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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 23/07/2025, n. 1276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1276 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott.ssa Elena M.A. LUPPINO -Giudice rel.
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A P A R Z I A L E nella causa civile iscritta al n. 2455 R.G.A.C. dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 14.05.2025, promossa
DA
(C.F.: , nata a [...], Parte_1 C.F._1
il 27.03.1987, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv.
Vincenza Maria Serranò e dall'Avv. Stefania Rita Santacroce, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Stefania Rita Santacroce, sito in
Reggio Calabria, Via San Paolo, n. 1/G;
-ricorrente-
CONTRO
(C.F.: , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
Calabria, il 23.12.1986, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.
Caterina Pangallo, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, Via Pio XI, Diramazione
Alampi, n. 7, ha eletto domicilio;
-resistente-
Nonché (CF: , n.q. di Curatrice Controparte_2 C.F._3
speciale del minore;
Persona_1
e
Procuratore della Repubblica presso il RI di Reggio Calabria
-intervenienti-
OGGETTO: Separazione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 14.05.2025 entrambi i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
Il Giudice, pertanto, ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al
Collegio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07.10.2024, regolarmente comunicato all'Ufficio di
Procura in data 14.01.2025 (il quale ha espresso parere favorevole in data 22.01.2025), ha chiesto a questo RI di volere dichiarare la separazione Parte_1
personale con il resistente, proponendo contestualmente domanda di scioglimento del matrimonio e deducendo tra le altre cose:
-di aver contratto matrimonio civile con Lo Giudice in Reggio CP_1
Calabria, in data 01.10.2013, giusto atto trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria al n. 132, Parte I, u. 1, anno 2013;
- che dal matrimonio è nato il figlio (14.07.2017); Persona_1
- che la convivenza tra i coniugi si è rivelata sin dagli esordi intollerabile a causa delle condotte violente del resistente, dedito all'abuso di alcol e sostanze stupefacenti;
- che gli episodi di violenza intervenuti a danno della ricorrente e di altri soggetti hanno comportato l'instaurazione di diversi procedimenti penali a carico del Lo Giudice pendenti dinanzi alle autorità giudiziarie DE e italiana;
- che il minore è stato lasciato alle cure dei nonni materni a Reggio Persona_1
Calabria con il consenso dell'autorità giudiziaria DE;
- che a seguito dell'instaurazione del procedimento n. 56/2022 R.G.V.G. dinanzi al
RI per i Minorenni di Reggio Calabria, con decreto n. 1924/2024 del
15.07.2024, è stata disposta la sospensione dalla responsabilità genitoriale del Lo
Giudice, la limitazione della responsabilità genitoriale della e il co- Parte_1
affidamento del minore all'Uss competente, con immediato collocamento dello stesso in struttura unitamente alla madre, se consenziente, e la predisposizione di un calendario di incontri con i genitori (nel medesimo provvedimento è stata disposta la prosecuzione del monitoraggio delle condizioni di vita del minore e l'opportuna valutazione delle competenze genitoriali di entrambi i genitori);
- che a seguito delle denunce sporte dalla e dai suoi familiari, con Parte_1
ordinanza n. 215/2024 R.O.C.C., emessa in data 01.08.2024, il Lo Giudice è stato attinto dalla misura del divieto di avvicinamento con riferimento ai reati di cui agli artt.
572, commi 1, 2 e 4, c.p., 609bis e 609ter, comma 1, n. 5quater e 612, comma 2, c.p.;
- che, nelle more, la si è sottoposta al percorso prescritto dal RI per Parte_1
i Minorenni, riportando valutazioni positive circa la sua capacità genitoriale, diversamente dal Lo Giudice.
Sulla scorta di tali premesse, non sussistendo alcuna possibilità di ricostituire la comunione di vita spirituale e materiale con il marito, la ricorrente ha chiesto di:
1. Dichiarare la sentenza di separazione sullo “status”, viste le gravi vicende sopra esposte e visto che la convivenza è di fatto cessata già dal 2017;
2. Disporre l'affidamento super esclusivo del minore Persona_1
Giudice alla madre SI.ra
[...] Parte_1
3. Disporre il collocamento del bambino presso la madre in Germania, nella casa in cui la stessa da anni risiede, è ben integrata nel contesto sociale, ed ha un'attività lavorativa adeguata a mantenere il bambino. Luogo di lavoro e residenza della SI.ra saranno comunicati a Codesto RI previa accettazione che gli stessi vengano secretati per motivi di sicurezza e di incolumità della SI.ra e del minore Parte_1
Per_1 4. Disporre la decadenza immediata dalla Responsabilità Genitoriale per il Lo Giudice
Omar per i gravissimi fatti commessi in danno della sig.ra e del figlio Parte_1
minore o in subordine confermare la sospensione della potestà genitoriale Per_1
disposta dal RI per i Minorenni di Reggio Calabria;
5. Dichiarare il divieto di incontri in presenza ed anche telefonici del minore con il padre anche alla luce della misura cautelare emessa dalla Procura della Repubblica nell'ambito del Procedimento penale in corso e la pericolosità che rappresenterebbero tali incontri per l'incolumità fisica e psichica del minore nonché della madre e dei parenti del bambino che lo hanno momentaneamente collocato presso di loro;
6. Dichiarare che la separazione è addebitabile in via esclusiva al SI. Lo Giudice
; CP_1
7. porre in capo al SI. un assegno di mantenimento per il figlio CP_1 Per_1
