richieste del difensore, avv. Angelo Mastromatteo, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 17559 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 28/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la CO di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di VA LA CO in ordine ai reati di concorso in corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (capo F) e di rivelazione di segreto di ufficio (capi L, M, N, O, P) perché estinti per prescrizione. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia di VA della CO deducendo due motivi di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1 Erronea applicazione di norma processuale e vizi di motivazione avendo la CO territoriale dichiarato la prescrizione nonostante la presenza di prove evidenti idonee a pervenire ad un proscioglimento nel merito dell'imputato ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Deduce, in particolare, quanto al capo F, che: i documenti sequestrati sono antecedenti ai fatti per cui si procede;
il teste indicato dal Pubblico Ministero, Lgt. Luigi OR, ha riferito che l'imputato si è limitato a redigere una consulenza;
dalle conversazioni intercettate non emerge alcuna responsabilità dell'imputato né emerge il momento in cui si sarebbe perfezionato l'accordo corruttivo. Quanto al capo L, deduce che la documentazione sequestrata è antecedente ai fatti e che dalle conversazioni intercettate, in particolare quella n. 22432, non emerge la violazione di alcun segreto. Quanto ai capi M e P, deduce in particolare di avere dimostrato di non essere stato presente sul luogo di lavoro nel periodo in contestazione. 2.2. Erronea applicazione di norma processuale e vizi di motivazione in merito al rigetto dell'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni, autorizzate per i reati di cui agli artt. 416 e 317 cod. pen., in relazione alla fattispecie di cui all'art. 326 cod. pen., non rientrante nel novero di quelli contemplati dall'art. 266 cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va preliminarmente esaminata la questione processuale dedotta con il secondo motivo. 2 La CO territoriale ha rigettato l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni ed escluso l'applicabilità del divieto sancito dall'art. 270 cod. proc. pen. ritenendo che nella fattispecie in esame sia ravvisabile un unico procedimento;
ciò in considerazione della iniziale iscrizione di tutte le fattispecie di reato per cui si procede a carico dell'imputato. A sostegno di tale conclusione, la sentenza impugnata ha eccentricamente richiamato la giurisprudenza di questa CO con riferimento ad altra fattispecie processuale, estranea al caso in esame, in tema di riqualificazione del reato per il quale è stata autorizzata l'intercettazione. In tal caso, infatti, si è affermato che sono utilizzabili i risultati delle intercettazioni disposte in riferimento ad un titolo di reato per il quale le stesse sono consentite, anche quando vi sia stata una successiva diversa qualificazione giuridica del fatto (Sez. 1, n. 12749 del 19/03/2021, Cusumano, Rv. 280981). Tale conclusione della sentenza impugnata è erronea in quanto basata su una nozione formale di "procedimento", disattesa dalle Sezioni Unite di questa CO con la sentenza n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, in cui il Supremo Consesso ha chiarito che ciò che rileva, al fine di escludere l'applicabilità del divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen., non è la formale iscrizione, né il riferimento al fatto reato, bensì l'esistenza di una connessione qualificata tra i reati per i quali devono, comunque, ricorrere le condizioni previste dall'art. 266 cod. proc. pen. Sulla base di tale diversa nozione di procedimento, le Sezioni Unite hanno affermato che il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ah origine" disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen. (Rv. 277395). Va, inoltre, aggiunto che, secondo la giurisprudenza di questa CO, la conversazione o comunicazione intercettata costituisce corpo del reato, in quanto tale utilizzabile nel processo penale, solo allorché essa stessa integri ed esaurisca la condotta criminosa, nei casi in cui questa possa perfezionarsi anche con la sola interlocuzione oggetto di registrazione, mentre deve escludersi la natura di corpo del reato dell'intercettazione che costituisca mera documentazione sonora della commissione del fatto (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 26307 del 20/05/2021, Pisapia, Rv. 281536). 3 Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso in esame, è, dunque, fondata l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni in relazione ai reati di cui all'art. 326 cod. pen. in quanto, da un lato, non emerge dalla sentenza impugnata che queste possano considerarsi come corpo del reato secondo i criteri appena esaminati, e, dall'altro lato, si tratta di fattispecie di reato in relazione alle quali, oltre a non emergere dalla sentenze di merito alcuna ipotesi di connessione sostanziale con la condotta corruttiva, i limiti edittali previsti non consentono il ricorso alle intercettazioni. 2. Passando all'esame del primo motivo di ricorso, va, innanzitutto, premesso che la sentenza impugnata ha escluso la possibilità di pervenire ad un proscioglinnento nel merito dell'imputato ponendo l'accento, da un lato, sulle fonti di prova valorizzate dalla sentenza di primo grado e, dall'altro lato, sulla mancata allegazione da parte dell'imputato di alcuna prova certa a discarico, essendosi limitato ad una diversa interpretazione e lettura dei fatti contestati. Ebbene, rileva il Collegio che il motivo in esame ripropone il medesimo schema difensivo volto a sollecitare, sulla base di argomentazioni aspecifiche e nneramente reiterative del motivo di appello, una non consentita diversa lettura del compendio probatorio dal quale non emerge l'evidenza della prova che, in presenza di una causa di estinzione del reato, può portare ad accordare prevalenza al proscioglimento nel merito dell'imputato. Ciò non solo per il reato di corruzione, ma anche per le condotte di rivelazione di segreto di ufficio rispetto alle quali, anche eliminando le intercettazioni dalle fonti di prova utilizzabili, sono stati valorizzati dai Giudici di merito sia i verbali di perquisizione e sequestro che la deposizione della teste Conforti. Va, al riguardo ribadito l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa CO secondo il quale, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi, non ricorrenti nella fattispecie in esame, in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). 4 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 28 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Pr idente