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Sentenza 10 luglio 2023
Sentenza 10 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/07/2023, n. 29646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29646 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DMA SH US nato il [...] avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE DI CASSAZIONE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ANDREA VENEGONI, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
udite le conclusioni degli avvocati Eriberto Rosso e Oliviero Mazza, per il ricorrente, che hanno chiesto di accogliere il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. AJ IM US, tramite i difensori di fiducia, propone ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., in relazione alla sentenza n. 32186 del 2021, con la quale la Prima sezione di questa Corte aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione avverso l'ordinanza dell'8 ottobre 2021 della Corte Penale Sent. Sez. 5 Num. 29646 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 06/04/2023 di appello di Trieste che aveva rigettato la richiesta di restituzione del termine, avanzata ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., dal medesimo AJ. 2. Con un unico motivo, deduce l'errore di fatto nel quale la Corte di cassazione sarebbe incorsa nell'aver omesso di esaminare i motivi nuovi, tempestivamente depositati, ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., dal difensore del condannato. Il ricorrente - premessa l'ammissibilità del ricorso straordinario - sostiene che la Corte di cassazione sarebbe incorsa in un evidente errore percettivo, non avendo preso in considerazione i motivi aggiunti depositati dalla difesa, come emergerebbe in maniera evidente dalla lettura della sentenza impugnata, che neppure li menziona. Il ricorrente, inoltre, sostiene che la rilevanza dei motivi aggiunti non potrebbe essere preclusa dalla costanza che i motivi originari erano stati comunque ritenuti inammissibili, in quanto si tratterebbe di una inammissibilità per manifesta infondatezza. Al riguardo, sostiene che la regola fissata dall'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., secondo la quale l'inammissibilità dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi, riguarderebbe le cause di inammissibilità originaria e formale di cui all'art. 591 cod. proc. pen. e non l'inammissibilità per manifesta infondatezza del ricorso, che avrebbe carattere sostanziale e di merito. Diversamente dalle cause di inammissibilità processuale, invero, la manifesta infondatezza presupporrebbe comunque uno scrutinio delle censure sollevate, che andrebbero esaminate anche alla luce delle ragioni esposte con i motivi nuovi, con i quali è possibile esporre ragioni di carattere giuridico diverse e ulteriori rispetto a quelle allegate con l'originario atto di impugnazione. Diversamente dalla genericità dei motivi di ricorso, che non può esser sanata dalla successiva proposizione di motivi nuovi, la manifesta infondatezza dovrebbe essere accertata sulla base sia delle ragioni formulate originariamente che di quelle introdotte con i motivi nuovi. Diversamente argomentando, si finirebbe per assimilare i motivi nuovi alle memorie, con la conseguenza che i primi non avrebbero una funzione propria, diversa da quelle delle memorie, rendendoli di fatto superflui. Il ricorrente sostiene che l'omessa considerazione dei motivi nuovi sarebbe stata decisiva, in quanto la Corte di cassazione, esaminandoli, sarebbe pervenuta a una decisione diversa da quella adottata. Invero, con il primo motivo nuovo, la difesa aveva evidenziato che la Corte di appello di Trieste era incorsa in un errore di diritto, rappresentato dal ritenere integrata la situazione soggettiva dell'effettiva conoscenza del procedimento in capo all'imputato, pur in assenza della prova della conoscenza dell'atto di accusa. La Corte d'appello, infatti, aveva ritenuto sufficiente la mera conoscenza de relato 2 del procedimento, acquisita dall'imputato nel corso di un incontro con i prossimi congiunti;
decisione che si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali, con la giurisprudenza di legittimità e con la normativa dell'Unione europea. Con il secondo motivo nuovo, la difesa aveva evidenziato che la Corte territoriale, negando la restituzione del termine e quindi la celebrazione del nuovo giudizio d'appello, aveva fatto fatto venire meno le condizioni che il Regno Unito aveva ritenuto essenziali per l'esecuzione del mandato di arresto europeo. Invero le pronunce dell'autorità giudiziaria del Regno Unito, sia in primo che in secondo grado, avevano approfonditamente esaminato il tema delle garanzie che sarebbero state concesse dall'Italia nella celebrazione del successivo processo, così dando per scontato