di importo pari ad euro 200,00 da corrispondersi entro giorno 5 di ogni mese su conto corrente intestato alla madre di cui si riserva comunicazione o in alternativa di porre
l'obbligo in capo alla nonna materna SI. ; Parte_2
8. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza di separazione, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Reggio Calabria, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
9. Dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3,
c. III, 1° dicembre 1970, n. 898;
10. Una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sigg.ri
e in data 01.10.2013 e trascritto nei Parte_1 Controparte_1
registri dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria al n. 00132 parte 1 - anno
2013 ordinando al competente Ufficiale di Stato civile di procedere alle dovute annotazioni;
11. Condannare la parte resistente alle spese di lite. Ritualmente notificato il ricorso, il resistente è comparso all'udienza fissata ai sensi dell'art. 473bis.21 c.p.c. senza l'assistenza del proprio difensore;
pertanto, il Giudice - dopo aver sospeso l'udienza - ha proceduto all'audizione della sola ricorrente, la quale ha dichiarato:
a) di volersi separare e di vivere attualmente in Germania con il nuovo compagno, il quale ha due figlie di 4 e 7 anni, a lui affidate in via condivisa, ma non collocate presso lo stesso;
b) di volere che il figlio possa trasferirsi in Germania pur essendo Per_1
consapevole della necessità che tale trasferimento avvenga con le tempistiche più idonee a consentire allo stesso un pieno e sereno inserimento nella nuova realtà;
c) di avere completato positivamente la valutazione della capacità genitoriale prescritta dal RI per i Minorenni;
d) di essere in buoni rapporti con la madre, attuale collocataria del figlio minore
Per_1
e) che il figlio ha cominciato a frequentare un corso di tedesco e di essere disponibile ad attivare i servizi sociali anche in Germania, affinché agevolino il più possibile l'arrivo e l'inserimento del figlio;
f) di essere attenta all'andamento scolastico del figlio di cui è affidataria esclusiva, essendo stata sospesa la responsabilità genitoriale al padre.
Terminata l'audizione di parte ricorrente, il Giudice ha disposto il rinvio della causa all'udienza del 09.01.2025.
Con memoria depositata in data 08.01.2025, si è costituita in giudizio l'Avv. CP_2
n.q. di curatrice speciale del minore .
[...] Persona_1
In data 09.01.2025 si è costituito formalmente in giudizio il resistente, contestando in fatto e in diritto il contenuto del ricorso. In particolare, ha contestato l'esposizione dei fatti fornita dalla moglie, evidenziando che la crisi coniugale è viceversa ascrivibile alle condotte perpetrate dalla la quale ha intrapreso una relazione Parte_1
extraconiugale a seguito del trasferimento della coppia in Germania. Tale circostanza avrebbe comportato accesi litigi, mai culminati tuttavia in violenze da parte del Lo
Giudice.
Con riferimento al collocamento del minore, ha evidenziato che lo stesso era stato affidato al padre dai Servizi Sociali tedeschi e da lui sarebbe stato condotto in Italia, affinché i nonni potessero prendersene cura.
Ha, inoltre, rilevato che la si è di fatto disinteressata del figlio sino Parte_1
all'estate del 2024, quando ha iniziato a impedire al padre di avere contatti con lui. Tali condotte hanno comportato dei litigi tra il Lo Giudice, la e il suo Parte_1
compagno.
Infine, con riferimento alla richiesta di affidamento esclusivo del minore avanzata dalla ricorrente, ha evidenziato che la stessa è da considerarsi inidonea a occuparsi del figlio, essendo preferibile il collocamento del minore presso i nonni materni.
Ha, inoltre, manifestato il proprio assenso al rilascio del passaporto anche per il figlio minore.
Alla luce di tali circostanze, il resistente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1. In via preliminare dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi così come identificati con addebito della stessa a carico della sig.ra e, Parte_1
pertanto, rigettare la richiesta di addebito a carico del sig. ; Controparte_1
2. Rigettare la richiesta di affido super esclusivo alla sig.ra e disporre Parte_1
l'affidamento del minore ai nonni già collocatari;
in via subordinata disporre che la sig.ra si sottoponga ad un percorso genitoriale e sia sottoposta a Parte_1
valutazione circa il possesso della capacità genitoriale;
solo all'esito di tale percorso valutare l'affidamento del minore alla madre;
3. Rigettare la richiesta di collocamento del minore presso la residenza DE della madre;
4. Disporre i diritti di visita del padre fissando tempi e luogo;
5. Porre a carico di l'obbligo di contribuzione al Controparte_1
mantenimento della figlia minore della somma di euro 150,00 mensili, da versarsi tramite bonifico postale ed entro il giorno 5 di ogni mese da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
le spese straordinarie saranno ripartite in misura del 50% secondo il Protocollo del RI di Reggio Calabria di cui i coniugi dichiarano di avere conoscenza;
6. I coniugi si danno il reciproco assenso per il rilascio del passaporto anche per la figlia minore;
7. Pronunciare a seguito del passaggio in giudicato del capo della sentenza di separazione e persistendo la mancanza convivenza dei coniugi lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio;
8. Condannare parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
In via istruttoria si chiede di: nominare un consulente tecnico al fine di valutare la capacità genitoriale della ricorrente e del resistente;
ci si oppone alla richiesta di prova testimoniale così come formulata e con i testi indicati poiché infondata in fatto
e diritto e riguardante fatti da accertarsi in sede penale.
