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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 09/12/2025, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 1912/2024
Udienza del 09/12/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate da parte resistente/opposta; visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 1912/2024 promossa
DA
(C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Manuela De Sensi
- RICORRENTE / OPPONENTE -
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Pitaro
- RESISTENTE / OPPOSTA -
Pagina 1 di 7 R.G. LAV. N. 1912/2024
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 325/2024 (R.G. Lav. n. 1057/2024).
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 15/07/2024, la
[...] ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 325/2024 (emesso in data
04/06/2024 nel proc. iscritto al R.G. Lav. n. 1057/2024), notificato in data 05/06/2024, con il quale era stato intimato il pagamento della somma di € 32.705,00 (oltre accessori e spese della procedura monitoria) in favore di , già sua Controparte_1 dipendente, dimessasi con decorrenza dal 03/11/2023.
L'importo ingiunto scaturiva dalla sommatoria dei seguenti crediti vantati dalla ex dipendente:
1) retribuzione di agosto 2023: € 1.106,00, come da certificazione rilasciata dall'INPS;
2) retribuzione di settembre 2023: € 1.313,00, come da certificazione rilasciata dall'INPS;
3) retribuzione di ottobre 2023: € 828,00, come da certificazione rilasciata dall'INPS;
4) retribuzione di novembre 2023: € 686,00, come da certificazione rilasciata dall'INPS;
5) altre competenze di novembre 2023 (tredicesima, ecc.):
€ 2.505,00, come da certificazione rilasciata dall'INPS;
6) T.F.R.: € 23.711,00, come da certificazione unica (CU)
2023;
7) mancato versamento della ritenuta di 1/5 dello stipendio
(€ 284,00), a seguito di cessione, in favore di per 9 CP_2 mensilità, per un totale di € 2.556,00, come da richiesta di
(pure allegata al ricorso monitorio). CP_2
1.1. A supporto dell'opposizione la ricorrente ha dedotto,
Pagina 2 di 7 R.G. LAV. N. 1912/2024
innanzitutto, l'erroneità della somma ingiunta.
In particolare, ha evidenziato che dai prospetti paga relativi alle mensilità di agosto, settembre, ottobre e novembre 2023, comprensiva del TFR maturato, si evincerebbe che la somma complessivamente spettante alla lavoratrice è pari ad €
19.776,62 a titolo di TFR, € 982,28 per il mese di agosto 2023,
€ 984,19 per il mese di settembre 2023, € 1.288,91 per il mese di novembre.
La retribuzione relativa al mese di ottobre 2023 - precisa ancora l'opponente - era stata invece corrisposta in data 1° dicembre 2023, quindi ancor prima che fosse depositato il ricorso per decreto ingiunto oggi opposto.
Quanto al calcolo del TFR effettivamente maturato, ma non dovuto, la opponente Parte_1 sostiene che l'importo sopraindicato è comprensivo della quota che, invece, essa dovrebbe corrispondere al cessionario non essendo in possesso del conto estintivo, pur CP_2 regolarmente richiesto, ma che la lavoratrice non si era premurata di far pervenire in azienda, sicché, proprio per effetto dell'intervenuta cessione, la stessa non era legittimata a pretendere il pagamento del TFR senza aver prima estinto il debito con l'istituto di credito cessionario.
1.2. L'opponente ha quindi concluso per la revoca del decreto ingiuntivo e per il rigetto della domanda proposta in via monitoria.
2. Si è costituita l'opposta la quale ha dedotto Controparte_1 che, successivamente al deposito del ricorso monitorio oggetto di causa (R.G. n. 1057/2024), stante l'estrema necessità ed urgenza di ottenere la somma a lei spettante per poter far fronte alle spese quotidiane (per comperare gli alimenti, per pagare le bollette, le rate del mutuo), la stessa lavoratrice aveva proposto un secondo ricorso per decreto ingiuntivo (R.G. n. 2088/2024)
Pagina 3 di 7 R.G. LAV. N. 1912/2024
contro la datrice di lavoro per ottenere il pagamento del solo
TFR spettante.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro ha quindi emesso il decreto ingiuntivo n. 495/2024, provvisoriamente esecutivo (allegato alla memoria di costituzione), con il quale era stato ingiunto il pagamento della somma spettante a titolo di TFR per un importo di € 23.711,00.
