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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/07/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
410/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Giovanna Di Meo Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 410/2025 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione, avente ad oggetto separazione consensuale
TRA
, nata il [...] a [...], (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
, nato il [...] a [...], (C.F. Parte_2
), entrambi residenti in [...], C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Savino, con domicilio professionale in Atripalda (AV), alla via Appia ar. 113, in forza di procura in atti
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 17.06.2025, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni concordate in ricorso.
Il P.M., in data 20.06.2025 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.02.2025, le parti in epigrafe indicate hanno dedotto di aver contratto matrimonio concordatario in SANI TE (NA) in data 25.07.2015, in regime di Per_ separazione dei beni, nel corso del quale sono nati tre figli: nata il [...], , Per_1
1 nata in data [...], e NI, nato il [...], ad [...], tutti e tre minorenni;
che, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale ed essendo cessata la convivenza già dal mese di ottobre 2024, hanno deciso di separarsi consensualmente;
pertanto, previa fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi e dell'esperimento del tentativo di conciliazione, hanno chiesto di dichiarare la separazione consensuale ai patti e alle condizioni stabiliti in ricorso.
Con riguardo alla situazione economico patrimoniale, da quanto dichiarato dalle parti in ricorso, ed allegato dalle stesse, è emerso che è disoccupata e percepisce il reddito di Parte_1 inclusione pari a euro 925,00, non è proprietaria di immobili, è titolare del diritto di usufrutto vitalizio in ragione di 7/8 sull'immobile sito in SANI TE, alla Via Teilliti n. 202 riportato in Catasto al foglio 8 particella 300 sub 2, è titolare di un libretto postale di risparmio e di una carta Postepay, entrambi senza fondi, non è titolare di quote sociali, non ha oneri a carico e non vanta crediti personali;
è disoccupato e non ha prodotto redditi negli ultimi Parte_2 tre anni, è proprietario esclusivo di un immobile sito in SANI TE, alla Via Teilliti n.
202, riportato in Catasto al foglio 8 particella 300 sub 2, è proprietario delle seguenti porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato sito in SANI TE alla Via Motta n.29:
-appartamento riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di SANI TE al foglio 9 particella 88 sub 2 - categoria A/3 - classe 3 - vani 6;
-locale deposito riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di SANI TE al foglio 9 particella 88 sub 3 - categoria C/2;
-appezzamento di terreno della superficie di metri quadrati 414 riportato nel Catasto Terreni del
Comune di SANI TE, foglio 9 - particella 90 - mq 414 – di classe U;
- appezzamento di terreno della superficie di metri quadrati 165; confinante con p.lla 90, p.lla 207,
190 e p.lla 26; riportato nel Catasto Terreni del Comune di SANI TE, foglio 9 - particella
276 - mq 165 - agrumeto di classe U;
non è titolare di quote sociali, è proprietario di un'autovettura Nissan Qashqai targata: EY647EP, non dispone di somme in contanti, ha un libretto di risparmio postale cointestato con la madre senza fondi, non vanta crediti personali e sta rimborsando due prestiti erogati dalla Persona_3
Banca Intesa San Paolo mediante il pagamento di cambiali di euro 200,00 mensili.
Designato il giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione dei coniugi sostituita - su richiesta delle parti - dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del
18.06.2025, in sostituzione dell'udienza del 17.06.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata rimessa in decisione al Collegio disponendo contestualmente la trasmissione degli atti al P.M. per il parere.
2 Tanto premesso, in ordine alla separazione, dalle allegazioni delle parti risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, allo stesso tempo, deve escludersi la verosimile possibilità della ricostruzione di una vita coniugale, avendo i coniugi ribadito, nelle note di trattazione scritta, la volontà di non riconciliarsi.