All'udienza del 09.01.2025, il Giudice ha proceduto all'audizione del resistente, il quale ha dichiarato:
a) di lavorare saltuariamente e di percepire circa € 50,00 al giorno con l'attività di operaio non specializzato;
b) di non incontrare il figlio da agosto 2024 e di essere gravato da un divieto Per_1
di avvicinamento alla e al bambino stesso almeno da novembre;
Parte_1
c) che, prima di tale misura, incontrava il figlio due volte a settimana oltre al sabato e alla domenica;
d) di essere disponibile a versare € 150,00 al mese a titolo di mantenimento del figlio e di volere che il minore resti, ove possibile, in Calabria, al fine di garantire il proprio diritto alla genitorialità.
All'esito dell'audizione del resistente, entrambe le parti hanno chiesto la pronuncia parziale in ordine allo status e l'emissione dell'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c.
Parte ricorrente ha chiesto altresì la concessione dei termini di cui all'art. 473bis.17
c.p.c. con riferimento alle questioni sollevate ex art. 473bis.19 c.p.c. da parte resistente e il Giudice, disposta l'acquisizione del fascicolo pendente innanzi al RI per i minorenni (R.G. n. 56/2022), ha riservato la decisione al Collegio.
Con sentenza parziale n. 167 del 28.01.2025, pubbl. il 31.01.2025, il Collegio ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, evidenziando la rottura del vincolo matrimoniale e il venir meno dell'affectio coniugalis.
Con contestuale ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c., sono stati adottati i provvedimenti provvisori e urgenti, anche alla luce degli atti del fascicolo del TM (che, con provvedimento del 15.07.2024, ha disposto la sospensione della responsabilità genitoriale del Lo Giudice e la limitazione della , di quelli relativi al Parte_1
procedimento penale a carico del Lo Giudice per i reati di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e minacce (per i quali è stata applicata, con ordinanza GIP del
02.08.2024, la misura cautelare del divieto di avvicinamento), nonché delle relazioni dei Servizi Sociali.
Con l'ordinanza de qua, pertanto, il Giudice delegato ha così disposto:
1) revoca la limitazione della responsabilità genitoriale applicata Parte_1
con provvedimento del TM del 20.7.24; conferma la sospensione della responsabilità genitoriale di nei confronti del figlio minore applicata con Controparte_1
il medesimo provvedimento;
2) dispone l'affido super esclusivo di alla Persona_1
madre con collocazione dello stesso presso l'ascendente materna sino al completamento del percorso di preparazione del minore al pieno ricongiungimento con la figura materna;
3) pone a carico di l'onere di mantenere il figlio minore Controparte_1
versando a la somma Persona_1 Parte_1
di € 150,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi entro il 5 del mese a far data dalla presentazione del ricorso;
4) l'Assegno Unico Universale va corrisposto alla madre nella misura del 100%; 5) demanda al Servizio Sociale territorialmente competente il monitoraggio del nucleo familiare e del percorso di preparazione del minore al trasferimento in Germania presso l'abitazione della madre.
I Servizi Sociali avranno onere di relazionare entro e non oltre il 30.4.2025;
6) rigetta la richiesta di adozione di un ordine di protezione nei confronti del resistente. fissa l'udienza del 10.5.25 h 12:00 per la precisazione delle conclusioni con concessione dei termini ex 473 bis.28 c.p.c.”.
Con memoria ex art. 473bis.28, lett. a), c.p.c., depositata l'08.03.2025, la ricorrente ha rilevato che il minore ha iniziato già dal mese di novembre 2024 a frequentare Per_1
in maniera proficua un corso pomeridiano di lingua DE e che nel mese di gennaio
2025, a seguito dell'autorizzazione al rilascio del passaporto da parte di Codesto Ill.mo
RI, il minore si è recato insieme alla nonna materna in Germania per trascorrere del tempo con la madre. Viene, inoltre, riferito che la ricorrente ha già preso contatti con la scuola che il bambino dovrà frequentare in Germania e informazioni sulle attività che lo stesso potrà svolgere al fine di supportarlo e sostenerlo nell'acquisizione della lingua DE e nel pieno inserimento del bambino nel contesto scolastico e familiare.
È stato, altresì, evidenziato un collaborativo confronto tra i difensori della ricorrente, le insegnanti del bambino, i servizi sociali incaricati e la ricorrente stessa al fine di garantire il graduale inserimento del minore in Germania: secondo il parere delle insegnanti e dei Servizi Sociali incaricati, tale inserimento sarebbe preferibile avvenisse nel mese di luglio 2025, poiché l'anno scolastico tedesco inizia ad agosto.
Parte ricorrente, dunque, ha così chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1.Confermare l'affidamento super esclusivo del minore Persona_1
Giudice alla madre SI.ra
[...] Parte_1
2. Acquisita la relazione dei servizi sociali incaricati, e preso atto del “percorso di preparazione del minore al pieno ricongiungimento con la figura materna”, disporre il collocamento del bambino presso la madre in Germania dal mese di luglio 2025; 3. Disporre la decadenza immediata dalla Responsabilità Genitoriale per il Lo Giudice
Omar per i gravissimi fatti commessi in danno della sig.ra e del figlio Parte_1
minore o in subordine confermare la sospensione della potestà genitoriale;
Per_1
4. Confermare a carico di l'onere di mantenere il figlio Controparte_1
minore versando a la Persona_1 Parte_1
somma di euro 150,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e da versarsi entro il 5 del mese a far data dalla presentazione del ricorso;
5. Confermare che l'Assegno Unico Universale va corrisposto alla madre nella misura del 100%;
6. Dichiarare che la separazione è addebitabile in via esclusiva al SI.
[...]
