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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 17/11/2025, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1637/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale udienza del 17/11/2028
Davanti al giudice onorario, dott.ssa ET Puggioni è comparso per il l'avv. Parte_1
Piredda, la quale conferma le istanze, eccezioni e deduzioni di cui agli scritti in atti chiedendo, per i motivi già esplicitati, che venga disposto il rilascio immediato tenuto anche conto del fatto che attualmente pare che la conduttrice non abiti nell'immobile oggetto di causa.
Il Giudice, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio per la decisione e darà lettura della sentenza.
L'avv. Piredda dà atto di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice
Dott.ssa ET Puggioni
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Dott.ssa ET Puggioni ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1637/2025 promossa da:
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Anna Parte_1
AR TO Piredda, ET ZZ e RT CH, come da procura in atti
Ricorrente
CONTRO
, residente in [...] Controparte_1 Pt_1
Resistente
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto del 16/05/2025 il intimava lo sfratto per finita locazione alla data del Parte_1
30/11/2020 nei confronti di , deducendo che: in data 28/11/2008 stipulava Controparte_1
contratto di locazione ad uso abitativo con quest'ultima, registrato il 01/12/2008, avente ad oggetto l'appartamento sito in via Antonio Canopolo n. 9, pervenuto nel patrimonio disponibile del Pt_1
Comune di con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 137/99; veniva pattuita la Pt_1
durata di anni quattro con decorrenza dal 01/12/2008 e scadenza al 30/11/2012; aveva comunicato alla conduttrice formale disdetta con nota in data 08/01/2020, consegnata a mani, prot.
14/01/2020, inviata anche a mezzo posta con raccomandata a/r in data 06/02/2020, restituita al mittente per compiuta giacenza. Il Comune di precisava che la conduttrice aveva omesso di Pt_1
rilasciare l'immobile allo spirare del termine, nonostante l'invio di due ulteriori diffide, di cui una
2 ricevuta a mani il 21/10/2021, in cui si diffidava l'immediato rilascio stante anche l'inagibilità dell'immobile per la sussistenza del pericolo di crollo del soffitto. Concludeva, quindi, chiedendo, tra l'altro: “… convalidare lo sfratto così come intimato e in caso di opposizione, ordinare ex art. 665 c.p.c. il rilascio immediato dell'immobile libero da persone, cose e animali;
fissare la data di esecuzione ex art.
56 legge 392/1978, nel termine più breve possibile e, in caso di opposizione, condannare l'opponente alle spese di lite…”.
Chiusa la prima fase del procedimento senza l'adozione di provvedimenti interinali, atteso che l'atto introduttivo era stato notificato a ai sensi dell'art. 143 c.p.c., veniva disposta la Controparte_1
trasformazione del rito ordinario in rito locativo ex artt. 667 e 426 c.p.c., con assegnazione di termine per la notifica alla parte intimata dell'ordinanza di mutamento del rito e per l'integrazione degli atti introduttivi, mediante il deposito in cancelleria di memorie e documenti, nel caso di insuccesso della mediazione.
Il tentativo di mediazione veniva esperito con esito negativo (cfr. verbale del 16/10/2025 in atti).
Nella fase a cognizione piena, la sola parte locatrice depositava memoria integrativa ai sensi dell'art. 426 c.p.c., con la quale ripercorreva lo svolgimento del procedimento sommario e precisava che:
l'appartamento oggetto di causa risultava ancora occupato dai beni della conduttrice;
il detto immobile si trovava all'interno di un fabbricato da destinarsi “a housing sociale, nell'ambito del
Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQUA) con l'utilizzo delle risorse del
PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” e che, quindi, era essenziale effettuare i relativi lavori entro il mese di marzo 2026 (cfr. doc. D memoria integrativa). Il concludeva, Parte_1
pertanto, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Dichiarare risolto il contratto fra il e , sottoscritto dalle parti il Parte_1 Controparte_1
28.11.2008 e registrato in il 01.12.2008 con n. 450 serie T, per finita locazione Pt_1
dell'appartamento sito in Via Canopolo n. 9 p. 1° distinto in catasto al Foglio 109 map. 2200, Pt_1
sub 2, categoria A4 e per l'effetto, vista l'urgenza,
2) condannare parte convenuta all'immediato rilascio e/o la restituzione dello stesso libero di persone e cose,
3) col favore delle spese...”.
3 La causa, istruita con l'acquisizione dei documenti, è stata discussa e decisa all'udienza del
17/11/2025.
***
La domanda svolta da parte ricorrente è fondata e merita accoglimento per le considerazioni che seguono.
Sono agli atti il contratto di locazione abitativa concluso tra le parti per la durata di quattro anni a decorrere dal 01/12/2008 e scadenza al 30/11/2012, nonché l'attestazione di avvenuta registrazione dello stesso.