In ordine alle condizioni stabilite in ricorso, esse ben possono essere omologate, non risultando in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della prole.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
A. omologa la separazione personale dei coniugi nata il [...] a [...], e Parte_1
, nato il [...] a [...] alle condizioni pattuite di Parte_2 seguito riportate:
1. i ricorrenti continueranno a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto con facoltà di ciascuno di essi di fissare la propria residenza ove crede più opportuno;
Per_
2. i figli minori, e NI, rimarranno affidati ad entrambi i genitori, secondo Per_1 le disposizioni sull'affidamento condiviso, lasciando quindi immutato il rapporto con ciascuno di essi, con collocamento prevalente con la madre presso l'attuale abitazione sita in
SANI TE (Na) alla via Teilliti n. 202;
3. i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli minori relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avranno i figli con sé, comunicando all'altro genitore episodi importanti per la loro educazione ed i loro bisogni. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative ai figli. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, impegnandosi, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli. Inoltre, i genitori concordano, considerando la giovane età dei figli, al fine di farli vivere con serenità, l'adattamento alla nuova situazione in essere, di non coinvolgerli immediatamente in nuove relazioni sentimentali, previo accordo sulla modalità di comunicazione al momento in cui uno dei genitori intraprenda una stabile e duratura relazione
3 sentimentale. Pertanto, ciascun coniuge si impegna nel caso di coinvolgimento in una nuova relazione sentimentale di adottare tutte le cautele necessarie al fine di non creare pregiudizi nei confronti dei figli e di assicurare un graduale inserimento del nuovo partner nella loro vita che sia, in ogni caso, rispettoso dei tempi di comprensione e di metabolizzazione dei figli e che quindi non sia di nocumento al loro benessere psico-fisico. I coniugi si adopereranno al fine di far comprendere ai figli che le eventuali e nuove figure che entreranno a far parte della loro vita non si sostituiranno a quella di mamma e papà ovvero dei loro genitori;
4. al fine di assicurare ai figli un sereno e ottimale sviluppo fisico, morale e psicologico, è interesse dei coniugi garantire alle stesse la presenza di entrambi i genitori per cui si riconosce al padre, familiare non convivente, il diritto di vederli e frequentarli ogni volta che questi lo riterrà opportuno compatibilmente con le reciproche esigenze di vita anche delle figlie.
Ferma, la piena libertà del padre di vedere i figli, in ogni caso i coniugi concordano che i figli trascorreranno con il padre:
- a fine settimana alternati dal venerdì indicativamente dalle ore 18:00 sino alla domenica sera, indicativamente alle ore 20:00;
- un giorno infrasettimanale, per cena, indicativamente il mercoledì dalle ore 18:00 fino alle ore 21:30;
- nonché un periodo continuativo, da concordarsi tra i coniugi, nel rispetto del principio dell'alternanza, in modo che i figli possano trascorrere le giornate delle festività principali una volta con uno, un'altra volta con l'altro genitore: metà delle vacanze scolastiche natalizie da concordarsi preventivamente il 30 Novembre di ogni anno;
metà delle vacanze scolastiche pasquali da concordarsi preventivamente di anno in anno;
meta delle vacanze estive, da concordarsi preventivamente il 30 Aprile di ogni anno e meta dei ponti festivi alternandosi di anno in anno con la madre;
Per_
5. il padre, a titolo di concorso con la moglie per il mantenimento dei figli, e Per_1
NI, verserà alla sig.ra la somma complessiva di euro 350,00 Pt_1
(trecentocinquanta/00) mensili rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. La suddetta somma sarà versata mensilmente dal marito entro il giorno 05 di ogni mese mediante bonifico intestato alla sig.ra Il padre contribuirà, in ragione del 50% con la moglie Parte_1 alle spese straordinarie;
6. l'assegno unico mensile sarà percepito dalla signora quale genitore collocatario Pt_1 dei figli. I coniugi si riservano, di proporre, una modifica dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, a seguito di un miglioramento delle condizioni reddituali del padre oggi disoccupato.
4 I ricorrenti si danno fin d'ora reciproco consenso per il rilascio del passaporto ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni. Per il rilascio della carta d'identità dei figli minori valida anche per l'espatrio;
7. riguardo il mantenimento del coniuge, il signor corrisponderà un assegno mensile Parte_2 di mantenimento in favore del coniuge di euro 100,00. La suddetta Somma sarà versata mensilmente alla signora entro il giorno 05 di ogni mese mediante bonifico Pt_1 bancario;
8. le porzioni immobiliari e il fabbricato di cui fanno parte, siti in SA NI TE alla Via
Motta n.29, resteranno a che già è proprietario. L'immobile sito in Parte_2
SANI TE, alla Via Telliti n.202, riportato in Catasto al foglio 8 particella 300 sub
2, così come identificato nell'allegato (3), atto di compravendita con repertorio n. 25648, stipulato in data 31.01.2013 la cui proprietà appartiene in esclusiva al signor Parte_2
, sarà trasferito al coniuge, signora
[...] Parte_1
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di SANI TE (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 33 parte II, serie
A, dei registri di matrimonio del Comune di SANI TE dell'anno 2015);
C. nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 2.07.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Giovanna Di Meo Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 410/2025 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione, avente ad oggetto separazione consensuale
TRA
, nata il [...] a [...], (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
, nato il [...] a [...], (C.F. Parte_2
), entrambi residenti in [...], C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Savino, con domicilio professionale in Atripalda (AV), alla via Appia ar. 113, in forza di procura in atti
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 17.06.2025, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni concordate in ricorso.
