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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 27/01/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, all'udienza del 27 gennaio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2459 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024, decisa all'udienza del 27 gennaio 2025, con lettura del dispositivo in pubblica udienza all'esito della camera di consiglio, tra
(C.F.: , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(Vietnam) il 28 giugno 1970, residente a [...] elettivamente domiciliati a S. Egidio alla Vibrata, in viale
Kennedy, n. 82, presso e nello studio dell'Avv. Berardo De Simplicio, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata all'atto di intimazione.
- attore o ricorrente -
e
(C.F.: ), nato a [...] il 6 Controparte_1 CodiceFiscale_2 maggio 1965 e (C.F.: , Controparte_2 C.F._3 nata a [...] il [...], entrambi residenti a[...], entrambi elettivamente domiciliati a Giulianova, in via
F. Turati 138/d, presso e nello studio dell'Avv. Italo Di Fabio, che li rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
- convenuti o resistenti -
OGGETTO: opposizione all'intimazione di sfratto per morosità (art. 658
c.p.c.).
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 27 gennaio 2025.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 429, co. I, c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U.
n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (e quindi omettendo lo svolgimento del processo).
La domanda attorea è improcedibile per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria.
È infatti pacifico che “il procedimento per convalida di licenza o di sfatto, caratterizzato da struttura processuale (eventualmente) bifasica, non va preceduto da mediazione, la quale va esperita solo in ipotesi di mutamento di rito a seguito di opposizione, che determina insorgenza di "controversia in materia di locazione", a mente dell'art. 5, d.lgs. n. 28/2010 (cfr. Tribunale di Napoli, n. 9427/2021 del 17 novembre 2021; Tribunale di Gorizia, n. 223/2020 del 16 luglio 2020; Tribunale di Latina, n. 127/2019 del 15 gennaio 2019).
Orbene, nel caso per cui è processo, con ordinanza emessa in data 5 novembre 2025 - resa a verbale della predetta udienza alla presenza delle parti
(tutte presenti personalmente) e dei rispettivi procuratori, e, in ogni caso, anche comunicata a questi ultimi in data 8 novembre 2024 -, il Tribunale ha (i) rigettato la richiesta di parte locatrice volta alla concessione dell'ordinanza di rilascio provvisoriamente esecutiva ex art. 665 c.p.c. e quindi denegato il rilascio dell'immobile oggetto di causa, (ii) disposto il mutamento del rito ai sensi dell'art. 667 c.p.c. in quello locatizio e (iii) assegnato a parte attrice il termine di quindici giorni per introdurre il procedimento di mediazione obbligatoria, rinviando la causa all'odierna udienza, specificando che, all'esito, in caso di esito negativo della mediazione obbligatoria, sarebbe stata fissata udienza ai sensi dell'art. 420 c.p.c., con assegnazione di termine perentorio per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante il deposito di memoria integrative.
Quindi, il locatore è stato espressamente invitato con la predetta ordinanza ad esperire il tentativo di mediazione, con assegnazione di apposito termine (di giorni quindici) per l'introduzione del relativo procedimento;
senonché, la parte intimante non vi ha provveduto, come
2 tempestivamente eccepito dai convenuti all'udienza odierna, oltre che nelle rispettive note depositate in data 7 gennaio 2025 in vista dell'odierna udienza, con il corollario per cui per cui non si è reso necessario assegnare alle parti, previa fissazione dell'udienza ex art. 420 c.p.c., termine perentorio per l'integrazione dei rispettivi atti introduttivi mediante deposito di eventuali memorie integrative.
Infatti, giova rammentare che, ai sensi del citato art. 5 d.lgs. n. 28/2010,
“l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”, con la precisazione che “l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza”.
Di conseguenza, alla stregua di tale previsione normativa, è imposto a questo Giudice il rilievo d'ufficio della improcedibilità della domanda, peraltro, come visto, tempestivamente eccepita da parte convenuta, e la conseguente declaratoria in tal senso.
Ogni eventuale ulteriore questione pur formulata dalle parti in lite rimane assorbita dalla pronuncia preliminare di cui sopra.
Stante il tenore della odierna pronuncia, si stima equo procedere all'integrale compensazione delle spese di lite (Corte Cost. n. 77/2018), in considerazione del fatto che l'interesse alla procedura conciliativa, di cui era sì formalmente onerata parte intimata, è in ogni caso equamente distribuito tra entrambe le parti in causa (l'attore per coltivare la relativa domanda, il convenuto per coltivare la relativa opposizione alla domanda).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa rubricata come in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. DICHIARA la improcedibilità della domanda;
2. COMPENSA integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del 27 gennaio 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, all'udienza del 27 gennaio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2459 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024, decisa all'udienza del 27 gennaio 2025, con lettura del dispositivo in pubblica udienza all'esito della camera di consiglio, tra
(C.F.: , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(Vietnam) il 28 giugno 1970, residente a [...] elettivamente domiciliati a S. Egidio alla Vibrata, in viale
Kennedy, n. 82, presso e nello studio dell'Avv. Berardo De Simplicio, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata all'atto di intimazione.
