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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 02/12/2025, n. 1583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1583 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice SI NI
SENTENZA
pronunciata in data di udienza del 2.12.2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 872/2024 r.g. tra
, erede del signor , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 Persona_1
IC DI IO, e l'avv. Giulio CHIACCHIO
ricorrente
e
rappresentato e difeso dal funzionario dott.ssa Rosanna Romano CP_1 resistente
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 14.2.2024, il ricorrente nella qualità di erede del de cuius, ha richiesto la condanna dell' al pagamento dei ratei relativi all'indennità di accompagnamento con CP_1 decorrenza dal 3.7.2023, dovuti in virtù del decreto di omologa r.g. 2570/2022 emesso il 22.3.2023 dal
Tribunale di Tivoli.
Si è costituito in giudizio l' resistente, allegando e documentando di aver provveduto a CP_2 liquidare gli eredi in data 8.1.2024 prima dell'iscrizione a ruolo del presente giudizio, e ha quindi chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
Con note autorizzate il ricorrente ha contestato la richiesta di cessazione della materia del CP_ contendere richiesta dall sostenendo che il modello T8 prodotto dall'Ente non rappresenta l'intervenuto pagamento bensì un mero atto interno. La causa è stata istruita documentalmente e discussa all'udienza odierna.
La pronuncia sulla cessazione della materia del contendere non può essere emessa in ragione del fatto che la parte ricorrente ha espressamente chiesto procedersi al riconoscimento della pretesa.
La domanda è fondata, posto che la sussistenza in capo al de cuius del requisito sanitario di cui all'art. 1, L. 18/80 e s.m.i. con decorrenza dal 3.7.2023 è sancito nel decreto di omologa dell'accertamento tecnico preventivo. Sussiste inoltre il requisito socioeconomico, costituito dalla condizione di non ricovero con retta a carico dello Stato che, trattandosi di requisito negativo, può essere autocertificato.
La spettanza della pretesa è riconosciuta dallo stesso Ente, nel modello di liquidazione in atti.
Quanto alle tempistiche del pagamento, la parte ricorrente nel ricorso introduttivo ha allegato e documentato di aver notificato all' il decreto di omologa in data 23.3.2023 e di aver trasmesso il CP_1 modello AP70 in data 6.4.2023. Dalla documentazione in atti, risulta che la notifica del decreto di omologa è stata effettuata alla sede provinciale in data 23.3.2023, correttamente ai sensi dell'art. 10, co.
6 del d.l. 203/2005. Il modello AP70 è stato trasmesso alla sede zonale dell'Ente in data 6.4.2023, a mezzo pec, modalità che – in mancanza di diverse risultanze addotte dall'ente – deve ritenersi valida e legittima in ossequio al disposto dell'art. 445 bis co. 5, c.p.c. che prescrive esclusivamente che l'Ente verifichi la sussistenza degli altri requisiti;
la trasmissione all'ente dei dati rilevanti avviene quindi attraverso i procedimenti dallo stesso autonomamente disciplinati attraverso l'emanazione di normativa secondaria (in quanto tale esulante dal principio iura novit curia), ai sensi dell'art. 4 della l. 241/90 ed all'art. 16, co. 6 della l. 412/91.
La parte ricorrente ha tuttavia dedotto che, decorso il termine di 120 giorni di cui all'art. 445 bis, co. 4, c.p.c., le relative somme non sono state liquidate dall'Ente.
L'Ente resistente pur sostenendo di avere corrisposto il pagamento non ha fornito prova.
Ne consegue la condanna dell'Ente al pagamento delle somme dovute nella misura di legge.
