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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/09/2025, n. 4520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4520 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
Corte D'Appello di Napoli
VIII seZIne civile
Nel processo civile d'appello iscritto al n. R.G. 2360/2023, questa
Corte, con ordinanza del 31.1.2025, così disponeva: “Dichiara la contumacia di . Accoglie l'istanza di sospensiva e, per Parte_1
l'effetto, sospende l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza. Dispone,
a norma dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituZIne dell'udienza per la precisaZIne delle conclusioni e per la decisione della causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., mediante la concessione alle parti del termine, fino al 25.7.2025, per il deposito di note conclusionali e fino alle 09.30 del giorno 26.9.2025 per il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze
e conclusioni”.
Nelle note depositate in data 25.9.2025, in sostituZIne dell'udienza di discussione, l'appellante concludeva come segue: “.. -in via principale e nel merito, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.3368/23 emessa dal Tribunale di Napoli, sez. civ. VIII°,
Giudice dott.ssa Federica D'Auria, nell'ambito del giudiZI recante N.R.G.
30406/17, pubblicata il 28.3.23 e notificata il 12.4.23, tutte le conclusioni avanzate nel giudiZI di primo grado che qui si riportano ovvero, voglia:
- accertare e dichiarare la responsabilità civile del signor _1
, quale proprietario dell'autovettura Fiat Doblò tg. DP632EF nella
[...]
produZIne dell'evento dannoso;
- per l'effetto, condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento dei danni a favore dell'istante nella indicata misura di euro 146.284,55, importo quantificato in forza delle risultanze emerse dalla CTU espletata in corso di giudiZI, ovvero, nella minore o maggiore somma chel'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli riterrà opportuna, con rivalutaZIne somma secondo gli indici Istat ed interessi
e comunque nei limiti della competenza del giudice adito;
-condannare la
in persona del legale rappr.te p.t., ovvero i convenuti Controparte_1
in solido tra loro al pagamento per entrambi i gradi giudiZI delle spese
e del compenso professionale, oltre al 15% rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge”;
l'appellata, nelle note depositate in data 25.9.2025, in sostituZIne dell'udienza di discussione, concludeva riportandosi alla comparsa di costituZIne, con la quale aveva chiesto volersi: “
1. dichiarare improcedibile l'appello, ex art. 165 c.p.c., in caso di eventuale tardiva costituZIne dell'istante;
2. dichiarare ex art. 348 bis c.p.c. inammissibile
l'appello;
3. dichiarare il gravame inammissibile, nullo, improcedibile, improponibile ed infondato;
4. nel merito si chiede confermarsi
l'appellata sentenza in ogni sua parte;
5. in ogni caso, condannare la parte appellante al pagamento di spese e compensi di causa del presente grado di giudiZI con ulteriore condanna per temerarietà dell'impugnaZIne.”.
Alle 13.15, orario successivo alla chiusura al pubblico della Cancelleria, la Corte decideva la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., come da sentenza che segue.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
pag. 2/31 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII seZIne civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2360/2023 del ruolo generale degli affari contenZIsi, avverso la sentenza n. 3368/2023, emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 10.03.2023, notificata in data 12.04.2023, pendente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_2 C.F._1
dall'avv. Carlo Antonio Rinaldi (C.F. ) in forza di C.F._2
procura in calce all'atto di citaZIne in appello;
APPELLANTE
E
(C.F. ; Parte_1 C.F._3
APPELLATO CONTUMACE
NONCHÈ
P. IVA ), in persona della Controparte_2 P.IVA_1
pag. 3/31 Dott.ssa , quale procuratore speciale di Controparte_3 CP_1
munito degli occorrenti poteri, giusta procura a rogito notaio
[...]
del 23 febbraio 2022, autenticata al repertorio n. Persona_1
100224/18051 del Notaio , registrata a Trieste il Persona_1
1.03.2022, al n. 1921, serie 1T, depositata presso il competente
Registro delle Imprese e Dott. conformemente ai poteri Persona_2
di rappresentanza legale attribuitigli dalla Procura Speciale del
30.05.2019, munito degli occorrenti poteri a ministero Dott.ssa Per_1
Notaio in Trieste n. rep. 91782, racc. 16368, quali procuratori
[...]
speciali di , rappresentata e difesa dall'Avv. Micaela CP_1
Ottomano, (C.F. ), giusta procura in atti. C.F._4
APPELLATA
Oggetto: risarcimento danni da circolaZIne stradale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citaZIne, notificata, in data 9.11.2017, a Controparte_2
e, in data 17.11.2017, a , conveniva
[...] Parte_1 Parte_2
i predetti, innanzi al Tribunale di Napoli, deducendo che: il giorno
26.12.2013, alle ore 18,00 circa, mentre attraversava a piedi con circospeZIne la via S. Alfonso de Liguori in Napoli, veniva investito dall'autovettura Fiat Doblò tg. DP632EF, di proprietà e condotta da
, che procedeva con direZIne piazza Carlo III;
in Parte_1
conseguenza dell'investimento, esso istante rovinava al suolo,
pag. 4/31 riportando lesioni personali, quali “frattura scomposta pluriframmentaria collo omero destro, frattura calcagno sinistro, frattura composta malleolo tibiale destro e contusioni multiple”, come diagnosticato dai sanitari dell'Ospedale S.M. Loreto Nuovo ove, il giorno successivo, si era recato stante il fortissimo dolore;
a causa delle lesioni riportate, in data 7.01.2014, veniva sottoposto ad intervento chirurgico, con successiva riduZIne in gesso a stivaletto della gamba destra;
soltanto in data 3.12.2014, dopo un lungo periodo di degenza e di immobilizzaZIne con apparato gessato, molteplici cure e visite specialistiche ed un lungo ciclo di fisioterapia, esso attore veniva giudicato clinicamente guarito con postumi da valutare in sede medico legale;
erano residuati postumi di natura permanente che avevano inciso sulla integrità psico-fisica di esso attore;
aveva subito danni anche nella vita privata, per aver sofferto moralmente e psichicamente del danno ingiusto conseguente al sinistro de quo, tanto più che, per età e prestanza fisica, a seguito di tale evento era stato oggettivamente turbato nello spirito e materialmente impedito nello svolgere le proprie attività abituali e di relaZIne;
a seguito della richiesta stragiudiziale di risarcimento danni inoltrata alla Controparte_1
ente assicurativo dell'autovettura responsabile del sinistro, quest'ultima nominava il dott. , quale proprio medico di Persona_3
fiducia onde valutare la natura, durata ed entità delle lesioni patite dall'istante; stante l'inerzia della nel risarcire il danno, si CP_2
vedeva costretto a sottoporsi a proprie spese ad un'altra visita medico legale, questa volta ad opera dal dott. , quale proprio Persona_4
medico di fiducia, il quale, dopo avere confermato la sussistenza del pag. 5/31 nesso causale tra l'evento ed i danni, quantificava i postumi invalidanti nella misura almeno del 22% come danno non patrimoniale, oltre ad un lungo periodo di invalidità temporanea totale e un altrettanto per l'invalidità temporanea parziale;
in applicaZIne delle tabelle di Milano, il risarcimento del danno, considerata l'età di 29 anni al momento del sinistro, ammontava ad euro 74.732,00 per danno biologico (non patrimoniale), euro 8.700,00 per 60 giorni di invalidità temporanea (€
145,00), euro 3.240,00 per 30 giorni di invalidità parziale al 75% (€
108,00), euro 2.175,00 per 30 giorni di invalidità parziale al 505 (€
72,50), euro 1.087,00 per 30 giorni di invalidità parziale al 35% (€
36,25), euro 29.145,48 quale aumento personalizzato (39%) del danno non patrimoniale, euro 2.500,00 per spese mediche, oltre al risarcimento del danno morale ed esistenziale sofferto;
ad onta delle pacifiche modalità dell'evento, del notevole lasso di tempo decorso, delle rituali richieste e dell'invito alla negoziaZIne assistita e nonostante la regolare visita medico-legale presso il fiduciario della convenuta compagnia, alcuna liquidaZIne gli era stata accordata per cui si vedeva costretto ad adire l'autorità giudiziaria.
Poste tali premesse, l'attore domandava condannarsi in solido _1
e la al risarcimento dei danni patiti a
[...] Controparte_1
causa del sinistro, il tutto nei limiti del valore di euro 260.000,00 nonché al pagamento delle spese e competenze del giudiZI.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva Controparte_2
nella predetta qualità, eccependo, preliminarmente, la nullità
[...]
dell'atto di citaZIne, l'improcedibilità della domanda per violaZIne
pag. 6/31 degli artt. 145 e 148 del Codice delle AssicuraZIni Private,
l'infondatezza della pretesa nel merito, chiedendo, in subordine, volersi accertare il concorso di colpa dell'attore ex art. 2054 nella causaZIne dell'evento dannoso.
, seppur ritualmente citato, ometteva di costituirsi e ne Parte_1
veniva dichiarata la contumacia.
Istruita la causa con l'audiZIne dei due testi intimati dalla parte attrice e con l'espletamento di una CTU medico legale, all'esito del giudiZI,
l'adito Tribunale pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale, ritenuta la domanda proponibile, così decideva: “1) dichiara la contumacia di;
2) rigetta la domanda proposta Parte_1
dall'attore 3) condanna l'attore al Parte_2 Parte_2
rimborso delle spese di lite in favore della parte attrice, che si liquidano in complessivi € 14.000,00 per compensi professionali del procuratore, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
4) pone le spese di ctu in via definitiva a carico dell'attore . Parte_2
§ 2.
Avverso l'indicata sentenza, notificatagli il 12.04.2023, Parte_2
interponeva appello, mediante citaZIne tempestivamente notificata, a in data 11.05.2023 nel rispetto del termine di Controparte_2
cui all'art. 325 c.p.c., chiedendone la riforma nei termini dinanzi riportati ed invocandone, in via preliminare, la sospensiva.
pag. 7/31 Costituendosi con comparsa depositata il 29.08.2023, la
[...]
nel resistere all'avversa impugnaZIne, ne Controparte_2
sollecitava l'integrale rigetto.
All'esito della prima udienza, fissata in citaZIne per il 6.10.2023 e sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., questa Corte, con ordinanza ritualmente comunicata alle parti, così provvedeva: “letto l'art. 331 c.p.c., ordina all'appellante la notifica dell'atto di appello nei confronti di;
rinvia la causa in Parte_1
prosieguo di prima udienza al 19.4.2024, con notifica nel rispetto dei termini di legge a comparire.”.
