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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/04/2025, n. 1993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1993 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15287/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Natale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 15287/2024 promossa da:
, titolare della carta di identità peruviana n. Parte_1
, nato il [...] in [...] ed ivi residente;
NumeroD_1
, titolare della carta di identità peruviana n. Parte_2
, nato il [...].in RÙ ed ivi residente;
NumeroD_2
, titolare carta di identità peruviana n. , nato il Parte_3 NumeroD_3
05/04/1978 in RÙ ed ivi residente;
, titolare della carta di identità peruviana n. Parte_4
, nato il [...] in [...] ed ivi residente;
NumeroD_4
titolare della carta di identità peruviana n. Parte_5
, nata il [...] in [...] ed ivi residente;
NumeroD_5
, titolare della carta di identità peruviana n. , Parte_6 NumeroD_6
nata il [...] in [...] ed ivi residente;
, titolare della carta di identità peruviana n. Parte_7
, nata il [...] in [...] ed ivi residente;
NumeroD_7
, titolare della carta di identità peruviana n. , Parte_8 NumeroD_8
nato il [...] in [...] ed ivi residente;
, titolare della carta di identità peruviana n. , nata Parte_9 NumeroD_9
il 19/03/1977 in RÙ ed ivi residente;
1 titolare della carta di identità peruviana n. Parte_10
, nato il [...] in [...] e residente in [...], Stati Uniti d'America; Numero_10
titolare della carta di identità peruviana n. Parte_11
, nata il [...] in [...] e residente in [...], Stati Uniti d'America; Numero_11
titolare della carta di identità peruviana n. Parte_12
, nata il [...] in [...] e residente in [...], Stati Uniti d'America, (001), Numero_12
tutti rappresentati e difesi, dall'Avv. BACIUCCO LORENZO*, giusta procura in atti
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza iure sanguinis
Conclusioni parte attrice:
« Accertare e dichiarare lo status di cittadina/o italiana/o dei ricorrenti, così come in epigrafe identificati, in quanto tutti discendenti di cittadino italiano e, per l'effetto, ordinare al
[...]
e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle conseguenti CP_1
iscrizioni, trascrizioni, annotazioni nei registri di stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni di legge alle autorità consolari competenti;
- In ogni caso Con vittoria di spese, competenze ed onorari, da versare al legale antistatario ».
Parte convenuta non costituita e non comparsa in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
1. Oggetto del processo è la domanda di accertamento dei ricorrenti del diritto a vedere riconosciuta la cittadinanza italiana jure sanguinis. All'uopo i ricorrenti hanno allegato i fatti costitutivi del diritto e prodotto documentazione – apostillata e debitamente tradotta – tesa a dimostrare la discendenza dei ricorrenti da un avo cittadino italiano.
2. Il ricorso è stato notificato all'amministrazione resistente, che non si è costituita.
2 3. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
4. All'udienza del 20.03.2025, la Difesa ha insistito nell'accoglimento, richiamandosi alle argomentazioni in atti. La causa è stata pertanto trattenuta in decisione.
Sull'interesse ad agire
1. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in RÙ, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in diversi anni (talora anche dieci anni). In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . Pt_13
2. Nel caso specifico, i ricorrenti hanno provato – senza successo – ad adire la via amministrativa, cercando di ottenere un appuntamento con il sistema prenot@mi (doc. 24 e documento depositato il 22.3.2025) e inviando persino una diffida a mezzo PEC per ottenere la fissazione di un appuntamento (doc. 25).
3. Secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di merito, deve infatti ritenersi che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e che contraddicano l'articolo 3 Pt_14
del D.P.R 362/1994, norma che fissa in 730 giorni (due anni) il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
4. Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
5. Ne discende l'interesse dei ricorrenti ad agire in sede giudiziaria.
Sulla competenza per territorio
3 1. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che quest'ultima ha competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana" ex art. 3, co. 2,
d.l. n. 13/2017.
2. In ordine alla competenza territoriale del Tribunale di Torino, l'art. 4, co. 5, d.l. n.
13/2017dispone che «Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
3. Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'avo italiano era nato a [...] (ora provincia di Alessandria), che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale
Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
Sul riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis (in generale)
1. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi
è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”.
2. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
3. Come si vedrà trattando della situazione concreta dei ricorrenti, nel caso in esame, la trasmissione della cittadinanza è passata anche per linea femminile (si allude alla linea di discendenza che transita per la sig.ra ). Ciò posto, occorre considerare – Persona_1
4 sebbene le leggi dell'epoca (segnatamente l'art. 1 e l'art. 10 della legge n. 555/1912) non prevedessero la possibilità per le donne di trasmettere la cittadinanza ai propri discendenti – il dato non è di ostacolo all'accoglimento del ricorso. Occorre infatti considerare l'intervento di due sentenze della Corte costituzionale e di una della Corte di cassazione a Sezioni unite.
3.1. Con sentenza n. 87 del 1975, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, terzo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555 per violazione degli artt. 3 e 29 Cost. – «nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna» nel caso in cui la perdita della cittadinanza sia riferita alla donna che si mariti con uno straniero;
ciò in ragione del fatto che tale disposizione creava «un'ingiustificata e non razionale disparita' di trattamento fra i due coniugi (…) e, inoltre, un'ingiustificata disparita' di trattamento fra le stesse donne italiane sposate a stranieri, facendo dipendere la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera che preveda l'acquisto della cittadinanza del marito da parte della moglie».
3.2. Con sentenza n. 30 del 1983, la Corte costituzionale ha poi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555 «nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina».
4. Di conseguenza e in linea di estrema sintesi, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
5. Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può pertanto chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue, purché documenti la discendenza e l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza da parte degli ascendenti.
5
4. Sul riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis: il caso dei ricorrenti
Nel presente giudizio i ricorrenti reclamano il riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana deducendo di essere discendenti di cittadini italiani, in conseguenza dell'emigrazione di un avo italiano, mai naturalizzatosi cittadino peruviano. La prova della discendenza dei ricorrenti dall'avo italiano si fonda su certificati depositati in allegato al ricorso [doc. 2-23, in allegato al ricorso].
Tutti i certificati di seguito menzionati risultano regolarmente apostillati e tradotti.
Ciò premesso, si può ripercorrere la catena che dall'avo italiano giunge sino agli odierni ricorrenti. Dai documenti allegati al ricorso (come detto, apostillati e debitamente tradotti), risulta infatti che:
1. L'avo italiano emigrato è da identificarsi in , nato Persona_2
nel 1883 in SA RG MO (attuale provincia di Alessandria) (doc. 002) ed è attestato che egli non si sia mai naturalizzato, non avendo acquistato la cittadinanza peruviana;
egli pertanto non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana (cfr. certificato negativo di naturalizzazione doc. 003);
2. Il sig. ha generato un figlio, Persona_2 Persona_3
nato il [...] (doc. 004);
[...]
3. Il sig. si è poi sposato con generando Persona_3 Persona_4
quattro figli, da cui promanano linee di discendenza che conducono agli odierni ricorrenti;
4. Il primo figlio di è il sig. Persona_3 Persona_5
nato nel 1944 (doc. 006) che, unitosi in matrimonio con
[...] Controparte_2
(doc. 010) ha poi generato una figlia legittima,
[...]
4.1. odierna ricorrente, di nome , nata nell'anno 1977 in RÙ Parte_9
(doc. 011);
5. Il secondo genito di è la sig. ra che, Persona_3 Persona_1
nata nel 1945 (doc. 007), si univa in matrimonio con (doc. Persona_6
012) generando poi tre figli legittimi, odierni ricorrenti:
5.1. , nato nell'anno 1973 in RÙ (doc. 013) , Parte_1
6 5.2. , nato nell'anno 1978 in RÙ (doc. 014) e Parte_3
5.3. , nato nell'anno 1980 in RÙ (doc. 015) ; Parte_2
6. Il terzo figlio di è l'odierno ricorrente Persona_3 Parte_4
(nato nel 1947; doc. 8) che, unitosi in matrimonio con
[...] [...]