per le gravi condotte perpetrate nei confronti della odierna ricorrente CP_1
e del figlio minore;
7. Dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3,
c. III, 1° dicembre 1970, n. 898;
8. Una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente a oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sigg.ri Parte_1
e in data 01/10/2013 e trascritto nel registro dello Stato Controparte_1
Civile del Comune di Reggio Calabria, al n. 00132 parte 1 – anno 2013, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni;
9. Condannare la parte resistente alle spese di lite.
Con memoria ex art. 473bis.28, lett. b) c.p.c., depositata in data 10.04.2025, parte ricorrente ha precisato le seguenti circostanze:
a) la domanda di addebito trova base giuridica anche nel rinvio a giudizio, avvenuto nel mese di gennaio 2023, del Lo Giudice, il quale dovrà rispondere (nell'ambito del procedimento penale n. 3092/2024 RGNR) dei reati previsti e puniti dagli artt. 572, commi 1, 2 e 4, 609bis e 609ter, comma 1, n. 5quater, 612, comma 2, c.p.;
b) la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale si giustifica alla luce non solo del “sistematico indottrinamento del figlio a disvalori criminali, facendolo assistere ad attività delinquenziali, esponendolo all'uso delle armi e rendendolo edotto degli scopi criminosi di una organizzazione criminale cui il genitore appartiene”, ma anche dell'inclinazione del resistente “all'uso di sostanze tossiche e non disponibile al proprio recupero, del tutto disinteressato alle esigenze ed ai diritti d'ordine materiale, morale, affettivo e psicologico del minore e del proprio ruolo paterno, con grave, inevitabile e progressivo danno per la prole, tanto più qualora egli sia completamente assente nel giudizio, tenendo una condotta processuale concludente e rivelatrice ex art. 116, comma II, e 117, cod. proc. civ. Nel caso del Lo Giudice, egli non si è sottoposto neppure agli incontri del disposti dal RI per i Minorenni che lo Pt_3
avevano sottoposto a controlli tossicologici. Da circa due anni intrattiene una relazione con tale , tossicodipendente conosciuta al , ed insieme Persona_2 Pt_3
conducono una vita deplorevole fatta di commissione di reati e abuso di sostanze stupefacenti”;
c) le superiori circostanze giustificano la domanda di affidamento super esclusivo alla madre;
d) il resistente non ha mai provveduto al mantenimento del figlio minore Per_1
Pertanto, parte ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1. Confermare l'affidamento super esclusivo del minore Persona_1
Giudice alla madre SI.ra
[...] Parte_1
2. Disporre il collocamento del bambino presso la madre in Germania;
3. Disporre la decadenza immediata dalla Responsabilità Genitoriale per il Lo Giudice
Omar per i gravissimi fatti commessi in danno della sig.ra e del figlio Parte_1
minore o in subordine confermare la sospensione della potestà genitoriale;
Per_1
4. Confermare a carico di l'onere di mantenere il figlio Controparte_1
minore versando a la Persona_1 Parte_1
somma di euro 150,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e da versarsi entro il 5 del mese a far data dalla presentazione del ricorso;
5. Confermare che l'Assegno Unico Universale va corrisposto alla madre nella misura del 100%; 6. Dichiarare che la separazione è addebitabile in via esclusiva al SI.
[...]
per le gravi condotte perpetrate nei confronti della odierna ricorrente CP_1
e del figlio minore;
7. Dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3,
c. III, 1° dicembre 1970, n. 898;
8. Una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sigg.ri
e in data 01/10/2013 e trascritto nel Parte_1 Controparte_1
registro dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria, al n. 00132 parte 1 – anno
2013, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni;
9. Condannare la parte resistente alle spese di lite.
Il resistente non ha, invece, depositato le memorie di cui all'art. 473bis.28 c.p.c..
In data 13.05.2025, il Servizio Sociale territorialmente competente ha depositato la relazione in ordine al monitoraggio del nucleo familiare, da cui è emerso che:
a) il minore si è recato, nel mese di gennaio 2025, in Germania presso Per_1
l'abitazione della madre e l'impatto con tale realtà, da quanto raccontato e manifestato dal bambino, è stato positivo;
b) il minore è proiettato verso il trasferimento in Germania, al punto da aver già acquisito buone capacità linguistiche;
c) i nonni si sono resi disponibili a rimanere per un periodo in Germania, al fine di sostenere la figlia nelle attività di supporto nella gestione del trasferimento del minore;
d) anche la valutazione scolastica è positiva, essendo stato riscontrato nel minore un atteggiamento motivato e propositivo nei confronti delle varie attività.
Inoltre, sempre in data 13.05.2025 ha depositato la relazione sul minore la curatrice speciale, la quale ha rilevato che:
a) il minore, nell'ultimo periodo, ha condotto una vita regolare, scandita dalla frequentazione della scuola, del dopo-scuola e del corso di tedesco;
b) l'impatto con la realtà DE, a seguito del soggiorno avvenuto a gennaio 2025, è stato positivo;
c) dal punto di vista scolastico, la maestra di italiano ha riferito che il minore è un bambino molto socievole e ben inserito nel contesto classe. Circa il profitto, la valutazione è nel complesso positiva e ritiene che il trasferimento in Germania possa essere proficuo per lo sviluppo del minore, in quanto lo stesso ha necessità di essere seguito e cresciuto con regole più solide che facciano da contraltare al disordine familiare;
c) con riferimento al rapporto con il padre, il bambino ne sente la mancanza, ma ha anche la consapevolezza di non poterlo incontrare al momento.