che il condannato sarebbe comparso davanti alla Corte di appello di Trieste per un nuovo giudizio. Secondo il ricorrente, la Prima sezione penale di questa Corte, se si fosse avveduta dei nuovi motivi ritualmente presentati dalla difesa e dei relativi allegati, avrebbe adottato una diversa decisone, che, certamente, non sarebbe stata quella della manifesta infondatezza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. L'unico motivo di ricorso è inammissibile. Il ricorrente lamenta il mancato esame, da parte della Prima sezione penale di questa Corte, dei motivi aggiunti. Al riguardo, va rilevato che i motivi erano aggiunti a quelli originari ritenuti inammissibili dalla stessa Prima sezione penale di questa Corte. Ebbene, per dettato normativo, l'inammissibilità dei motivi originari rende inammissibili anche i motivi aggiunti, posto che, secondo quanto inequivocabilmente disposto dall'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., applicabile anche al ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 166 del 13/01/1992, Palmieri, Rv. 191188), «l'inammissibilità dell'impugnazione si estende anche ai motivi nuovi». La tesi del ricorrente, secondo la quale l'inammissibilità dei motivi originari non si estenderebbe a quelli aggiunti quando essa è dovuta a manifesta infondatezza, non solo non trova alcun fondamento nel testo della norma, che non fa alcuna distinzione tra le varie cause di inammissibilità, ma sembra anche poco compatibile con il generale principio secondo il quale l'inammissibilità del ricorso non consente di instaurare un valido rapporto processuale, con la conseguenza del formarsi di un giudicato sostanziale (Sez. U, 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 32 del 3 22/11/2000, D. L., Rv. 217266; Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, Piepoli, Rv. 213981; Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, Cresci, Rv. 199903). Questa Corte, d'altronde, si è già pronunciata con riferimento all'ipotesi di motivi aggiunti rispetto a un ricorso originario inammissibile per infondatezza dei motivi, confermando l'estensione dell'inammissibilità ai motivi aggiunti e ponendo in rilievo che la «manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione ...» (Sez. 3, n. 43917 del 14/10/2021, G., Rv. 282218). Il ricorrente, dunque, risulta del privo di un concreto interesse rispetto alla questione della mancata valutazione dei motivi aggiunti, in quanto questi, per dettato normativo, sarebbero risultati, comunque, inammissibili. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 6 aprile 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ANDREA VENEGONI, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
udite le conclusioni degli avvocati Eriberto Rosso e Oliviero Mazza, per il ricorrente, che hanno chiesto di accogliere il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. AJ IM US, tramite i difensori di fiducia, propone ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., in relazione alla sentenza n. 32186 del 2021, con la quale la Prima sezione di questa Corte aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione avverso l'ordinanza dell'8 ottobre 2021 della Corte Penale Sent. Sez. 5 Num. 29646 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 06/04/2023 di appello di Trieste che aveva rigettato la richiesta di restituzione del termine, avanzata ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., dal medesimo AJ. 2. Con un unico motivo, deduce l'errore di fatto nel quale la Corte di cassazione sarebbe incorsa nell'aver omesso di esaminare i motivi nuovi, tempestivamente depositati, ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., dal difensore del condannato. Il ricorrente - premessa l'ammissibilità del ricorso straordinario - sostiene che la Corte di cassazione sarebbe incorsa in un evidente errore percettivo, non avendo preso in considerazione i motivi aggiunti depositati dalla difesa, come emergerebbe in maniera evidente dalla lettura della sentenza impugnata, che neppure li menziona. Il ricorrente, inoltre, sostiene che la rilevanza dei motivi aggiunti non potrebbe essere preclusa dalla costanza che i motivi originari erano stati comunque ritenuti inammissibili, in quanto si tratterebbe di una inammissibilità per manifesta infondatezza. Al riguardo, sostiene che la regola fissata dall'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., secondo la quale l'inammissibilità dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi, riguarderebbe le cause di inammissibilità originaria e formale di cui all'art. 591 cod. proc. pen. e non l'inammissibilità per manifesta infondatezza del ricorso, che avrebbe carattere sostanziale e di merito. Diversamente dalle cause di inammissibilità processuale, invero, la manifesta infondatezza