(doc. 016) generava quattro figli, odierni ricorrenti: Controparte_3
6.1. nata nell'anno 1975 in RÙ (doc. 017) , Parte_5
6.2. nata nell'anno 1977 in RÙ (doc. 018) , Parte_6
6.3. nata nell'anno 1979 in RÙ (doc. 019) e Parte_7
6.4. nato nell'anno 1984 in RÙ (doc. 020); Parte_8
7. Il quarto figlio di è l'odierno ricorrente Persona_3 [...]
(nato nel 1951; doc. 009) che unitosi in matrimonio con Parte_10 [...]
(doc. 021) ha generato due figlie legittime, odierne ricorrenti: CP_4
7.1. nata nell'anno 1988 in RÙ (doc. 022) e Parte_12
7.2. nata nell'anno 1989 in RÙ (doc 023). Parte_11
**-***-**
Da quanto sopra discende che la domanda è fondata. I documenti sopra enumerati dimostrano che l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
Né la linea di trasmissione della cittadinanza può dirsi interrotta con riferimento ai rami della famiglia interessati da una trasmissione della cittadinanza per linea femminile [in conseguenza delle sentenze della Corte costituzionale nn. 30 del 1983 e n. 87 del 1975, sopra citate].
**-***-**
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite (peraltro in assenza di domanda dei ricorrenti alla condanna di parte resistente al pagamento delle spese), considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica:
RICONOSCE lo status di cittadini italiani iure sanguinis a
, nato il [...] in [...] Parte_1
, nato il [...].in RÙ Parte_2
, nato il [...] in [...] Parte_3
7 , nato il [...] in [...] Parte_4
, nata il [...] in [...] Parte_5
, nata il [...] in [...] Parte_6
, nata il [...] in [...] Parte_7
, nato il [...] in [...] Parte_8
, nata il [...] in [...] Parte_9
, nato il [...] in [...] ; Parte_10
nata il [...] in [...] ; Parte_11
nata il [...] in [...] Parte_12
ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti;
COMPENSA le spese.
Si comunichi alle parti.
Torino, 20.3.2025
Il Giudice
Andrea Natale
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Natale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 15287/2024 promossa da:
, titolare della carta di identità peruviana n. Parte_1
, nato il [...] in [...] ed ivi residente;
NumeroD_1
, titolare della carta di identità peruviana n. Parte_2
, nato il [...].in RÙ ed ivi residente;
NumeroD_2
, titolare carta di identità peruviana n. , nato il Parte_3 NumeroD_3
05/04/1978 in RÙ ed ivi residente;
, titolare della carta di identità peruviana n. Parte_4
, nato il [...] in [...] ed ivi residente;
NumeroD_4
titolare della carta di identità peruviana n. Parte_5
, nata il [...] in [...] ed ivi residente;
NumeroD_5
, titolare della carta di identità peruviana n. , Parte_6 NumeroD_6
nata il [...] in [...] ed ivi residente;
, titolare della carta di identità peruviana n. Parte_7
, nata il [...] in [...] ed ivi residente;
NumeroD_7
, titolare della carta di identità peruviana n. , Parte_8 NumeroD_8
nato il [...] in [...] ed ivi residente;
, titolare della carta di identità peruviana n. , nata Parte_9 NumeroD_9
il 19/03/1977 in RÙ ed ivi residente;
1 titolare della carta di identità peruviana n. Parte_10
, nato il [...] in [...] e residente in [...], Stati Uniti d'America; Numero_10
titolare della carta di identità peruviana n. Parte_11
, nata il [...] in [...] e residente in [...], Stati Uniti d'America; Numero_11
titolare della carta di identità peruviana n. Parte_12
, nata il [...] in [...] e residente in [...], Stati Uniti d'America, (001), Numero_12
tutti rappresentati e difesi, dall'Avv. BACIUCCO LORENZO*, giusta procura in atti
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza iure sanguinis
Conclusioni parte attrice:
« Accertare e dichiarare lo status di cittadina/o italiana/o dei ricorrenti, così come in epigrafe identificati, in quanto tutti discendenti di cittadino italiano e, per l'effetto, ordinare al
[...]
e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle conseguenti CP_1
iscrizioni, trascrizioni, annotazioni nei registri di stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni di legge alle autorità consolari competenti;
- In ogni caso Con vittoria di spese, competenze ed onorari, da versare al legale antistatario ».
