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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 12/11/2025, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
N. 1773/2025 V.G.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente
dott. Alessandro Cabianca Giudice
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 1773/2025 R.G. promossa con ricorso congiunto da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
Entrambi con il patrocinio dell'avv. Antonio Bortoluzzi con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Con ricorso congiuntamente proposto le parti come in epigrafe indicate, premesso
- di avere contratto matrimonio concordatario in Veternigo – Santa Maria di Sala (VE) in data 05.06.2004 trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune anno 2004, parte II^, Serie A, n. 18; pagina 1 di 4 - che dalla predetta unione sono nati i figli (n. il 29.08.2005) e (n. il Per_1 Per_2
04.06.2010);
- di essere comparsi avanti il Presidente del Tribunale di Venezia in data 12.05.2015 e di essersi separati consensualmente alle condizioni omologate con decreto emesso il 17.07.2015 (RGN 1586/2015); hanno chiesto all'intestato Tribunale dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di seguito riportate, dichiarando ex art. 473-bis. 51, secondo comma, c.p.c. di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e di non volersi riconciliare.
CONDIZIONI
“1 . Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i signori Parte_1
e , celebrato a Veternigo - Santa Maria di Sala (VE) trascritto nei
[...] Parte_2
Registri di Stato Civile del Comune di Santa Maria di Sala al n. 18, parte 2, Serie A, Anno 2004 ordinando all'Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della emananda sentenza ai sensi dell'art 10 della legge 1/12/1970 n. 898 e ss. mm. ii..
2. Assegno divorzile. Entrambi i coniugi godono di adeguati redditi propri e nulla pretendono reciprocamente l'uno dall'altro, a titolo di assegno divorzile.
3. Abitazione familiare. La casa coniugale sita in Santa Maria di Sala (VE) via Montale n. 10 resta assegnata ad ove ella vivrà assieme ai figli e . Parte_1 Per_1 Per_2
4 AFFIDAMENTO - il figlio (minorenne) rimane affidato ad entrambi i genitori Per_2 con esercizio, anche separato, della potestà/responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione, e con residenza, anche ai fini anagrafici presso la madre nella casa di cui al sopra indicato punto 3; in merito ai punti che seguono 5. Vacanze estive, 6. Vacanze natalizie, 7. Vacanze Pasquali, 8. Eventi particolari i ricorrenti confermano le condizioni già indicate nel ricorso per separazione personale a tale numerazione per quanto attiene al solo figlio minore;
Persona_3
09. ASSEGNO MANTENIMENTO PER I FIGLI
si obbliga entro il 15 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento Parte_2 dei figlio alla sig.ra con bonifico bancario mensilmente la somma Parte_1 complessiva di euro 500.00 (cinquecento/00) ovvero 200,00 euro quale contributo al mantenimento di maggiorenne non ancora autosufficiente studentesse Per_1 universitaria, e 300,00 quale contributo al mantenimento del figlio minore . Per_2
Tali somme saranno rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT (FOI) nonchè a contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese mediche straordinarie (da intendersi quelle non coperte dal SSN) riguardanti entrambi i figli preventivamente concordate tra i coniugi e suffragate da idonea documentazione. Anche le eventuali spese straordinarie scolastiche per lezioni di recupero o gite scolastiche non rientranti nel Piano di Offerta Formativa degli Istituti Scolastici frequentati dal minore , le spese Per_2 pagina 2 di 4 ludico-ricreative e quelle sportive dei figli previo accordo tra i coniugi sulla loro effettuazione saranno divise al 50%.
10. ASSENSO ALL'ESPATRIO. I coniugi prestano reciproco assenso all'espatrio ed al rilascio o al rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio proprio o del figlio minore , con facoltà per entrambi di iscrivere il figlio Persona_3 Per_3
minorenne sul proprio passaporto o altro documento.
[...]
11. ASSETTO PATRIMONIALE. è dovuto a titolo di mantenimento tra i coniugi Pt_3 atteso che gli stessi sono economicamente autosufficienti come da dichiarazione dei redditi che si dimettono.”.
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel processo con nota del 08.05.2025.
La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione il 08.10.2025 in seguito al deposito di note in sostituzione di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e come modificato dall'art. 27, co. 1, lett. a) del D. L. vo n. 149 del 2022, essendo incontestato che la separazione perdura ininterrottamente per il tempo previsto dalla norma di legge sopra indicata.
Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Il Collegio ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate stante il conforme interesse della prole, di cui si ritiene manifestamente superfluo l'ascolto.
PER QUESTI MOTIVI
- dichiara la cessazione degli effetti civile del matrimonio contratto con rito concordatario da e in data 05.06.2004 a Veternigo – Santa Maria Parte_1 Parte_2 di Sala (VE), trascritto nel registro degli atti di matrimonio alla parte II^, Serie A, n. 18, anno 2004 del Comune di Veternigo – Santa Maria di Sala (VE).
- ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annottare la presente pronuncia a margine dell'atto;
- ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate;
- spese compensate.