All'udienza del 19.4.2024, la Corte, dichiarata la nullità della notifica dell'atto di integraZIne del contraddittorio, ne ordinava la rinnovaZIne, fissando in prosieguo l'udienza del 31.1.2025, poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Quindi, con ordinanza emessa in data 31.01.2025, la Corte verificata la tempestiva e rituale notificaZIne dell'atto di integraZIne del contraddittorio nei confronti di e non essendosi questo Parte_1
costituito, così decideva: “Dichiara la contumacia di . Parte_1
Accoglie l'istanza di sospensiva e, per l'effetto, sospende l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza. Dispone, a norma dell'art. 127 ter
c.p.c., la sostituZIne dell'udienza per la precisaZIne delle conclusioni e per la decisione della causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., mediante la concessione alle parti del termine, fino al 25.7.2025, per il deposito di note conclusionali e fino alle 09.30 del giorno 26.9.2025 per il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.”. pag. 8/31 Da ultimo, scaduto il termine accordato alle parti, sulle conclusioni dalle medesime rassegnate nelle note rispettivamente depositate, la causa veniva decisa dal Collegio.
§ 3.
Il Giudice di primo grado riteneva non assolto l'onere probatorio gravante sul danneggiato, osservando che “Risulta invero non dimostrata la derivaZIne causale delle lesioni lamentate dallo ed il Pt_2
sinistro, così come descritto e dedotto in giudiZI”.
In particolare, il Giudice, discostandosi dalle conclusioni cui era pervenuto il nominato CTU, affermava: “Risulta irrilevante dunque che in sede di CTU la dott.ssa abbia ritenuto astrattamente Per_5
compatibili le lesioni riscontrate con la dinamica narrata poiché, al di là della astratta compatibilità, ciò che è stato in questa sede considerato dirimente sono state piuttosto le circostanze del caso concreto, ed in particolare la totale inverosimiglianza delle circostanze inerenti la riferita assenza di cure adeguate rispetto alla gravità del quadro fratturativo in atto, ciò che ha gettato un'ombra di globale inattendibilità della versione dei fatti offerta da parte attrice, e conseguente difetto di prova sul fatto storico generatore di danno”.
Tale convincimento si fondava sulla circostanza per cui risultava: “del tutto inverosimile e non credibile, neanche in base all'ipotetico stato di alteraZIne dato dall'assunZIne di stupefacenti – evenienza questa, peraltro, solo dichiarata e non risultante da nessuno dei documenti medici prodotti – che l'infortunato, con una situaZIne fratturativa
pag. 9/31 plurima in atto in diversi distretti anatomici, abbia potuto essere serenamente trasportato “in braccio” dal luogo del sinistro fino a casa, abbia potuto sistemarsi a casa a riposo, prendere “un farmaco per tamponare il dolore, forse un Aulin”, ed attendere addirittura le 13.00 del giorno successivo per accedere alle cure e soprattutto all'immobilizzaZIne di cui aveva bisogno (cfr. le dichiaraZIni testimoniali di e di .”. Testimone_1 Tes_2
§ 4.
Con il primo motivo di appello, l'istante, nel sottoporre a censura la sopra riportata parte di sentenza, deduceva che il primo Giudice aveva fondato il proprio convincimento su valutaZIni meramente personali, discostandosi, in maniera immotivata, dagli esiti dell'espletata CTU, la quale aveva appurato essere sussistente il nesso causale tra la riferita dinamica dell'evento e le lesioni riportate da così come quello tra Pt_2
queste ultime e le conseguenti menomaZIni.
Con il secondo motivo, l'istante riteneva altresì erronea la valutaZIne operata dal Giudice riguardo alle deposiZIni rese dai due testi escussi, osservando che, al contrario, siffatte dichiaraZIni risultavano coerenti tra loro, oltre che compatibili con la CTU e con le risultanze documentali.
Con il terzo motivo, l'appellante opinava che, stante quanto affermato nei motivi precedenti, il Giudice sulla base delle testimonianze, della ricostruZIne di parte attrice e della CTU avrebbe dovuto ritenere esistente il nesso di causalità.
pag. 10/31 Con il quarto motivo l'istante sosteneva che la fondatezza della domanda doveva condurre necessariamente a riformare anche il capo di sentenza relativo al regime delle spese processuali.
§ 5.
L'appello è fondato per quanto di ragione.
Giova rilevare, anzitutto, che i due testi escussi in primo grado descrivevano la dinamica del sinistro in termini tra di essi coerenti e pienamente compatibili con quanto sostenuto in citaZIne dall'attore.
Ed invero, il primo teste, , dichiarava: “Sono messo Testimone_1
notificatore per il Sono parente dell'attore in quanto Controparte_4
sua madre è la sorella di mia moglie.
Sono stato presente in occasione di un sinistro occorso ad Parte_2
il giorno di Santo Stefano dell'anno 2013. Ci trovavamo a Napoli, in via
Arenaccia, a piedi. Eravamo io e suo LO Pt_2 Tes_2
Eravamo diretti a via S. Alfonso Maria de Liguori, parallela a via
Arenaccia. Stavamo andando in un'agenzia di scommesse che si trovava in via S. Alfonso de Liguori.
Era di sera intorno alle 18.00-18.30.
Ci trovavamo a piedi e da via Arenaccia ci siamo immessi nel vicoletto denominato via Francesco Toraldo dal quale poi si accede a via De
Liguori.
Terminata via Toraldo ci siamo immessi su via De Liguori, abbiamo percorso un tratto di marciapiede per poi attraversare.
pag. 11/31 Via De Liguori è strada a doppio senso di marcia. Ci trovavamo sul marciapiede destro per chi percorre la strada in direZIne piazza Carlo
Terzo.
Abbiamo iniziato l'attraversamento in corrispondenza delle strisce pedonali.
Io ho attraversato per primo seguito dai due fratelli Pt_2
Giunto sul marciapiede opposto, aspettando i fratelli ho visto Pt_2
attraversare e dopo aver attraversato la prima corsia, una Pt_2
macchina che proveniva da piazza Poderico e procedeva verso Carlo III gli ha calpestato il piede sinistro con il proprio pneumatico anteriore sinistro. Preciso che il traffico era scorrevole in quanto trattavasi di giorno festivo. Non vi era semaforo pedonale.
Rispetto a tale scena mi trovavo alla distanza di pochi metri e potevo vedere dalla mia posiZIne la fiancata sinistra della vettura, lato guida.
La vettura si è fermata vedendo il ragazzo che attraversava, ma lo ha comunque investito sul piede. Dopo ciò il ragazzo è venuto meno ed è caduto a terra sul proprio lato destro, con la spalla destra sotto il corpo.
Dietro di lui procedeva suo LO.
Subito ha lamentato dolore alla caviglia sinistra, che non si presentava sanguinante.
Aveva dolore anche alla spalla destra, ma prevalentemente gli doleva il piede.
Non aveva sangue da nessuna parte del corpo.
pag. 12/31 Escludo che il ragazzo abbia avuto contatto con il parabrezza o il cofano della vettura investitrice.
Il conducente della vettura era un uomo di circa 50 anni approssimativamente, la vettura era invece una Fiat Doblo di colore scuro.
La vettura si è fermata a prestare soccorso, ed il conducente si trovava da solo.
Il ragazzo invece era a terra ed il LO lo ha aiutato ad alzarsi e lo ha appoggiato sul cofano di una macchina in sosta.
Non abbiamo chiamato un'ambulanza, né ci siamo recati in ospedale nell'immediatezza dei fatti.
Dopo ciò ci siamo recati a casa dello che è a circa 50 metri dal Pt_2
luogo dell'incidente, con il LO che lo ha portato in braccio. Tes_2
Prima di ciò il conducente della Doblo' ha dato tutti i suoi dati al LO di offrendosi anche di accompagnarlo in ospedale, ma Pt_2 Pt_2
ha rifiutato.
Io ho accompagnato i due fratelli fin dentro casa, che è a via Arenaccia, e ho visto che si è messo a letto prendendo un antidolorifico. Pt_2
A casa di vi erano mia moglie, sua madre ed altri amici comuni Pt_2
in quanto quel giorno avevamo pranzato tutti insieme a casa loro.
Io sono andato via intorno alle 20.30-21.00.
pag. 13/31 Ho chiamato poi il giorno successivo e mi è stato riferito che si era recato in ospedale per farsi curare”.
Il secondo teste, sentito alla medesima udienza, riferiva, in Tes_2
termini sostanzialmente convergenti, quanto segue:” Sono il LO dell'attore, di professione agente immobiliare e consulente aste per
Astasy.
Sono stato presente in occasione del sinistro che ha interessato mio LO, è accaduto in Napoli, via S. Alfonso Maria de Liguori, il giorno
26.12.2013, intorno alle ore 18.00.
Mi trovavo con mio LO e mio ZI;
eravamo diretti a Testimone_1
giocare in un'agenzia che ha un angolo scommesse sportive. Scendevamo da casa nostra che si trova in via Arenaccia n. 106 G, che dista circa 100-
120 metri dal luogo del sinistro.
Il sinistro è avvenuto secondo le seguenti modalità: mio ZI ci precedeva nell'attraversamento, seguivamo mio LO ed io.
La strada è a doppio senso di marcia. Mio ZI aveva già completato
l'attraversamento, mio LO lo ha seguito precedendomi e quando aveva già quasi attraversato l'intera prima corsia, una vettura che proveniva da piazza Poderico e procedeva verso piazza Carlo III lo ha investito provenendo dalla sua sinistra.
La vettura ha colpito mio LO con la parte anteriore sinistra, attingendolo sulla propria gamba sinistra. Non vi è stato impatto con il cofano o il parabrezza, ma solo con lo spigolo anteriore sinistro e la parte laterale anteriore della vettura ed il paraurti.
pag. 14/31 Nell'impatto mio LO ha perso l'equilibrio ed è caduto e la vettura gli
è passata sul piede sinistro.
Lui è caduto sul proprio lato destro.
Non aveva sangue al momento della caduta.
Immediatamente ha lamentato dolore alla caviglia sinistra e un po' alla gamba destra ed alla spalla.
Non è riuscito ad alzarsi da solo e l'ho alzato io stesso appoggiandolo su una vettura in sosta a bordo strada.
Il conducente della vettura investitrice si è fermato ed ha offerto soccorso. Era un uomo di circa 40-45 anni;
era solo in auto.
Il traffico era scorrevole in quel momento.
L'attraversamento è avvenuto sulle strisce, non vi era semaforo che regolasse l'attraversamento.
Non abbiamo chiamato ambulanza perché mio LO insisteva per essere accompagnato a casa.
E così abbiamo fatto, io stesso l'ho accompagnato in braccio.
Mio ZI è venuto con noi anche perché a casa nostra vi era tutta la famiglia riunita.
Giunti a casa ha preso un farmaco per tamponare il dolore, forse un
Aulin; il giorno dopo in tarda mattinata io stesso l'ho accompagnato in ospedale per le cure del caso, insistendo molto anche perché presentava dei lividi sul corpo, soprattutto al piede sinistro”.
pag. 15/31 Come emerge chiaramente dal tenore delle deposiZIni appena riportate, i testi descrivevano in maniera coerenti la dinamica, i sensi di marcia dell'auto e dei pedoni, i punti di impatto, le conseguenze e le circostanze verificatesi immediatamente dopo il sinistro.
§ 6.