Il ha, altresì, dimostrato di aver comunicato formale disdetta alla conduttrice, nel Parte_1
rispetto del termine semestrale con nota del Dirigente del Settore Gestione del Patrimonio
Immobiliare del 08/01/2020, consegnata a mani della conduttrice in data 14/01/2020, attestante la volontà di riottenere la disponibilità dell'immobile oggetto del contratto (cfr. doc. 6 atto intimazione
sfratto). Diffida peraltro reiterata negli anni successivi.
La conduttrice non si è costituita nonostante la ritualità della notifica e tale sua condotta è, dunque,
valutabile dal giudice ex art. 116 cpc.
Per quanto sopra, la domanda svolta dalla ricorrente deve essere, quindi, accolta “poiché l'intimazione
di sfratto per finita locazione rappresenta l'effettiva manifestazione della volontà del locatore di recedere dal contratto a conferma degli effetti già prodottisi con la disdetta regolarmente inviata, la
quale disdetta del contratto di locazione costituisce atto negoziale unilaterale recettizio concretantesi in una manifestazione di volontà che può essere comunicata sia per iscritto che verbalmente, purché
inequivocabilmente idonea a manifestare alla controparte la volontà di non rinnovare il contratto alla scadenza…” (Cass. Civ. n. 409/2006).
Ed ancora “…La disdetta del contratto di locazione, quale atto negoziale unilaterale e recettizio,
adempiendo alla funzione di impedire la prosecuzione di un rapporto contrattuale, è soggetta alla
disciplina prevista dagli artt. 1334 e 1335 c.c. e in base a tale ultima disposizione essa si reputa conosciuta quando giunge all'indirizzo del destinatario, senza che siano rilevanti le modalità di esercizio, salvo che il destinatario non provi di essere stato senza sua colpa nell'impossibilità di averne
avuto notizia...” (Cass. Civ. n. 19824/2022).
4 Parte convenuta dev'essere condannata, pertanto, al rilascio in favore del Comune di Pt_1
dell'immobile oggetto di causa che, anche per le gravi ragioni di pericolo di crollo rappresentate in atti, deve essere immediato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara cessato il contratto di locazione stipulato tra le parti in data 28/11/2008 alla data del
30/11/2020 e, per l'effetto, condanna al rilascio immediato dell'immobile sito in Controparte_1
via Antonio Canopolo n. 9, piano 1°, distinto al NCEU di al Foglio 109, Mappale 2200 Pt_1 Pt_1
sub 2;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 1.378,00 oltre spese generali al 15% e accessori come per legge.
Così deciso in Sassari il 17/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa ET Puggioni
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale udienza del 17/11/2028
Davanti al giudice onorario, dott.ssa ET Puggioni è comparso per il l'avv. Parte_1
Piredda, la quale conferma le istanze, eccezioni e deduzioni di cui agli scritti in atti chiedendo, per i motivi già esplicitati, che venga disposto il rilascio immediato tenuto anche conto del fatto che attualmente pare che la conduttrice non abiti nell'immobile oggetto di causa.
Il Giudice, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio per la decisione e darà lettura della sentenza.
L'avv. Piredda dà atto di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice
Dott.ssa ET Puggioni
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Dott.ssa ET Puggioni ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1637/2025 promossa da:
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Anna Parte_1
AR TO Piredda, ET ZZ e RT CH, come da procura in atti
Ricorrente
CONTRO
, residente in [...] Controparte_1 Pt_1
Resistente
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto del 16/05/2025 il intimava lo sfratto per finita locazione alla data del Parte_1
30/11/2020 nei confronti di , deducendo che: in data 28/11/2008 stipulava Controparte_1
contratto di locazione ad uso abitativo con quest'ultima, registrato il 01/12/2008, avente ad oggetto l'appartamento sito in via Antonio Canopolo n. 9, pervenuto nel patrimonio disponibile del Pt_1
Comune di con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 137/99; veniva pattuita la Pt_1
durata di anni quattro con decorrenza dal 01/12/2008 e scadenza al 30/11/2012; aveva comunicato alla conduttrice formale disdetta con nota in data 08/01/2020, consegnata a mani, prot.
14/01/2020, inviata anche a mezzo posta con raccomandata a/r in data 06/02/2020, restituita al mittente per compiuta giacenza. Il Comune di precisava che la conduttrice aveva omesso di Pt_1
rilasciare l'immobile allo spirare del termine, nonostante l'invio di due ulteriori diffide, di cui una
2 ricevuta a mani il 21/10/2021, in cui si diffidava l'immediato rilascio stante anche l'inagibilità dell'immobile per la sussistenza del pericolo di crollo del soffitto. Concludeva, quindi, chiedendo, tra l'altro: “… convalidare lo sfratto così come intimato e in caso di opposizione, ordinare ex art. 665 c.p.c. il rilascio immediato dell'immobile libero da persone, cose e animali;
fissare la data di esecuzione ex art.
56 legge 392/1978, nel termine più breve possibile e, in caso di opposizione, condannare l'opponente alle spese di lite…”.
