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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 24/02/2026, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 772/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ONORATO MARIA TERESA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2433/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250003372563000 IVA e Crediti d'imposta 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 405/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, c.f. CF_Ricorrente_1, rappresentata e difesa dal dott. Difensore_1, ha presentato alla Corte Tributaria di primo grado di Caserta ricorso regolarmente notificato all'Agenzia delle Entrate –
Riscossione e all'Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale di Caserta, con cui ha impugnato la cartella n. 02820250003372563000 ai sensi dell'art. 36 bis d.P.R. 600/1973 relativa all'anno d'imposta 2021, notificatale in data 26 febbraio 2025 con la richiesta di pagamento della complessiva somma di € 6.364,36, di cui € 4.500,00 per I.V.A. oltre sanzioni e interessi. Ha premesso che l'iscrizione a ruolo, facente riferimento al Modello I.V.A. 2022 anno d'imposta 2021, si riferisce alla dichiarazione 10522923980 - 0000001 inviata in data 4 novembre 2022, dopo che l'Ufficio ha archiviato, in data 28 ottobre 2021, la richiesta di rimborso per il prefato importo di € 4.500,00 relativamente all'anno 2020; ha aggiunto d'avere, allo scopo di modificare la scelta di rimborso precedente, nella stessa data del 4 novembre 2022, precedente alla notifica della cartella in oggetto, presentato una dichiarazione integrativa Mod. I.V.A. 2021 relativo all'anno 2020 a cui è stato assegnato il protocollo telematico 10222054028 – 0000001.
Con i motivi di ricorso ha deplorato la nullità dell'iscrizione a ruolo in presenza di dichiarazione integrativa che ha emendato il modello di dichiarazione precedentemente inviato telematicamente e la nullità e/o annullabilità dell'atto impugnato per la presenza della prefata dichiarazione integrativa.
Ha concluso chiedendo alla Corte di annullare o dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto impugnato in presenza di dichiarazione integrativa riferita all'anno d'imposta precedente che ha correttamente emendato la richiesta di rimborso;
di annullare o dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto impugnato per difetto di motivazione per i motivi di cui al presente ricorso;
di confermare il credito appostato nel dichiarativo dell'anno
2021, il tutto con il favorevole regolamento delle spese del giudizio.
Si è costituito l'Ufficio per resistere all'avversa pretesa osservando come, all'esito dell'istruttoria sulla sussistenza e spettanza o meno del credito chiesto a rimborso, in data 1° luglio 2021 aveva chiesto alla contribuente un'integrazione documentale rimasta inevasa, ragion per cui il 28 ottobre 2021 aveva archiviato la pratica. A questo punto la Ricorrente_1, sottraendosi al suo controllo sostanziale sulla spettanza del credito e far consolidare lo stesso dal punto di vista formale, aveva presentato una dichiarazione integrativa in cui emendava la modalità di fruizione del credito, portandolo da “rimborso” a “in compensazione”, rettificando in pari data anche la dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta successivo, portandosi in compensazione il credito – rinunciato - dell'anno precedente. Ha nondimeno deplorato l'uso della dichiarazione integrativa non già per rettificare un errore dichiarativo nella compilazione della dichiarazione originaria, ma di includere un dato non indimostrato, ribadendo l'assenza della prova della spettanza del credito I.V.A. preteso a rimborso.
Dopo un rinvio per favorire la conciliazione tra le parti, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
La ricorrente, ritenendo di non avvalersi più della possibilità dell'art. 38 bis del d.P.R. 633/1972, nel cui procedimento l'Ufficio le aveva chiesto documentazione a chiarimenti rimasta inevasa, ha riferito di avere corretto la dichiarazione fiscale dell'anno 2020 rinunciando al rimborso I.V.A. chiesto nella precedente per
€ 4.500,00, indicando la medesima somma nella dichiarazione integrativa – assunta al protocollo telematico n. 10222054028 – 0000001 – in compensazione. Ha creduto di poter utilizzare tale possibilità assumendo d'avere così semplicemente corretto errori di fatto o di diritto incidenti sull'obbligazione tributaria contenuti nella primigenia dichiarazione, nell'esercizio del diritto di evitare oneri maggiori di quelli che, per legge, gravano sul contribuente, corollario del principio costituzionale della capacità contributiva.