Alla luce di tali circostanze, la curatrice speciale ha rilevato che il minore, “pur nella precaria situazione familiare in cui si trova, vive e cresce in un ambiente carico di affetto e che i nonni (con cui convive) continuano ad essere per lui dei punti fermi. Ma, come già spiegato in comparsa, va riconosciuto che si tratta di due persone in avanti con l'età per cui risultano inadeguate a continuare ad occuparsi di nel lungo Per_1
Pers termine. Pertanto, vi è la necessità che continui a crescere in un contesto familiare più adeguato e che sia la madre ad occuparsi della crescita del Parte_1
proprio figlio”.
All'udienza del 14.05.2025, la curatrice speciale ha chiesto che il Giudice si pronunciasse sulle spese, in quanto non vi è ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, in ragione della collocazione del minore presso i nonni, con cui non vi è un rapporto di conflittualità e il cui reddito supera i limiti di legge.
Il difensore del resistente ha chiesto che venisse consentito al padre di videochiamare il figlio una volta ogni 15 giorni, in quanto il bambino chiede di lui.
I difensori della ricorrente si sono opposti a tale richiesta in ragione sia della misura cautelare in atto, che prevede il divieto di avvicinamento nonché di vedere e sentire il bambino, sia della pendenza del procedimento penale per maltrattamenti in famiglia.
Per il resto, tutti i procuratori costituiti e la curatrice speciale si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi. Il Giudice delegato, preso atto, ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Attesa la sentenza parziale n. 167 del 28.01.2025, pubbl. il 31.01.2025, non resta in questa sede che adottare i provvedimenti consequenziali.
1. Addebito della separazione.
Con riferimento alle reciproche domande di addebito formulate dalle parti, reputa il
Collegio di seguire il costante insegnamento della Suprema Corte sul punto. Ed invero, in tema di separazione legale dei coniugi, la pronuncia di addebito a uno di essi postula non soltanto il riscontro di un suo comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ma anche l'accertamento che a tale condotta sia causalmente ricollegabile la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificativa della separazione medesima (ex multis Cass. n. 7817/1997, Cass. n. 12130/2001; Cass. n.
14840/2006; Cass. n. 13431/2008; Cass. n. 14042/2008; Cass. n. 6697/2009; Cass. n.
14414/2016; Cass. n. 17317/2016).
L'indagine sull'intollerabilità della convivenza e sull'addebitabilità della separazione non può basarsi sull'esame di singoli episodi di frattura, ma deve derivare da una valutazione globale dei reciproci comportamenti;
ed infatti, la dichiarazione di addebito implica la dimostrazione che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile soltanto alla condotta volontariamente e consapevolmente contraria ai doveri scaturenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, offrendone i richiedenti, prova rigorosa del nesso causale tra la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ed il suo naufragio (cfr. di recente RI S. Maria Capua V., Sez. I, 13.02.2023, n. 570;
RI Benevento, Sez. I, 10.01.2023, n. 59; RI Bari, Sez. I, 31.10.2022, n.
3975).
Ciò in accordo con l'insegnamento costante della Suprema Corte (cfr. di recente Cass.
n. 16691/2020; Cass. n. 11130/2022; nonché ex multis Cass. n. 7817/1997; Cass. n.
12130/2001; Cass. n.14840/2006; Cass. n.13431/2008; Cass. n. 14042/2008; Cass. n.
6697/2009; Cass. n. 14414/2016; Cass. n. 17317/2016). Orbene, soffermandosi sulla vicenda processuale in esame e facendo leva sui consolidati e condivisi principi appena enunciati, reputa il Collegio di dover distinguere, in ordine alle reciproche domande di addebito, la posizione della ricorrente da quella del resistente.
In particolare, la ricorrente formula domanda di addebito adducendo la sussistenza di condotte infedeli da parte del marito nonché caratterizzate da violenze fisiche e verbali sin dall'inizio del rapporto coniugale.
Sotto il primo profilo, deve evidenziarsi come la sussistenza di relazioni extraconiugali sia semplicemente asserita e non trovi puntuale riscontro probatorio. Ed invero, la nell'atto introduttivo riferisce di due episodi di infedeltà (il primo Parte_1
verificatosi nell'ottobre 2016, in Germania;
il secondo, nel 2022, a Reggio Calabria), senza tuttavia dimostrare né la reale sussistenza degli stessi né il nesso di causalità con il naufragio del rapporto coniugale.
Al contrario, può ritenersi soddisfatto l'onere probatorio con riferimento alle condotte violente - sia fisicamente sia verbalmente - tenute dal Lo Giudice nei confronti della le quali sono idonee di per sé a fondare la pronuncia di addebito della Parte_1
separazione.
In proposito, ritiene questo Collegio di dover richiamare la giurisprudenza di legittimità, la quale ha stabilito che, in caso di violenza, dev'essere accantonato il principio consolidato in base al quale, per addivenire ad una pronuncia di addebito della separazione, la parte deve dimostrare azioni che costituiscano un comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tale da assurgere a causa necessaria e sufficiente a determinare l'irreversibile intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
né il Giudice è in questo caso obbligato al rigoroso vaglio comparativo del comportamento di entrambi i coniugi per valutare l'esistenza di una crisi pregressa. Anzi, del tutto irrilevante risulta la posteriorità delle condotte violente rispetto al momento di insorgenza della crisi matrimoniale, in quanto un comportamento violento è considerato in sé e per sé del tutto inaccettabile all'interno di una relazione coniugale, con la conseguenza che la sua incidenza causale è preminente rispetto a qualsiasi causa preesistente di crisi dell'affectio coniugalis (cfr.