L'opposta deduce, ancora, che il suddetto decreto ingiuntivo non è mai stato opposto dal datore di lavoro.
Secondo quanto sostenuto da parte opposta nella memoria di costituzione, sottraendo, quindi, dalla somma di € 32.705,00,
l'importo di € 19.776,62 (spettante a titolo di TFR) e la mensilità di ottobre 2023 (pagata a dicembre) per un importo di € 921,48, la parte predetta ritiene - a suo dire - di essere ancora creditrice della somma residua di € 12.006,90.
2.1. Ha quindi concluso chiedendo, nel merito, che il
Tribunale voglia rigettare integralmente l'opposizione del datore di lavoro, perché manifestamente pretestuosa, temeraria, infondata e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo n. 325/2024 nella minore somma di € 12.006,90.
3. L'opposizione è solo parzialmente fondata nei sensi e nei limiti che di seguito si precisano, sicché il decreto ingiuntivo deve essere comunque revocato, con condanna dell'opponente al pagamento della minor somma effettivamente dovuta al momento della presente pronuncia.
3.1. Sul punto la Suprema Corte ha infatti chiarito che «Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che nel sistema delineato dal codice di procedura civile si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della
Pagina 4 di 7 R.G. LAV. N. 1912/2024
sentenza - e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente (che è gravato dal relativo onere probatorio), con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo» (Cass., Sez. Un., n.
7448/1993).
In senso conforme si è statuito che «L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del potere-dovere di pronunziare sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere con la richiesta d'ingiunzione, sicché, una volta stabilito che anche solo in parte la pretesa è infondata, il decreto ingiuntivo dev'essere revocato, pur se il pagamento della somma ingiunta sia stato effettuato dopo l'emissione dell'ingiunzione, salvo a pronunziare condanna al pagamento di una minor somma» (Cass. n. 5074/1999).
4. Orbene, è pacifico tra le parti che siano state già corrisposte sia la retribuzione del mese di ottobre 2023, sia il
T.F.R. (quest'ultimo in forza di un secondo decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, emesso successivamente a quello oggi opposto).
4.1. Ne consegue che deve essere disposta la condanna della opponente al pagamento, in favore della odierna opposta, delle seguenti voci retributive: agosto 2023 (€ 1.106,00), settembre
2023 (€ 1.313,00), novembre 2023 (€ 686,00) e tredicesima
2023, quattordicesima 2023, ferie non godute, permessi ROL
Pagina 5 di 7 R.G. LAV. N. 1912/2024
non goduti, permessi legge n. 104/1992 (€ 2.505,00) nelle misure già richieste in sede monitoria e confermate in questa sede di opposizione (nonostante parte opponente abbia prodotto le buste paga relative ai mesi di settembre e novembre
2023, dalla quale ultima busta paga si evincono le voci prima specificate, oltre a quella di dicembre 2023 relativa al solo TFR), non potendo il Giudice liquidare ultra petita.
4.1.1. Sarebbe stato infatti onere dell'opposta avanzare domanda riconvenzionale per il pagamento delle eventuali maggiori somme risultanti dalle buste paga rispetto a quelle indicate nelle certificazioni emesse dall'INPS riferite al c.d. imponibile previdenziale (sulla scorta delle quali era stato emesso il decreto ingiuntivo). D'altronde, l'opposta si era riservata, nel ricorso monitorio, di “agire per tutte le altre somme dovute, con altro separato atto”, ma in forza del principio del divieto di frazionamento del credito, era in questa sede che le eventuali differenze retributive, in relazione alle mensilità/voci retributive azionate, si sarebbero dovute far valere.