Parte convenuta non costituita e non comparsa in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
1. Oggetto del processo è la domanda di accertamento dei ricorrenti del diritto a vedere riconosciuta la cittadinanza italiana jure sanguinis. All'uopo i ricorrenti hanno allegato i fatti costitutivi del diritto e prodotto documentazione – apostillata e debitamente tradotta – tesa a dimostrare la discendenza dei ricorrenti da un avo cittadino italiano.
2. Il ricorso è stato notificato all'amministrazione resistente, che non si è costituita.
2 3. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
4. All'udienza del 20.03.2025, la Difesa ha insistito nell'accoglimento, richiamandosi alle argomentazioni in atti. La causa è stata pertanto trattenuta in decisione.
Sull'interesse ad agire
1. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in RÙ, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in diversi anni (talora anche dieci anni). In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . Pt_13
2. Nel caso specifico, i ricorrenti hanno provato – senza successo – ad adire la via amministrativa, cercando di ottenere un appuntamento con il sistema prenot@mi (doc. 24 e documento depositato il 22.3.2025) e inviando persino una diffida a mezzo PEC per ottenere la fissazione di un appuntamento (doc. 25).
3. Secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di merito, deve infatti ritenersi che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e che contraddicano l'articolo 3 Pt_14
del D.P.R 362/1994, norma che fissa in 730 giorni (due anni) il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
4. Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
5. Ne discende l'interesse dei ricorrenti ad agire in sede giudiziaria.
Sulla competenza per territorio
3 1. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che quest'ultima ha competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana" ex art. 3, co. 2,
d.l. n. 13/2017.
2. In ordine alla competenza territoriale del Tribunale di Torino, l'art. 4, co. 5, d.l. n.
13/2017dispone che «Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
3. Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'avo italiano era nato a [...] (ora provincia di Alessandria), che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale
Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
Sul riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis (in generale)
1. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi
è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”.
2. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
3. Come si vedrà trattando della situazione concreta dei ricorrenti, nel caso in esame, la trasmissione della cittadinanza è passata anche per linea femminile (si allude alla linea di discendenza che transita per la sig.ra ). Ciò posto, occorre considerare – Persona_1
4 sebbene le leggi dell'epoca (segnatamente l'art. 1 e l'art. 10 della legge n. 555/1912) non prevedessero la possibilità per le donne di trasmettere la cittadinanza ai propri discendenti – il dato non è di ostacolo all'accoglimento del ricorso. Occorre infatti considerare l'intervento di due sentenze della Corte costituzionale e di una della Corte di cassazione a Sezioni unite.
3.1. Con sentenza n. 87 del 1975, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, terzo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555 per violazione degli artt. 3 e 29 Cost. – «nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna» nel caso in cui la perdita della cittadinanza sia riferita alla donna che si mariti con uno straniero;
ciò in ragione del fatto che tale disposizione creava «un'ingiustificata e non razionale disparita' di trattamento fra i due coniugi (…) e, inoltre, un'ingiustificata disparita' di trattamento fra le stesse donne italiane sposate a stranieri, facendo dipendere la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera che preveda l'acquisto della cittadinanza del marito da parte della moglie».
3.2. Con sentenza n. 30 del 1983, la Corte costituzionale ha poi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555 «nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina».
4. Di conseguenza e in linea di estrema sintesi, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
5. Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può pertanto chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue, purché documenti la discendenza e l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza da parte degli ascendenti.
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4. Sul riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis: il caso dei ricorrenti
Nel presente giudizio i ricorrenti reclamano il riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana deducendo di essere discendenti di cittadini italiani, in conseguenza dell'emigrazione di un avo italiano, mai naturalizzatosi cittadino peruviano. La prova della discendenza dei ricorrenti dall'avo italiano si fonda su certificati depositati in allegato al ricorso [doc. 2-23, in allegato al ricorso].