Il P.M., in data 20.06.2025 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.02.2025, le parti in epigrafe indicate hanno dedotto di aver contratto matrimonio concordatario in SANI TE (NA) in data 25.07.2015, in regime di Per_ separazione dei beni, nel corso del quale sono nati tre figli: nata il [...], , Per_1
1 nata in data [...], e NI, nato il [...], ad [...], tutti e tre minorenni;
che, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale ed essendo cessata la convivenza già dal mese di ottobre 2024, hanno deciso di separarsi consensualmente;
pertanto, previa fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi e dell'esperimento del tentativo di conciliazione, hanno chiesto di dichiarare la separazione consensuale ai patti e alle condizioni stabiliti in ricorso.
Con riguardo alla situazione economico patrimoniale, da quanto dichiarato dalle parti in ricorso, ed allegato dalle stesse, è emerso che è disoccupata e percepisce il reddito di Parte_1 inclusione pari a euro 925,00, non è proprietaria di immobili, è titolare del diritto di usufrutto vitalizio in ragione di 7/8 sull'immobile sito in SANI TE, alla Via Teilliti n. 202 riportato in Catasto al foglio 8 particella 300 sub 2, è titolare di un libretto postale di risparmio e di una carta Postepay, entrambi senza fondi, non è titolare di quote sociali, non ha oneri a carico e non vanta crediti personali;
è disoccupato e non ha prodotto redditi negli ultimi Parte_2 tre anni, è proprietario esclusivo di un immobile sito in SANI TE, alla Via Teilliti n.
202, riportato in Catasto al foglio 8 particella 300 sub 2, è proprietario delle seguenti porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato sito in SANI TE alla Via Motta n.29:
-appartamento riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di SANI TE al foglio 9 particella 88 sub 2 - categoria A/3 - classe 3 - vani 6;
-locale deposito riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di SANI TE al foglio 9 particella 88 sub 3 - categoria C/2;
-appezzamento di terreno della superficie di metri quadrati 414 riportato nel Catasto Terreni del
Comune di SANI TE, foglio 9 - particella 90 - mq 414 – di classe U;
- appezzamento di terreno della superficie di metri quadrati 165; confinante con p.lla 90, p.lla 207,
190 e p.lla 26; riportato nel Catasto Terreni del Comune di SANI TE, foglio 9 - particella
276 - mq 165 - agrumeto di classe U;
non è titolare di quote sociali, è proprietario di un'autovettura Nissan Qashqai targata: EY647EP, non dispone di somme in contanti, ha un libretto di risparmio postale cointestato con la madre senza fondi, non vanta crediti personali e sta rimborsando due prestiti erogati dalla Persona_3
Banca Intesa San Paolo mediante il pagamento di cambiali di euro 200,00 mensili.
Designato il giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione dei coniugi sostituita - su richiesta delle parti - dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del
18.06.2025, in sostituzione dell'udienza del 17.06.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata rimessa in decisione al Collegio disponendo contestualmente la trasmissione degli atti al P.M. per il parere.
2 Tanto premesso, in ordine alla separazione, dalle allegazioni delle parti risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, allo stesso tempo, deve escludersi la verosimile possibilità della ricostruzione di una vita coniugale, avendo i coniugi ribadito, nelle note di trattazione scritta, la volontà di non riconciliarsi.