presupporrebbe comunque uno scrutinio delle censure sollevate, che andrebbero esaminate anche alla luce delle ragioni esposte con i motivi nuovi, con i quali è possibile esporre ragioni di carattere giuridico diverse e ulteriori rispetto a quelle allegate con l'originario atto di impugnazione. Diversamente dalla genericità dei motivi di ricorso, che non può esser sanata dalla successiva proposizione di motivi nuovi, la manifesta infondatezza dovrebbe essere accertata sulla base sia delle ragioni formulate originariamente che di quelle introdotte con i motivi nuovi. Diversamente argomentando, si finirebbe per assimilare i motivi nuovi alle memorie, con la conseguenza che i primi non avrebbero una funzione propria, diversa da quelle delle memorie, rendendoli di fatto superflui. Il ricorrente sostiene che l'omessa considerazione dei motivi nuovi sarebbe stata decisiva, in quanto la Corte di cassazione, esaminandoli, sarebbe pervenuta a una decisione diversa da quella adottata. Invero, con il primo motivo nuovo, la difesa aveva evidenziato che la Corte di appello di Trieste era incorsa in un errore di diritto, rappresentato dal ritenere integrata la situazione soggettiva dell'effettiva conoscenza del procedimento in capo all'imputato, pur in assenza della prova della conoscenza dell'atto di accusa. La Corte d'appello, infatti, aveva ritenuto sufficiente la mera conoscenza de relato 2 del procedimento, acquisita dall'imputato nel corso di un incontro con i prossimi congiunti;
decisione che si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali, con la giurisprudenza di legittimità e con la normativa dell'Unione europea. Con il secondo motivo nuovo, la difesa aveva evidenziato che la Corte territoriale, negando la restituzione del termine e quindi la celebrazione del nuovo giudizio d'appello, aveva fatto fatto venire meno le condizioni che il Regno Unito aveva ritenuto essenziali per l'esecuzione del mandato di arresto europeo. Invero le pronunce dell'autorità giudiziaria del Regno Unito, sia in primo che in secondo grado, avevano approfonditamente esaminato il tema delle garanzie che sarebbero state concesse dall'Italia nella celebrazione del successivo processo, così dando per scontato che il condannato sarebbe comparso davanti alla Corte di appello di Trieste per un nuovo giudizio. Secondo il ricorrente, la Prima sezione penale di questa Corte, se si fosse avveduta dei nuovi motivi ritualmente presentati dalla difesa e dei relativi allegati, avrebbe adottato una diversa decisone, che, certamente, non sarebbe stata quella della manifesta infondatezza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. L'unico motivo di ricorso è inammissibile. Il ricorrente lamenta il mancato esame, da parte della Prima sezione penale di questa Corte, dei motivi aggiunti. Al riguardo, va rilevato che i motivi erano aggiunti a quelli originari ritenuti inammissibili dalla stessa Prima sezione penale di questa Corte. Ebbene, per dettato normativo, l'inammissibilità dei motivi originari rende inammissibili anche i motivi aggiunti, posto che, secondo quanto inequivocabilmente disposto dall'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., applicabile anche al ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 166 del 13/01/1992, Palmieri, Rv. 191188), «l'inammissibilità dell'impugnazione si estende anche ai motivi nuovi». La tesi del ricorrente, secondo la quale l'inammissibilità dei motivi originari non si estenderebbe a quelli aggiunti quando essa è dovuta a manifesta infondatezza, non solo non trova alcun fondamento nel testo della norma, che non fa alcuna distinzione tra le varie cause di inammissibilità, ma sembra anche poco compatibile con il generale principio secondo il quale l'inammissibilità del ricorso non consente di instaurare un valido rapporto processuale, con la conseguenza del formarsi di un giudicato sostanziale (Sez. U, 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 32 del 3 22/11/2000, D. L., Rv. 217266; Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, Piepoli, Rv. 213981; Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, Cresci, Rv. 199903). Questa Corte, d'altronde, si è già pronunciata con riferimento all'ipotesi di motivi aggiunti rispetto a un ricorso originario inammissibile per infondatezza dei motivi, confermando l'estensione dell'inammissibilità ai motivi aggiunti e ponendo in rilievo che la «manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione ...» (Sez. 3, n. 43917 del 14/10/2021, G., Rv. 282218). Il ricorrente, dunque, risulta del privo di un concreto interesse rispetto alla questione della mancata valutazione dei motivi aggiunti, in quanto questi, per dettato normativo, sarebbero risultati, comunque, inammissibili. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 6 aprile 2023.