Ha così argomentato diffusamente in ricorso sulla natura della dichiarazione fiscale quale atto di scienza e non di volontà e sulla sua emendabilità anche in sede contenziosa, osservando la tempestività dell'integrazione eseguita rispettando il termine di decadenza e prima della notifica della cartella, stigmatizzando anche come la precedente dichiarazione contenente rimborso dell'I.V.A. per € 4.500,00 era stata anche già archiviata dall'Ufficio che, dunque, non l'aveva affatto erogato.
Ha indicato, a conforto della propria tesi oppositiva alla cartella impugnata, la Risposta ad Interpello n. 328 del 9 giugno 2022 in cui l'Amministrazione Finanziaria ha ribadito la revocabilità della manifestazione di volontà sottesa alla richiesta di rimborso, consentendo di rinunciarvi, nei limiti emendativi delle dichiarazioni, dal che si dimostrerebbe possibile anche la modifica della scelta di utilizzo del credito I.V.A., portandolo da rimborso a detrazione/compensazione, purché il rimborso non sia ancora stato eseguito.
Quest'ultimo asserto costituisce il motivo di contesa tra le parti.
L'Agenzia delle Entrate, nelle sue controdeduzioni, ha negato la possibilità di impiegare la dichiarazione integrativa quando con essa sia sostanzialmente data nuova veste al credito I.V.A. già oggetto di un precedente controllo sulla precedente dichiarazione. Pur evidenziando come nella citata risposta n. 328/2022
l'Ufficio abbia ribadito la possibilità di modificare la scelta del credito, laddove questo non sia stato ancora eseguito, nei termini dell'art. 57 d.P.R. n. 633/1972, ha creduto che gli effetti sul rinvio dei termini per l'accertamento I.V.A. della richiesta di documenti dall'Ufficio siano cosa diversa dallo scrutinio sostanziale sul credito. In altre parole, si è opposta alla tesi per cui sarebbe accordata sine die la possibilità di modificare la scelta del credito laddove la parte, com'è accaduto nella fattispecie, ricevuta la richiesta di documentare la sussistenza dello stesso, non abbia ottemperato all'invito, percorrendo la via della variazione della scelta da rimborso a compensazione. L'avere svincolato le vicende istruttorie dai termini ordinari della dichiarazione integrativa “a favore” non ha, infatti, limitato il potere del controllo sostanziale sulla dichiarazione e sul merito dell'effettiva pretesa e spettanza dell'eccedenza a credito I.V.A. già chiesta a rimborso e poi rinunciata.
Ebbene, nella fattispecie l'Ufficio, per verificare il rimborso, aveva chiesto alla contribuente di dimostrare la natura del credito presentando una serie di documenti, tra cui i Registri I.V.A. acquisti e vendite degli anni in cui si è formato il credito chiesto a rimborso ovvero il registro dei corrispettivi o scritture equivalenti;
un- prospetto di calcolo da cui risulti la sussistenza del presupposto dell'aliquota media;
una relazione sintetica chiarificatrice delle attività economiche svolte e delle ragioni che hanno portato alla formazione del credito chiesto a rimborso ….