Né, peraltro, vale opinare che la dinamica descritta dai testi sia da ritenersi inattendibile perché, se realmente i tre pedoni avessero attraversato da destra verso sinistra, l'auto non avrebbe potuto sormontare il piede sinistro dello con la propria ruota sinistra, in Pt_2
quanto, in tale ipotesi, l'attore avrebbe dovuto prima passare davanti alla vettura e sarebbe, quindi, stato investito dalla parte frontale del mezzo.
Invero, la direZIne di marcia dell'auto descritta dai testi, da piazza
Poderico verso piazza Carlo III, rende plausibile che l'auto, provenendo dalla sinistra rispetto al pedone, il quale attraversava partendo dal marciapiede di destra per chi era diretto a piazza Carlo III, abbia attinto lo stesso al piede sinistro, non dirimente risultando che il primo teste abbia dichiarato che, al momento dell'investimento, il pedone,
, aveva già attraversato la prima corsia. Parte_2
Infatti, al riguardo, l'altro teste dichiarava che l'investimento si verificava quando lo aveva quasi completato l'attraversamento Pt_2
della corsia, rendendo, quindi, verosimile che, su tale marginale aspetto, i due testi abbiano avuto una perceZIne leggermente diversa delle distanze.
pag. 16/31 In ogni caso, tale discrasia, attenendo ad un aspetto marginale del fatto, che nel suo nucleo essenziale è stato descritto dai testi in maniera univoca, non mina la complessiva attendibilità della prova.
§ 7.
Quanto, poi, al dato, riferito dai testi, del mancato immediato accesso dello al Pronto Soccorso, ritenuto dal primo Giudice Pt_2
incompatibile con le gravi lesioni agli arti inferiori e con la situaZIne di dolore diffuso che l'attore avrebbe dovuto provare, la Corte osserva che si tratta di un aspetto oggetto di specifica ed approfondita valutaZIne da parte della CTU svolta in primo grado.
La dott. aveva, infatti, valutato l'astratta compatibilità Persona_6
delle lesioni con eventi traumatici diversi dal sinistro stradale e, in specie, con una caduta dall'alto, ma era giunta ad escludere siffatta eventualità.
In particolare, l'ausiliare premetteva che, come attestato dal referto di pronto soccorso datato 27.12.2013, ore 13.02, l'attore risultava avere riportato, in seguito ad un riferito incidente della strada, “Frattura scomposta pluriframmentaria collo chirurgico omero destro, frattura calcagno sinistro e frattura composta malleolo tibiale destro. Contusioni multiple”.
Nell'esaminare la questione del nesso di causalità rispetto alla dinamica del fatto dannoso come allegata dall'attore, la nominata CTU osservava: “A seguito dell'evento traumatico del 26/12/2013 il Sig.
[...]
ha riportato un trauma una frattura scomposta Pt_2
pag. 17/31 pluriframmentaria collo chirurgico omero destro, frattura calcagno sinistro e frattura composta malleolo tibiale destro, oltre contusioni multiple per il corpo, così come da verbale di P.S. dell'ospedale “S.M.
Loreto Nuovo” di Napoli, ove, si recava il giorno successivo, a causa dell'ingravescenza della sintomatologia algica e quindi il 27-12-2013 ove veniva consigliato il ricovero per il trattamento chirurgico delle lesioni fratturative .. Orbene, è in primis necessario affermare se sussiste il nesso causale tra la riferita dinamica dell'evento e le lesioni riportate, così come quello tra queste ultime e le conseguenti menomaZIni.
Per tale ragione appare importante precisare che il meccanismo eZIpatogenetico più frequente delle fratture del calcagno è quello della caduta da un'altezza di almeno 50 mt, ma poiché le fratture del calcagno derivano da traumi ad alta energia, i pazienti hanno spesso altre lesioni concomitanti come una frattura del bacino, lesione dei tessuti molli
(muscoli, tendini, legamenti), fratture vertebrali. Tuttavia, non si può escludere che esso possa essere conseguenza di un sinistro stradale in cui il tipico meccanismo di lesione è un carico assiale sul tallone. Nel caso di specie l'assenza di concomitanti fratture di bacino e/o vertebrali e/o rottura dei legamenti astragalo-calcaneari, di lussaZIne anteriore nonché l'assenza di vistose escoriaZIni e lesioni dei tegumenti a carico del corpo ci permette di escludere come meccanismo traumatologico la caduta dall'alto e di considerare verosimile la dinamica dichiarata dal sig. all'anamnesi traumatologica, in uno con quanto risulta dalle Pt_2
prove testimoniali fornite in fase procedurale.
pag. 18/31 Pertanto, è verosimile, se tutte le indagini procedurali lo confermino,
(n.d.r.: che) tali lesioni possano essere conseguenza dell'evento traumatico così come descritto in anamnesi.
Si ritiene inoltre che, nel caso di specie, risultino soddisfatti: 1) il criterio cronologico tra il momento dell'insulto traumatico e quello in cui fu precisata la diagnosi in apposita struttura nosocomiale in quanto il sig. si recava in PS il giorno successivo e quindi in un lasso di tempo Pt_2
assolutamente adeguato avendo inizialmente sottovalutato le lesioni riportate e tenuto conto che l'obiettività all'ingresso registra chiaramente “algia ed impotenza funZInale con SLO ematoma spalla destra, caviglia sinistra e destra” ; 2) il criterio di adeguatezza qualiquantitaviva, ritenendosi che l'erogaZIne energetica nella dinamica dell'evento traumatico sia stata ampiamente sufficiente a produrre le suddette lesioni;
3) il criterio di continuità fenomenica in quanto vi è una concatenaZIne logica e cronologica tra l'incidenza della causa lesiva e le manifestaZIni patologiche che si sono susseguite nel tempo”.
Inoltre, in sede di risposta alle note del CT della dott. CP_2 Per_3
il quale aveva escluso il nesso causale, ritenendo inverosimile
[...]
che l'obiettività clinica rilevata in pronto soccorso potesse consentire all'attore di ritardare per parecchie ore il ricorso alle cure mediche, il
CTU evidenziava che: “In merito alla questione del ritardo diagnostico delle lesività in PS parliamo di un evento che dalle prove testimoniali e dall'anamnesi raccolta in sede di accesso peritale risulta essersi verificato in data 26 dicembre 2013 alle ore 18,00.
pag. 19/31 Il referto di PS allegato agli atti è del giorno 27 dicembre alle ore 13.02.
Indubbiamente sono trascorse 19 ore (di cui 12 ore approssimativamente notturne), ma non si ritiene tale tempo inaccettabile al punto da escludere su tale base il nesso di causale per assenza di criterio cronologico soprattutto perché all'accesso in PS risulta dichiarato “incidente stradale”, ha praticato regolare consulenza ortopedica, esami radiografici (Rx n. 29178) all'obiettività riscontro di ematoma spalla destra, caviglia e piede destro, caviglia e gamba sinistra, indicativo di una forte contusione verificatasi in epoca precedente che sicuramente non siamo in grado di retrodatare con precisione.
La dichiaraZIne fornita da parte attrice secondo cui non avrebbe provato dolore in quanto sotto effetto di sostanze stupefacente rappresenta una motivaZIne che dovrà essere verificata nell'iter procedurale e per la quale ci si rimette al Giudice. La stessa rappresenta tuttavia una eventualità plausibile motivo per cui è stato evitato
l'accesso in PS in data 26-12-2013. Tra l'altro nonostante in PS gli fosse stato indicato il ricovero per le plurime fratture agli arti il sig. Pt_2
rifiutava anche il ricovero il che farebbe pensare la poca propensione alle cure.
Venendo più nello specifico all'analisi della dinamica dichiarata il sormontamento del piede sinistro da parte di uno pneumatico agisce senza dubbio sul mesopiede;
nel caso di specie è plausibile il meccanismo dello schiacciamento del piede in quanto sulla base anche del tipo di frattura riportata nel caso specifico (dislocaZIne della regione talamica
e del processo anteriore ed un'altra rima fratturativa a decorso postero-
pag. 20/31 anteriore che interessa sia il corpo che l'apofisi posteriore del calcagno) non si può escludere il blocco forzato del piede da parte dello pneumatico
e la inversione/abduZIne forzata dello stesso, la conseguente distorsione dell'arto controlaterale e la caduta al suolo con impatto della spalla ..
Anche sulla base di quanto affermato dallo stesso CTP dott. Per_3
“…al contrario proprio delle precipitaZIni, dove i segni esterni
[...]
accessori sono modestissimi, se non assenti, ma grande è la lesività degli organi interni e la rappresentaZIne proprio delle fratture” se
l'eZIpatogenesi causale fosse la precipitaZIne, il periziato avrebbe senza dubbio riportato oltre che le suddette fratture anche lesioni di organi interni.
Proprio tale affermaZIne mi porta a ritenere plausibile l'investimento a fronte di una precipitaZIne data l'assenza di ogni altro coinvolgimento di organi e/o apparati neppure in maniera moderata e contenuta riscontrato in PS e/o in epoca successiva tale da necessitare di cure specifiche”.
§ 8.
Al cospetto delle ampiamente motivate conclusioni del CTU, appare al
Collegio non condivisibile la diversa valutaZIne che il primo Giudice operava della questione del nesso di derivaZIne causale delle lesioni dal fatto come allegato.
Infatti, il Giudice, nel discostarsi dal parere espresso dall'ausiliare da esso nominato, valorizzava proprio quegli elementi – vale a dire il lasso temporale decorso tra il dichiarato orario di verificaZIne del sinistro e pag. 21/31 l'accesso in PS e l'incompatibilità dello stato di salute del leso con la riferita assenza di cure – che il medico legale aveva attentamente valutato, ma ritenuto non dirimenti per escludere il nesso causale.
Ne segue che la valutaZIne di compatibilità tra la dinamica del sinistro e le lesioni, espressa dal CTU e corroborata peraltro dagli esiti della prova orale, non è un dato dal quale il Giudice possa, in assenza di prove dotate di pari dignità scientifica, discostarsi.
Né, del resto, appare dirimente il diverso parere reso dal fiduciario della sia perché innegabilmente condiZInato dagli interessi CP_2
della mandante ad una definiZIne ad essa favorevole della lite, sia in quanto il CTU, comunque, teneva in debito conto le osservaZIni del dott. ma forniva una spiegaZIne plausibile e scientificamente Per_3
motivata del suo dissenso.
In conclusione, la Corte rileva che, alla luce delle concordi dichiaraZIni rese dai testi e dell'esito dell'espletata CTU, possa ritenersi dimostrata la dinamica dell'evento lesivo quale allegata in citaZIne.
§ 9.