Cass. civ., Sez. I, ord. 24.10.2022, n. 31351).
Orbene, è documentale, nel caso di specie, la prova relativa a condotte violente poste in essere dal resistente, le quali si evincono dai verbali di intervento della polizia DE, dalle misure cautelari adottate dall'AG DE (dapprima divieto di ferire, minacciare ed abusare della persona offesa e poi allontanamento dalla casa familiare del Lo Giudice), dalle numerose denunce-querele sporte dalla ricorrente sia in
Germania che in Italia nonché dagli atti del procedimento penale in corso presso questo
RI (ove è stato disposto il rinvio a giudizio dell'indagato), da cui si evincono plurime condotte violente del marito perpetrate per circa dieci anni ai danni della moglie e suffragate anche dalle diverse persone sentite a SI (vedasi ordinanza applicativa della misura cautelare e ordinanza confermativa del TDL).
Pertanto, facendo leva sui consolidati e condivisi principi sopra enunciati, reputa il
Collegio che dalle risultanze processuali emerga, secondo il civilistico criterio del “più probabile che non”, la circostanza che la ricorrente sia stata vittima del comportamento maltrattante e abusante del marito;
ciò anche alla luce dell'avvio del procedimento penale a carico del Lo Giudice per i reati p.p. dagli artt. 572, 609bis, 609ter e 612 c.p..
Tali condotte violente giustificano l'accoglimento della domanda di addebito formulata dalla ricorrente.
Con riferimento, invece, alla domanda di addebito formulata dal resistente occorre evidenziare quanto segue. Soffermandosi sulla vicenda processuale in esame e facendo leva sui consolidati e condivisi principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, reputa il Collegio che i fatti posti a sostegno della domanda di addebito del resistente, siano privi di riscontro probatorio.
Ed invero, il Lo Giudice, nella comparsa di costituzione, formula domanda di addebito della separazione nei confronti della ricorrente, riferendo che il punto di rottura del rapporto coniugale si sia raggiunto quando la ha iniziato una relazione Parte_1
extraconiugale con un uomo tedesco di 56 anni;
ciò avrebbe determinato la crisi coniugale, irreversibile, culminata con il rientro in Italia del resistente. Orbene, si rileva che l'infedeltà della ricorrente viene solamente asserita, senza che essa venga sostenuta dal necessario riscontro probatorio. Il resistente, infatti, attraverso l'unico atto di difesa presente nel fascicolo (la comparsa di costituzione) non effettua alcuna allegazione documentale né chiede che vengano ammessi ulteriori mezzi di prova. La condotta lesiva degli obblighi derivanti dal matrimonio, pertanto, non è stata in alcun modo provata dal Lo Giudice che, appunto, non ha neppure chiesto di provarle ex art. 473bis.17 c.p.c..
In definitiva, alla luce delle risultanze processuali, in ossequio ai principi stabiliti in materia dalla giurisprudenza, questo Collegio accoglie la domanda di addebito formulata dalla ricorrente e rigetta quella proposta dal resistente.
2. Responsabilità genitoriale, affidamento e collocamento figlio minore, diritto di visita.
Con riferimento alla chiesta pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale formulata dalla ricorrente, unitamente alla domanda di affidamento super-esclusivo del minore, si osserva quanto segue.
Quanto ai provvedimenti in ordine alla responsabilità genitoriale, l'art. 330 c.c. stabilisce che: “Il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero
l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore”.
Di recente, i giudici di legittimità hanno rammentato alcuni principi in tema di decadenza dalla responsabilità genitoriale, per i quali: “La decadenza dalla responsabilità genitoriale deve basarsi su un grave inadempimento dei doveri genitoriali che causi o possa causare un serio pregiudizio al figlio, fondandosi su fatti concreti e elementi indiziari caratterizzati da gravità, precisione e concordanza (Cass.
n. 24708/2024). La decadenza dalla responsabilità genitoriale comporta per il genitore la sospensione dalla titolarità e dall'esercizio della responsabilità quando ricorra un grave pregiudizio per il figlio;
di contro, il genitore continua ad essere gravato dei compiti (primo fra tutti quello di mantenimento) il cui assolvimento non sia incompatibile con gli effetti della pronuncia. Invero, la decadenza dalla responsabilità genitoriale può essere pronunciata dal giudice quando il genitore viola
o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio” (Cass. civ., Sez. I, 21 ottobre 2024, n. 27171).
In ossequio a quanto disposto dalla legge, tenuto conto degli orientamenti giurisprudenziali in materia e delle relazioni dei Servizi Sociali in atti nonché di tutto il materiale probatorio raccolto nell'ambito del giudizio minorile n. 56/22 RVG e dei provvedimenti ivi assunti (fascicolo acquisito in data 04.11.2024), il Collegio ritiene di dover disporre la decadenza dalla responsabilità genitoriale di Controparte_1
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[...]