Diversamente opinando, l'assenza di interlocuzione sulla pretesa sostanziale precluderebbe il controllo sulla spettanza del credito, la cui prova non può essere documentata dalla dichiarazione integrativa che ha, per le condivisibili ragioni spiegate dalla ricorrente, la differente funzione di emendare solo errori dichiarativi.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
La qualità della questione induce alla compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il G.M. rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di giudizio.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ONORATO MARIA TERESA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2433/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250003372563000 IVA e Crediti d'imposta 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 405/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, c.f. CF_Ricorrente_1, rappresentata e difesa dal dott. Difensore_1, ha presentato alla Corte Tributaria di primo grado di Caserta ricorso regolarmente notificato all'Agenzia delle Entrate –
Riscossione e all'Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale di Caserta, con cui ha impugnato la cartella n. 02820250003372563000 ai sensi dell'art. 36 bis d.P.R. 600/1973 relativa all'anno d'imposta 2021, notificatale in data 26 febbraio 2025 con la richiesta di pagamento della complessiva somma di € 6.364,36, di cui € 4.500,00 per I.V.A. oltre sanzioni e interessi. Ha premesso che l'iscrizione a ruolo, facente riferimento al Modello I.V.A. 2022 anno d'imposta 2021, si riferisce alla dichiarazione 10522923980 - 0000001 inviata in data 4 novembre 2022, dopo che l'Ufficio ha archiviato, in data 28 ottobre 2021, la richiesta di rimborso per il prefato importo di € 4.500,00 relativamente all'anno 2020; ha aggiunto d'avere, allo scopo di modificare la scelta di rimborso precedente, nella stessa data del 4 novembre 2022, precedente alla notifica della cartella in oggetto, presentato una dichiarazione integrativa Mod. I.V.A. 2021 relativo all'anno 2020 a cui è stato assegnato il protocollo telematico 10222054028 – 0000001.
Con i motivi di ricorso ha deplorato la nullità dell'iscrizione a ruolo in presenza di dichiarazione integrativa che ha emendato il modello di dichiarazione precedentemente inviato telematicamente e la nullità e/o annullabilità dell'atto impugnato per la presenza della prefata dichiarazione integrativa.
Ha concluso chiedendo alla Corte di annullare o dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto impugnato in presenza di dichiarazione integrativa riferita all'anno d'imposta precedente che ha correttamente emendato la richiesta di rimborso;
di annullare o dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto impugnato per difetto di motivazione per i motivi di cui al presente ricorso;
di confermare il credito appostato nel dichiarativo dell'anno
2021, il tutto con il favorevole regolamento delle spese del giudizio.
Si è costituito l'Ufficio per resistere all'avversa pretesa osservando come, all'esito dell'istruttoria sulla sussistenza e spettanza o meno del credito chiesto a rimborso, in data 1° luglio 2021 aveva chiesto alla contribuente un'integrazione documentale rimasta inevasa, ragion per cui il 28 ottobre 2021 aveva archiviato la pratica. A questo punto la Ricorrente_1, sottraendosi al suo controllo sostanziale sulla spettanza del credito e far consolidare lo stesso dal punto di vista formale, aveva presentato una dichiarazione integrativa in cui emendava la modalità di fruizione del credito, portandolo da “rimborso” a “in compensazione”, rettificando in pari data anche la dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta successivo, portandosi in compensazione il credito – rinunciato - dell'anno precedente. Ha nondimeno deplorato l'uso della dichiarazione integrativa non già per rettificare un errore dichiarativo nella compilazione della dichiarazione originaria, ma di includere un dato non indimostrato, ribadendo l'assenza della prova della spettanza del credito I.V.A. preteso a rimborso.
Dopo un rinvio per favorire la conciliazione tra le parti, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
La ricorrente, ritenendo di non avvalersi più della possibilità dell'art. 38 bis del d.P.R. 633/1972, nel cui procedimento l'Ufficio le aveva chiesto documentazione a chiarimenti rimasta inevasa, ha riferito di avere corretto la dichiarazione fiscale dell'anno 2020 rinunciando al rimborso I.V.A. chiesto nella precedente per
€ 4.500,00, indicando la medesima somma nella dichiarazione integrativa – assunta al protocollo telematico n. 10222054028 – 0000001 – in compensazione. Ha creduto di poter utilizzare tale possibilità assumendo d'avere così semplicemente corretto errori di fatto o di diritto incidenti sull'obbligazione tributaria contenuti nella primigenia dichiarazione, nell'esercizio del diritto di evitare oneri maggiori di quelli che, per legge, gravano sul contribuente, corollario del principio costituzionale della capacità contributiva.