Chiusa la prima fase del procedimento senza l'adozione di provvedimenti interinali, atteso che l'atto introduttivo era stato notificato a ai sensi dell'art. 143 c.p.c., veniva disposta la Controparte_1
trasformazione del rito ordinario in rito locativo ex artt. 667 e 426 c.p.c., con assegnazione di termine per la notifica alla parte intimata dell'ordinanza di mutamento del rito e per l'integrazione degli atti introduttivi, mediante il deposito in cancelleria di memorie e documenti, nel caso di insuccesso della mediazione.
Il tentativo di mediazione veniva esperito con esito negativo (cfr. verbale del 16/10/2025 in atti).
Nella fase a cognizione piena, la sola parte locatrice depositava memoria integrativa ai sensi dell'art. 426 c.p.c., con la quale ripercorreva lo svolgimento del procedimento sommario e precisava che:
l'appartamento oggetto di causa risultava ancora occupato dai beni della conduttrice;
il detto immobile si trovava all'interno di un fabbricato da destinarsi “a housing sociale, nell'ambito del
Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQUA) con l'utilizzo delle risorse del
PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” e che, quindi, era essenziale effettuare i relativi lavori entro il mese di marzo 2026 (cfr. doc. D memoria integrativa). Il concludeva, Parte_1
pertanto, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Dichiarare risolto il contratto fra il e , sottoscritto dalle parti il Parte_1 Controparte_1
28.11.2008 e registrato in il 01.12.2008 con n. 450 serie T, per finita locazione Pt_1
dell'appartamento sito in Via Canopolo n. 9 p. 1° distinto in catasto al Foglio 109 map. 2200, Pt_1
sub 2, categoria A4 e per l'effetto, vista l'urgenza,
2) condannare parte convenuta all'immediato rilascio e/o la restituzione dello stesso libero di persone e cose,
3) col favore delle spese...”.
3 La causa, istruita con l'acquisizione dei documenti, è stata discussa e decisa all'udienza del
17/11/2025.
***
La domanda svolta da parte ricorrente è fondata e merita accoglimento per le considerazioni che seguono.
Sono agli atti il contratto di locazione abitativa concluso tra le parti per la durata di quattro anni a decorrere dal 01/12/2008 e scadenza al 30/11/2012, nonché l'attestazione di avvenuta registrazione dello stesso.
Il ha, altresì, dimostrato di aver comunicato formale disdetta alla conduttrice, nel Parte_1
rispetto del termine semestrale con nota del Dirigente del Settore Gestione del Patrimonio
Immobiliare del 08/01/2020, consegnata a mani della conduttrice in data 14/01/2020, attestante la volontà di riottenere la disponibilità dell'immobile oggetto del contratto (cfr. doc. 6 atto intimazione
sfratto). Diffida peraltro reiterata negli anni successivi.
La conduttrice non si è costituita nonostante la ritualità della notifica e tale sua condotta è, dunque,
valutabile dal giudice ex art. 116 cpc.
Per quanto sopra, la domanda svolta dalla ricorrente deve essere, quindi, accolta “poiché l'intimazione
di sfratto per finita locazione rappresenta l'effettiva manifestazione della volontà del locatore di recedere dal contratto a conferma degli effetti già prodottisi con la disdetta regolarmente inviata, la
quale disdetta del contratto di locazione costituisce atto negoziale unilaterale recettizio concretantesi in una manifestazione di volontà che può essere comunicata sia per iscritto che verbalmente, purché
inequivocabilmente idonea a manifestare alla controparte la volontà di non rinnovare il contratto alla scadenza…” (Cass. Civ. n. 409/2006).
Ed ancora “…La disdetta del contratto di locazione, quale atto negoziale unilaterale e recettizio,
adempiendo alla funzione di impedire la prosecuzione di un rapporto contrattuale, è soggetta alla
disciplina prevista dagli artt. 1334 e 1335 c.c. e in base a tale ultima disposizione essa si reputa conosciuta quando giunge all'indirizzo del destinatario, senza che siano rilevanti le modalità di esercizio, salvo che il destinatario non provi di essere stato senza sua colpa nell'impossibilità di averne
avuto notizia...” (Cass. Civ. n. 19824/2022).
4 Parte convenuta dev'essere condannata, pertanto, al rilascio in favore del Comune di Pt_1
dell'immobile oggetto di causa che, anche per le gravi ragioni di pericolo di crollo rappresentate in atti, deve essere immediato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara cessato il contratto di locazione stipulato tra le parti in data 28/11/2008 alla data del
30/11/2020 e, per l'effetto, condanna al rilascio immediato dell'immobile sito in Controparte_1
via Antonio Canopolo n. 9, piano 1°, distinto al NCEU di al Foglio 109, Mappale 2200 Pt_1 Pt_1
sub 2;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 1.378,00 oltre spese generali al 15% e accessori come per legge.
Così deciso in Sassari il 17/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa ET Puggioni
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