Infatti, dagli atti del giudizio e, in particolare, dalla relazione del SST del 27.11.2024, emerge che il resistente, sebbene appaia come un soggetto tranquillo e controllato nei comportamenti e nell'eloquio, fa spesso ricorso all'alcol e a sostanze stupefacenti (egli stesso ha dichiarato di fare uso di cannabis persino quando ha difficoltà ad addormentarsi). Di tale allarmante situazione hanno dato atto anche la madre ed i nonni del minore sentiti dal RI per i Minorenni nonché lo stesso RI per i
Minorenni nel provvedimento del 15.07.2024, con cui è stata disposta la sospensione della responsabilità genitoriale del padre, ove si legge che quest'ultimo ha ammesso l'uso in epoca passata rispetto alla sua audizione, avvenuta il 06.05.2022, di sostanze stupefacenti negando di farne ancora uso, sebbene invece, a distanza di qualche mese, egli sia stato ricoverato (in data 16.10.2022) per tentato suicidio e sia risultato positivo per cocaina e cannabis (con un valore tossicologico molto elevato per la cocaina: 5000 ng/ml a fronte di una soglia massima di 300 ng/ml), il che dimostra il perdurante uso di pesanti sostanze stupefacenti.
Tali atteggiamenti confliggono con la sua capacità a esercitare adeguatamente la responsabilità genitoriale nei confronti del figlio, anche in ragione del fatto che il Lo
Giudice non abbia ad oggi intrapreso nessun percorso né di disintossicazione (il responsabile del Ser.D. ha dichiarato che lo stesso non si è mai presentato agli incontri) né di sostegno alla genitorialità.
A ciò aggiungasi che il lo Giudice, pur risultando formalmente incensurato sulla base del certificato del casellario giudiziale acquisito nel procedimento minorile, in realtà è sottoposto ad un procedimento penale in cui ha già conseguito la condanna in primo grado a sette anni ed 11 mesi di reclusione (vedasi certificato dei carichi pendenti a pag. 165 del fascicolo del RI per i Minorenni), oltre a quello susseguente alle denunce sporte dalla moglie.
Inoltre, anche i vari parenti della moglie hanno dovuto sporgere denuncia contro il Lo
Giudice avendo subito dallo stesso ripetute minacce e violenze, di cui vi è evidenza dai numerosi messaggi audio e testuali acquisiti nel procedimento penale e di cui si dà atto anche nella relazione dei servizi Sociali dell'1.08.2024, ove si rileva altresì che il Lo
Giudice abbia adottato dei toni intimidatori anche nei confronti della stessa assistente sociale. Tali minacce si sono intensificate particolarmente dopo l'adozione della misura della sospensione dalla responsabilità genitoriale e della limitazione del diritto di visita allo spazio neutro in videochiamata (poi sospeso del tutto con ordinanza del
28.01.2025 adottata dal precedente Giudice delegato nel presente giudizio).
I gravi fatti appena rappresentati, suffragati da copiosa documentazione, nonché la sottrazione del Lo Giudice a qualsiasi percorso di disintossicazione e di sostegno della genitorialità dimostrano l'assoluta sua incapacità genitoriale che giustifica l'adozione della misura più grave della decadenza del resistente dall'esercizio della responsabilità genitoriale.
Deve pur tuttavia darsi atto che la legge prevede all'art. 332 c.c. la possibilità di reintegrazione nella responsabilità genitoriale, sempre che siano cessate le ragioni di grave pregiudizio che oggi conducono alla pronuncia di decadenza. Pertanto, il
Collegio invita il Lo Giudice ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, che gli possa garantire il pieno recupero di tale facoltà nonché un adeguato percorso che conduca alla disintossicazione da alcol e sostanze stupefacenti. La pronuncia di decadenza non è astrattamente incompatibile con una possibile regolamentazione del diritto di incontro e/o di frequentazione del genitore decaduto con il minore, sempre che ciò avvenga nell'esclusivo e superiore interesse di quest'ultimo.
Sul punto si osserva che dalla relazione depositata da ultimo il 13.05.2025 dalla curatrice speciale emerge che, sebbene il piccolo abbia la consapevolezza di Per_1
non poter vedere il padre, egli nutre un sincero affetto per il genitore e riferisce che il padre gli manca. Ciò è stato confermato anche all'udienza del 14.05.2025, durante la quale il difensore del resistente ha chiesto che venga consentito al padre di videochiamare il figlio una volta ogni 15 giorni, dal momento che il bambino chiede del genitore.
Al momento però non appare opportuno disporre una ripresa dei rapporti tra padre e figlio alla luce dei gravi fatti contestati al padre e della persistenza della misura cautelare del divieto di avvicinamento e di contatti di qualsiasi tipo tra la persona offesa
(madre del bambino) ed il resistente, estesa anche a tutti i suoi familiari (incluso il bambino).
La possibilità di un'eventuale e graduale ripresa del diritto di visita, anche da remoto, sarà valutata nel prosieguo del giudizio alla luce dei risvolti del procedimento penale in corso e subordinatamente all'esito positivo del percorso di sostegno alla genitorialità
e di disintossicazione, cui il resistente eventualmente si sottoporrà.
Da ciò consegue l'affido super-esclusivo del minore alla madre, già invero disposto con l'ordinanza del 28.01.2025, considerato che la stessa ha positivamente concluso il percorso di recupero della genitorialità avviato nel 2024.
Appare poi opportuno accogliere la richiesta della madre e della curatrice speciale, supportata dai SS, di collocazione del minore presso la madre in Germania, considerato che ormai il minore ha completato il suo percorso di preparazione al trasferimento grazie anche alla collaborazione della nonna materna e del compagno di quest'ultima, , che se ne sono presi cura fino ad oggi sin da quando lo Persona_4
stesso aveva solo sei mesi d'età. Il bambino ha, infatti, trascorso una settimana a casa della madre in Germania, accompagnato dalla nonna ed ha frequentato un corso pomeridiano di lingua DE.
Inoltre, nelle relazioni dei Servizi Sociali in atti si legge come la madre possieda una soddisfacente competenza genitoriale, essendo capace di prestare le giuste attenzioni al figlio.