Tutti i certificati di seguito menzionati risultano regolarmente apostillati e tradotti.
Ciò premesso, si può ripercorrere la catena che dall'avo italiano giunge sino agli odierni ricorrenti. Dai documenti allegati al ricorso (come detto, apostillati e debitamente tradotti), risulta infatti che:
1. L'avo italiano emigrato è da identificarsi in , nato Persona_2
nel 1883 in SA RG MO (attuale provincia di Alessandria) (doc. 002) ed è attestato che egli non si sia mai naturalizzato, non avendo acquistato la cittadinanza peruviana;
egli pertanto non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana (cfr. certificato negativo di naturalizzazione doc. 003);
2. Il sig. ha generato un figlio, Persona_2 Persona_3
nato il [...] (doc. 004);
[...]
3. Il sig. si è poi sposato con generando Persona_3 Persona_4
quattro figli, da cui promanano linee di discendenza che conducono agli odierni ricorrenti;
4. Il primo figlio di è il sig. Persona_3 Persona_5
nato nel 1944 (doc. 006) che, unitosi in matrimonio con
[...] Controparte_2
(doc. 010) ha poi generato una figlia legittima,
[...]
4.1. odierna ricorrente, di nome , nata nell'anno 1977 in RÙ Parte_9
(doc. 011);
5. Il secondo genito di è la sig. ra che, Persona_3 Persona_1
nata nel 1945 (doc. 007), si univa in matrimonio con (doc. Persona_6
012) generando poi tre figli legittimi, odierni ricorrenti:
5.1. , nato nell'anno 1973 in RÙ (doc. 013) , Parte_1
6 5.2. , nato nell'anno 1978 in RÙ (doc. 014) e Parte_3
5.3. , nato nell'anno 1980 in RÙ (doc. 015) ; Parte_2
6. Il terzo figlio di è l'odierno ricorrente Persona_3 Parte_4
(nato nel 1947; doc. 8) che, unitosi in matrimonio con
[...] [...]
(doc. 016) generava quattro figli, odierni ricorrenti: Controparte_3
6.1. nata nell'anno 1975 in RÙ (doc. 017) , Parte_5
6.2. nata nell'anno 1977 in RÙ (doc. 018) , Parte_6
6.3. nata nell'anno 1979 in RÙ (doc. 019) e Parte_7
6.4. nato nell'anno 1984 in RÙ (doc. 020); Parte_8
7. Il quarto figlio di è l'odierno ricorrente Persona_3 [...]
(nato nel 1951; doc. 009) che unitosi in matrimonio con Parte_10 [...]
(doc. 021) ha generato due figlie legittime, odierne ricorrenti: CP_4
7.1. nata nell'anno 1988 in RÙ (doc. 022) e Parte_12
7.2. nata nell'anno 1989 in RÙ (doc 023). Parte_11
**-***-**
Da quanto sopra discende che la domanda è fondata. I documenti sopra enumerati dimostrano che l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
Né la linea di trasmissione della cittadinanza può dirsi interrotta con riferimento ai rami della famiglia interessati da una trasmissione della cittadinanza per linea femminile [in conseguenza delle sentenze della Corte costituzionale nn. 30 del 1983 e n. 87 del 1975, sopra citate].
**-***-**
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite (peraltro in assenza di domanda dei ricorrenti alla condanna di parte resistente al pagamento delle spese), considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica:
RICONOSCE lo status di cittadini italiani iure sanguinis a
, nato il [...] in [...] Parte_1
, nato il [...].in RÙ Parte_2
, nato il [...] in [...] Parte_3
7 , nato il [...] in [...] Parte_4
, nata il [...] in [...] Parte_5
, nata il [...] in [...] Parte_6
, nata il [...] in [...] Parte_7
, nato il [...] in [...] Parte_8
, nata il [...] in [...] Parte_9
, nato il [...] in [...] ; Parte_10
nata il [...] in [...] ; Parte_11
nata il [...] in [...] Parte_12
ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti;
COMPENSA le spese.
Si comunichi alle parti.
Torino, 20.3.2025
Il Giudice
Andrea Natale
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