4.2. Alle predette voci va poi aggiunta la somma di €
2.556,00 relativa alle trattenute del quinto dello stipendio di cui si è detto, non essendo stato contestato (e men che meno documentato) da parte opponente che le predette trattenute siano state poi riversate in favore della cessionaria . CP_2
4.3. La somma spettante alla parte opposta ammonterebbe, quindi, complessivamente a € 8.166,00.
4.4. Tuttavia, poiché nelle note di trattazione scritta depositate in data 09/12/2024 e, da ultimo, in data
05/12/2025, parte opposta ha (ri)quantificato il credito residuo ancora dovuto nella minor somma di € 5.811,38, è questo l'importo finale che le va riconosciuto, sempre in ragione del principio per cui il Giudice non può pronunciare oltre i limiti di
Pagina 6 di 7 R.G. LAV. N. 1912/2024
quanto domandato dalla parte (art. 112 cod. proc. civ.).
5. Sussistono gravi ed eccezionali motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
Ciò in quanto, parte opposta, per un verso, nonostante avesse già conseguito un decreto ingiuntivo (ovvero quello per cui è causa) per una somma comprendente anche il TFR, ne ha poi richiesto (ed ottenuto) un secondo, così duplicando (in violazione dei principi di correttezza e di buona fede) i procedimenti attivati per la medesima causale di credito (TFR)
e, per altro verso, ha richiesto il pagamento della retribuzione di ottobre nonostante essa le fosse stata già corrisposta, a mezzo bonifico, in data 01/12/2023 (come documentato da parte opponente), ovvero quasi cinque mesi prima del deposito del ricorso monitorio (23/04/2024).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie parzialmente l'opposizione nei sensi e nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 325/2024;
- in parziale accoglimento della domanda avanzata da
con il ricorso monitorio, condanna Controparte_1
l'opponente al Parte_1 pagamento della somma di € 5.811,38 in favore della predetta opposta, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Catanzaro, in data 9 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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Udienza del 09/12/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate da parte resistente/opposta; visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 1912/2024 promossa
DA
(C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Manuela De Sensi
- RICORRENTE / OPPONENTE -
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Pitaro
- RESISTENTE / OPPOSTA -
Pagina 1 di 7 R.G. LAV. N. 1912/2024
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 325/2024 (R.G. Lav. n. 1057/2024).
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 15/07/2024, la
[...] ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 325/2024 (emesso in data
04/06/2024 nel proc. iscritto al R.G. Lav. n. 1057/2024), notificato in data 05/06/2024, con il quale era stato intimato il pagamento della somma di € 32.705,00 (oltre accessori e spese della procedura monitoria) in favore di , già sua Controparte_1 dipendente, dimessasi con decorrenza dal 03/11/2023.
L'importo ingiunto scaturiva dalla sommatoria dei seguenti crediti vantati dalla ex dipendente:
1) retribuzione di agosto 2023: € 1.106,00, come da certificazione rilasciata dall'INPS;
2) retribuzione di settembre 2023: € 1.313,00, come da certificazione rilasciata dall'INPS;
3) retribuzione di ottobre 2023: € 828,00, come da certificazione rilasciata dall'INPS;
4) retribuzione di novembre 2023: € 686,00, come da certificazione rilasciata dall'INPS;
5) altre competenze di novembre 2023 (tredicesima, ecc.):
€ 2.505,00, come da certificazione rilasciata dall'INPS;
6) T.F.R.: € 23.711,00, come da certificazione unica (CU)
2023;
7) mancato versamento della ritenuta di 1/5 dello stipendio
(€ 284,00), a seguito di cessione, in favore di per 9 CP_2 mensilità, per un totale di € 2.556,00, come da richiesta di
(pure allegata al ricorso monitorio). CP_2
1.1. A supporto dell'opposizione la ricorrente ha dedotto,
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innanzitutto, l'erroneità della somma ingiunta.
