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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 28/02/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 27.2.2025, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti e lette le note depositate in data 30.01.2025, 12.2.2025, 26.2.2025; ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti degli art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA nella causa n. 177/2023 R.G. Lav., TRA
Parte_1 rappresentato e difeso ra in calce al ricorso introduttivo telematico, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ancona viale della Vittoria n. 7, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere comunicazioni;
Email_1
RICORRENTE
CP_1 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso dall'avv. Ciccarè, giusta procura in calce alla memoria di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Macerata, viale Carradori n. 28 con indicazione dell'indiritto pec per ricevere comunicazioni;
Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: mansioni superiori.
RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorrente, dipendente dell' oggi dal Parte_2 CP_1
7.6.2004, inquadrato nel livello mmin di essere stato adibito a mansioni superiori che il Tribunale di Ancona aveva ricondotto al livello C nel periodo 2009/2016 con sentenza n. 401/2017. Sostiene che nel periodo successivo aveva svolto mansioni più qualificanti e con maggiore autonomia con diritto all'inquadramento nel livello D. Chiede per tali ragioni la corresponsione delle differenze retributive maturate.
1 Costituendosi in giudizio, l' di Ancona sostiene che il ricorrente ha svolto unicamente mansioni rien nel livello di inquadramento, mancando dell'autonomia e della responsabilità proprie delle qualifiche superiori. Eccepisce, inoltre, la prescrizione delle somme maturate nel periodo anteriore all'ultimo quinquennio, la mancanza di posti liberi in pianta organica appartenenti alla categoria D per il ruolo espletato dal la Parte_1 mancanza di domanda giudiziale per il riconoscimento oni riconducibili alla categoria C, la necessità di sottrarre al periodo eventualmente riconosciuto quello indicato dall'art. 52 comma 2 d.lgs. 165/2001. Chiede per le esposte ragioni il rigetto delle avverse pretese. La causa veniva istruita con l'escussione di diversi testimoni e decisa all'esito del deposito di note in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. Con sentenza non definitiva n. 23/2025 in parziale accoglimento del ricorso il Giudice riconosceva il diritto alle differenze retributive spettanti per mansioni riconducibili alla categoria C dal 10.10.2017 al 31.10.2018 e alla categoria D dal 1.11.2018 al 31.12.2022 e disponeva con separata ordinanza che l'amministrazione convenuta eseguisse i conteggi delle retribuzioni spettanti in base alle indicazioni fornite con la pronuncia. Con note del 29.1.2025 venivano depositati i conteggi da parte dell'amministrazione convenuta unitamente alla notifica di riserva di appello avverso la sentenza non definitiva. Con note del 30.1.2025 parte ricorrente nulla osservava sui conteggi sviluppati da controparte e nelle istanze formulate con note del 26.2.2025 aderiva espressamente ad essi. Si ritiene, pertanto, che la causa debba essere decisa in via definitiva con condanna dell' a corrispondere a la somma CP_1 Parte_1 lorda di Euro alla maggior som monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo alla luce del disposto dell'art. 22 comma 36 legge 724/1994 (per una chiara ricostruzione dell'ambito applicativo di tale disposizione si rinvia a Cass. 13624/2020) sulle somme al netto delle ritenute di legge (Cass. SS.UU. 14429/2017). Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite per 1/3 ponendo i residui 2/3 a carico della convenuta per il principio della soccombenza prevalente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania De Antoniis, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa: 1) Condanna l' a corrispondere a la CP_1 Parte_1 somma lor 95,69 a titolo di ive spettanti per mansioni riconducibili alla categoria C dal 10.10.2017 al 31.10.2018 e alla categoria D dal 1.11.2018 al 31.12.2022, con conseguente regolarizzazione contributiva e previdenziale, oltre alla
2 maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo;
2) Compensa per 1/3 tra le parti le spese di lite e condanna l' di Ancona a rifondere a i residui 2/3 che liquida in Parte_1
Euro 1.800,00 per co le, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Ancona, il 28.02.2025 all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 27.02.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
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Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 27.2.2025, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti e lette le note depositate in data 30.01.2025, 12.2.2025, 26.2.2025; ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti degli art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA nella causa n. 177/2023 R.G. Lav., TRA
Parte_1 rappresentato e difeso ra in calce al ricorso introduttivo telematico, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ancona viale della Vittoria n. 7, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere comunicazioni;
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RICORRENTE
CP_1 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso dall'avv. Ciccarè, giusta procura in calce alla memoria di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Macerata, viale Carradori n. 28 con indicazione dell'indiritto pec per ricevere comunicazioni;
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RESISTENTE
OGGETTO: mansioni superiori.
RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorrente, dipendente dell' oggi dal Parte_2 CP_1
7.6.2004, inquadrato nel livello mmin di essere stato adibito a mansioni superiori che il Tribunale di Ancona aveva ricondotto al livello C nel periodo 2009/2016 con sentenza n. 401/2017. Sostiene che nel periodo successivo aveva svolto mansioni più qualificanti e con maggiore autonomia con diritto all'inquadramento nel livello D. Chiede per tali ragioni la corresponsione delle differenze retributive maturate.
1 Costituendosi in giudizio, l' di Ancona sostiene che il ricorrente ha svolto unicamente mansioni rien nel livello di inquadramento, mancando dell'autonomia e della responsabilità proprie delle qualifiche superiori. Eccepisce, inoltre, la prescrizione delle somme maturate nel periodo anteriore all'ultimo quinquennio, la mancanza di posti liberi in pianta organica appartenenti alla categoria D per il ruolo espletato dal la Parte_1 mancanza di domanda giudiziale per il riconoscimento oni riconducibili alla categoria C, la necessità di sottrarre al periodo eventualmente riconosciuto quello indicato dall'art. 52 comma 2 d.lgs. 165/2001. Chiede per le esposte ragioni il rigetto delle avverse pretese. La causa veniva istruita con l'escussione di diversi testimoni e decisa all'esito del deposito di note in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. Con sentenza non definitiva n. 23/2025 in parziale accoglimento del ricorso il Giudice riconosceva il diritto alle differenze retributive spettanti per mansioni riconducibili alla categoria C dal 10.10.2017 al 31.10.2018 e alla categoria D dal 1.11.2018 al 31.12.2022 e disponeva con separata ordinanza che l'amministrazione convenuta eseguisse i conteggi delle retribuzioni spettanti in base alle indicazioni fornite con la pronuncia. Con note del 29.1.2025 venivano depositati i conteggi da parte dell'amministrazione convenuta unitamente alla notifica di riserva di appello avverso la sentenza non definitiva. Con note del 30.1.2025 parte ricorrente nulla osservava sui conteggi sviluppati da controparte e nelle istanze formulate con note del 26.2.2025 aderiva espressamente ad essi. Si ritiene, pertanto, che la causa debba essere decisa in via definitiva con condanna dell' a corrispondere a la somma CP_1 Parte_1 lorda di Euro alla maggior som monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo alla luce del disposto dell'art. 22 comma 36 legge 724/1994 (per una chiara ricostruzione dell'ambito applicativo di tale disposizione si rinvia a Cass. 13624/2020) sulle somme al netto delle ritenute di legge (Cass. SS.UU. 14429/2017). Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite per 1/3 ponendo i residui 2/3 a carico della convenuta per il principio della soccombenza prevalente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania De Antoniis, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa: 1) Condanna l' a corrispondere a la CP_1 Parte_1 somma lor 95,69 a titolo di ive spettanti per mansioni riconducibili alla categoria C dal 10.10.2017 al 31.10.2018 e alla categoria D dal 1.11.2018 al 31.12.2022, con conseguente regolarizzazione contributiva e previdenziale, oltre alla
2 maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo;
2) Compensa per 1/3 tra le parti le spese di lite e condanna l' di Ancona a rifondere a i residui 2/3 che liquida in Parte_1
Euro 1.800,00 per co le, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Ancona, il 28.02.2025 all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 27.02.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
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