- attore o ricorrente -
e
(C.F.: ), nato a [...] il 6 Controparte_1 CodiceFiscale_2 maggio 1965 e (C.F.: , Controparte_2 C.F._3 nata a [...] il [...], entrambi residenti a[...], entrambi elettivamente domiciliati a Giulianova, in via
F. Turati 138/d, presso e nello studio dell'Avv. Italo Di Fabio, che li rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
- convenuti o resistenti -
OGGETTO: opposizione all'intimazione di sfratto per morosità (art. 658
c.p.c.).
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 27 gennaio 2025.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 429, co. I, c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U.
n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (e quindi omettendo lo svolgimento del processo).
La domanda attorea è improcedibile per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria.
È infatti pacifico che “il procedimento per convalida di licenza o di sfatto, caratterizzato da struttura processuale (eventualmente) bifasica, non va preceduto da mediazione, la quale va esperita solo in ipotesi di mutamento di rito a seguito di opposizione, che determina insorgenza di "controversia in materia di locazione", a mente dell'art. 5, d.lgs. n. 28/2010 (cfr. Tribunale di Napoli, n. 9427/2021 del 17 novembre 2021; Tribunale di Gorizia, n. 223/2020 del 16 luglio 2020; Tribunale di Latina, n. 127/2019 del 15 gennaio 2019).
Orbene, nel caso per cui è processo, con ordinanza emessa in data 5 novembre 2025 - resa a verbale della predetta udienza alla presenza delle parti
(tutte presenti personalmente) e dei rispettivi procuratori, e, in ogni caso, anche comunicata a questi ultimi in data 8 novembre 2024 -, il Tribunale ha (i) rigettato la richiesta di parte locatrice volta alla concessione dell'ordinanza di rilascio provvisoriamente esecutiva ex art. 665 c.p.c. e quindi denegato il rilascio dell'immobile oggetto di causa, (ii) disposto il mutamento del rito ai sensi dell'art. 667 c.p.c. in quello locatizio e (iii) assegnato a parte attrice il termine di quindici giorni per introdurre il procedimento di mediazione obbligatoria, rinviando la causa all'odierna udienza, specificando che, all'esito, in caso di esito negativo della mediazione obbligatoria, sarebbe stata fissata udienza ai sensi dell'art. 420 c.p.c., con assegnazione di termine perentorio per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante il deposito di memoria integrative.
Quindi, il locatore è stato espressamente invitato con la predetta ordinanza ad esperire il tentativo di mediazione, con assegnazione di apposito termine (di giorni quindici) per l'introduzione del relativo procedimento;
senonché, la parte intimante non vi ha provveduto, come
2 tempestivamente eccepito dai convenuti all'udienza odierna, oltre che nelle rispettive note depositate in data 7 gennaio 2025 in vista dell'odierna udienza, con il corollario per cui per cui non si è reso necessario assegnare alle parti, previa fissazione dell'udienza ex art. 420 c.p.c., termine perentorio per l'integrazione dei rispettivi atti introduttivi mediante deposito di eventuali memorie integrative.
Infatti, giova rammentare che, ai sensi del citato art. 5 d.lgs. n. 28/2010,
“l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”, con la precisazione che “l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza”.
Di conseguenza, alla stregua di tale previsione normativa, è imposto a questo Giudice il rilievo d'ufficio della improcedibilità della domanda, peraltro, come visto, tempestivamente eccepita da parte convenuta, e la conseguente declaratoria in tal senso.
Ogni eventuale ulteriore questione pur formulata dalle parti in lite rimane assorbita dalla pronuncia preliminare di cui sopra.
Stante il tenore della odierna pronuncia, si stima equo procedere all'integrale compensazione delle spese di lite (Corte Cost. n. 77/2018), in considerazione del fatto che l'interesse alla procedura conciliativa, di cui era sì formalmente onerata parte intimata, è in ogni caso equamente distribuito tra entrambe le parti in causa (l'attore per coltivare la relativa domanda, il convenuto per coltivare la relativa opposizione alla domanda).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa rubricata come in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. DICHIARA la improcedibilità della domanda;
2. COMPENSA integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del 27 gennaio 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
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