In particolare, ha evidenziato che dai prospetti paga relativi alle mensilità di agosto, settembre, ottobre e novembre 2023, comprensiva del TFR maturato, si evincerebbe che la somma complessivamente spettante alla lavoratrice è pari ad €
19.776,62 a titolo di TFR, € 982,28 per il mese di agosto 2023,
€ 984,19 per il mese di settembre 2023, € 1.288,91 per il mese di novembre.
La retribuzione relativa al mese di ottobre 2023 - precisa ancora l'opponente - era stata invece corrisposta in data 1° dicembre 2023, quindi ancor prima che fosse depositato il ricorso per decreto ingiunto oggi opposto.
Quanto al calcolo del TFR effettivamente maturato, ma non dovuto, la opponente Parte_1 sostiene che l'importo sopraindicato è comprensivo della quota che, invece, essa dovrebbe corrispondere al cessionario non essendo in possesso del conto estintivo, pur CP_2 regolarmente richiesto, ma che la lavoratrice non si era premurata di far pervenire in azienda, sicché, proprio per effetto dell'intervenuta cessione, la stessa non era legittimata a pretendere il pagamento del TFR senza aver prima estinto il debito con l'istituto di credito cessionario.
1.2. L'opponente ha quindi concluso per la revoca del decreto ingiuntivo e per il rigetto della domanda proposta in via monitoria.
2. Si è costituita l'opposta la quale ha dedotto Controparte_1 che, successivamente al deposito del ricorso monitorio oggetto di causa (R.G. n. 1057/2024), stante l'estrema necessità ed urgenza di ottenere la somma a lei spettante per poter far fronte alle spese quotidiane (per comperare gli alimenti, per pagare le bollette, le rate del mutuo), la stessa lavoratrice aveva proposto un secondo ricorso per decreto ingiuntivo (R.G. n. 2088/2024)
Pagina 3 di 7 R.G. LAV. N. 1912/2024
contro la datrice di lavoro per ottenere il pagamento del solo
TFR spettante.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro ha quindi emesso il decreto ingiuntivo n. 495/2024, provvisoriamente esecutivo (allegato alla memoria di costituzione), con il quale era stato ingiunto il pagamento della somma spettante a titolo di TFR per un importo di € 23.711,00.
L'opposta deduce, ancora, che il suddetto decreto ingiuntivo non è mai stato opposto dal datore di lavoro.
Secondo quanto sostenuto da parte opposta nella memoria di costituzione, sottraendo, quindi, dalla somma di € 32.705,00,
l'importo di € 19.776,62 (spettante a titolo di TFR) e la mensilità di ottobre 2023 (pagata a dicembre) per un importo di € 921,48, la parte predetta ritiene - a suo dire - di essere ancora creditrice della somma residua di € 12.006,90.
2.1. Ha quindi concluso chiedendo, nel merito, che il
Tribunale voglia rigettare integralmente l'opposizione del datore di lavoro, perché manifestamente pretestuosa, temeraria, infondata e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo n. 325/2024 nella minore somma di € 12.006,90.
3. L'opposizione è solo parzialmente fondata nei sensi e nei limiti che di seguito si precisano, sicché il decreto ingiuntivo deve essere comunque revocato, con condanna dell'opponente al pagamento della minor somma effettivamente dovuta al momento della presente pronuncia.
3.1. Sul punto la Suprema Corte ha infatti chiarito che «Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che nel sistema delineato dal codice di procedura civile si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della
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sentenza - e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente (che è gravato dal relativo onere probatorio), con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo» (Cass., Sez. Un., n.
7448/1993).
In senso conforme si è statuito che «L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del potere-dovere di pronunziare sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere con la richiesta d'ingiunzione, sicché, una volta stabilito che anche solo in parte la pretesa è infondata, il decreto ingiuntivo dev'essere revocato, pur se il pagamento della somma ingiunta sia stato effettuato dopo l'emissione dell'ingiunzione, salvo a pronunziare condanna al pagamento di una minor somma» (Cass. n. 5074/1999).