In ordine alle condizioni stabilite in ricorso, esse ben possono essere omologate, non risultando in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della prole.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
A. omologa la separazione personale dei coniugi nata il [...] a [...], e Parte_1
, nato il [...] a [...] alle condizioni pattuite di Parte_2 seguito riportate:
1. i ricorrenti continueranno a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto con facoltà di ciascuno di essi di fissare la propria residenza ove crede più opportuno;
Per_
2. i figli minori, e NI, rimarranno affidati ad entrambi i genitori, secondo Per_1 le disposizioni sull'affidamento condiviso, lasciando quindi immutato il rapporto con ciascuno di essi, con collocamento prevalente con la madre presso l'attuale abitazione sita in
SANI TE (Na) alla via Teilliti n. 202;
3. i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli minori relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avranno i figli con sé, comunicando all'altro genitore episodi importanti per la loro educazione ed i loro bisogni. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative ai figli. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, impegnandosi, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli. Inoltre, i genitori concordano, considerando la giovane età dei figli, al fine di farli vivere con serenità, l'adattamento alla nuova situazione in essere, di non coinvolgerli immediatamente in nuove relazioni sentimentali, previo accordo sulla modalità di comunicazione al momento in cui uno dei genitori intraprenda una stabile e duratura relazione
3 sentimentale. Pertanto, ciascun coniuge si impegna nel caso di coinvolgimento in una nuova relazione sentimentale di adottare tutte le cautele necessarie al fine di non creare pregiudizi nei confronti dei figli e di assicurare un graduale inserimento del nuovo partner nella loro vita che sia, in ogni caso, rispettoso dei tempi di comprensione e di metabolizzazione dei figli e che quindi non sia di nocumento al loro benessere psico-fisico. I coniugi si adopereranno al fine di far comprendere ai figli che le eventuali e nuove figure che entreranno a far parte della loro vita non si sostituiranno a quella di mamma e papà ovvero dei loro genitori;
4. al fine di assicurare ai figli un sereno e ottimale sviluppo fisico, morale e psicologico, è interesse dei coniugi garantire alle stesse la presenza di entrambi i genitori per cui si riconosce al padre, familiare non convivente, il diritto di vederli e frequentarli ogni volta che questi lo riterrà opportuno compatibilmente con le reciproche esigenze di vita anche delle figlie.
Ferma, la piena libertà del padre di vedere i figli, in ogni caso i coniugi concordano che i figli trascorreranno con il padre:
- a fine settimana alternati dal venerdì indicativamente dalle ore 18:00 sino alla domenica sera, indicativamente alle ore 20:00;
- un giorno infrasettimanale, per cena, indicativamente il mercoledì dalle ore 18:00 fino alle ore 21:30;
- nonché un periodo continuativo, da concordarsi tra i coniugi, nel rispetto del principio dell'alternanza, in modo che i figli possano trascorrere le giornate delle festività principali una volta con uno, un'altra volta con l'altro genitore: metà delle vacanze scolastiche natalizie da concordarsi preventivamente il 30 Novembre di ogni anno;
metà delle vacanze scolastiche pasquali da concordarsi preventivamente di anno in anno;
meta delle vacanze estive, da concordarsi preventivamente il 30 Aprile di ogni anno e meta dei ponti festivi alternandosi di anno in anno con la madre;
Per_
5. il padre, a titolo di concorso con la moglie per il mantenimento dei figli, e Per_1
NI, verserà alla sig.ra la somma complessiva di euro 350,00 Pt_1
(trecentocinquanta/00) mensili rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. La suddetta somma sarà versata mensilmente dal marito entro il giorno 05 di ogni mese mediante bonifico intestato alla sig.ra Il padre contribuirà, in ragione del 50% con la moglie Parte_1 alle spese straordinarie;
6. l'assegno unico mensile sarà percepito dalla signora quale genitore collocatario Pt_1 dei figli. I coniugi si riservano, di proporre, una modifica dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, a seguito di un miglioramento delle condizioni reddituali del padre oggi disoccupato.
4 I ricorrenti si danno fin d'ora reciproco consenso per il rilascio del passaporto ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni. Per il rilascio della carta d'identità dei figli minori valida anche per l'espatrio;
7. riguardo il mantenimento del coniuge, il signor corrisponderà un assegno mensile Parte_2 di mantenimento in favore del coniuge di euro 100,00. La suddetta Somma sarà versata mensilmente alla signora entro il giorno 05 di ogni mese mediante bonifico Pt_1 bancario;
8. le porzioni immobiliari e il fabbricato di cui fanno parte, siti in SA NI TE alla Via
Motta n.29, resteranno a che già è proprietario. L'immobile sito in Parte_2
SANI TE, alla Via Telliti n.202, riportato in Catasto al foglio 8 particella 300 sub
2, così come identificato nell'allegato (3), atto di compravendita con repertorio n. 25648, stipulato in data 31.01.2013 la cui proprietà appartiene in esclusiva al signor Parte_2
, sarà trasferito al coniuge, signora
[...] Parte_1
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di SANI TE (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 33 parte II, serie
A, dei registri di matrimonio del Comune di SANI TE dell'anno 2015);
C. nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 2.07.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
5