Tuttavia, non è possibile non tenere conto di alcuni elementi fattuali che caratterizzano il caso di specie. Ed invero, il piccolo dal 2018 (ossia da quando aveva solo Per_1
6 mesi) ad oggi, ha sempre vissuto con la nonna materna e il compagno della stessa ed ha ripreso a vedere la madre con continuità solo lo scorso anno. Con tale nucleo ha costruito una quotidianità che gli ha consentito una crescita regolare, tranquilla e serena. Lo stesso Servizio Sociale, che ha provveduto a interfacciarsi nel novembre
2024 con le persone che gravitano attorno al bambino, ha riferito che “il minore ha una routine oramai consolidata, tornato a casa, infatti, pranza con la nonna e il per Per_4
poi recarsi presso un doposcuola sito in Via Santa Lucia 37 A, denominato “L'isola
Felice”, dove trascorrere il pomeriggio svolgendo i compiti scolatici ed effettuando anche attività laboratoriali”.
I signori e invero, si sono dimostrati dei validi “punti fermi” in questi Pt_4 Per_4
anni, caratterizzati da instabilità familiare per il minore (cfr. relazione della curatrice speciale del 13.05.2025), sicchè appare opportuno che la nonna ed il compagno coadiuvino la nei primi mesi di trasferimento del bambino in Germania, Parte_1
come si sono del resto loro stessi proposti di fare, così da evitare un distacco netto e traumatico del bambino dal contesto familiare in cui ha sempre vissuto.
In definitiva, alla luce di tali considerazioni, il Collegio dispone il collocamento di presso la madre in Germania, onerando i SS di relazionare ogni 5 mesi in Per_1
merito alle condizioni di vita del bambino ed al suo inserimento nel nuovo contesto abitativo, in collaborazione con i Servizi sociali tedeschi del luogo di residenza del minore.
3. Contributo al mantenimento del figlio minorenne. In ordine al mantenimento del figlio minore della coppia, questo Collegio ritiene di dover porre a carico del Lo Giudice un assegno di mantenimento in favore del figlio minore in ragione del collocamento dello stesso presso la residenza della Per_1
madre.
Con riferimento al caso di specie e alla luce della pronuncia di decadenza e di affido super-esclusivo del minore, appare doveroso precisare che il genitore nei cui confronti
è escluso l'affidamento della prole minorenne è comunque tenuto al mantenimento del figlio e all'assolvimento di tutti i compiti che non siano incompatibili con gli effetti di tale pronuncia.
Ciò in linea con la volontà legislativa, in virtù della quale l'onere del contributo al mantenimento dei figli minori - o maggiorenni non economicamente autosufficienti - spetta a entrambi i genitori in ragione del combinato disposto di norme costituzionali e codicistiche, rinvenibili agli artt. 30 Cost., 143, 315 bis, 316 bis, 317 bis, 337 ter co.2
e co. 4, 337 septies c.c.
In particolare, l'obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 316 bis c.c. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori, in proporzione alle loro sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo;
inoltre, l'art. 337ter c.c. stabilisce che nel determinare l'assegno il giudice deve considerare le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi, la valenza dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Pertanto, precisato che l'AUU debba essere integralmente percepito da parte della ricorrente quale genitore collocatario, deve disporsi che il Lo Giudice corrisponda, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di € 150,00, oltre rivalutazione annuale
Istat, a titolo di concorso al mantenimento del figlio minore , tenuto Persona_1
conto che lo stesso risulta attualmente disoccupato e che questo è l'importo che lui stesso si è dimostrato disponibile a pagare. Infine, considerata la disparità economica tra il ricorrente e la resistente, si dispone la suddivisione delle percentuali relative alle spese straordinarie (regolamentate dal
Protocollo in uso presso il RI di Reggio Calabria) nei seguenti termini: 60% a carico di e 40% a carico di . Parte_1 Controparte_1
Nulla deve disporsi sulle spese di lite, stante il prosieguo del giudizio.
P.Q.M.
Il RI di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti ed il rappresentante del P.M., parzialmente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, così provvede:
1) addebita la separazione al resistente;
2) dispone la decadenza dalla responsabilità genitoriale di Controparte_1
per le ragioni di cui in parte motiva;
3) invita ad intraprendere un percorso di sostegno alla Controparte_1
genitorialità e di disintossicazione, cui è subordinata l'eventuale ripresa degli incontri con il figlio;
4) dispone l'affido super-esclusivo di alla madre Persona_1 Parte_1
con collocazione dello stesso presso la residenza materna, invitando la nonna
[...]
materna a coadiuvare la madre nel periodo iniziale del trasferimento del bambino;
6) pone a carico di l'obbligo della corresponsione di un Controparte_1
assegno, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, quantificabile in €
150,00, oltre rivalutazione annuale Istat, da versarsi entro il 5 di ogni mese a
; Parte_1
7) dispone che le spese straordinarie vengano poste a carico di Parte_1
per il 60% e di per il 40%, come da Protocollo in uso presso Controparte_1
il RI di Reggio Calabria;
8) dispone che l'AUU sia integralmente percepito da Parte_1
9) dispone che i SST, agendo in collaborazione con i servizi sociali tedeschi, relazionino ogni 5 mesi in merito alle condizioni di vita del bambino ed al suo inserimento nel nuovo contesto abitativo;
10) rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda divorzile;
11) spese al definitivo;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 22.07.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elena M.A. Luppino Dott. Giuseppe Campagna