Da ultimo, osserva la Corte che alcun dubbio residui in ordine all'esclusiva responsabilità del conducente della Fiat di proprietà dello
, nella causaZIne del sinistro, ove si consideri che _1
l'investimento è avvenuto mentre lo attraversava la strada sulle Pt_2
strisce pedonali, procedendo ad andatura regolare e, soprattutto, senza tenere una condotta anomala o assolutamente imprevedibile.
pag. 22/31 Del resto, sul punto, appare dirimente evidenziare che, secondo una consolidata giurisprudenza di legittimità, “.. il conducente di veicolo a motore è onerato da una presunZIne di colpa e ove il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l'esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella del pedone investito deve: a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100 per cento;
b) accertare in concreto la colpa del pedone;
c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone (Cass. sez. 6-3, 28/01/2019, n. 2241 Cass., sez. 3, 04/04/2017, n. 8663; Cass., sez. 3, 18/11/2014, n. 24472; Cass., sez. 3, 19/02/2014, n. 3964) ..” (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 3,
Ordinanza n. 20137 del 2023).
In definitiva, non essendo emersi elementi per ritenere superata la presunZIne esclusiva di colpa a carico del conducente della vettura,
va dichiarato responsabile esclusivo dell'accaduto. Parte_1
§ 10.
Venendo al quantum, dall'espletata CTU emerge che le lesioni sofferte dall'attore abbiano allo stesso provocato un “danno biologico temporaneo” stimato in 55 giorni di ITT, 60 giorni di ITP al 50%, 30 giorni di ITP al 25% ed un “danno biologico permanente” quantificabile in una valutaZIne complessiva indicabile con un tasso del venti per cento (20%).
pag. 23/31 Tanto premesso, nel procedere alla quantificaZIne del danno, deve darsi conto dell'adoZIne, avvenuta con Decreto del Presidente della
Repubblica 13 gennaio 2025, n. 12, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
Serie Generale n. 40 del 18 febbraio 2025, del Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variaZIne corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'articolo
138, comma 1, lettera b), del codice delle assicuraZIni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la cui entrata in vigore risale al 5 marzo 2025.
Orbene, per quanto la disposiZIne transitoria contenuta nell'art. 5 dello stesso decreto, - a tenore della quale “Le disposiZIni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore” – sia ostativa rispetto ad un'applicaZIne diretta delle dette tabelle alla fattispecie in esame, il
Collegio osserva, in adesione ad un recente arresto del Giudice di legittimità, che non sia preclusa la possibilità di fare delle dette tabelle un utilizzo indiretto “.. quale parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudiZI a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinaZIne della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. (Cass. n. 12408 del
07/06/2011) ..” (cfr. Cass. civ., Sez. 3 - , Sentenza n. 11319 del
29/04/2025, pag. 27 della motivaZIne).
Del resto, se la liquidaZIne da parte del Giudice del danno non patrimoniale deve necessariamente essere operata in via equitativa, trattandosi di tradurre in termini monetari le conseguenze delle lesioni pag. 24/31 dell'integrità psicofisica e della sofferenza morale patita dal leso, il ricorso all'applicaZIne analogica della tabella unica naZInale, anche a sinistri ratione temporis esclusi dal suo ambito di applicaZIne diretta, appare conforme ad equità. Infatti, tra i possibili criteri di liquidaZIne utilizzabili, quello che si richiama ad una tabella approvata dal legislatore è per definiZIne il più equo, tenuto anche conto del fatto che la tabella unica naZInale è, per espressa previsione legislativa, stata adottata in continuità "dei criteri di valutaZIne del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità", prevedendo anch'essa un sistema a punto variabile in funZIne decrescente dell'età e crescente in modo più che proporZInale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi.
Ciò posto, merita, poi, osservare che la suddetta tabella unica naZInale, recependo le indicaZIni dell'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, ha confermato la distinZIne tra punto del danno biologico ed incremento per danno morale, prevedendo un meccanismo in base al quale il valore monetario del punto di invalidità può variare in funZIne della sofferenza morale provocata dall'infortunio, secondo quattro gradi (nessuno, minimo, medio o massimo); questa variaZIne si ottiene moltiplicando il valore base del punto per un coefficiente denominato moltiplicatore morale, che cresce più che proporZInalmente all'aumentare della percentuale di invalidità. Tale variaZIne però non è indefettibile: sarà il giudice, caso per caso, a valutare se essa debba essere applicata nella misura minima, media o massima o del tutto negata. Per la invalidità temporanea, analogamente, è previsto un incremento ricompreso tra il pag. 25/31 30 e il 60 per cento del danno biologico temporaneo (art. 3, co. 2, D.P.R.
n. 12 del 2025).
Inoltre, come stabilito dall'art. 138, comma 3 del CAP novellato, il
Giudice può aumentare l'importo del risarcimento calcolato in base alla
Tabella Unica NaZInale fino al 30% nel caso in cui la menomaZIne accertata incida in "maniera rilevante" su specifici aspetti "dinamico- relaZInali" personali del danneggiato, purché documentati e obiettivamente accertati. Si tratta, a ben vedere, del meccanismo che consente eventualmente l'ulteriore personalizzaZIne del risarcimento per tenere conto e valorizzare l'irripetibile singolarità del caso concreto.
Nell'ipotesi in esame, non spetta all'appellante l'incremento, al fine di ristorare il danno corrispondente alla sofferenza soggettiva interiore.
Sul punto giova, infatti, osservare che l'attore, nella citaZIne di primo grado, pur avendo genericamente domandato il risarcimento del danno morale, non aveva operato alcuna specifica allegaZIne in ordine alle sofferenze interiori ed ai patimenti d'animo di cui era stato vittima, avendo, invece, dedotto una modificaZIne peggiorativa del suo benessere esistenziale, per l'impossibilità di continuare a praticare le attività ludiche precedentemente coltivate, in tesi idonea a giustificare una personalizzaZIne del danno biologico.
Non compete, del resto, alcuna personalizzaZIne della somma volta a risarcire il danno dinamico relaZInale, essendo risultata del tutto carente la prova di una peculiare negativa incidenza dei postumi pag. 26/31 permanenti, residuati all'attore, maggiore rispetto a quelle ordinariamente conseguenti al tipo di lesione in concreto sofferta.
Quindi, il calcolo del danno non patrimoniale con Tabella Unica
NaZInale di cui al DPR n. 12 del 13/01/2025 conduce ai seguenti risultati:
DATI del DANNEGGIATO e INVALIDITA'
Età al momento del sinistro 29 anni
Percentuale di invalidità permanente 22%
Giorni di invalidità temporanea totale 55
Giorni di invalidità temporanea al 75% 60
Giorni di invalidità temporanea al 50% 30
tabella di riferimento: 2025) Parte_3
Punto danno biologico permanente € 4.202,60
Danno morale non riconosciuto
Punto danno non patrimoniale € 4.202,60
Coefficiente di riduZIne per età 0,861
Indennità temporanea € 55,24
PROSPETTO di RISARCIMENTO
A) Danno permanente complessivo (€ 92.457,24 x 0,861): €
79.605,68
Invalidità temporanea totale per 55 giorni: € 3.038,20 pag. 27/31 Invalidità temporanea al 75% per 60 giorni: € 2.485,80
Invalidità temporanea al 50% per 30 giorni: € 828,60
B) Danno temporaneo totale: € 6.352,60
Totale danno non patrimoniale (A + B): € 85.958,28
TOTALE GENERALE: € 85.958,28
A titolo di danno patrimoniale per spese mediche, sulla scorta della documentaZIne allegata alla produZIne telematica di primo grado, spetta l'importo di complessivi euro 1.929,1.
Trattandosi di esborsi che il leso ha sostenuto in un arco temporale compreso tra febbraio 2013 e gennaio 2015, ai fini della relativa rivalutaZIne può considerarsi una data intermedia, identificabile in quella dell'1.1.2014.
Quindi, applicando la rivalutaZIne, secondo indici Istat, dell'importo di euro 1.929,1 dall'1.1.2014 al 31.8.2025, cui risale il più aggiornato indice di rivalutaZIne disponibile all'epoca di redaZIne della presente pronuncia, il danno patrimoniale ristorabile ascende ad euro 2.345,79
(Indice alla Decorrenza: 107,3; Indice alla Scadenza: 121,8; Raccordo
Indici: 1,071; Coefficiente di RivalutaZIne: 1,216; Totale RivalutaZIne:
€ 416,69).
Sommando le voci di danno patrimoniale e non, dinanzi quantificate,
l'appellante ha diritto al pagamento del complessivo importo di euro
88.304,07.
pag. 28/31 Sul predetto importo, costituente oggetto di un'obbligaZIne di valore, competono, poi, all'istante, che formulava in proposito espressa domanda, al fine di ristorare il pregiudiZI da ritardata liquidaZIne del risarcimento, gli interessi cd. compensativi al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 c.c., da calcolare sulla citata somma previamente devalutata in applicaZIne degli indici Istat al 26.12.2013, data di verificaZIne dell'evento dannoso, ed anno per anno rivalutata, secondo i predetti indici, dal 26.12.2014 sino alla pubblicaZIne della presente sentenza, oltre gli interessi al tasso legale codicistico, sul totale dato dalla sommatoria della sorta capitale rivalutata e degli interessi compensativi, dalla pubblicaZIne della sentenza al soddisfo.
§ 11.
L'accoglimento dell'appello impone di rinnovare d'ufficio la regolamentaZIne delle spese di lite tenuto conto dell'esito complessivo della causa.
Nel caso di specie, essendosi il giudiZI concluso con l'accoglimento della domanda risarcitoria, le spese processuali di entrambi i gradi debbono seguire la soccombenza di e di . CP_2 Parte_1
La relativa liquidaZIne viene operata, in relaZIne ad entrambi i gradi di giudiZI, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con
D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicaZIne dello scaglione delle cause di valore da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00, secondo il criterio del decisum, con applicaZIne dei compensi tabellari pag. 29/31 minimi per tutte le fasi processuali, stante la ridotta complessità delle questioni controverse.
Sempre a norma dell'art. 91 c.p.c., le spese relative alla CTU, come liquidate dal Giudice di primo grado, vanno poste a definito carico degli appellati, in solido tra di loro.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_2
avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara l'esclusiva responsabilità di Parte_1
nella causaZIne del sinistro e, in accoglimento per quanto di ragione della domanda, condanna lo stesso, in solido con a pagare, in favore dell'appellante, Controparte_2
l'importo di euro 88.304,07, oltre gli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 c.c., da calcolare sulla medesima somma previamente devalutata in applicaZIne degli indici Istat al
26.12.2013 ed anno per anno rivalutata, secondo i predetti indici, dal 26.12.2014 sino alla pubblicaZIne della presente sentenza, oltre gli interessi al medesimo tasso, sul totale dato dalla sommatoria della sorta capitale rivalutata e degli interessi compensativi, dalla pubblicaZIne della sentenza al soddisfo;
b) condanna e , in Controparte_2 Parte_1
solido tra di loro, alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese processuali, che liquida, per il giudiZI di primo grado, in pag. 30/31 euro 796,52 per esborsi, euro 7.052,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge e, in relaZIne al grado di appello, in euro 27,00 per esborsi, euro 7.160,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
c) pone le spese relative alla CTU, come liquidate dal Giudice di primo grado, a definitivo carico di e Controparte_2
, in solido tra di loro. Parte_1
Così deciso nella camera di consiglio, in data 26.9.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 31/31
VIII seZIne civile
Nel processo civile d'appello iscritto al n. R.G. 2360/2023, questa
Corte, con ordinanza del 31.1.2025, così disponeva: “Dichiara la contumacia di . Accoglie l'istanza di sospensiva e, per Parte_1
l'effetto, sospende l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza. Dispone,
a norma dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituZIne dell'udienza per la precisaZIne delle conclusioni e per la decisione della causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., mediante la concessione alle parti del termine, fino al 25.7.2025, per il deposito di note conclusionali e fino alle 09.30 del giorno 26.9.2025 per il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze
e conclusioni”.