Così deciso in Venezia il 6.11.2025
pagina 3 di 4 Il Giudice rel./est. dott.ssa Federica Benvenuti
Il Presidente dott.ssa Tania Vettore
pagina 4 di 4
N. 1773/2025 V.G.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente
dott. Alessandro Cabianca Giudice
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 1773/2025 R.G. promossa con ricorso congiunto da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
Entrambi con il patrocinio dell'avv. Antonio Bortoluzzi con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Con ricorso congiuntamente proposto le parti come in epigrafe indicate, premesso
- di avere contratto matrimonio concordatario in Veternigo – Santa Maria di Sala (VE) in data 05.06.2004 trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune anno 2004, parte II^, Serie A, n. 18; pagina 1 di 4 - che dalla predetta unione sono nati i figli (n. il 29.08.2005) e (n. il Per_1 Per_2
04.06.2010);
- di essere comparsi avanti il Presidente del Tribunale di Venezia in data 12.05.2015 e di essersi separati consensualmente alle condizioni omologate con decreto emesso il 17.07.2015 (RGN 1586/2015); hanno chiesto all'intestato Tribunale dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di seguito riportate, dichiarando ex art. 473-bis. 51, secondo comma, c.p.c. di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e di non volersi riconciliare.
CONDIZIONI
“1 . Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i signori Parte_1
e , celebrato a Veternigo - Santa Maria di Sala (VE) trascritto nei
[...] Parte_2
Registri di Stato Civile del Comune di Santa Maria di Sala al n. 18, parte 2, Serie A, Anno 2004 ordinando all'Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della emananda sentenza ai sensi dell'art 10 della legge 1/12/1970 n. 898 e ss. mm. ii..
2. Assegno divorzile. Entrambi i coniugi godono di adeguati redditi propri e nulla pretendono reciprocamente l'uno dall'altro, a titolo di assegno divorzile.
3. Abitazione familiare. La casa coniugale sita in Santa Maria di Sala (VE) via Montale n. 10 resta assegnata ad ove ella vivrà assieme ai figli e . Parte_1 Per_1 Per_2
4 AFFIDAMENTO - il figlio (minorenne) rimane affidato ad entrambi i genitori Per_2 con esercizio, anche separato, della potestà/responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione, e con residenza, anche ai fini anagrafici presso la madre nella casa di cui al sopra indicato punto 3; in merito ai punti che seguono 5. Vacanze estive, 6. Vacanze natalizie, 7. Vacanze Pasquali, 8. Eventi particolari i ricorrenti confermano le condizioni già indicate nel ricorso per separazione personale a tale numerazione per quanto attiene al solo figlio minore;
Persona_3
09. ASSEGNO MANTENIMENTO PER I FIGLI
si obbliga entro il 15 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento Parte_2 dei figlio alla sig.ra con bonifico bancario mensilmente la somma Parte_1 complessiva di euro 500.00 (cinquecento/00) ovvero 200,00 euro quale contributo al mantenimento di maggiorenne non ancora autosufficiente studentesse Per_1 universitaria, e 300,00 quale contributo al mantenimento del figlio minore . Per_2
Tali somme saranno rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT (FOI) nonchè a contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese mediche straordinarie (da intendersi quelle non coperte dal SSN) riguardanti entrambi i figli preventivamente concordate tra i coniugi e suffragate da idonea documentazione. Anche le eventuali spese straordinarie scolastiche per lezioni di recupero o gite scolastiche non rientranti nel Piano di Offerta Formativa degli Istituti Scolastici frequentati dal minore , le spese Per_2 pagina 2 di 4 ludico-ricreative e quelle sportive dei figli previo accordo tra i coniugi sulla loro effettuazione saranno divise al 50%.
10. ASSENSO ALL'ESPATRIO. I coniugi prestano reciproco assenso all'espatrio ed al rilascio o al rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio proprio o del figlio minore , con facoltà per entrambi di iscrivere il figlio Persona_3 Per_3
minorenne sul proprio passaporto o altro documento.
[...]
11. ASSETTO PATRIMONIALE. è dovuto a titolo di mantenimento tra i coniugi Pt_3 atteso che gli stessi sono economicamente autosufficienti come da dichiarazione dei redditi che si dimettono.”.
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel processo con nota del 08.05.2025.
La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione il 08.10.2025 in seguito al deposito di note in sostituzione di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e come modificato dall'art. 27, co. 1, lett. a) del D. L. vo n. 149 del 2022, essendo incontestato che la separazione perdura ininterrottamente per il tempo previsto dalla norma di legge sopra indicata.
Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Il Collegio ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate stante il conforme interesse della prole, di cui si ritiene manifestamente superfluo l'ascolto.
PER QUESTI MOTIVI
- dichiara la cessazione degli effetti civile del matrimonio contratto con rito concordatario da e in data 05.06.2004 a Veternigo – Santa Maria Parte_1 Parte_2 di Sala (VE), trascritto nel registro degli atti di matrimonio alla parte II^, Serie A, n. 18, anno 2004 del Comune di Veternigo – Santa Maria di Sala (VE).
- ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annottare la presente pronuncia a margine dell'atto;
- ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate;
- spese compensate.
Così deciso in Venezia il 6.11.2025
pagina 3 di 4 Il Giudice rel./est. dott.ssa Federica Benvenuti
Il Presidente dott.ssa Tania Vettore
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