A dette somme dovranno aggiungersi gli interessi legali dalla spettanza al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del DM
147/2022
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 872/2024 r.g.:
- Accertato il diritto del ricorrente, in qualità di erede, di ricevere i ratei dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1, L. 18/80 e s.m.i. spettante al signor in virtù Persona_1 del decreto di omologa, nella misura di legge, e condanna l' a corrispondere alla parte CP_1 ricorrente i ratei maturati con decorrenza dal 3.7.2023 e fino al decesso avvenuta in data
3.7.2022, oltre interessi legali come per legge. - condanna l'Ente resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro
1.865,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge, in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 2.12.2025
Il Giudice
SI NI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice SI NI
SENTENZA
pronunciata in data di udienza del 2.12.2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 872/2024 r.g. tra
, erede del signor , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 Persona_1
IC DI IO, e l'avv. Giulio CHIACCHIO
ricorrente
e
rappresentato e difeso dal funzionario dott.ssa Rosanna Romano CP_1 resistente
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 14.2.2024, il ricorrente nella qualità di erede del de cuius, ha richiesto la condanna dell' al pagamento dei ratei relativi all'indennità di accompagnamento con CP_1 decorrenza dal 3.7.2023, dovuti in virtù del decreto di omologa r.g. 2570/2022 emesso il 22.3.2023 dal
Tribunale di Tivoli.
Si è costituito in giudizio l' resistente, allegando e documentando di aver provveduto a CP_2 liquidare gli eredi in data 8.1.2024 prima dell'iscrizione a ruolo del presente giudizio, e ha quindi chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
Con note autorizzate il ricorrente ha contestato la richiesta di cessazione della materia del CP_ contendere richiesta dall sostenendo che il modello T8 prodotto dall'Ente non rappresenta l'intervenuto pagamento bensì un mero atto interno. La causa è stata istruita documentalmente e discussa all'udienza odierna.
La pronuncia sulla cessazione della materia del contendere non può essere emessa in ragione del fatto che la parte ricorrente ha espressamente chiesto procedersi al riconoscimento della pretesa.
La domanda è fondata, posto che la sussistenza in capo al de cuius del requisito sanitario di cui all'art. 1, L. 18/80 e s.m.i. con decorrenza dal 3.7.2023 è sancito nel decreto di omologa dell'accertamento tecnico preventivo. Sussiste inoltre il requisito socioeconomico, costituito dalla condizione di non ricovero con retta a carico dello Stato che, trattandosi di requisito negativo, può essere autocertificato.
La spettanza della pretesa è riconosciuta dallo stesso Ente, nel modello di liquidazione in atti.
Quanto alle tempistiche del pagamento, la parte ricorrente nel ricorso introduttivo ha allegato e documentato di aver notificato all' il decreto di omologa in data 23.3.2023 e di aver trasmesso il CP_1 modello AP70 in data 6.4.2023. Dalla documentazione in atti, risulta che la notifica del decreto di omologa è stata effettuata alla sede provinciale in data 23.3.2023, correttamente ai sensi dell'art. 10, co.
6 del d.l. 203/2005. Il modello AP70 è stato trasmesso alla sede zonale dell'Ente in data 6.4.2023, a mezzo pec, modalità che – in mancanza di diverse risultanze addotte dall'ente – deve ritenersi valida e legittima in ossequio al disposto dell'art. 445 bis co. 5, c.p.c. che prescrive esclusivamente che l'Ente verifichi la sussistenza degli altri requisiti;
la trasmissione all'ente dei dati rilevanti avviene quindi attraverso i procedimenti dallo stesso autonomamente disciplinati attraverso l'emanazione di normativa secondaria (in quanto tale esulante dal principio iura novit curia), ai sensi dell'art. 4 della l. 241/90 ed all'art. 16, co. 6 della l. 412/91.
La parte ricorrente ha tuttavia dedotto che, decorso il termine di 120 giorni di cui all'art. 445 bis, co. 4, c.p.c., le relative somme non sono state liquidate dall'Ente.
L'Ente resistente pur sostenendo di avere corrisposto il pagamento non ha fornito prova.
Ne consegue la condanna dell'Ente al pagamento delle somme dovute nella misura di legge.
A dette somme dovranno aggiungersi gli interessi legali dalla spettanza al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del DM
147/2022
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 872/2024 r.g.:
- Accertato il diritto del ricorrente, in qualità di erede, di ricevere i ratei dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1, L. 18/80 e s.m.i. spettante al signor in virtù Persona_1 del decreto di omologa, nella misura di legge, e condanna l' a corrispondere alla parte CP_1 ricorrente i ratei maturati con decorrenza dal 3.7.2023 e fino al decesso avvenuta in data
3.7.2022, oltre interessi legali come per legge. - condanna l'Ente resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro
1.865,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge, in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 2.12.2025
Il Giudice
SI NI