Nelle note depositate in data 25.9.2025, in sostituZIne dell'udienza di discussione, l'appellante concludeva come segue: “.. -in via principale e nel merito, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.3368/23 emessa dal Tribunale di Napoli, sez. civ. VIII°,
Giudice dott.ssa Federica D'Auria, nell'ambito del giudiZI recante N.R.G.
30406/17, pubblicata il 28.3.23 e notificata il 12.4.23, tutte le conclusioni avanzate nel giudiZI di primo grado che qui si riportano ovvero, voglia:
- accertare e dichiarare la responsabilità civile del signor _1
, quale proprietario dell'autovettura Fiat Doblò tg. DP632EF nella
[...]
produZIne dell'evento dannoso;
- per l'effetto, condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento dei danni a favore dell'istante nella indicata misura di euro 146.284,55, importo quantificato in forza delle risultanze emerse dalla CTU espletata in corso di giudiZI, ovvero, nella minore o maggiore somma chel'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli riterrà opportuna, con rivalutaZIne somma secondo gli indici Istat ed interessi
e comunque nei limiti della competenza del giudice adito;
-condannare la
in persona del legale rappr.te p.t., ovvero i convenuti Controparte_1
in solido tra loro al pagamento per entrambi i gradi giudiZI delle spese
e del compenso professionale, oltre al 15% rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge”;
l'appellata, nelle note depositate in data 25.9.2025, in sostituZIne dell'udienza di discussione, concludeva riportandosi alla comparsa di costituZIne, con la quale aveva chiesto volersi: “
1. dichiarare improcedibile l'appello, ex art. 165 c.p.c., in caso di eventuale tardiva costituZIne dell'istante;
2. dichiarare ex art. 348 bis c.p.c. inammissibile
l'appello;
3. dichiarare il gravame inammissibile, nullo, improcedibile, improponibile ed infondato;
4. nel merito si chiede confermarsi
l'appellata sentenza in ogni sua parte;
5. in ogni caso, condannare la parte appellante al pagamento di spese e compensi di causa del presente grado di giudiZI con ulteriore condanna per temerarietà dell'impugnaZIne.”.
Alle 13.15, orario successivo alla chiusura al pubblico della Cancelleria, la Corte decideva la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., come da sentenza che segue.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
pag. 2/31 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII seZIne civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2360/2023 del ruolo generale degli affari contenZIsi, avverso la sentenza n. 3368/2023, emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 10.03.2023, notificata in data 12.04.2023, pendente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_2 C.F._1
dall'avv. Carlo Antonio Rinaldi (C.F. ) in forza di C.F._2
procura in calce all'atto di citaZIne in appello;
APPELLANTE
E
(C.F. ; Parte_1 C.F._3
APPELLATO CONTUMACE
NONCHÈ
P. IVA ), in persona della Controparte_2 P.IVA_1
pag. 3/31 Dott.ssa , quale procuratore speciale di Controparte_3 CP_1
munito degli occorrenti poteri, giusta procura a rogito notaio
[...]
del 23 febbraio 2022, autenticata al repertorio n. Persona_1
100224/18051 del Notaio , registrata a Trieste il Persona_1
1.03.2022, al n. 1921, serie 1T, depositata presso il competente
Registro delle Imprese e Dott. conformemente ai poteri Persona_2
di rappresentanza legale attribuitigli dalla Procura Speciale del
30.05.2019, munito degli occorrenti poteri a ministero Dott.ssa Per_1
Notaio in Trieste n. rep. 91782, racc. 16368, quali procuratori
[...]
speciali di , rappresentata e difesa dall'Avv. Micaela CP_1
Ottomano, (C.F. ), giusta procura in atti. C.F._4
APPELLATA
Oggetto: risarcimento danni da circolaZIne stradale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citaZIne, notificata, in data 9.11.2017, a Controparte_2
e, in data 17.11.2017, a , conveniva
[...] Parte_1 Parte_2
i predetti, innanzi al Tribunale di Napoli, deducendo che: il giorno
26.12.2013, alle ore 18,00 circa, mentre attraversava a piedi con circospeZIne la via S. Alfonso de Liguori in Napoli, veniva investito dall'autovettura Fiat Doblò tg. DP632EF, di proprietà e condotta da
, che procedeva con direZIne piazza Carlo III;
in Parte_1
conseguenza dell'investimento, esso istante rovinava al suolo,
pag. 4/31 riportando lesioni personali, quali “frattura scomposta pluriframmentaria collo omero destro, frattura calcagno sinistro, frattura composta malleolo tibiale destro e contusioni multiple”, come diagnosticato dai sanitari dell'Ospedale S.M. Loreto Nuovo ove, il giorno successivo, si era recato stante il fortissimo dolore;
a causa delle lesioni riportate, in data 7.01.2014, veniva sottoposto ad intervento chirurgico, con successiva riduZIne in gesso a stivaletto della gamba destra;
soltanto in data 3.12.2014, dopo un lungo periodo di degenza e di immobilizzaZIne con apparato gessato, molteplici cure e visite specialistiche ed un lungo ciclo di fisioterapia, esso attore veniva giudicato clinicamente guarito con postumi da valutare in sede medico legale;
erano residuati postumi di natura permanente che avevano inciso sulla integrità psico-fisica di esso attore;
aveva subito danni anche nella vita privata, per aver sofferto moralmente e psichicamente del danno ingiusto conseguente al sinistro de quo, tanto più che, per età e prestanza fisica, a seguito di tale evento era stato oggettivamente turbato nello spirito e materialmente impedito nello svolgere le proprie attività abituali e di relaZIne;
a seguito della richiesta stragiudiziale di risarcimento danni inoltrata alla Controparte_1
ente assicurativo dell'autovettura responsabile del sinistro, quest'ultima nominava il dott. , quale proprio medico di Persona_3
fiducia onde valutare la natura, durata ed entità delle lesioni patite dall'istante; stante l'inerzia della nel risarcire il danno, si CP_2
vedeva costretto a sottoporsi a proprie spese ad un'altra visita medico legale, questa volta ad opera dal dott. , quale proprio Persona_4
medico di fiducia, il quale, dopo avere confermato la sussistenza del pag. 5/31 nesso causale tra l'evento ed i danni, quantificava i postumi invalidanti nella misura almeno del 22% come danno non patrimoniale, oltre ad un lungo periodo di invalidità temporanea totale e un altrettanto per l'invalidità temporanea parziale;
in applicaZIne delle tabelle di Milano, il risarcimento del danno, considerata l'età di 29 anni al momento del sinistro, ammontava ad euro 74.732,00 per danno biologico (non patrimoniale), euro 8.700,00 per 60 giorni di invalidità temporanea (€
145,00), euro 3.240,00 per 30 giorni di invalidità parziale al 75% (€
108,00), euro 2.175,00 per 30 giorni di invalidità parziale al 505 (€
72,50), euro 1.087,00 per 30 giorni di invalidità parziale al 35% (€
36,25), euro 29.145,48 quale aumento personalizzato (39%) del danno non patrimoniale, euro 2.500,00 per spese mediche, oltre al risarcimento del danno morale ed esistenziale sofferto;
ad onta delle pacifiche modalità dell'evento, del notevole lasso di tempo decorso, delle rituali richieste e dell'invito alla negoziaZIne assistita e nonostante la regolare visita medico-legale presso il fiduciario della convenuta compagnia, alcuna liquidaZIne gli era stata accordata per cui si vedeva costretto ad adire l'autorità giudiziaria.
Poste tali premesse, l'attore domandava condannarsi in solido _1
e la al risarcimento dei danni patiti a
[...] Controparte_1
causa del sinistro, il tutto nei limiti del valore di euro 260.000,00 nonché al pagamento delle spese e competenze del giudiZI.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva Controparte_2
nella predetta qualità, eccependo, preliminarmente, la nullità
[...]
dell'atto di citaZIne, l'improcedibilità della domanda per violaZIne
pag. 6/31 degli artt. 145 e 148 del Codice delle AssicuraZIni Private,
l'infondatezza della pretesa nel merito, chiedendo, in subordine, volersi accertare il concorso di colpa dell'attore ex art. 2054 nella causaZIne dell'evento dannoso.
, seppur ritualmente citato, ometteva di costituirsi e ne Parte_1
veniva dichiarata la contumacia.
Istruita la causa con l'audiZIne dei due testi intimati dalla parte attrice e con l'espletamento di una CTU medico legale, all'esito del giudiZI,
l'adito Tribunale pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale, ritenuta la domanda proponibile, così decideva: “1) dichiara la contumacia di;
2) rigetta la domanda proposta Parte_1
dall'attore 3) condanna l'attore al Parte_2 Parte_2
rimborso delle spese di lite in favore della parte attrice, che si liquidano in complessivi € 14.000,00 per compensi professionali del procuratore, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
4) pone le spese di ctu in via definitiva a carico dell'attore . Parte_2
§ 2.
Avverso l'indicata sentenza, notificatagli il 12.04.2023, Parte_2
interponeva appello, mediante citaZIne tempestivamente notificata, a in data 11.05.2023 nel rispetto del termine di Controparte_2
cui all'art. 325 c.p.c., chiedendone la riforma nei termini dinanzi riportati ed invocandone, in via preliminare, la sospensiva.
pag. 7/31 Costituendosi con comparsa depositata il 29.08.2023, la
[...]
nel resistere all'avversa impugnaZIne, ne Controparte_2
sollecitava l'integrale rigetto.
All'esito della prima udienza, fissata in citaZIne per il 6.10.2023 e sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., questa Corte, con ordinanza ritualmente comunicata alle parti, così provvedeva: “letto l'art. 331 c.p.c., ordina all'appellante la notifica dell'atto di appello nei confronti di;
rinvia la causa in Parte_1
prosieguo di prima udienza al 19.4.2024, con notifica nel rispetto dei termini di legge a comparire.”.