Ha così argomentato diffusamente in ricorso sulla natura della dichiarazione fiscale quale atto di scienza e non di volontà e sulla sua emendabilità anche in sede contenziosa, osservando la tempestività dell'integrazione eseguita rispettando il termine di decadenza e prima della notifica della cartella, stigmatizzando anche come la precedente dichiarazione contenente rimborso dell'I.V.A. per € 4.500,00 era stata anche già archiviata dall'Ufficio che, dunque, non l'aveva affatto erogato.
Ha indicato, a conforto della propria tesi oppositiva alla cartella impugnata, la Risposta ad Interpello n. 328 del 9 giugno 2022 in cui l'Amministrazione Finanziaria ha ribadito la revocabilità della manifestazione di volontà sottesa alla richiesta di rimborso, consentendo di rinunciarvi, nei limiti emendativi delle dichiarazioni, dal che si dimostrerebbe possibile anche la modifica della scelta di utilizzo del credito I.V.A., portandolo da rimborso a detrazione/compensazione, purché il rimborso non sia ancora stato eseguito.
Quest'ultimo asserto costituisce il motivo di contesa tra le parti.
L'Agenzia delle Entrate, nelle sue controdeduzioni, ha negato la possibilità di impiegare la dichiarazione integrativa quando con essa sia sostanzialmente data nuova veste al credito I.V.A. già oggetto di un precedente controllo sulla precedente dichiarazione. Pur evidenziando come nella citata risposta n. 328/2022
l'Ufficio abbia ribadito la possibilità di modificare la scelta del credito, laddove questo non sia stato ancora eseguito, nei termini dell'art. 57 d.P.R. n. 633/1972, ha creduto che gli effetti sul rinvio dei termini per l'accertamento I.V.A. della richiesta di documenti dall'Ufficio siano cosa diversa dallo scrutinio sostanziale sul credito. In altre parole, si è opposta alla tesi per cui sarebbe accordata sine die la possibilità di modificare la scelta del credito laddove la parte, com'è accaduto nella fattispecie, ricevuta la richiesta di documentare la sussistenza dello stesso, non abbia ottemperato all'invito, percorrendo la via della variazione della scelta da rimborso a compensazione. L'avere svincolato le vicende istruttorie dai termini ordinari della dichiarazione integrativa “a favore” non ha, infatti, limitato il potere del controllo sostanziale sulla dichiarazione e sul merito dell'effettiva pretesa e spettanza dell'eccedenza a credito I.V.A. già chiesta a rimborso e poi rinunciata.
Ebbene, nella fattispecie l'Ufficio, per verificare il rimborso, aveva chiesto alla contribuente di dimostrare la natura del credito presentando una serie di documenti, tra cui i Registri I.V.A. acquisti e vendite degli anni in cui si è formato il credito chiesto a rimborso ovvero il registro dei corrispettivi o scritture equivalenti;
un- prospetto di calcolo da cui risulti la sussistenza del presupposto dell'aliquota media;
una relazione sintetica chiarificatrice delle attività economiche svolte e delle ragioni che hanno portato alla formazione del credito chiesto a rimborso ….
Diversamente opinando, l'assenza di interlocuzione sulla pretesa sostanziale precluderebbe il controllo sulla spettanza del credito, la cui prova non può essere documentata dalla dichiarazione integrativa che ha, per le condivisibili ragioni spiegate dalla ricorrente, la differente funzione di emendare solo errori dichiarativi.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
La qualità della questione induce alla compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il G.M. rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di giudizio.