4. Orbene, è pacifico tra le parti che siano state già corrisposte sia la retribuzione del mese di ottobre 2023, sia il
T.F.R. (quest'ultimo in forza di un secondo decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, emesso successivamente a quello oggi opposto).
4.1. Ne consegue che deve essere disposta la condanna della opponente al pagamento, in favore della odierna opposta, delle seguenti voci retributive: agosto 2023 (€ 1.106,00), settembre
2023 (€ 1.313,00), novembre 2023 (€ 686,00) e tredicesima
2023, quattordicesima 2023, ferie non godute, permessi ROL
Pagina 5 di 7 R.G. LAV. N. 1912/2024
non goduti, permessi legge n. 104/1992 (€ 2.505,00) nelle misure già richieste in sede monitoria e confermate in questa sede di opposizione (nonostante parte opponente abbia prodotto le buste paga relative ai mesi di settembre e novembre
2023, dalla quale ultima busta paga si evincono le voci prima specificate, oltre a quella di dicembre 2023 relativa al solo TFR), non potendo il Giudice liquidare ultra petita.
4.1.1. Sarebbe stato infatti onere dell'opposta avanzare domanda riconvenzionale per il pagamento delle eventuali maggiori somme risultanti dalle buste paga rispetto a quelle indicate nelle certificazioni emesse dall'INPS riferite al c.d. imponibile previdenziale (sulla scorta delle quali era stato emesso il decreto ingiuntivo). D'altronde, l'opposta si era riservata, nel ricorso monitorio, di “agire per tutte le altre somme dovute, con altro separato atto”, ma in forza del principio del divieto di frazionamento del credito, era in questa sede che le eventuali differenze retributive, in relazione alle mensilità/voci retributive azionate, si sarebbero dovute far valere.
4.2. Alle predette voci va poi aggiunta la somma di €
2.556,00 relativa alle trattenute del quinto dello stipendio di cui si è detto, non essendo stato contestato (e men che meno documentato) da parte opponente che le predette trattenute siano state poi riversate in favore della cessionaria . CP_2
4.3. La somma spettante alla parte opposta ammonterebbe, quindi, complessivamente a € 8.166,00.
4.4. Tuttavia, poiché nelle note di trattazione scritta depositate in data 09/12/2024 e, da ultimo, in data
05/12/2025, parte opposta ha (ri)quantificato il credito residuo ancora dovuto nella minor somma di € 5.811,38, è questo l'importo finale che le va riconosciuto, sempre in ragione del principio per cui il Giudice non può pronunciare oltre i limiti di
Pagina 6 di 7 R.G. LAV. N. 1912/2024
quanto domandato dalla parte (art. 112 cod. proc. civ.).
5. Sussistono gravi ed eccezionali motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
Ciò in quanto, parte opposta, per un verso, nonostante avesse già conseguito un decreto ingiuntivo (ovvero quello per cui è causa) per una somma comprendente anche il TFR, ne ha poi richiesto (ed ottenuto) un secondo, così duplicando (in violazione dei principi di correttezza e di buona fede) i procedimenti attivati per la medesima causale di credito (TFR)
e, per altro verso, ha richiesto il pagamento della retribuzione di ottobre nonostante essa le fosse stata già corrisposta, a mezzo bonifico, in data 01/12/2023 (come documentato da parte opponente), ovvero quasi cinque mesi prima del deposito del ricorso monitorio (23/04/2024).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie parzialmente l'opposizione nei sensi e nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 325/2024;
- in parziale accoglimento della domanda avanzata da
con il ricorso monitorio, condanna Controparte_1
l'opponente al Parte_1 pagamento della somma di € 5.811,38 in favore della predetta opposta, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Catanzaro, in data 9 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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