Articolo 59 della Legge 28 marzo 1979, n. 88
Articolo 58Articolo 60
Versione
14 aprile 1979
Art. 59.
Ai sensi dell' articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189 , il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1979, e' stabilito in 100.
Entrata in vigore il 14 aprile 1979
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