All'udienza del 19.4.2024, la Corte, dichiarata la nullità della notifica dell'atto di integraZIne del contraddittorio, ne ordinava la rinnovaZIne, fissando in prosieguo l'udienza del 31.1.2025, poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Quindi, con ordinanza emessa in data 31.01.2025, la Corte verificata la tempestiva e rituale notificaZIne dell'atto di integraZIne del contraddittorio nei confronti di e non essendosi questo Parte_1
costituito, così decideva: “Dichiara la contumacia di . Parte_1
Accoglie l'istanza di sospensiva e, per l'effetto, sospende l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza. Dispone, a norma dell'art. 127 ter
c.p.c., la sostituZIne dell'udienza per la precisaZIne delle conclusioni e per la decisione della causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., mediante la concessione alle parti del termine, fino al 25.7.2025, per il deposito di note conclusionali e fino alle 09.30 del giorno 26.9.2025 per il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.”. pag. 8/31 Da ultimo, scaduto il termine accordato alle parti, sulle conclusioni dalle medesime rassegnate nelle note rispettivamente depositate, la causa veniva decisa dal Collegio.
§ 3.
Il Giudice di primo grado riteneva non assolto l'onere probatorio gravante sul danneggiato, osservando che “Risulta invero non dimostrata la derivaZIne causale delle lesioni lamentate dallo ed il Pt_2
sinistro, così come descritto e dedotto in giudiZI”.
In particolare, il Giudice, discostandosi dalle conclusioni cui era pervenuto il nominato CTU, affermava: “Risulta irrilevante dunque che in sede di CTU la dott.ssa abbia ritenuto astrattamente Per_5
compatibili le lesioni riscontrate con la dinamica narrata poiché, al di là della astratta compatibilità, ciò che è stato in questa sede considerato dirimente sono state piuttosto le circostanze del caso concreto, ed in particolare la totale inverosimiglianza delle circostanze inerenti la riferita assenza di cure adeguate rispetto alla gravità del quadro fratturativo in atto, ciò che ha gettato un'ombra di globale inattendibilità della versione dei fatti offerta da parte attrice, e conseguente difetto di prova sul fatto storico generatore di danno”.
Tale convincimento si fondava sulla circostanza per cui risultava: “del tutto inverosimile e non credibile, neanche in base all'ipotetico stato di alteraZIne dato dall'assunZIne di stupefacenti – evenienza questa, peraltro, solo dichiarata e non risultante da nessuno dei documenti medici prodotti – che l'infortunato, con una situaZIne fratturativa
pag. 9/31 plurima in atto in diversi distretti anatomici, abbia potuto essere serenamente trasportato “in braccio” dal luogo del sinistro fino a casa, abbia potuto sistemarsi a casa a riposo, prendere “un farmaco per tamponare il dolore, forse un Aulin”, ed attendere addirittura le 13.00 del giorno successivo per accedere alle cure e soprattutto all'immobilizzaZIne di cui aveva bisogno (cfr. le dichiaraZIni testimoniali di e di .”. Testimone_1 Tes_2
§ 4.
Con il primo motivo di appello, l'istante, nel sottoporre a censura la sopra riportata parte di sentenza, deduceva che il primo Giudice aveva fondato il proprio convincimento su valutaZIni meramente personali, discostandosi, in maniera immotivata, dagli esiti dell'espletata CTU, la quale aveva appurato essere sussistente il nesso causale tra la riferita dinamica dell'evento e le lesioni riportate da così come quello tra Pt_2
queste ultime e le conseguenti menomaZIni.
Con il secondo motivo, l'istante riteneva altresì erronea la valutaZIne operata dal Giudice riguardo alle deposiZIni rese dai due testi escussi, osservando che, al contrario, siffatte dichiaraZIni risultavano coerenti tra loro, oltre che compatibili con la CTU e con le risultanze documentali.
Con il terzo motivo, l'appellante opinava che, stante quanto affermato nei motivi precedenti, il Giudice sulla base delle testimonianze, della ricostruZIne di parte attrice e della CTU avrebbe dovuto ritenere esistente il nesso di causalità.
pag. 10/31 Con il quarto motivo l'istante sosteneva che la fondatezza della domanda doveva condurre necessariamente a riformare anche il capo di sentenza relativo al regime delle spese processuali.
§ 5.
L'appello è fondato per quanto di ragione.
Giova rilevare, anzitutto, che i due testi escussi in primo grado descrivevano la dinamica del sinistro in termini tra di essi coerenti e pienamente compatibili con quanto sostenuto in citaZIne dall'attore.
Ed invero, il primo teste, , dichiarava: “Sono messo Testimone_1
notificatore per il Sono parente dell'attore in quanto Controparte_4
sua madre è la sorella di mia moglie.
Sono stato presente in occasione di un sinistro occorso ad Parte_2
il giorno di Santo Stefano dell'anno 2013. Ci trovavamo a Napoli, in via
Arenaccia, a piedi. Eravamo io e suo LO Pt_2 Tes_2
Eravamo diretti a via S. Alfonso Maria de Liguori, parallela a via
Arenaccia. Stavamo andando in un'agenzia di scommesse che si trovava in via S. Alfonso de Liguori.
Era di sera intorno alle 18.00-18.30.
Ci trovavamo a piedi e da via Arenaccia ci siamo immessi nel vicoletto denominato via Francesco Toraldo dal quale poi si accede a via De
Liguori.
Terminata via Toraldo ci siamo immessi su via De Liguori, abbiamo percorso un tratto di marciapiede per poi attraversare.
pag. 11/31 Via De Liguori è strada a doppio senso di marcia. Ci trovavamo sul marciapiede destro per chi percorre la strada in direZIne piazza Carlo
Terzo.
Abbiamo iniziato l'attraversamento in corrispondenza delle strisce pedonali.
Io ho attraversato per primo seguito dai due fratelli Pt_2
Giunto sul marciapiede opposto, aspettando i fratelli ho visto Pt_2
attraversare e dopo aver attraversato la prima corsia, una Pt_2
macchina che proveniva da piazza Poderico e procedeva verso Carlo III gli ha calpestato il piede sinistro con il proprio pneumatico anteriore sinistro. Preciso che il traffico era scorrevole in quanto trattavasi di giorno festivo. Non vi era semaforo pedonale.
Rispetto a tale scena mi trovavo alla distanza di pochi metri e potevo vedere dalla mia posiZIne la fiancata sinistra della vettura, lato guida.
La vettura si è fermata vedendo il ragazzo che attraversava, ma lo ha comunque investito sul piede. Dopo ciò il ragazzo è venuto meno ed è caduto a terra sul proprio lato destro, con la spalla destra sotto il corpo.
Dietro di lui procedeva suo LO.
Subito ha lamentato dolore alla caviglia sinistra, che non si presentava sanguinante.
Aveva dolore anche alla spalla destra, ma prevalentemente gli doleva il piede.
Non aveva sangue da nessuna parte del corpo.
pag. 12/31 Escludo che il ragazzo abbia avuto contatto con il parabrezza o il cofano della vettura investitrice.
Il conducente della vettura era un uomo di circa 50 anni approssimativamente, la vettura era invece una Fiat Doblo di colore scuro.
La vettura si è fermata a prestare soccorso, ed il conducente si trovava da solo.
Il ragazzo invece era a terra ed il LO lo ha aiutato ad alzarsi e lo ha appoggiato sul cofano di una macchina in sosta.
Non abbiamo chiamato un'ambulanza, né ci siamo recati in ospedale nell'immediatezza dei fatti.
Dopo ciò ci siamo recati a casa dello che è a circa 50 metri dal Pt_2
luogo dell'incidente, con il LO che lo ha portato in braccio. Tes_2
Prima di ciò il conducente della Doblo' ha dato tutti i suoi dati al LO di offrendosi anche di accompagnarlo in ospedale, ma Pt_2 Pt_2
ha rifiutato.
Io ho accompagnato i due fratelli fin dentro casa, che è a via Arenaccia, e ho visto che si è messo a letto prendendo un antidolorifico. Pt_2
A casa di vi erano mia moglie, sua madre ed altri amici comuni Pt_2
in quanto quel giorno avevamo pranzato tutti insieme a casa loro.
Io sono andato via intorno alle 20.30-21.00.
pag. 13/31 Ho chiamato poi il giorno successivo e mi è stato riferito che si era recato in ospedale per farsi curare”.
Il secondo teste, sentito alla medesima udienza, riferiva, in Tes_2
termini sostanzialmente convergenti, quanto segue:” Sono il LO dell'attore, di professione agente immobiliare e consulente aste per
Astasy.
Sono stato presente in occasione del sinistro che ha interessato mio LO, è accaduto in Napoli, via S. Alfonso Maria de Liguori, il giorno
26.12.2013, intorno alle ore 18.00.
Mi trovavo con mio LO e mio ZI;
eravamo diretti a Testimone_1
giocare in un'agenzia che ha un angolo scommesse sportive. Scendevamo da casa nostra che si trova in via Arenaccia n. 106 G, che dista circa 100-
120 metri dal luogo del sinistro.
Il sinistro è avvenuto secondo le seguenti modalità: mio ZI ci precedeva nell'attraversamento, seguivamo mio LO ed io.
La strada è a doppio senso di marcia. Mio ZI aveva già completato
l'attraversamento, mio LO lo ha seguito precedendomi e quando aveva già quasi attraversato l'intera prima corsia, una vettura che proveniva da piazza Poderico e procedeva verso piazza Carlo III lo ha investito provenendo dalla sua sinistra.
La vettura ha colpito mio LO con la parte anteriore sinistra, attingendolo sulla propria gamba sinistra. Non vi è stato impatto con il cofano o il parabrezza, ma solo con lo spigolo anteriore sinistro e la parte laterale anteriore della vettura ed il paraurti.
pag. 14/31 Nell'impatto mio LO ha perso l'equilibrio ed è caduto e la vettura gli
è passata sul piede sinistro.
Lui è caduto sul proprio lato destro.
Non aveva sangue al momento della caduta.
Immediatamente ha lamentato dolore alla caviglia sinistra e un po' alla gamba destra ed alla spalla.
Non è riuscito ad alzarsi da solo e l'ho alzato io stesso appoggiandolo su una vettura in sosta a bordo strada.
Il conducente della vettura investitrice si è fermato ed ha offerto soccorso. Era un uomo di circa 40-45 anni;
era solo in auto.
Il traffico era scorrevole in quel momento.
L'attraversamento è avvenuto sulle strisce, non vi era semaforo che regolasse l'attraversamento.
Non abbiamo chiamato ambulanza perché mio LO insisteva per essere accompagnato a casa.
E così abbiamo fatto, io stesso l'ho accompagnato in braccio.
Mio ZI è venuto con noi anche perché a casa nostra vi era tutta la famiglia riunita.
Giunti a casa ha preso un farmaco per tamponare il dolore, forse un
Aulin; il giorno dopo in tarda mattinata io stesso l'ho accompagnato in ospedale per le cure del caso, insistendo molto anche perché presentava dei lividi sul corpo, soprattutto al piede sinistro”.
pag. 15/31 Come emerge chiaramente dal tenore delle deposiZIni appena riportate, i testi descrivevano in maniera coerenti la dinamica, i sensi di marcia dell'auto e dei pedoni, i punti di impatto, le conseguenze e le circostanze verificatesi immediatamente dopo il sinistro.
§ 6.
Né, peraltro, vale opinare che la dinamica descritta dai testi sia da ritenersi inattendibile perché, se realmente i tre pedoni avessero attraversato da destra verso sinistra, l'auto non avrebbe potuto sormontare il piede sinistro dello con la propria ruota sinistra, in Pt_2
quanto, in tale ipotesi, l'attore avrebbe dovuto prima passare davanti alla vettura e sarebbe, quindi, stato investito dalla parte frontale del mezzo.
Invero, la direZIne di marcia dell'auto descritta dai testi, da piazza
Poderico verso piazza Carlo III, rende plausibile che l'auto, provenendo dalla sinistra rispetto al pedone, il quale attraversava partendo dal marciapiede di destra per chi era diretto a piazza Carlo III, abbia attinto lo stesso al piede sinistro, non dirimente risultando che il primo teste abbia dichiarato che, al momento dell'investimento, il pedone,
, aveva già attraversato la prima corsia. Parte_2
Infatti, al riguardo, l'altro teste dichiarava che l'investimento si verificava quando lo aveva quasi completato l'attraversamento Pt_2
della corsia, rendendo, quindi, verosimile che, su tale marginale aspetto, i due testi abbiano avuto una perceZIne leggermente diversa delle distanze.
pag. 16/31 In ogni caso, tale discrasia, attenendo ad un aspetto marginale del fatto, che nel suo nucleo essenziale è stato descritto dai testi in maniera univoca, non mina la complessiva attendibilità della prova.
§ 7.
Quanto, poi, al dato, riferito dai testi, del mancato immediato accesso dello al Pronto Soccorso, ritenuto dal primo Giudice Pt_2
incompatibile con le gravi lesioni agli arti inferiori e con la situaZIne di dolore diffuso che l'attore avrebbe dovuto provare, la Corte osserva che si tratta di un aspetto oggetto di specifica ed approfondita valutaZIne da parte della CTU svolta in primo grado.
La dott. aveva, infatti, valutato l'astratta compatibilità Persona_6
delle lesioni con eventi traumatici diversi dal sinistro stradale e, in specie, con una caduta dall'alto, ma era giunta ad escludere siffatta eventualità.
In particolare, l'ausiliare premetteva che, come attestato dal referto di pronto soccorso datato 27.12.2013, ore 13.02, l'attore risultava avere riportato, in seguito ad un riferito incidente della strada, “Frattura scomposta pluriframmentaria collo chirurgico omero destro, frattura calcagno sinistro e frattura composta malleolo tibiale destro. Contusioni multiple”.
Nell'esaminare la questione del nesso di causalità rispetto alla dinamica del fatto dannoso come allegata dall'attore, la nominata CTU osservava: “A seguito dell'evento traumatico del 26/12/2013 il Sig.
[...]
ha riportato un trauma una frattura scomposta Pt_2
pag. 17/31 pluriframmentaria collo chirurgico omero destro, frattura calcagno sinistro e frattura composta malleolo tibiale destro, oltre contusioni multiple per il corpo, così come da verbale di P.S. dell'ospedale “S.M.
Loreto Nuovo” di Napoli, ove, si recava il giorno successivo, a causa dell'ingravescenza della sintomatologia algica e quindi il 27-12-2013 ove veniva consigliato il ricovero per il trattamento chirurgico delle lesioni fratturative .. Orbene, è in primis necessario affermare se sussiste il nesso causale tra la riferita dinamica dell'evento e le lesioni riportate, così come quello tra queste ultime e le conseguenti menomaZIni.
Per tale ragione appare importante precisare che il meccanismo eZIpatogenetico più frequente delle fratture del calcagno è quello della caduta da un'altezza di almeno 50 mt, ma poiché le fratture del calcagno derivano da traumi ad alta energia, i pazienti hanno spesso altre lesioni concomitanti come una frattura del bacino, lesione dei tessuti molli
(muscoli, tendini, legamenti), fratture vertebrali. Tuttavia, non si può escludere che esso possa essere conseguenza di un sinistro stradale in cui il tipico meccanismo di lesione è un carico assiale sul tallone. Nel caso di specie l'assenza di concomitanti fratture di bacino e/o vertebrali e/o rottura dei legamenti astragalo-calcaneari, di lussaZIne anteriore nonché l'assenza di vistose escoriaZIni e lesioni dei tegumenti a carico del corpo ci permette di escludere come meccanismo traumatologico la caduta dall'alto e di considerare verosimile la dinamica dichiarata dal sig. all'anamnesi traumatologica, in uno con quanto risulta dalle Pt_2
prove testimoniali fornite in fase procedurale.
pag. 18/31 Pertanto, è verosimile, se tutte le indagini procedurali lo confermino,
(n.d.r.: che) tali lesioni possano essere conseguenza dell'evento traumatico così come descritto in anamnesi.
Si ritiene inoltre che, nel caso di specie, risultino soddisfatti: 1) il criterio cronologico tra il momento dell'insulto traumatico e quello in cui fu precisata la diagnosi in apposita struttura nosocomiale in quanto il sig. si recava in PS il giorno successivo e quindi in un lasso di tempo Pt_2
assolutamente adeguato avendo inizialmente sottovalutato le lesioni riportate e tenuto conto che l'obiettività all'ingresso registra chiaramente “algia ed impotenza funZInale con SLO ematoma spalla destra, caviglia sinistra e destra” ; 2) il criterio di adeguatezza qualiquantitaviva, ritenendosi che l'erogaZIne energetica nella dinamica dell'evento traumatico sia stata ampiamente sufficiente a produrre le suddette lesioni;
3) il criterio di continuità fenomenica in quanto vi è una concatenaZIne logica e cronologica tra l'incidenza della causa lesiva e le manifestaZIni patologiche che si sono susseguite nel tempo”.
Inoltre, in sede di risposta alle note del CT della dott. CP_2 Per_3
il quale aveva escluso il nesso causale, ritenendo inverosimile
[...]
che l'obiettività clinica rilevata in pronto soccorso potesse consentire all'attore di ritardare per parecchie ore il ricorso alle cure mediche, il
CTU evidenziava che: “In merito alla questione del ritardo diagnostico delle lesività in PS parliamo di un evento che dalle prove testimoniali e dall'anamnesi raccolta in sede di accesso peritale risulta essersi verificato in data 26 dicembre 2013 alle ore 18,00.
pag. 19/31 Il referto di PS allegato agli atti è del giorno 27 dicembre alle ore 13.02.
Indubbiamente sono trascorse 19 ore (di cui 12 ore approssimativamente notturne), ma non si ritiene tale tempo inaccettabile al punto da escludere su tale base il nesso di causale per assenza di criterio cronologico soprattutto perché all'accesso in PS risulta dichiarato “incidente stradale”, ha praticato regolare consulenza ortopedica, esami radiografici (Rx n. 29178) all'obiettività riscontro di ematoma spalla destra, caviglia e piede destro, caviglia e gamba sinistra, indicativo di una forte contusione verificatasi in epoca precedente che sicuramente non siamo in grado di retrodatare con precisione.
La dichiaraZIne fornita da parte attrice secondo cui non avrebbe provato dolore in quanto sotto effetto di sostanze stupefacente rappresenta una motivaZIne che dovrà essere verificata nell'iter procedurale e per la quale ci si rimette al Giudice. La stessa rappresenta tuttavia una eventualità plausibile motivo per cui è stato evitato
l'accesso in PS in data 26-12-2013. Tra l'altro nonostante in PS gli fosse stato indicato il ricovero per le plurime fratture agli arti il sig. Pt_2
rifiutava anche il ricovero il che farebbe pensare la poca propensione alle cure.
Venendo più nello specifico all'analisi della dinamica dichiarata il sormontamento del piede sinistro da parte di uno pneumatico agisce senza dubbio sul mesopiede;
nel caso di specie è plausibile il meccanismo dello schiacciamento del piede in quanto sulla base anche del tipo di frattura riportata nel caso specifico (dislocaZIne della regione talamica
e del processo anteriore ed un'altra rima fratturativa a decorso postero-
pag. 20/31 anteriore che interessa sia il corpo che l'apofisi posteriore del calcagno) non si può escludere il blocco forzato del piede da parte dello pneumatico
e la inversione/abduZIne forzata dello stesso, la conseguente distorsione dell'arto controlaterale e la caduta al suolo con impatto della spalla ..
Anche sulla base di quanto affermato dallo stesso CTP dott. Per_3
“…al contrario proprio delle precipitaZIni, dove i segni esterni
[...]
accessori sono modestissimi, se non assenti, ma grande è la lesività degli organi interni e la rappresentaZIne proprio delle fratture” se
l'eZIpatogenesi causale fosse la precipitaZIne, il periziato avrebbe senza dubbio riportato oltre che le suddette fratture anche lesioni di organi interni.
Proprio tale affermaZIne mi porta a ritenere plausibile l'investimento a fronte di una precipitaZIne data l'assenza di ogni altro coinvolgimento di organi e/o apparati neppure in maniera moderata e contenuta riscontrato in PS e/o in epoca successiva tale da necessitare di cure specifiche”.
§ 8.
Al cospetto delle ampiamente motivate conclusioni del CTU, appare al
Collegio non condivisibile la diversa valutaZIne che il primo Giudice operava della questione del nesso di derivaZIne causale delle lesioni dal fatto come allegato.
Infatti, il Giudice, nel discostarsi dal parere espresso dall'ausiliare da esso nominato, valorizzava proprio quegli elementi – vale a dire il lasso temporale decorso tra il dichiarato orario di verificaZIne del sinistro e pag. 21/31 l'accesso in PS e l'incompatibilità dello stato di salute del leso con la riferita assenza di cure – che il medico legale aveva attentamente valutato, ma ritenuto non dirimenti per escludere il nesso causale.
Ne segue che la valutaZIne di compatibilità tra la dinamica del sinistro e le lesioni, espressa dal CTU e corroborata peraltro dagli esiti della prova orale, non è un dato dal quale il Giudice possa, in assenza di prove dotate di pari dignità scientifica, discostarsi.
Né, del resto, appare dirimente il diverso parere reso dal fiduciario della sia perché innegabilmente condiZInato dagli interessi CP_2
della mandante ad una definiZIne ad essa favorevole della lite, sia in quanto il CTU, comunque, teneva in debito conto le osservaZIni del dott. ma forniva una spiegaZIne plausibile e scientificamente Per_3
motivata del suo dissenso.
In conclusione, la Corte rileva che, alla luce delle concordi dichiaraZIni rese dai testi e dell'esito dell'espletata CTU, possa ritenersi dimostrata la dinamica dell'evento lesivo quale allegata in citaZIne.
§ 9.
Da ultimo, osserva la Corte che alcun dubbio residui in ordine all'esclusiva responsabilità del conducente della Fiat di proprietà dello
, nella causaZIne del sinistro, ove si consideri che _1
l'investimento è avvenuto mentre lo attraversava la strada sulle Pt_2
strisce pedonali, procedendo ad andatura regolare e, soprattutto, senza tenere una condotta anomala o assolutamente imprevedibile.
pag. 22/31 Del resto, sul punto, appare dirimente evidenziare che, secondo una consolidata giurisprudenza di legittimità, “.. il conducente di veicolo a motore è onerato da una presunZIne di colpa e ove il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l'esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella del pedone investito deve: a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100 per cento;
b) accertare in concreto la colpa del pedone;
c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone (Cass. sez. 6-3, 28/01/2019, n. 2241 Cass., sez. 3, 04/04/2017, n. 8663; Cass., sez. 3, 18/11/2014, n. 24472; Cass., sez. 3, 19/02/2014, n. 3964) ..” (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 3,
Ordinanza n. 20137 del 2023).
In definitiva, non essendo emersi elementi per ritenere superata la presunZIne esclusiva di colpa a carico del conducente della vettura,
va dichiarato responsabile esclusivo dell'accaduto. Parte_1
§ 10.
Venendo al quantum, dall'espletata CTU emerge che le lesioni sofferte dall'attore abbiano allo stesso provocato un “danno biologico temporaneo” stimato in 55 giorni di ITT, 60 giorni di ITP al 50%, 30 giorni di ITP al 25% ed un “danno biologico permanente” quantificabile in una valutaZIne complessiva indicabile con un tasso del venti per cento (20%).
pag. 23/31 Tanto premesso, nel procedere alla quantificaZIne del danno, deve darsi conto dell'adoZIne, avvenuta con Decreto del Presidente della
Repubblica 13 gennaio 2025, n. 12, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
Serie Generale n. 40 del 18 febbraio 2025, del Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variaZIne corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'articolo
138, comma 1, lettera b), del codice delle assicuraZIni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la cui entrata in vigore risale al 5 marzo 2025.
Orbene, per quanto la disposiZIne transitoria contenuta nell'art. 5 dello stesso decreto, - a tenore della quale “Le disposiZIni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore” – sia ostativa rispetto ad un'applicaZIne diretta delle dette tabelle alla fattispecie in esame, il
Collegio osserva, in adesione ad un recente arresto del Giudice di legittimità, che non sia preclusa la possibilità di fare delle dette tabelle un utilizzo indiretto “.. quale parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudiZI a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinaZIne della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. (Cass. n. 12408 del
07/06/2011) ..” (cfr. Cass. civ., Sez. 3 - , Sentenza n. 11319 del
29/04/2025, pag. 27 della motivaZIne).
Del resto, se la liquidaZIne da parte del Giudice del danno non patrimoniale deve necessariamente essere operata in via equitativa, trattandosi di tradurre in termini monetari le conseguenze delle lesioni pag. 24/31 dell'integrità psicofisica e della sofferenza morale patita dal leso, il ricorso all'applicaZIne analogica della tabella unica naZInale, anche a sinistri ratione temporis esclusi dal suo ambito di applicaZIne diretta, appare conforme ad equità. Infatti, tra i possibili criteri di liquidaZIne utilizzabili, quello che si richiama ad una tabella approvata dal legislatore è per definiZIne il più equo, tenuto anche conto del fatto che la tabella unica naZInale è, per espressa previsione legislativa, stata adottata in continuità "dei criteri di valutaZIne del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità", prevedendo anch'essa un sistema a punto variabile in funZIne decrescente dell'età e crescente in modo più che proporZInale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi.
Ciò posto, merita, poi, osservare che la suddetta tabella unica naZInale, recependo le indicaZIni dell'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, ha confermato la distinZIne tra punto del danno biologico ed incremento per danno morale, prevedendo un meccanismo in base al quale il valore monetario del punto di invalidità può variare in funZIne della sofferenza morale provocata dall'infortunio, secondo quattro gradi (nessuno, minimo, medio o massimo); questa variaZIne si ottiene moltiplicando il valore base del punto per un coefficiente denominato moltiplicatore morale, che cresce più che proporZInalmente all'aumentare della percentuale di invalidità. Tale variaZIne però non è indefettibile: sarà il giudice, caso per caso, a valutare se essa debba essere applicata nella misura minima, media o massima o del tutto negata. Per la invalidità temporanea, analogamente, è previsto un incremento ricompreso tra il pag. 25/31 30 e il 60 per cento del danno biologico temporaneo (art. 3, co. 2, D.P.R.
n. 12 del 2025).
Inoltre, come stabilito dall'art. 138, comma 3 del CAP novellato, il
Giudice può aumentare l'importo del risarcimento calcolato in base alla
Tabella Unica NaZInale fino al 30% nel caso in cui la menomaZIne accertata incida in "maniera rilevante" su specifici aspetti "dinamico- relaZInali" personali del danneggiato, purché documentati e obiettivamente accertati. Si tratta, a ben vedere, del meccanismo che consente eventualmente l'ulteriore personalizzaZIne del risarcimento per tenere conto e valorizzare l'irripetibile singolarità del caso concreto.
Nell'ipotesi in esame, non spetta all'appellante l'incremento, al fine di ristorare il danno corrispondente alla sofferenza soggettiva interiore.
Sul punto giova, infatti, osservare che l'attore, nella citaZIne di primo grado, pur avendo genericamente domandato il risarcimento del danno morale, non aveva operato alcuna specifica allegaZIne in ordine alle sofferenze interiori ed ai patimenti d'animo di cui era stato vittima, avendo, invece, dedotto una modificaZIne peggiorativa del suo benessere esistenziale, per l'impossibilità di continuare a praticare le attività ludiche precedentemente coltivate, in tesi idonea a giustificare una personalizzaZIne del danno biologico.
Non compete, del resto, alcuna personalizzaZIne della somma volta a risarcire il danno dinamico relaZInale, essendo risultata del tutto carente la prova di una peculiare negativa incidenza dei postumi pag. 26/31 permanenti, residuati all'attore, maggiore rispetto a quelle ordinariamente conseguenti al tipo di lesione in concreto sofferta.
Quindi, il calcolo del danno non patrimoniale con Tabella Unica
NaZInale di cui al DPR n. 12 del 13/01/2025 conduce ai seguenti risultati:
DATI del DANNEGGIATO e INVALIDITA'
Età al momento del sinistro 29 anni
Percentuale di invalidità permanente 22%
Giorni di invalidità temporanea totale 55
Giorni di invalidità temporanea al 75% 60
Giorni di invalidità temporanea al 50% 30
tabella di riferimento: 2025) Parte_3
Punto danno biologico permanente € 4.202,60
Danno morale non riconosciuto
Punto danno non patrimoniale € 4.202,60
Coefficiente di riduZIne per età 0,861
Indennità temporanea € 55,24
PROSPETTO di RISARCIMENTO
A) Danno permanente complessivo (€ 92.457,24 x 0,861): €
79.605,68
Invalidità temporanea totale per 55 giorni: € 3.038,20 pag. 27/31 Invalidità temporanea al 75% per 60 giorni: € 2.485,80
Invalidità temporanea al 50% per 30 giorni: € 828,60
B) Danno temporaneo totale: € 6.352,60
Totale danno non patrimoniale (A + B): € 85.958,28
TOTALE GENERALE: € 85.958,28
A titolo di danno patrimoniale per spese mediche, sulla scorta della documentaZIne allegata alla produZIne telematica di primo grado, spetta l'importo di complessivi euro 1.929,1.
Trattandosi di esborsi che il leso ha sostenuto in un arco temporale compreso tra febbraio 2013 e gennaio 2015, ai fini della relativa rivalutaZIne può considerarsi una data intermedia, identificabile in quella dell'1.1.2014.
Quindi, applicando la rivalutaZIne, secondo indici Istat, dell'importo di euro 1.929,1 dall'1.1.2014 al 31.8.2025, cui risale il più aggiornato indice di rivalutaZIne disponibile all'epoca di redaZIne della presente pronuncia, il danno patrimoniale ristorabile ascende ad euro 2.345,79
(Indice alla Decorrenza: 107,3; Indice alla Scadenza: 121,8; Raccordo
Indici: 1,071; Coefficiente di RivalutaZIne: 1,216; Totale RivalutaZIne:
€ 416,69).
Sommando le voci di danno patrimoniale e non, dinanzi quantificate,
l'appellante ha diritto al pagamento del complessivo importo di euro
88.304,07.
pag. 28/31 Sul predetto importo, costituente oggetto di un'obbligaZIne di valore, competono, poi, all'istante, che formulava in proposito espressa domanda, al fine di ristorare il pregiudiZI da ritardata liquidaZIne del risarcimento, gli interessi cd. compensativi al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 c.c., da calcolare sulla citata somma previamente devalutata in applicaZIne degli indici Istat al 26.12.2013, data di verificaZIne dell'evento dannoso, ed anno per anno rivalutata, secondo i predetti indici, dal 26.12.2014 sino alla pubblicaZIne della presente sentenza, oltre gli interessi al tasso legale codicistico, sul totale dato dalla sommatoria della sorta capitale rivalutata e degli interessi compensativi, dalla pubblicaZIne della sentenza al soddisfo.
§ 11.
L'accoglimento dell'appello impone di rinnovare d'ufficio la regolamentaZIne delle spese di lite tenuto conto dell'esito complessivo della causa.
Nel caso di specie, essendosi il giudiZI concluso con l'accoglimento della domanda risarcitoria, le spese processuali di entrambi i gradi debbono seguire la soccombenza di e di . CP_2 Parte_1
La relativa liquidaZIne viene operata, in relaZIne ad entrambi i gradi di giudiZI, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con
D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicaZIne dello scaglione delle cause di valore da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00, secondo il criterio del decisum, con applicaZIne dei compensi tabellari pag. 29/31 minimi per tutte le fasi processuali, stante la ridotta complessità delle questioni controverse.
Sempre a norma dell'art. 91 c.p.c., le spese relative alla CTU, come liquidate dal Giudice di primo grado, vanno poste a definito carico degli appellati, in solido tra di loro.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_2
avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara l'esclusiva responsabilità di Parte_1
nella causaZIne del sinistro e, in accoglimento per quanto di ragione della domanda, condanna lo stesso, in solido con a pagare, in favore dell'appellante, Controparte_2
l'importo di euro 88.304,07, oltre gli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 c.c., da calcolare sulla medesima somma previamente devalutata in applicaZIne degli indici Istat al
26.12.2013 ed anno per anno rivalutata, secondo i predetti indici, dal 26.12.2014 sino alla pubblicaZIne della presente sentenza, oltre gli interessi al medesimo tasso, sul totale dato dalla sommatoria della sorta capitale rivalutata e degli interessi compensativi, dalla pubblicaZIne della sentenza al soddisfo;
b) condanna e , in Controparte_2 Parte_1
solido tra di loro, alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese processuali, che liquida, per il giudiZI di primo grado, in pag. 30/31 euro 796,52 per esborsi, euro 7.052,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge e, in relaZIne al grado di appello, in euro 27,00 per esborsi, euro 7.160,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
c) pone le spese relative alla CTU, come liquidate dal Giudice di primo grado, a definitivo carico di e Controparte_2
, in solido tra di loro. Parte_1
Così deciso nella camera di consiglio, in data 26.9.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
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